Tipologia: Protocollo
Data firma: 10 dicembre 2013
Parti: Tirrenia-Compagnia Italiana di Navigazione/Fedarlinea e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Settori: Trasporti, Marittimi, Tirrenia-Cin
Fonte: marittimienavi.net


Protocollo di attuazione del verbale di consultazione e di accordo del 28 novembre 2011 per il personale navigante di Tirrenia-Cin

L’anno 2013, addì 10 del mese di dicembre in Roma si sono incontrati Tirrenia-Compagnia Italiana di Navigazione spa, assistita da Fedarlinea, e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.

Le parti, premesso
- che in attuazione di quanto previsto ai punti 8 e 9 del verbale di consultazione e di accordo del 28 novembre 2011 ed al fine di dare sviluppo ai temi in esso contenuti, nonché di tener conto di ulteriori argomenti evidenziati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dal mese di ottobre dell’anno 2012 hanno svolto una serie di incontri incentrati:
1. sul piano industriale e sulle linee di azione di breve e medio periodo e sugli obiettivi finalizzati al consolidamento e rilancio della Società;
2. sulle problematiche relative alla valorizzazione delle competenze dei lavoratori assunti nel settore del cabotaggio, sulle tabelle di armamento attinenti l’alta, media e bassa stagione per verificarne l’adeguatezza e coerenza rispetto al piano di sviluppo, sulle problematiche relative ai turni di lavoro in convenzione e fuori convenzione e relativi contratti di lavoro nonché sulla verifica degli organici;
3. sulle problematiche organizzative dell’azienda anche con l’obiettivo di valorizzare le professionalità interne;
- che in occasione dei predetti incontri le rappresentanze sindacali hanno condiviso l’esigenza di pervenire ad una contrattazione integrativa aziendale del personale navigante sostitutiva di tutti gli accordi aziendali attualmente vigenti;
hanno convenuto quanto segue:
le premesse fanno parte del presente accordo e ne costituiscono parte integrante.
Con il presente accordo le parti intendono porre le basi per una ridefinizione e armonizzazione del funzionamento organizzativo ed operativo della Società attraverso l’implementazione di un Turno Unico che superi le attuali distinzioni applicate solo transitoriamente per effetto del citato accordo 28 novembre 2011.
Quanto sopra comporta l’esigenza di superare la struttura retributiva presente ripartendo dai seguenti paradigmi:
- applicazione al personale navigante in CRL, TP e TPR del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 giugno 2007 stipulato da Fedarlinea con le OO.SS. di settore;
- implementazione di un’unica contrattazione integrativa aziendale; 
- equivalenza, per il personale proveniente dal c.d. Turno Napoli (CRL e TP) e dai turni CRL 1, TP 1, CRL 2 e TP 2, dei trattamenti economici attualmente riconosciuti - ove superiori a quelli in via di definizione - fatte salve condizioni di impiego equilibrate nel corso dell’anno;
- valorizzazione dei periodi di imbarco effettuati dal personale nel corso dell’attività operativa annuale.
In attuazione dei criteri sopra descritti viene definito quanto segue:
ogni precedente accordo integrativo aziendale per la regolamentazione retributiva e normativa del rapporto di lavoro del personale navigante sarà da ritenersi definitivamente sostituito e assorbito dalla intesa che le parti si impegnano a trovare, mediante l’ausilio di una Commissione Paritetica, entro il 31 dicembre 2013.
L’accordo avrà effetto dalla data del 1° gennaio 2014.
Con riferimento alla sola parte economica del presente accordo, la sua validità decorre dal 1° gennaio 2014 e scadrà il 31 dicembre 2016.

