Tipologia: Ipotesi CIA
Data firma: 21 ottobre 2024
Validità: 01.01.2025 - 31.12.2027
Parti: Gruppo Bluvacanze e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs
Settori: Commercio-Turismo, Gruppo Bluvacanze
Fonte: fisascat.elfosoftware.online
Sommario:
Ipotesi Contratto Integrativo Aziendale
L'articolato del presente Contratto integrativo Aziendale è da intendersi per le Aziende facenti parte del Gruppo Bluvacanze, alla data del 17/10/2024 Bluvacanze spa, Cisalpina Tours spa, Going srl, salvo se diversamente specificato all’interno dei singoli articoli.
L'eventuale uso, nel presente CIA, del genere maschile è da intendersi riferito ai lavoratori e alle lavoratrici e risponde solo ad esigenze di semplicità linguistica
Il giorno 21/10/2024 a Torino, presso la sede dell'Unione Industriale si sono incontrati: le Aziende del Gruppo Bluvacanze, Bluvacanze spa, Cisalpina Tours spa e Going srl […], le OO.SS Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs Nazionale […], insieme ad una composizione di delegati e di dirigenti territoriali
Premessa all’ipotesi di contratto integrativo Gruppo Bluvacanze
Il presente accordo è rivolto al personale dipendente delle aziende facenti parte del Gruppo Bluvacanze, ovvero: Bluvacanze spa, Cisalpina Tours spa e Going srl. Le Parti con il presente Contratto Integrativo Aziendale Gruppo Bluvacanze (d'ora in poi, anche più semplicemente, "CIA”), affermano la volontà di implementare le Relazioni industriali in Azienda, è pertanto, di comune avviso affermare la validità degli elementi di dialogo e partecipazione messi in campo in quanto aderenti a principi di responsabilizzazione e coinvolgimento dei tavoli di confronto locali e di coordinamento ed indirizzo delle scelte organizzative, occupazionali e sociali condivise. Tutto ciò premesso, le Parti assumono l'impegno nell'instaurare il presente livello dì contrattazione secondaria in aggiunta al vigente CCNL di categoria, affidando al presente CIA la funzione di regolamentazione integrativa dei rapporti di lavoro come riferimento dal quale derivino diritti, strumenti di crescita Aziendale e professionale, attribuendo alle Relazioni Sindacali uno strumento di anticipazione e risoluzione di conflitti.
Le Parti con il presente Contratto Integrativo Aziendale del Gruppo Bluvacanze, affermano la volontà di attuare impegni reciproci indirizzati a prevenire e regolare le problematiche e criticità di Lavoro, Welfare etc. volgendole congiuntamente in opportunità di crescita professionale e di reddito.
Le Parti intendono affidare alla Contrattazione il ruolo dì risorsa primaria del sistema di Relazioni Sindacali al quale destinare volontà e risorse congrue, ponendosi l'obiettivo che continui ad essere prassi sia per l'Azienda che per le/i Lavoratrici/ori di un costante percorso Culturale di miglioramento. Per favorire l’adozione di tale politica, le Parti concordano di promuovere congiuntamente su materie che verranno declinate nel capitolo “Relazioni Sindacali", la costituzione di momenti di confronto, anche preventivo, su materie che attengono ai rapporti tra l’Azienda e le/i sue/oi dipendenti, nonché le materie suscettibili di condizionare l'Organizzazione del Lavoro e lo sviluppo Aziendale, allo scopo di favorire accordi da integrare periodicamente ai rinnovi del presente Testo.
Le Parti si danno atto di voler congiuntamente perseguire azioni mirate a monitorare e migliorare le condizioni ambientali in grado di favorire l’integrazione, la valorizzazione delle diversità con Particolare attenzione alla tutela della figura della lavoratrice in Azienda sia con azioni di promozioni di sviluppo di carriera, sia con interventi volti a favorire il reinserimento in Azienda della lavoratrice madre.
Le Parti si danno altresì atto di voler attuare un confronto finalizzato ad intese e progetti volti a favorire l’introduzione di azioni positive per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle/i lavoratrici/ori attraverso soluzioni innovative capaci di incidere positivamente sull’Organizzazione del Lavoro, anche a livello territoriale.
