Tipologia: Accordo integrativo al CCNL
Data firma: 5 dicembre 2023
Validità: 01.01.2024 - 31.12.2025
Parti: Croce Rossa Italiana e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fp, RSA
Settori: Croce Rossa Italiana
Fonte: cri.it
Sommario:
Accordo integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da Croce Rossa Italiana, enti del terzo settore, organizzazioni di volontariato, fondazioni (“CCNL CRI”)
Tra Delegazione Trattante CCNL CRI dell’Associazione della Croce Rossa Italiana - Organizzazione di Volontariato, ***, con sede in Roma, Via Bernardino Ramazzini n. 31, […] (d'ora in avanti anche “Associazione”) e Fp Cgil Nazionale […], alla presenza della RSA […], Cisl Fp Nazionale […], alla presenza delle RSA […], Uil Fpl Nazionale […], alla presenza delle RSA […], (di seguito congiuntamente “Parti”)
Premesse
- Vista la Legge 22 maggio 2017, n. 81 (articoli 18-24), come da ultimo modificata dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122 (che ha convertito con modificazioni il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, c.d. Decreto Semplificazioni), sulle modalità di esecuzione del lavoro agile;
- Visto il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del Ministero del Lavoro sottoscritto in data 7 dicembre 2021;
- Visto il “Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il personale dipendente da Croce Rossa Italiana, Enti del Terzo Settore, Organizzazioni di Volontariato, Fondazioni” (di seguito “CCNL CRI”) sottoscritto tra l'Associazione e le OO.SS in data 27 maggio 2020;
- Visto, in particolare, l'articolo 8 del succitato CCNL CRI, il quale disciplina la contrattazione nell’ambito del contratto collettivo ed al punto 4 individua le materie oggetto della contrattazione collettiva decentrata integrativa, tra cui la formulazione delle linee di indirizzo per la garanzia e per il miglioramento dell’ambiente di lavoro (...), per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili, e l’orario di lavoro ai sensi degli articoli 26, 27 e 55 del CCNL CRI;
- Vista la Delibera n. 72/2021 del Consiglio Direttivo Nazionale di approvazione della "Politica ambientale della Croce Rossa Italiana” con cui si è implementato l’impegno dell’Associazione in tema di sostenibilità ambientale e per la riduzione dell’impatto ambientale delle sue strutture
- Visto l’accordo integrativo al CCNL CRI sottoscritto con le OO.SS. in data 22.11.2022
- Viste le risultanze del lavoro del Comitato Paritetico Sindacale CRI contenute all’Interno del progetto CRI 2023-2024
considerato che
- Le Parti sono impegnate nell’attuazione di politiche volte al miglioramento del benessere organizzativo anche attraverso l’adozione di misure tese ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, a valorizzare l’autonomia nella gestione del tempo e dell’attività lavorativa ed a favorire un’organizzazione del lavoro focalizzata su obiettivi e risultati;
si conviene quanto segue:
Articolo 1 Valore delle premesse
1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo integrativo.
Articolo 2 Principi generali e ambito di applicazione
1. Il presente accordo è redatto nell’ambito della contrattazione di secondo livello aziendale prevista dall’articolo 8 del “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da Croce Rossa Italiana, Enti del Terzo Settore, Organizzazioni di Volontariato, Fondazioni” (“CCNL CRI”) sottoscritto tra l’Associazione e le OO.SS in data 27 maggio 2020, trovandone la completa applicazione e non variando in nessun modo gli obblighi, i doveri e i diritti dei lavoratori riconosciuti dalle norme vigenti, sia di legge che di contratto.
2. Il presente accordo si applica a tutti i dipendenti, e assimilati dell’Associazione della Croce Rossa Italiana non turnisti, assunti a tempo determinato o indeterminato, con qualsiasi tipologia di rapporto contrattuale, presso le strutture centrali e periferiche del Comitato Nazionale.
3. L’accordo non si applica ai dipendenti che svolgono esclusivamente mansioni incompatibili con la prestazione da remoto e ai dipendenti chiamati a garantire la continuità operativa in loco e/o il pronto intervento in contesti emergenziali.
