Cassazione Civile, Sez. Lav., 06 maggio 2026, n. 12850 - Azione di regresso INAIL e limiti alla contestazione del danno da infortunio sul lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente
Dott. MANCINO Rossana - Rel. Consigliere
Dott. ORIO Attilio Franco - Consigliere
Dott. MAGNANENSI Simona - Consigliere
Dott. GNANI Alessandro - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 17279-2021 proposto da:
A.A., B.B., C.C., tutti rappresentati e difesi dall'avvocato DOMENICO FARINA;
- ricorrenti -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA ROSSI, LETIZIA CRIPPA;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 311/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 16/04/2021 R.G.N. 2051/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.
Fatto
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza di prime cure, ha condannato gli attuali ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro 537.436,09 erogata a titolo di prestazione assicurativa al lavoratore D.D. per l'infortunio sul lavoro patito.
2. La sentenza di prime cure è stata impugnata per il solo capo della responsabilità civile risarcitoria ai fini della rivalsa INAIL e, in particolare, limitatamente alla quantificazione dell'importo liquidato in favore dell'Inail, ridotta dal primo giudice sul presupposto che INAIL si sarebbe dovuto attivare nei confronti del lavoratore una volta appresa la notizia del versamento di somme a quest'ultimo, a titolo di risarcimento dei danni, da parte di assicurazione privata sospendendo l'erogazione della prestazione.
3. Il gravame dell'INAIL è stato accolto dalla Corte di merito, disatteso il gravame dei responsabili civili, attinente la medesima questione giuridica sottoposta alla cognizione del giudice del gravame.
4. Per la Corte di merito, formatosi il giudicato sull'accertamento e il riflesso, nel giudizio civile, della sentenza penale passata in giudicato per violazione delle norme di prevenzione, per non esservi stata censura da parte dei responsabili, né per essere stata specificamente attinta da censure la motivazione del primo giudice in ordine alla ritenuta genericità della contestata qualificazione del grado di invalidità operata dal consulente INAIL, l'azione di regresso attivata da INAIL era fondata non potendo incidere sul diritto vantato da INAIL eventuali transazioni tra responsabile e danneggiato.
5. Per la Corte di merito, in definitiva, INAIL non era tenuto a sospendere l'erogazione della prestazione assicurativa una volta appreso del versamento di somme da parte della società assicuratrice; per converso, il datore di lavoro, corrisposti i premi assicurativi e proposta la denuncia di infortunio, avrebbe dovuto attendere l'eventuale richiesta di risarcimento del danno differenziale e solo in tal caso chiamare a manleva l'assicurazione privata per coprire gli ulteriori danni, non coperti dall'assicurazione sociale, e dei quali il datore risponde ex art. 2087 c.c.
6. In ordine al quantum della prestazione assicurativa, riteneva la Corte non esservi stata specifica contestazione, l'attestato conteneva operazione di mero ricalcolo del credito INAIL a seguito della rivalutazione delle rendite e, infine, il maggior importo richiesto non costituiva domanda nuova per essere, piuttosto, l'effetto della rivalutazione e dell'avvenuta liquidazione, in capitale, della rendita.
7. Avverso tale sentenza i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso, ulteriormente illustrato con memoria, affidato a due motivi, al quale INAIL ha opposto difese, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.
Diritto
8. Con i motivi di ricorso i ricorrenti si dolgono di violazione degli artt. 10, 11 D.P.R. n. 1124/1965 e omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte di merito ritenuto che tutte le volte che INAIL agisca in regresso non verrebbe in applicazione il principio, applicabile invece per l'azione di surroga, della considerazione, in debito conto, di quanto percepito dall'infortunato in esecuzione di un accordo transattivo concluso con l'assicuratore del terzo responsabile, in difformità dai precedenti di legittimità per i quali il divieto di locupletazione s'impone anche per l'azione di regresso (primo mezzo), riproponendo la medesima doglianza, di violazione di legge e difetto di motivazione, per avere ritenuto generica la contestazione dell'accertamento sanitario eseguito da INAIL, poiché la censura atteneva all'inutilizzabilità del detto accertamento sanitario ai fini dell'azione di regresso, stante il limite del danno civilistico come limite massimo del diritto di regresso INAIL.
9. Pur volendo superare i profili di inammissibilità del ricorso, per lo svolgimento contestuale di doglianze appartenenti ai diversi paradigmi del vizio di violazione di legge e di motivazione, il ricorso è da rigettare per essersi la Corte di merito conformata ai principi espressi da questa Corte.
10. Per consolidati principi di legittimità, l'Inail che agisce quale creditore in via di regresso deve provare la responsabilità civile del datore di lavoro e il danno, cioè le prestazioni erogate e da erogare in conseguenza dell'infortunio sul lavoro (in caso di rendita, la sua capitalizzazione); il datore di lavoro che eccepisca la eccessività della somma pretesa, per superamento del limite del danno civilistico, deve provare il fatto impeditivo (fra tante, Cass. n. 389 del 1987; Cass. n. 10529 del 2008; Cass. n. 12198 del 2016; Cass. n.26931 del 2023).
11. La Corte di merito ha ritenuto non contestata specificamente la percentuale di danno espressa da INAIL ma con i mezzi di impugnazione devoluti allo scrutinio di legittimità non è svolta, specificamente, censura volta a dimostrare come, dove e quando, nelle sedi di merito, sarebbero state introdotte, nel thema decidendum, adeguate contestazioni, non permettendo, pertanto, a questa Corte di legittimità, di vagliare la censura.
12. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico delle parti ricorrenti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, co. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 14 gennaio 2026.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2026.
