• Mobbing
     

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

La dr.ssa Chiarina Sala, in funzione di Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Milano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nella causa n. 1111/08 promossa da C. L. con il proc. dom. avv. F. Ferrucci Viale Coni Zugna 63 Milano

RICORRENTE

Contro

F. P. SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. in persona del legale rappresentante pro - tempore con il proc. dom. avv. L. Lucchesi Viale Vittorio Veneto 22 Milano

CONVENUTA

 

 

Oggetto: inquadramento superiore, demansionamento, mobbing, risarcimento danni

 

 

Fatto

 

 

Con ricorso depositato l'11 febbraio 2008 L. C. ha convenuto in giudizio la società indicata in epigrafe per chiedere al giudice

- il riconoscimento del diritto all'inquadramento nel primo livello, o in via subordinata, nel secondo livello del contratto collettivo nazionale per i dipendenti settore turismo dal 31 marzo 2006 con il conseguente diritto alle differenze retributive contrattualmente dovute da determinarsi con separato giudizio;

- l'accertamento dell'avvenuta dequalificazione con l'attribuzione di mansioni inferiori di addetto alla emissione di biglietti di viaggio a far tempo dal 20 marzo 2007;

- il riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione di mansioni di addetto alla contabilità;

- il diritto del ricorrente al risarcimento del danno pari al 30% della retribuzione mensile percepita dal 20 marzo 2007 fino alla effettiva cessazione della dequalificazione;

- il riconoscimento della avvenuta sottoposizione del ricorrente a trattamento mobbizzante dal 20 marzo 2007 in avanti con la conseguente condanna della convenuta al risarcimento di tutti danni patiti tra i quali danno biologico, danno patrimoniale, danno non patrimoniale, danno esistenziale, danno morale da determinarsi a seguito di consulenza tecnica;

- la declaratoria di legittimità della sanzione disciplinare applicata al ricorrente con la restituzione dell'importo di Euro 27,03.

A sostegno di quanto rivendicato la parte attrice ha assunto di avere svolto mansioni di addetto alla contabilità e alla sportelleria riconducibili al superiore livello rivendicato e di essere stato successivamente dequalificato con l'attribuzione di semplici mansioni di addetto all'emissione dei biglietti ferroviari anche con tariffazione automatica con il conseguente danno da dequalificazione oltre all'ulteriore danno derivante da comportamenti persecutori ed emarginanti riconducibili a mobbing.

 

Ritualmente costituitasi la parte convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando la sussistenza di un precedente giudizio avente ad oggetto la stessa domanda per il periodo anteriore al 31 marzo 2006, con la conseguente inammissibilità delle domande stesse, escludendo altresì la pretesa dequalificazione e il preteso mobbing, eccependo la carenza di allegazione per quanto riguarda il preteso danno.

 

Nel corso del giudizio il ricorrente ha dato atto dell'avvenuto trasferimento del rapporto di lavoro ad altra società a seguito di cessione di ramo di azienda nonché dell'avvenuto inquadramento dal 25 ottobre 1990 a seguito della sentenza del tribunale di Milano numero 2593/09; nel corso del giudizio la parte convenuta ha revocato la sanzione disciplinare impegnandosi alla relativa restituzione con la conseguente richiesta di entrambe le parti della cessazione della materia del contendere limitatamente a tale profilo, insistendo comunque la parte attrice della rifusione delle spese di lite
 

 

Diritto

 

 


Ritiene preliminarmente il giudicante che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente a due domande.

In primo luogo relativamente alla domanda avente ad oggetto la sanzione disciplinare in quanto nelle more processuali è stata revocata dal datore di lavoro che si è impegnato alla restituzione di quanto a tale titolo trattenuto.

In secondo luogo in relazione alla domanda avente ad oggetto l'accertamento della esistenza di rapporto di lavoro subordinato senza soluzione di continuità dal 25 ottobre 1990, avendovi la parte ricorrente rinunciato a seguito di pronunzia già ottenuta sul punto dal tribunale di Milano nel gennaio del 2009.

Residuano pertanto unicamente le domande aventi ad oggetto:

- l'accertamento del diritto al superiore inquadramento a partire dal 31 marzo 2006 ma al solo fine delle differenze retributive (riservate a separato giudizio) perché la domanda avente ad oggetto la reintegrazione nelle mansioni pregresse non può avere seguito per la avvenuta cessione (nelle more processuali) del rapporto di lavoro a causa di cessione di ramo di azienda a partire dal ottobre 2009;

- l'accertamento della avvenuta dequalificazione a partire dal 20 marzo 2007 con il conseguente risarcimento del danno rivendicato nella misura del 30% della retribuzione;

- l'accertamento della sussistenza di mobbing con la relativa incidenza su tutti danni rivendicati (biologico, patrimoniale, non patrimoniale, esistenziale, morale) da determinarsi equitativamente o a seguito di consulenza d'ufficio.