Integrale applicazione della contrattazione
Le Parti convengono di affidare, in aggiunta al CCNL vigente di categoria, al presente Contratto Integrativo Gruppo Bluvacanze la funzione di regolamentazione integrativa dei rapporti di lavoro come riferimento dal quale derivino diritti, strumenti di crescita Aziendale e professionale.
Art. 1. Sistema di relazioni sindacali, diritti di informazione e agibilità sindacali
Fermo restando quanto previsto in materia dal vigente CCNL, si concorda che il sistema di relazioni sindacali sia articolato su due distinti livelli, nazionale e territoriale, tenuto conto anche di quanto contenuto nella Direttiva comunitaria 2002/14/06 ("Quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei Lavoratori").
Le Parti convengono che l'Azienda fornisca alle RSU/RSA e alle OO.SS., congiuntamente e/o disgiuntamente sia a livello nazionale che territoriale, in appositi incontri da tenersi ogni 6 mesi, in ogni caso su richiesta motivata di una delle parti, orientativamente entro il mese di febbraio ed entro il mese di ottobre di ciascun anno, informazioni sull'andamento e sulle prospettive Aziendali. Nell’ottica di un continuo miglioramento della comunicazione interna e a garanzia dei diritti sindacali delle/ei lavoratrici/ori, le Parti concordano che l'Azienda continuerà a rendere disponibile alla RSU/RSA per ogni filiale, un locale per l’esercizio delle funzioni sindacali, e le bacheche a muro con chiave di chiusura gestita direttamente dalla RSU/RSA locale.
Viene inoltre fatta richiesta per l'attivazione di una Bacheca elettronica sul portale informatico Aziendale accessibile a Mieli lavoratrici/ori.
L’Azienda attiverà la bacheca elettronica conformemente con le politiche di Gruppo.
Viene inoltre pattuito che:
- La titolarità delle richieste di assemblea, oltre quanto previsto dalla Legge e dal vigente CCNL, è a disposizione anche dei livelli regionali e Nazionali delle OO.SS. firmatarie del presente e del CCNL applicato.
- Il monte ore annuo relativo alle assemblee è elevato a 14 ore.
- l’Azienda continuerà a mettere a disposizione, compatibilmente con le proprie disponibilità, un locale (anche in video-conferenze) per le assemblee delle/dei lavoratrici/ori nonché per gli incontri di coordinamento nazionale. Qualora il locale dovesse essere scelto al di fuori delle proprie sedi, l’Azienda si farà carico della relativa spesa
- l’Azienda rimborserà le spese di viaggio, vitto e pernottamento, alle RSU/RSA in occasione di incontri programmati con l’Azienda fuori dalla propria sede di lavoro;
- L’Azienda riconosce alle/ai lavoratrici/ori la possibilità di partecipare alle assemblee sindacali anche al di fuori del proprio orario di lavoro. A fronte di tale intervento l’Azienda riconoscerà la possibilità di fruire di ore compensative di riposo pari alla durata dell’assemblea.
Per la richiesta di incontri, le Parti stabiliscono quanto segue:
- ciascuna delle Parti qualora ravvisasse la necessità di un incontro, invierà la relativa richiesta per iscritto alla controparte;
- nella richiesta di incontro si dovrà indicare l’ordine del giorno;
- la parte ricevente la richiesta si impegna a rispondere per iscritto dando disponibilità all’incontro entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, in ogni caso in tempo utile per affrontare la tematica oggetto della richiesta di incontro;
- le Parti non effettueranno, se quanto sopra è stato rispettato, alcun tipo di azione unilaterale sino alla data dell’incontro.