1) Unificazione dei turni del personale navigante - Impiego
Turno unico e modalità di impiego
Per effetto dell’abrogazione delle contrattazioni aziendali vigenti con decorrenza immediata si provvederà alla istituzione del nuovo “Turno Unico” del personale navigante di Cin.
Pertanto tutto il personale navigante della Società, indipendentemente dalla qualifica di appartenenza e dal regime contrattuale applicato (R.O., C.R.L., T.P. e T.P.R.), ruoterà su tutte le unità sociali gestite dalla Società ed impiegate sia nei servizi “in convenzione” che “fuori convenzione”.
Le parti verificheranno periodicamente gli effetti delle modifiche organizzative introdotte dal presente Protocollo.
Periodo d’imbarco e periodo di riposo a terra
Fermo quanto previsto dal CCNL Fedarlinea in vigore, per tutto il personale appartenente al Turno Unico la durata dei singoli periodi di arruolamento, con esclusione di eventi eccezionali che comportino fermi nave complessivamente superiori a 10 giorni, fermo restando quanto previsto dall’art. 82 del CCNL 5 giugno 2007 stipulato da Fedarlinea in tema di precedenza di imbarco per il personale in CRL, in via transitoria sarà di 50 giorni consecutivi a bordo, seguiti da un periodo di riposo a terra di minimo 20 giorni, con la sola eccezione degli Ufficiali in R.O., per i quali il periodo d’imbarco sarà di 30 giorni consecutivi.
A fronte di esigenze esclusivamente di carattere operativo il periodo d’imbarco potrà essere soggetto a flessibilità nell’ambito di giorni 5 (cinque), garantendo comunque al lavoratore il periodo di riposo necessario per il recupero psico-fisico. 
Le parti concordano che, al termine della stagione estiva 2014 si verificherà, anche a seguito dei consuntivi sul primo periodo di sperimentazione, la possibilità di mantenere le suddette condizioni relative ai periodi di imbarco per tutto il periodo di validità del presente accordo.
Orario di lavoro e organizzazione del lavoro a bordo
Nello svolgimento della prestazione, sia ordinaria che eventualmente straordinaria, il personale è tenuto ad effettuare i lavori ordinari nonché quelli “supplementari” di cui all’allegato “A”.
In attesa che un rinnovo del CCNL qualifichi ancor meglio le singole mansioni, valgono le prassi attualmente in atto.
L’orario di lavoro a bordo per il personale navigante arruolato è quello stabilito dall’azienda secondo le esigenze commerciali e operative, in linea con le disposizioni contrattuali e di legge vigenti.
Fermo restando che i servizi di bordo verranno organizzati in conseguenza, per tutto il personale imbarcato avente titolo alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario (con esclusione quindi dei Comandanti, dei Direttori di Macchina e dei Commissari in RO) le prestazioni di lavoro straordinario saranno limitate a 4 (quattro) ore giornaliere.
Il personale imbarcato è tenuto ad effettuare il lavoro straordinario, nel limite delle 4 ore giornaliere, al fine di svolgere tutte le attività di bordo ed i servizi previsti per l’accoglimento e l'imbarco di passeggeri e mezzi, per i servizi di bordo, per i servizi di conduzione e manutenzione, nella massima efficienza, del mezzo nautico.

2) Contrattazione integrativa aziendale applicata al personale (CRL, TP)
Straordinario
Per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente svolte, ferma restando la piena osservanza delle disposizioni in materia di orario di lavoro, con decorrenza dalla data della
presente intesa, sarà corrisposto un importo giornaliero pari a 4 ore di straordinario con esclusione di ogni ulteriore maggiorazione.
Ciò determina una stima di 120 ore mensili o prò rata di straordinario/mese retribuite per un impiego pieno nel mese di riferimento, che verranno retribuite per 100 ore con l'attuale valore dello straordinario di cui alle quote A-B e per 20 ore dello straordinario di cui alla quota C.
Nel giorno dello sbarco non verrà corrisposto tale compenso.
Nel rispetto delle richiamate disposizioni di legge in tema di orario di lavoro del personale navigante, esclusivamente nei casi di lavori urgenti non programmabili o di esigenze di navigazione che comportino prestazioni lavorative giornaliere eccedenti le 12 ore, comunque documentate dai Comandi nave e autorizzate dagli enti aziendali preposti, verrà riconosciuto, in aggiunta alle 4 ore su definite, il relativo compenso straordinario per il numero di ore eccedenti le prime quattro.
Indennità giornaliera di imbarco
Al fine di tener conto della maggior intensità delle prestazioni lavorative nei periodi di maggior attività e di picco operativo, al personale effettivamente imbarcato che avrà svolto la intera prestazione giornaliera sarà riconosciuta un’indennità giornaliera di imbarco, che prevederà compensi differenziati in funzione dei periodi di impiego a bordo e della relativa stagionalità di alta, media e bassa stagione, secondo quanto verrà definito dalla Commissione Paritetica e successivamente validato in sede nazionale.
Effetti
Per effetto dell’applicazione del CCNL Fedarlinea e dei due su citati istituti (Straordinario e Indennità giornaliera di imbarco), verranno ridefinite le retribuzioni del personale appartenente al Turno Unico, basate su un impiego equilibrato nell’anno.
Ciò determinerà, per il personale attualmente appartenente al Turno Fuori Convenzione Navi Miste, incrementi retributivi annui, sempre basati su un impiego equilibrato nell’anno, che verranno specificamente determinati di concerto tra le parti.

