Tribunale di Ancona, Sez. Lav., 10 aprile 2026, n. 358 - Riconoscimento benefici vittime del dovere




TRIBUNALE DI ANCONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta dell'udienza del 26.3.2026 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa; viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 16.3.2026 e 25.3.2026; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA


nella causa n. 943/2025 R.G.Lav.
TRA
(...) RICORRENTE (...) RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento benefici vittime del dovere.

 

FattoDiritto


1. Svolgimento del giudizio e contenuto degli atti. Il ricorrente allega di appartenere all'Arma dei Carabinieri e di aver subito in data 24.01.2006 un infortunio durante un servizio di contrasto alla criminalità, allorquando era stato aggredito da un soggetto che si era reso reo di rapina in appartamento e che era stato rintracciato presso la propria abitazione dagli agenti. Il (...) aveva rigettato la domanda presentata il 23.5.2019, ritenendola imp per prescrizione. Il ricorrente nega la sussistenza di un termine prescrizionale entro cui domandare il riconoscimento dello status di vittima del dovere, sostiene la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 563 lettera a) legge 266/2005 essendosi verificato il sinistro nel contrasto ad ogni tipo di criminalità e chiede, pertanto, il riconoscimento dei benefici spettanti alle vittime del dovere ed equiparati.
Costituendosi in giudizio il (...) eccepisce la prescrizione dei diritti vantati; sostiene, inoltre, che non vi siano gli estremi per ritenere sussistente le fattispecie di cui agli artt. 1 comma 563 e 564 legge 266/2005; contesta la quantificazione della percentuale invalidante indicata in ricorso, nonché il richiesto cumulo di interessi legali e rivalutazione.
La causa istruita con l'esperimento di una CTU medico legale è stata discussa con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Eccezione preliminare di prescrizione. In via preliminare, si ritiene infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, dovendo aderire al diverso orientamento affermato dapprima dalla locale Corte di Appello e successivamente anche dalla Suprema Corte di Cassazione con recente pronuncia, nella quale si afferma che la categoria delle vittime del dovere ed equiparati costituisce uno status come tale imprescrittibile, mentre sono suscettibili di prescrizione i ratei dei vari benefici correlati allo status (Cass. 17440/2022).
Pertanto, da un lato il ricorrente ben può agire in giudizio anche dopo dieci anni dall'infortunio per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, dall'altro dovrà valutarsi per ciascuna prestazione richiesta l'eventuale maturazione del termine prescrizionale.
3. Sussistenza delle fattispecie normative relative alle vittime del dovere. Nel merito, il ricorso è fondato nell'an, ritenendo questo giudice che l'infortunio sia occorso nel contrasto ad ogni tipo di criminalità ai sensi dell'art. 1 comma 563 lettera a) legge 266/2005, invocata dal ricorrente.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità la L. n. 266 del 2005, art. 1, individua nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere; al successivo comma 564, si estendono i medesimi benefici previsti anche ai "soggetti equiparati", ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) del comma 563) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Dunque, mentre per rientrare nell'ambito del comma 563 è necessario unicamente che l'infortunio accada nello svolgimento delle specifiche attività ivi richiamate (Cass. 32158/2021), il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, ai sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma volutamente risulta formulata con una fattispecie aperta, che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura. La nozione di missione è dunque concetto ampio che riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari. In tal caso è dunque essenziale provare che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico, chiarito dal D.P.R. n. 243 del 2006, per il quale esse sono: "... condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto" (Cass. 19676/2019).
Ne deriva che il concetto di vittima del dovere presenta caratteristiche speciali rispetto al genus della causa di servizio e, quindi, deve essere tenuto distinto dalla lesione o dal decesso in o per causa di servizio. Pertanto, chi vanta il diritto alla speciale elargizione prevista dalla legge per le vittime del dovere, non deve soltanto allegare e provare che l'evento sia connesso all'espletamento di funzioni d'istituto, ma occorre pure che sia dipendente da rischi specificamente attinenti ad esempio ad operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso (art. 3 comma 2 l. 27 ottobre 1973, n. 629, aggiunto dall'art. 1 L. 13 agosto 1980, n. 466), occorrendo in sostanza che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all'attività di istituto (Cons. St., sez. IV, 12 marzo 2011, n. 1404; con specifico riferimento al Corpo dei VV.FF, Cons. St., sez. IV 18 gennaio 1997 n. 11; T.A.R. Lazio, sez. I, 9 giugno 1982 n. 575).