Art. 2 Pari opportunità diversità, inclusione
In attuazione dei principi fissati dalla Costituzione Italiana e da quanto previsto dal Codice delle Pari Opportunità D.Lgs. 198 del 2006, le parti nel rispetto delle diverse prerogative e responsabilità, confermano:
- la parità tra uomini e donne e, più in generale l'equità tra generi quali valori primari da perseguire in ogni ambito della vita aziendale e fondamento della gestione delle risorse umane, continuerà ad essere improntata sui principi di meritocrazia, equità e trasparenza, quali massimi garanti del rispetto della diversità e della pari opportunità;
- la volontà di continuare ad adoperarsi a porre in essere azioni necessarie a prevenire ogni distinzione esclusione, limitazione o discriminazione diretta o indiretta fondata sull’età, sul genere, sulla razza, sulla cultura, sul credo religioso, sull’orientamento affettivo sessuale e sulla diversa abilità;
- il reciproco e fattivo impegno per la promozione di un ambiente di lavoro inclusivo che valorizzi la diversità;
- l’impegno a proseguire nel percorso intrapreso per favorire la conciliazione fra tempi di vita e di lavoro ed i servizi a favore delle famiglie, rappresentando azioni concrete di sostegno alle pari opportunità
Art. 4 Organizzazione del lavoro
Distribuzione dell’orario settimanale
La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata secondo turni stabiliti in base ad esigenze aziendali e dei lavoratori in cinque giornate.
Turni continuativi (art. da riferirsi solo a Cisalpina Tours)
Sono considerati turni continuativi di 8 ore comprensivi di 30 minuti di pausa:
- ì turni svolti nelle giornate di sabato, domenica, festivi
- i turni dì 8 ore con inizio alle ore 6 o termine alle ore 22
- i turni notturni
Pianificazione turni di lavoro settore operativi BT (art. da riferirsi solo a Cisalpina Tours)
I seguenti turni di lavoro del personale operativo del settore business travel:
- Feriali dalle 6.00 alle 8.00 e dalle 20.00 alle 22.00
- Sabato / domenica / festivi / notturni
saranno pianificati riconoscendo priorità alle disponibilità che saranno indicate tempestivamente su base volontaria.
I turni cosiddetti "continuativi" saranno pianificati dal datore di lavoro su base trimestrale con un anticipo minimo di 45 giorni dall’inizio della programmazione stessa e con una calendarizzazione omogenea rispetto alla numerica complessiva su base annua.
L’azienda, in relazione ai turni di cui sopra, comunicherà al personale operativo di business travel i presidi da coprire con l’obiettivo di garantire
- il coinvolgimento di tutte le sedi operative,
- un’equa presenza nei turni di personale professionalmente idoneo alla mansione
Ad ogni lavoratore sarà assegnato ogni anno di calendario, un massimo di 13 turni annui di sabato o domenica e 1 turno festivo.
Turni aggiuntivi saranno assegnati esclusivamente su base volontaria o tra il personale il cui contratto di lavoro preveda fasce orarie il sabato, domenica o festivi.
Prima della pianificazione turni il dipendente potrà comunicare all’Azienda eventuali giorni festivi di indisponibilità al lavoro per motivi personali nel limite del 10% del team di competenza.
Il personale programmato al servizio nei turni di sabato e domenica effettuerà, fermo restando il suo monte ore settimanale, il giorno di riposo compensativo in giornate infrasettimanali da recuperare entro la fine della settimana successiva, o entro il mese successivo esclusivamente su richiesta del lavoratore, con riconoscimento della sola maggiorazione contrattualmente prevista per le ore lavorate nonché il pagamento delle ore lavorate se non recuperate.
La maggiorazione sarà, quindi, retribuita nel mese di effettuazione del turno mentre l’ora lavorata, se non recuperata, sarà liquidata con la mensilità successiva
La programmazione del riposo compensativo avverrà su richiesta del lavoratore in accordo con l’azienda, preferibilmente avvalendosi dell’accorpamento del riposo compensativo al riposo settimanale.
La programmazione delle coperture dei turni infrasettimanali cosiddetti "continuativi", con inizio turno alle ore 06.00 e/o con fine turno alle ore 22.00, sarà programmata con cadenza trimestrale e con una calendarizzazione omogenea rispetto alla numerica complessiva su base annua, garantendo priorità al personale volontario, e non potrà superare il numero complessivo su base annua di 13 turni.
Emergency per personale soggetto a reperibilità:
Coperture aggiuntive in ordine ai turni cosiddetti “continuativi” potranno essere individuate esclusivamente su base volontaria.
Qualora l’assegnazione del turno sabato / domenica / festivo dovesse eccezionalmente avvenire, in funzione di esigenze organizzative non programmabili con meno di 48 ore di preavviso rispetto all’effettuazione del turno, al netto della priorità da riconoscere alla eventuale disponibilità dei volontari, al lavoratore individuato sarà riconosciuta pari indennità del servizio notturno.