3) Disposizioni integrative per il personale del Turno Unico in regime contrattuale di CRL e TP, proveniente dell’ex Turno Napoli e dall’ex Turno Adriatica
Equivalenza delle retribuzioni - Istituzione del “superminimo integrativo giornaliero”
Al fine di garantire i livelli retributivi medi esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente intesa, come pattuito nel verbale di accordo del 28 novembre 2011, la Società corrisponderà al personale iscritto nel Turno Unico e proveniente dall’ex Turno Napoli e dall’ex Turno Adriatica, un’integrazione economica denominata “superminimo integrativo giornaliero” per ogni giorno di imbarco, differenziata in funzione delle singole qualifiche e delle stagionalità operative di alta, media e bassa stagione.
Tale indennità, per effetto di quanto previsto dal citato accordo, sarà da considerarsi non assorbibile e non soggetta ad alcuna attualizzazione futura.
Gli importi annuali di questa integrazione, sempre basati su un impiego equilibrato nel corso dell’anno, saranno definiti dalla Commissione Paritetica e in sede nazionale.

4) Voce di franchigia mancato riposo
Al fine di mantenere equilibrati i livelli retributivi tra le varie sezioni e qualifiche della nave, la voce di franchigia mancato riposo verrà inserita nella nuova struttura retributiva.
Riflessi retributivi e previdenziali 
L’indennità giornaliera di imbarco e, per il personale cui è applicabile, il superminimo integrativo giornaliero, non avranno alcun effetto sugli istituti retributivi riflessi e/o differiti.
Si specifica che tali compensi entreranno interamente a far parte della base imponibile previdenziale e fiscale, nel rispetto dalle normative di legge in vigore.
Commissione paritetica
Una Commissione paritetica costituita dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo all’uopo designati e da altrettanti membri nominati dalla Società, anche nell’ambito di Fedarlinea, è istituita al fine di predisporre le nuove tabelle retributive relative alla “Indennità Giornaliera di Imbarco” e al “Superminimo Integrativo Giornaliero” in funzione dei periodi di alta, media e bassa stagione di cui all’allegato “A" ed in attuazione del presente accordo.
Le conclusioni della Commissione Paritetica saranno validate in sede nazionale.
A tal fine viene predisposta una nota metodologica, allegata al presente verbale, che fornisce le linee guida alla commissione paritetica.
Le risultanze di tale attività della predetta Commissione saranno quindi validate in sede nazionale entro la prima data utile e comunque non oltre il 31 gennaio 2014.
Successivamente a tale data, la Commissione Paritetica si riunirà per determinare i criteri per le promozioni e la definizione delle tabelle di esercizio delle navi sociali che saranno validati in seguito in sede nazionale.
Regime transitorio
Nel periodo intercorrente tra la data del presente Protocollo, ovvero la data di istituzione del Turno Unico, e la data della validazione, a livello nazionale, dei lavori della Commissione Paritetica, l’azienda riconoscerà i trattamenti retributivi in essere con integrazione immediata a 4 ore giornaliere di straordinario per il personale appartenente al Turno Fuori Convenzione Navi Miste.
Le parti si impegnano a calendarizzare a partire dal prossimo mese di gennaio appositi incontri diretti a verificare i dati relativi al fabbisogno di personale navigante ed alle attuali consistenze a seguito dell’istituzione del Turno Unico del personale navigante di Cin.
Le organizzazioni sindacali dichiarano che il presente Protocollo sarà sottoposto alle procedure di validazione da parte dei lavoratori come previsto dagli Accordi Interconfederali in essere. 

Roma, 10 dicembre 2013

Allegati