Dunque, affinché un infortunio avvenuto per causa di servizio sia riconducibile alle categorie individuate dall'art. 1 comma 563 sopra citato è necessario soltanto che l'attività svolta al momento dell'incidente rientri specificamente nelle ipotesi ivi previste che lo stesso legislatore ha ritenuto di particolare pericolosità. In particolare, nel caso di specie il ricorrente ritiene integrata la fattispecie di cui alla lettera a) sostenendo che l'infortunio è occorso nello svolgimento di attività mirante al contrasto di ogni tipo di criminalità.
Si ritiene che tale qualificazione sia del tutto corretta e condivisibile.
Il ricorrente al momento dell'infortunio era stato comandato di rintracciare e raggiungere un soggetto accusato di furto in abitazione e lesioni; in particolare, i militari si recavano presso l'abitazione del sospettato, ma questi, affacciatosi ad una finestra per interloquire con la pattuglia negava l'accesso all'appartamento; pertanto, nel tentativo di chiudere la finestra il sospettato la sbatteva contro il ricorrente che, cercando di ripararsi con le mani per evitare di essere colpito in faccia, cadeva all'interno dell'appartamento procurandosi le lesioni ai polsi per cui agisce in giudizio.
È evidente che la fattispecie rientri in un servizio volto al contrasto verso ogni tipo di criminalità, essendo intervenuto il ricorrente nell'immediatezza dei fatti proprio per assicurare alla giustizia un soggetto che era accusato di vari crimini contro il patrimonio e la persona.
Si ritiene, pertanto, che il ricorrente rientri nella categoria delle vittime del dovere.
4. Gradiente invalidante riscontrato al fine del godimento dei benefici richiesti. Il nominato CTU ha osservato che "L'invalidità permanente viene calcolata sulla base degli artt. 3 e 4 del DPR 181/2009 fa riferimento ad un valore di invalidità complessiva (IC) che risulta dalla somma delle percentuali del danno biologico (DB), del danno morale (DM) e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa (IP) e la percentuale del danno biologico. Sinteticamente si utilizza la seguente formula, ovvero: Invalidità Complessiva = Danno Biologico + Danno Morale + (Invalidità Permanente - Danno biologico). La percentuale di Invalidità permanente (IP) è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle approvate dal Decreto del Ministero della Sanità 05.02.1992 e successive modificazioni, e quello determinato in base alle tabelle A, B, E e F1 annesse al D.P.R. 23.12.1978 n. 915 e successive modificazioni. Alle invalidità o mutilazioni ascritte alla prima categoria della tabella A, e che risultino contemplate anche nella tabella E, corrisponde una invalidità permanente non inferiore al cento per cento. Le tabelle B corrispondono ad invalidità più lievi, ovvero comprese tra 11% e 20%. La percentuale del danno biologico (DB) fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazioni di cui agli artt. 138, co. 1, e 139, co. 4, del D.Lg. n. 209 del 2005, è determinata in base alla tabella di menomazione e relativi criteri applicativi approvata con Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 12.07.2000. La determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico. Nel caso in oggetto i postumi possono essere ascritti alla Tabella B nella misura massima del 20% (venti). La percentuale del Danno Biologico (DB) è determinata in base alle Tabelle (...) sulla base delle voci che riportano 'Esiti di frattura di radio, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata compromissione funzionale " e l'"Anchilosi del polso in estensione rettilinea, senza limitazione della pronosupinazione". Si può riconoscere un danno del 10%. Il Danno Morale (DM) può considerarsi moderato, e valutabile in circa 2/3 del valore percentuale del danno biologico: 6% (sei). Pertanto dalla formula Invalidità Complessiva = Danno Biologico + Danno Morale + (Invalidità Permanente - Danno biologico) applicata al (...) si ricava Invalidità Complessiva = 10 + 6 + (20 -10) = 26%".
Rispondendo alle osservazioni critiche di parte convenuta il CTU precisava che "Per quanto concerne l'inquadramento diagnostico dei postumi, la critica mossa dal CTP dott.ssa (...) in ordine alla definizione di ''postumi da frattura scomposta di entrambi ipol appare condivisibile se letta alla luce dell'intero percorso clinico e medico legale del ricorrente. La valutazione peritale non si è infatti limitata alla classificazione iniziale delle fratture, ma ha tenuto conto degli esiti funzionali residui, così come emersi nel tempo e riscontrati all'esame obiettivo. È documentalmente attestato che il trauma abbia interessato entrambi i polsi e che, sebbene la frattura del polso destro fosse inizialmente descritta come di entità inferiore alla controlaterale, essa abbia dato luogo a postumi algo-disfunzionali, riconosciuti come tali anche in sede amministrativa dalla CMO di Chieti, che ha ascritto l'infermità complessiva alla Tabella B. L'esame clinico eseguito dal sottoscritto CTU ha inoltre evidenziato limitazioni articolari bilaterali, associate a dolorabilità e fenomeni di scroscio, elementi incompatibili con una restitutio ad integrum del polso destro. In tale contesto, l'inquadramento diagnostico adottato risulta coerente con il quadro complessivo e non viziato da errori concettuali. Quanto alla dedotta assenza di accertamenti strumentali tardivi, va osservato che la valutazione medico-legale dei postumi non è