Viene garantito il riposo di 11 ore tra un turno e l'altro come previsto dalle normative vigenti
Indennità servizio emergency
L’effettuazione di almeno 10 turni totali nell’anno solare (gennaio/dicembre) comprensivi di turni nelle giornate di sabato o domenica e almeno 1 festivo, permette di accedere ad una indennità di servizio del valore di € 5,50 lordi per ogni giornata di lavoro superiore alle 5 ore effettuata in modalità smart working nei giorni di sabato, domenica, festivi.
L’indennità potrà essere retribuita sotto forma di servizi welfare su richiesta del dipendente. L’indennità sarà riconosciuta su base semestrale.
Part time (art. da riferirsi solo a Cisalpina Tours)
Nell’ambito della “conciliazione tempi di vita e lavoro”, su richiesta del singolo lavoratore, l’Azienda garantirà la trasformazione di contratti part time a 30 ore settimanali, previa sottoscrizione di accordi che prevedono la partecipazione a turni di lavoro suddivisi nelle fasce orarie lunedì/domenica 6-22.
Le variazioni orario decorrono dal 1 gennaio o dal 1 luglio di ogni anno, scadono il 31 dicembre di ogni anno e sono rinnovabili di 12 mesi.
L'azienda si riserva di non procedere con la riduzione orario per motivate esigenze di servizio che saranno formulate in forma scritta.
[…]
Qualora le ore di lavoro del turno festivo non siano state recuperate e debbano essere di conseguenza liquidate, oltre alla Maggiorazione Diurna o Notturna, sarà riconosciuta una maggiorazione aggiuntiva del 10%.
[…]
Art. 5 Attrattività aziendale
Responsabilità sociale Impresa
A. Nei confronti di lavoratori/lavoratrici, applicando logiche eque e non discriminatorie, l'Azienda garantisce:
- un ambiente di lavoro motivante in grado di favorire la crescita individuale grazie allo sviluppo di trasparenti opportunità di formazione, mobilità e promozione interna;
- un contesto rispettoso dei diritti umani, delle leggi e dei regolamenti in materia di Lavoro, Ambiente, Igiene, Salute e Sicurezza, nel quale sia incoraggiato il dialogo e sia rispettato l’esercizio delle libertà sindacali.
B. Agli studenti: il potenziamento e l'implementazione dei servizi in ogni ambito delle diverse attività, la valorizzazione delle eccellenze, e la promozione di un contesto rispettoso delle diverse culture, della dignità individuale e delle normative vigenti in materia di sicurezza e igiene.
C. Alla Comunità Sociale: favorire e incentivare l'educazione al rispetto dell’ambiente ispirando a questa coerenza gli imperativi di sviluppo sostenibile della propria attività.
D. L’azienda si adopererà per sviluppare un programma di assunzioni, sia in Italia che nelle controllate estere, che permetta una adeguata crescita dell'azienda, la sua competitività ed il consolidamento dell’head quarter italiano, in tutte le due componenti. L'azienda si adopererà per attivare un percorso virtuoso per la sostenibilità ambientale, a tutela dei propri lavoratori e del loro futuro.
Art. 7 Salute e sicurezza
Ambiente e sicurezza
Le Parti Firmatarie convengono sulla fondamentale importanza rivestita dalla Prevenzione, Salute e Sicurezza e, come previsto dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, riaffermano l'importanza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ribadendo l’importanza della riunione annuale indetta dal RSPP come da dettato legislativo.
A tal fine, le OOSS provvederanno alla designazione/Elezione di almeno 1 RLS, territoriale, per ogni provincia e viene istituito almeno un incontro annuale da svolgersi a livello nazionale, anche all’interno del Coordinamento Nazionale.
Verrà inoltre riconosciuto ai RLS il rimborso a piè di lista delle eventuali spese di viaggio, vitto e pernottamento secondo le modalità previste da specifica procedura Aziendale. La scelta dei mezzi di trasporto dovrà sempre avvenire secondo criteri di economicità.