Articolo 3 Durata dell’accordo
1. L’efficacia del presente accordo decorre dal 1 gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2025.
In mancanza di diverse pattuizioni tra le Parti, l’accordo è da intendersi automaticamente rinnovato di anno in anno, ferma restando la volontà delle parti di addivenire ad un accordo di secondo livello complessivo su tutte le materie demandate dal CCNL alla contrattazione collettiva.
Articolo 4 Lavoro agile/Smart Working
La prestazione lavorativa in Smart Working/Lavoro agile è quella effettuata in luogo diverso dalla sede di lavoro abituale, da utilizzare compatibilmente con le esigenze del servizio/unità di assegnazione, ricercando un corretto equilibrio tra l’attività in presenza e quella in remoto da concordare preventivamente con il proprio responsabile diretto.
I dipendenti ai quali si applica il presente accordo hanno diritto a 6 giornate mensili di lavoro agile, da concordare col proprio riporto gerarchico.
I dipendenti ai quali si applica il presente accordo, in condizione di fragilità per come definiti dalla legge, nonché con figli disabili o con minori di 14 anni, oltre ai titolari di L. 104/92 di qualsiasi tipologia, hanno diritto ad ulteriore giornata di lavoro agile settimanale da utilizzare su base mensile.
I responsabili di Unità Organizzativa, i Direttori d’Area e i Segretari Regionali hanno diritto a una giornata mensile di lavoro agile, da concordare col proprio riporto gerarchico.
I responsabili di Unità Organizzativa, i Direttori d’Area e i Segretari Regionali in condizione di fragilità per come definiti dalla legge, nonché con figli disabili o con minori di 14 anni, oltre ai titolari di L. 104/92 di qualsiasi tipologia, hanno diritto ad ulteriore giornata di lavoro agile settimanale da utilizzare su base mensile;
Nello svolgimento del lavoro, in Smart Working/Lavoro agile, il personale è tenuto al rispetto dell’orario di lavoro ordinario assegnato ed all’effettuazione dei relativi periodi di riposo e delle pause stabilite.
In applicazione di quanto sopra, il personale dell’Associazione, quando lavora in Smart Working/Lavoro Agile, è tenuto a svolgere l’orario di lavoro/prestazione lavorativa individualmente previsto per la giornata lavorativa, salvi i legittimi titoli di assenza. Non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario rese in modalità di lavoro agile, salvo casi preventivamente ed espressamente autorizzati.
Fuori dell’orario di lavoro e nei casi di legittimi titoli di assenza non è richiesto al Personale l’accesso e/o connessione ai sistemi informatici aziendali né l’attivazione dei dispositivi di comunicazione aziendale, salvo il caso di conclamate esigenze di emergenza ed urgenza.
Il lavoro agile non determina la variazione della sede di assegnazione, non incide sull’inserimento del dipendente nell’organizzazione aziendale e sulla sua subordinazione al potere direttivo, organizzativo e disanimare del datore di lavoro.
Al fine di assicurare la necessaria continuità operativa, l’efficacia e l’efficienza delle attività aziendali, nei casi di esigenze eccezionali e/o urgenti, l’Associazione si riserva la possibilità di richiedere la presenza in sede dei lavoratori nella giornata di lavoro agile, con il maggior preavviso possibile in considerazione delle circostanze del caso.
La prestazione effettuata in modalità di lavoro agile viene svolta, a scelta del lavoratore, in luoghi funzionali al diligente adempimento della stessa, con adeguata connessione alla rete e ai programmi aziendali, conformi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza, idonei a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati trattati ed il corretto utilizzo della strumentazione assegnata.
Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa; il lavoratore si impegna a mettere a disposizione i collegamenti internet e telefonici privati.
Ai sensi della normativa vigente, i dipendenti in lavoro agile hanno diritto alla tutela prevista in caso di infortuni e malattie professionali anche in relazione alle prestazioni rese all'esterno dei locali aziendali e nel tragitto tra l'abitazione ed il luogo prescelto per svolgere la propria attività.
Il datore di lavoro si impegna ad erogare l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile.
Al dipendente che presta l'attività lavorativa in modalità agile vengono riconosciute le medesime opportunità di accesso alla formazione ed allo sviluppo professionale dei dipendenti che svolgono la prestazione lavorativa presso la sede di lavoro; al dipendente in lavoro agile vengono altresì riconosciuti pari diritti e libertà sindacali quali, a titolo esemplificativo, la partecipazione all’assemblea dei lavoratori tramite l'utilizzo delle piattaforme aziendali di videoconferenza. In un’ottica di trasparenza informativa, l'Associazione si impegna a concordare preventivamente con le Rappresentanze delle 00.SS. firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, l’introduzione di sistemi, applicazioni o dispositivi volti al controllo a distanza con finalità diverse dalla sicurezza dei sistemi informativi.
