Tipologia: Accordo
Data firma: 18 dicembre 2012
Parti: PB Tankers e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Settori: Trasporti, Marittimi, PB Tankers, Galleggiante Alba Marina
Fonte: marittimienavi.net


Sommario:


Verbale di accordo Contratto integrativo per il personale imbarcato sul galleggiante "Alba Marina"

Addì 18 Dicembre 2012 presso la sede di Confìtarma in Roma tra la PB Tankers spa di seguito indicata come "Azienda" […] e la Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti […] e con la partecipazione dei lavoratori Sig. F.T. (Cgil) e Sig. P.G. (Cisl), si è stipulato il presente contratto integrativo per il personale imbarcato sul galleggiante Alba Marina.

Premesso che
- In data 25 Maggio 2012 a seguito del Verbale di riunione con le OO.SS., Edison spa in qualità di Proprietario del galleggiante FSO Alba Marina ha formalmente richiesto alla PB Tankers spa di procedere al reimpiego del personale in C.R.L. precedentemente imbarcato sul citato galleggiante;
- a tutto il personale imbarcato a bordo del galleggiante Alba Marina si applicano le norme stabilite dal CCNL 05 giugno 2007 per rimbarco degli equipaggi sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori alle 151 TSL, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro
Al solo personale elencato nell’allegato 1 del presente accordo e già precedentemente imbarcato a bordo del galleggiante Alba Marina, a decorrere dal 01 Gennaio 2013 si applica la continuità di rapporto di lavoro.
A tutto il rimanente personale comprese le nuove assunzioni per turn-over ed incluso il personale arruolato per la sostituzione di marittimi assenti per malattia, infortunio, aspettative ecc., verrà applicato il regime di Turno Particolare.
Oltre a quanto previsto dall'art.92 del CCNL vigente, si conviene che sarà inoltre considerata causa di cancellazione dal regime di CRL la cessazione per mancato rinnovo del contratto di gestione e servizi tra l'Azienda e la Edison spa, rientrando questo nel giustificato motivo.

Art. 2 - Tabella d'armamento
Vista la specificità del galleggiante Alba Marina e la conseguente organizzazione del lavoro a bordo, le mansioni del personale marittimo saranno in funzione delle esigenze tecnico/operative e di sicurezza correlate ai rispettivi gradi e qualifiche. La tabella d’armamento (All. 2) rappresenta parte integrante del presente accordo. Si concorda altresì l’inquadramento del Tankista a sottufficiale capo servizio. 
In caso di personale mancante in relazione a quanto previsto dalla tabella di armamento sarà corrisposto al personale l'indennità prevista dal CCNL (vedi art.41 CCNL).

Art. 3 - Orario di lavoro. Straordinario
In ottemperanza alle norme contrattuali contenute nel CCNL che stabilisce l'orario di lavoro in 8 (otto) ore giornaliere si conviene che, in considerazione delia specificità e dell’organizzazione del lavoro a bordo dei mezzi adibiti ad attività di offshore, i turni di lavoro vengono articolati sulla base dei seguenti orari comprensivi della pausa pranzo:
1° turno dalle ore 07 alle ore 19
2° turno dalle ore 19 alle ore 07
giornalieri dalle 07 alle ore 19
Le prestazioni straordinarie eccedenti le 8 ore e fino ad un massimo di 12 ore sia notturne che diurne verranno compensate con un forfait in cifra fissa per ogni giorno di permanenza a bordo.
L’importo giornaliero di detto forfait si conviene stabilito nelle seguenti misure:
[…]

Art. 4 - Turnistica
La turnistica del personale viene stabilita in turni di permanenza a bordo ed a terra in ragione di un rapporto 1:1.
Ogni turno prevede una permanenza a bordo di 28 giorni succeduti da altrettanti giorni di permanenza a terra.

Art. 5 - Riposi compensativi
In considerazione della turnistica di cui all'art.4 si conviene e si stipula che la corresponsione dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi è inclusa nella mensilizzazione del salario per il soddisfacimento del rapporto 1:1.
(La malattia sospende il periodo di godimento del riposo compensativo così come delle CS ferie).
Per esigenze tecnico/operative il turno di permanenza a bordo può essere esteso di 7 giorni ed il turno di permanenza a terra può essere ridotto a 21 giorni. Detto criterio trova applicazione anche per esigenze riconducibili alle necessità del personale, esigenze che dovranno essere tempestivamente comunicate all’Azienda documentandone la giusta motivazione e dalla stessa autorizzate.
Al verificarsi delle condizioni di cui al precedente punto, le giornate di permanenza a bordo in eccedenza al turno di 28 giorni, e quelle di mancato riposo in riduzione di quanto previsto dal presente accordo, verranno retribuite/compensate nel mese successivo.
Eventuali modifiche al turno dovranno essere comunicate dall'Azienda all'interessato con almeno 24 ore di preavviso.

Art. 6 - Ferie
In considerazione della turnistica di cui all'art.4 si conviene e si stipula che tutto il personale fruirà del rateo mensile delle ferie previsto dalla contrattazione collettiva nazionale durante il periodo di permanenza a terra.

Art. 7 - Operazioni di allibo
Al personale addetto alle operazioni di allibo verranno riconosciuti i seguenti compensi lordi al termine di ogni operazione svolta: […]
Detti compensi non sono validi al fine del computo della 13a/14a mensilità e T.F.R. e non hanno ricadute su altri istituti retributivi.
Le operazioni di analisi del prodotto, escluse quelle eseguite in concomitanza con l'allibo, verranno retribuite con quote di straordinario.

Art. 8 - Conduzione del mezzo nautico
Al personale adibito alla conduzione del mezzo nautico che collega il galleggiante Alba Marina con le piattaforme del campo Rospo Mare verrà riconosciuto, quando espletato, previa autorizzazione dell'Azienda (max 2 conduttori), un compenso giornaliero […]

Art. 9 - Premio di produzione
Le parti concordano, sulla base degli obiettivi previsti dal contratto stipulato tra l’Azienda e la Società Proprietaria di corrispondere con la paga di Novembre (per gli esercizi 2013-2014} un premio di produzione in cifra lorda annua in base ai seguenti parametri:
[...]
- in caso di idonea manutenzione dell’Unità Alba Marina verrà riconosciuto il 10% del sottoindicato premio di produzione;
- in caso di idonea manutenzione delle Dotazioni di sicurezza e salvataggio individuali e collettivi ivi comprese le dotazioni antincendio verrà riconosciuto il 10% del sottoindicato premio di produzione;