Art. 8 Tutele di genere - Congedo retribuito per le donne vittime di violenza di genere
Le parti sostengono fermamente campagne contro la violenza sulle donne e contro la violenza sull’orientamento sessuale in genere. Con l'espressione violenza di genere si indicano tutte quelle forme di violenza, da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori elei cosiddetto stalking, allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso e all’orientamento sessuale.
Il rispetto reciproco della dignità degli altri a tutti i livelli all’interno dei luoghi di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali delle organizzazioni di successo.
Le Parti firmatarie il presente CIA condannano tali comportamenti in tutte le loro forme e ritengono che sia interesse reciproco contrastare tutte le forme di molestie e di violenza che possono presentarsi sul luogo di lavoro, anche attivate dai clienti e quindi personale esterno.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 80/2015 ed eventuali future modifiche normative, le Parti introducono le seguenti misure di miglior favore per le vittime di violenza di genere:
- Qualora una lavoratrice/lavoratore, vittima di violenza di genere, per tutelare la propria sicurezza personale o quella dei figli, manifestasse la richiesta di essere trasferito (anche temporaneamente), questa sarà valutata dalla Azienda in modo prioritario;
- La Azienda accoglierà, laddove possibile in base alle disponibilità organizzative, eventuali richieste pervenute dalle vittime di violenza di genere, in merito alla modifica anche temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, da orizzontale a verticale e a richiesta, la concessione di un ulteriore periodo di Congedo retribuito pari a due mesi oltre quanto previsto dalle Norme di Legge;
- Le Parti riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dall'informazione, si impegnano ad individuare entro il primo trimestre di vigenza del CIA almeno un’Associazione rivolta all'assistenza delle vittime di Violenza di genere, e a far si che la stessa sia a disposizione delle risorse eventualmente interessate.
L’Azienda ha adottato le disposizioni di legge, nazionali ed europee, previste dal d.lgs. n. 24/2023 (c.d. decreto whistleblowing) e consente ai suoi dipendenti, collaboratori e agli altri soggetti individuati dall’articolo 3 del d.lgs. n. 24/2023 di presentare segnalazioni di violazioni (anche solo potenziali) del codice etico e del modello di organizzazione, gestione e controllo adottati dalla Società ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. Le informative sono a disposizione sulla intranet aziendale e sui siti istituzionali delle società.
Art. 9 Analisi dello stress da lavoro correlato / sindrome di burnout/ sindromi derivanti.
La valutazione del Rischio Stress Lavoro Correlato è un obbligo di legge (art.28 D.Lgs 81/08) in capo al Datore di Lavoro che effettua tale valutazione con gli attori della sicurezza (RSPP, MC etc..) previa consultazione degli RLS (art. 29 e art. 50 D.Lgs. 81/08).
L’analisi dello Stress da Lavoro Correlato viene effettuata, come previsto dalle normative vigenti.
L’azienda si impegna a monitorare i casi che dovessero presentarsi come correlati a fattori di stress aziendale, anche tramite il monitoraggio del Medico del Lavoro e comunicazione alle RSA, RSU e OOSS
Conciliazione tempi di vita/tempi di lavoro
Congedi
Art. 12. Genitorialità e part-time post maternità
L’Azienda tutela la genitorialità in ogni sua possibile declinazione.
Le Parti, in continuità con le positive esperienze ad oggi avviate in termini di sostegno alla famiglia e di attenzione verso le dinamiche affettive, intendono a tutti gli effetti equiparati, sotto ogni profilo, i genitori di figli naturali ai genitori adottivi o affidatari.
Al fine di consentire ai genitori, assunti a tempo indeterminato full-time, l’assistenza al minore, l'Azienda accoglierà le richieste di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale post maternità con le seguenti modalità e articolazione:
- concessione del part-time post maternità fino al 3° anno di età o dell’ingresso in famiglia adottiva così come previsto dal D.Lgs. 154/2013 del minore fino ad un massimo del 15% del personale assunto a tempo indeterminato;
- Allo scadere del part-time sarà ripreso il regime orario originario a full-time.
L’Azienda definirà una graduatoria di concessione dei part-time post-maternità determinata dalla data di decorrenza del part-time stesso.