 

1. Superiore inquadramento

Sotto tale profilo il ricorrente rivendica il diritto all'inquadramento in via principale nel primo livello del contratto collettivo del turismo o, in via subordinata, nel secondo livello a far tempo dal 31 marzo 2006.

Tale domanda, svolta sulla base degli stessi presupposti di fatto per il periodo precedente, è stata già rigettata dal tribunale di Milano con sentenza 2593/2009.

Nella parte narrativa del ricorso il ricorrente deduce di essere stato destinato a far tempo dal maggio-giugno 98 all'ufficio di contabilità dove ha svolto una serie di mansioni (descritte a pagina 3-4-5 del ricorso stesso) sino alla sospensione del rapporto di lavoro allorché il medesimo ha ricoperto la carica di presidente della "cooperativa resistente; ha dedotto di avere poi continuato a svolgere le stesse mansioni nel settore contabilità al suo rientro, nel maggio del 2002, venendo adibito dal gennaio 2003 anche alle mansioni di addetto alla sportelleria, venendo da tale data ininterrottamente inserito nei relativi turni lavorativi.

Si deve quindi rilevare che il ricorrente, a sostegno del rivendicato inquadramento superiore nel primo o nel secondo livello del contratto collettivo nazionale turismo, ha dedotto esattamente la stessa attività già dedotta a fondamento della rivendicazione svolta per il periodo precedente al marzo 2006, oggetto del precedente giudizio e già rigettata con la sopra citata sentenza.

Per tale ragione ritiene il giudicante che la domanda debba essere rigettata per il principio del ne bis in idem trattandosi della medesima attività già dedotta nella causa 3338/05, valutata dal giudice che ha emesso la sentenza numero 2593/2009 C che ha rigettato il ricorso specificando preliminarmente come sia il profilo di contabile sia il profilo di cassiere fossero correttamente ricompresi nel terzo livello ed escludendo, all'esito di istruttoria svolta, che la attività di contabilità svolta dal ricorrente (di mero riscontro tra la documentazione cartacea, il danaro effettivamente incassato e quando contabilizzato in automatico dal sistema informatico) potesse ricondursi ai superiori livelli rivendicati.

D'altra parte, come si è osservato, il ricorrente non deduce per il periodo oggetto di domanda della presente causa, ovvero per il periodo successivo al marzo 2006, ulteriori attività ma si tratta delle stesse attività svolte dal maggio e giugno-98 in avanti unitariamente intese.

La domanda pertanto dev'essere respinta.

 

2. Demansionamento

Rilevato che il rapporto di lavoro è stato ceduto ad altra società in relazione alla pretesa dequalificazione l'unica domanda che può essere presa in considerazione è, come si è osservato, quella risarcitoria.

Deve tuttavia essere rilevato che sotto tale profilo il ricorso è carente dal punto di vista della offerta probatoria alla luce della nota Sentenza n. 6572/2006 delle sezioni Unite della Suprema Corte: mentre infatti l'attore è appropriato nel descrivere le "tensioni inferiori attribuitegli, in realtà nulla allega sul danno Professionale (rivendicato nella misura del 30% della retribuzione per il periodo della dequalificazione) effettivamente subito in concreto, facendo sostanzialmente riferimento ad un concetto di danno in re ipsa da tempo ormai abbandonato dalla Suprema Corte.

La Cassazione, con la suddetta pronunzia e con molte altre successive (vedi di recente tra le altre anche Cass. 4652/09) ha ribadito che in tema di demansionamento e di dequalificazione il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva" (non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale) non può prescindere da una specifica allegazione nel ricorso introduttivo sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo.

 

Mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psicofisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale (da intendere come ogni pregiudizio oggettivamente accertabile provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli affetti relazionali propri inducendolo a scelte di vita diverse quanto alle espressioni e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno) va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento assumendo peraltro principale rilievo anche la prova per presunzioni per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche/durata/gravità/conoscibilità all'interno e all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione/frustrazione di omissis).

Il giudice pertanto non può sopperire alla mancata indicazione in tal senso da parte del lavoratore facendo ricorso a semplice formule standard e ravvisando immancabilmente il danno all'immagine e alla dignità professionale come automatica conseguenza della dequalificazione.

In tale contesto quindi la domanda dev'essere respinta perché, quando pure fosse accertata la dequalificazione, il giudice non avrebbe alcun elemento di offerta probatoria sulla quale basare il richiesto risarcimento.