Il personale che intende avvalersi di tale modalità di effettuazione della prestazione lavorativa deve inviare, in via preliminare, l’accordo individuale di lavoro agile allegato al presente accordo. Resta inteso che l’accordo individuale andrà trasmesso una sola volta e che tutto il personale che ha già trasmesso il modulo durante la vigenza dell’accordo sottoscritto in data 22 novembre 2022, non dovrà trasmettere nuovamente il modulo.
Articolo 5 Articolazione orario lavorativo
1. Ferma restando la disciplina degli articoli 26 e 27 del CCNL CRI, la prestazione lavorativa del personale interessato dal presente accordo è articolata su cinque giorni dal lunedì al venerdì.
2. L’orario ordinario giornaliero è fissato in 8,06 ore, comprensive di mezz’ora di pausa pranzo.
3. Ciascun lavoratore, d’intesa con il proprio responsabile, potrà concordare una estensione dell’orario sino ad una durata complessiva di 8,30 ore ordinarie giornaliere, comprensive di mezz’ora di pausa pranzo, con conseguente riduzione dell’orario giornaliero nell’ambito dell’orario ordinario della medesima settimana;
4. Fermo restando l’orario ordinario settimanale di cui all’art. 26 del CCNL CRI e l’articolazione settimanale di cui al precedente comma 1, la prestazione lavorativa di ciascun lavoratore interessato dal presente accordo è articolata dalle ore 9 alle ore 19, con flessibilità in entrata dalle ore 08.30.
5. Al lavoratori in condizione di fragilità e disabilità, nonché ai dipendenti con figli disabili o con minori di 14 anni nonché ai titolari di L. 104/92 è accordata la flessibilità in entrata dalle ore 08:00.
6. I lavoratori di ciascuna articolazione aziendale, di concerto con il proprio responsabile, organizzeranno la turnazione necessaria al fine di assicurare la funzionalità ed operatività della propria articolazione aziendale dalle ore 9 alle ore 19.
7. Le Segreterie di Vertice e i Comitati Regionali avranno la facoltà di optare per l’articolazione lavorativa su cinque o su sei giorni settimanali, fermo restando quanto stabilito nei commi da 2 a 6.
Articolo 6 Clausola finale
1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente documento trova applicazione il CCNL CRI, la normativa generale contenuta nella Legge 81/2017 e le norme di legge e di contratto in materia di disciplina del rapporto di lavoro.
Roma, lì 05/12/2023
Allegato A all’Accordo integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da Croce Rossa Italiana, Enti del Terzo Settore, Organizzazioni di Volontariato, fondazioni” (“CCNL CRI”)
In considerazione dell'Accordo integrativo sull’articolazione dell’orario di lavoro ed il lavoro agile (di seguito “Accordo integrativo") sottoscritto in data 05.11.2022 dall’Associazione della Croce Rossa Italiana (di seguito “Associazione”) e dalle Rappresentanze sindacali, con la sottoscrizione del presente accordo individuale, il lavoratore _______________ chiede di essere autorizzato a svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità “lavoro agile”, per come definito dall’accordo integrativo.
L’Associazione accoglie la richiesta, autorizzando il lavoratore allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità “lavoro agile” secondo le prescrizioni ed indicazioni dell'accordo integrativo.
Il dipendente prestando il suo consenso e sottoscrivendo il presente documento riceve e recepisce in ogni sua parte l’Accordo integrativo, allegato al presente accordo e l’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile e si impegna nei confronti dell’Associazione al rispetto delle disposizioni ivi contenute, disciplinanti le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in modalità “lavoro agile” ai sensi e per gli effetti e secondo la pianificazione indicata nell’accordo stesso.
Il presente Accordo individuale è da restituire debitamente sottoscritto, comprensivo degli allegati, ed ha effetto a partire dal _____________ e per la durata prevista dall’Accordo integrativo.
Data e luogo __________________ Il Lavoratore