Le Parti concordano di inserire il tema “concessione e scadenze part time” negli incontri periodici territoriali
Art. 14 Congedi per inserimento figli al nido e alla materna
Nell’ambito della “conciliazione tempi di vita e lavoro", le Parti concordano di istituire un’agibilità esigibile su semplice richiesta e non retribuita per l’inserimento dei figli a scuola per Nido e Materna. […]
Art. 17 Smart working
Il presente articolo recepisce e integra quanto già regolamentato dalla legge n. 81/2017, nonché dal Protocollo Nazionale sul lavoro in Modalità Agile del 7 dicembre 2021.
Destinatari, richiesta e approvazione
Il presente accordo si applica al Lavoratore le cui mansioni sono compatibili con l'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile.
L'adesione al lavoro in smart working (o lavoro agile) avverrà su base volontaria e potrà essere richiesto dal Lavoratore con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, anche a tempo parziale, nel rispetto della regolamentazione del presente accordo.
L’avvio del lavoro in smart working presuppone la stipula dell'accordo individuale di lavoro agile di cui le Parti definiranno il contenuto.
Ai lavoratori sarà garantita la disponibilità di un'idonea dotazione informatica (in linea generale, PC portatili e telefono aziendale) per svolgere efficacemente da remoto l'attività lavorativa, secondo la struttura organizzativa di appartenenza e il ruolo/attività connessi alla mansione.
Al fine di agevolare una migliore qualità del rapporto vita/lavoro si concorda che la prestazione lavorativa sarà effettuata in modalità smart working secondo la seguente regolamentazione:
1. Lo smart working è applicabile alle sole funzioni la cui attività è compatibile con il lavoro da remoto. Non si applica, quindi:
- alle persone che lavorano nei punti vendita o al pubblico
- alle persone che lavorano presso sedi di clienti o aziende partner (ad esempio inplant business travel)
- a figure manageriali (quadri e dirigenti) per le quali è necessaria la presenza in ufficio
- al personale neo assunto, con meno di 12 mesi di anzianità
2. Saranno svolti in modalità smart working, su richiesta del lavoratore, i seguenti turni di lavoro:
- Turni effettuati nelle giornate di sabato e domenica
- Turni effettuati nei giorni festivi
- Turni notturni
- Turni effettuati durante i periodi di reperibilità notturna
- I turni feriali aventi inizio alle ore 06.00 o termine alle ore 22.00
- Sono concessi ulteriori 2 giornate al mese di smart working per i turni ordinari (lunedì/venerdì dalle 8 alle 20), da stabilire con il proprio Responsabile per una preventiva autorizzazione e pianificazione, con lo scopo di garantire l'adeguato presidio della sede di lavoro e le eventuali turnazioni con i colleghi.
Le richieste devono essere inserite nel sistema presenze (Zucchetti) con almeno una settimana di anticipo.
I giorni di smart working settimanale autorizzabili, se non utilizzati nella settimana di competenza, non sono cumulabili per essere utilizzati in seguito.
Nelle giornate di Smart Working alle/ai lavoratrici/ori non sarà erogato il buono pasto.
Verifica e monitoraggio
Le parti si incontreranno a livello territoriale e nazionale per verificare l'andamento dell’accordo su richiesta di una delle due parti.
Parte conclusiva
[…]
Il presente accordo decorre dall’ 01/01/2025 fino al 31/12/2027
In merito a tutti i riferimenti normativi di Legge e/o di CCNL presenti, sono da considerarsi sempre le normative tempo per tempo vigenti.
Di conseguenza, le condizioni dì miglior favore contenute nel presente CIA sono da intendersi sempre come aggiuntive ai riferimenti di cui sopra.
Il presente documento annulla e sostituisce accordi individuali precedentemente sottoscritti con la sola esclusione di quelli riguardanti i premi di produzione per l’esercizio 2024.
L’Azienda si impegna ad una info/formazione sui contenuti del presente Accordo a tutti coloro che gestiscono personale a qualunque livello.
Il presente accordo potrà essere disdettato da ciascuna delle parti con almeno 60 giorni di preavviso dalla scadenza da comunicarsi tramite lettera di raccomandata A.R., fermo restando la validità del presente accordo fino al successivo rinnovo.
Letto, confermato e sottoscritto