 

 

3. Mobbing

Medesime considerazioni valgono del resto anche per le numerose domande risarcitorie ricondotte dalla difesa attrice ad alcuni comportamenti definiti come mobbing.

Anche relativamente a tali domande infatti manca l'offerta probatoria: per quanto riguarda il danno biologico non si ravvisa in atti neppure una relazione medica che consenta di ravvisare la consistenza di tale tipo di danno e il nesso causale con l'esercitato mobbing.

Per quanto riguarda poi il danno esistenziale (che la recente pronunzia delle Sezioni Unite n. 26973/08 ha peraltro escluso come autonoma voce di danno) è necessario che il lavoratore offra la prova (testimoniale, documentale o anche quella presuntiva) diretta a dimostrare i concreti cambiamenti che il comportamento illegittimo del datore di lavoro ha portato in senso peggiorativo nella qualità di vita del danneggiato, quindi quali sono le scelte di vita diverse che il lavoratore ha dovuto fare a causa del preteso evento lesivo ricondotto a mobbing.

Nella fattispecie inoltre un altro elemento risulta carente, ovvero la quantificazione del danno stesso, rimessa ad una mera consulenza d'ufficio che non può sopperire alla mancanza di quantificazione da parte dello stesso ricorrente soprattutto alla luce degli esposti principi ormai più volte affermati dalla Suprema corte: intanto infatti può emergere il nesso causale tra l'evento lesivo (demansionamento, mobbing) e il danno non patrimoniale in concreto subito, proprio in quanto il danno venga quantificato perché diversamente tale valutazione non risulterebbe fattibile.

In ogni caso va aggiunto che gli episodi dedotti nel ricorso come riconducibili a mobbing non risultano significativi in tal senso o comunque non sufficientemente specificati in quanto il ricorrente fa genericamente riferimento ad una "costante sorveglianza da parte dei colleghi di lavoro e del presidente" sulle operazioni svolte dallo stesso C., al controllo della durata delle pause lavorative, nel constatare che il sistema Pos relativo alla macchina emettitrice di biglietti della sua postazione veniva utilizzato anche da altri, così come l'utilizzo della macchina Sopax, nell'aver scoperto che in un momento di assenza il suo collega B. aveva consultato un registro che era nel suo cassetto, nell'avere spesso discussioni con gli utenti in relazione alla emissione dei biglietti, nell'impossibilità di intrattenere rapporti familiari e amicali con i colleghi o scambi di opinione, nella mancata disponibilità dei colleghi a bere un caffè delle pause lavorative.

Si tratta infatti di comportamenti in sé e per sé, come riportati, non illeciti; basti pensare alla evidenziata sorveglianza sull'attività svolta dal ricorrente: solo una abnorme sorveglianza o la sorveglianza esercitata con modalità non congrua può costituire mobbing.

Del pari gli altri episodi sono episodi non significativi per quanto riguarda un effettivo intento persecutorio o di emarginazione; l'atteggiamento di familiarità e amicale dei colleghi, pur sempre auspicabile nell'ambito dell'ambiente lavorativo, non è certamente un obbligo sanzionato.

In realtà nella seconda parte della descrizione dei fatti ricondotti a mobbing (lettera n-v capitolo 22 pagina 11/12 del ricorso) il ricorrente descrive le conseguenze derivanti soprattutto dalla turnazione - così come attribuita - e dalla incidenza della stessa sulle relazioni con i familiari e con gli amici, avendo dovuto rinunciare ad incontri o attività di svago coincidenti con il lavoro.

A tale proposito al capitolo 11 il ricorrente deduce di essere stato ininterrottamente inserito nei turni lavorativi degli addetti alla biglietteria ferroviaria allegando la predisposizione dei turni (documento 5-19): in questa prospettiva tuttavia non deduce sotto quale profilo tale turnazione sarebbe stata illegittima, contrastante con le previsione di legge o di contratto, o avrebbe addirittura avuto un intento discriminatorio e persecutorio.

 

Anche tale domanda quindi, pur analizzata al di là delle denunciate gravi carenze di offerta probatoria, non può trovare seguito.

 

Ritiene peraltro il giudicante equa la compensazione delle spese di lite rilevata la complessità della vicenda, la novità degli orientamenti della Suprema Corte in tema di danno, la avvenuta revoca della sanzione in corso di causa.
 

 

P.Q.M.

 

dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai punti 8 e 9 delle conclusioni del ricorso.

 

Rigetta le residue domande.

Spese di lite compensate.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Milano, 15 marzo 2010.

Depositata in data 5 maggio 2010