subordinata, né sul piano normativo né su quello metodologico, alla necessaria esecuzione di esami radiologici o di risonanza magnetica a distanza di anni dall'evento. In ambito peritale, l'esame clinico diretto conserva pieno valore valutativo, soprattutto quando le limitazioni articolari siano obiettivamente riscontrabili, riproducibili e coerenti con la storia traumatica e con il decorso clinico e strumentale già ampiamente documentato. Nel caso in esame, la sintomatologia riferita e l'obiettività riscontrata risultano congruenti con il trauma originario e con i postumi già riconosciuti in passato, rendendo la valutazione effettuata adeguatamente fondata anche in assenza di imaging recente. In relazione alla quantificazione del danno biologico, la proposta del CTP di ridurre la stima al 5%, limitandola al solo polso sinistro, non appare proporzionata rispetto al quadro funzionale complessivo. La valutazione del 10% è stata formulata considerando la bilateralità delle menomazioni, seppur di grado diverso, e facendo riferimento, per analogia, alle voci tabellari (...) pertinenti. La presenza di limitazioni funzionali a carico di entrambi i polsi, accertate all'esame obiettivo, giustifica una valutazione unitaria che tenga conto dell'impatto complessivo sulpiano anatomo-funzionale, senza artificiose separazioni che non riflettono la realtà clinica riscontrata. Analoghe considerazioni valgono per la stima dell'invalidità permanente. Il valore del 20% attribuito si colloca nel limite previsto dalla Tabella B, già riconosciuta in sede di causa di servizio, ed è stato determinato applicando correttamente i criteri normativi che impongono di adottare il valore più favorevole tra quelli ricavabili dalle tabelle applicabili. La bilateralità del danno, la persistenza delle limitazioni funzionali e la loro incidenza sulla capacità lavorativa in senso lato rendono tale valutazione congrua e motivata. La riduzione proposta dal CTP, in una forchetta compresa tra il 12% e il 15%, non tiene adeguatamente conto di tali elementi e appare pertanto sottostimata e arbitraria, non correlata a parametri oggettivabili. Per quanto riguarda infine il danno morale, la quantificazione operata non ha carattere automatico, ma è il risultato di una valutazione complessiva della sofferenza soggettiva correlata all'evento traumatico e ai postumi residui. La misura del 6%, pari a due terzi del danno biologico, rientra nei limiti previsti dalla normativa di riferimento e risulta coerente con la persistenza nel tempo della sintomatologia algica e con la bilateralità delle lesioni. Le considerazioni del CTP, fondate prevalentemente sulla durata della malattia e sull'assenza di complicanze acute, non appaiono idonee a ridimensionare tale valutazione, che si fonda su una prospettiva più ampia e di lungo periodo".
Il CTU confermava, pertanto, le conclusioni sopra riportate.
In assenza di ulteriori osservazioni critiche delle parti, si ritiene di aderire alle risultanze della CTU fondata sulla documentazione versata in atti e adeguatamente motivata anche in ordine alle obiezioni sollevate dal CTP della resistente.
5. Benefici per cui è causa e applicazione del termine prescrizionale. Come si accennava, mentre lo status di vittima del dovere non è soggetto a prescrizione, va valutata la maturazione del termine prescrizionale con riferimento ai singoli benefici richiesti in ricorso.
Va pienamente accolta la domanda relativamente all'assegno vitalizio mensile non reversibile previsto dall'art. 4 del DPR 243/2006 di importo pari a Euro 500,00 ex art. 4 comma 238 della L. 358/2003 e allo speciale assegno vitalizio mensile non reversibile di Euro 1.033,00 di cui all'art. 2 comma 105 della L. 244/2005 con corresponsione degli arretrati e degli accessori di legge a far data dai 10 anni antecedenti alla presentazione della domanda amministrativa del 23.5.2019, non essendo affatto contestato l'ammontare di tali emolumenti come indicati nelle conclusioni poste in calce al ricorso. Sul punto la recente pronuncia della Suprema Corte n. 13556/2025, richiamata anche nelle note da parte ricorrente, rigetta le diverse argomentazioni del ministero sull'unitarietà del diritto di credito, "quanto all'assegno vitalizio mensile (eex art. 2 L. n. 407/1998) ed allo speciale assegno vitalizio (ex art. 5, comma 3, L. n. 206/2004), avendo questa Corte già affermato che i suddetti assegni formano oggetto di una prestazione periodica e non di unitario diritto di credito, onde anche per essi vale la regola generale della prescrizione decennale per i ratei delle prestazioni previdenziali (Cass. n. 36225 del2023; Cass. n. 5426 del2025)."
Correttamente, dunque, nel ricorso introduttivo l'interessato ha limitato la domanda ai ratei maturati nei dieci anni antecedenti alla domanda amministrativa.
Al contrario, risulta prescritta la pretesa relativa alla speciale elargizione prevista dalla L. n. 206/2004, art. 5, comma 1, D.P.R. 243/2006, art. 4, comma l, lett. a), n. 1 D.L. n. 159/2007, art. 34, comma 1, convertito dalla L. n. 222/2007, da corrispondersi in unica soluzione. Al riguardo anche di recente la Suprema Corte (Cass. 19414/2025) ha statuito che "il diritto delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati a percepire la spedale elargizione una tantum - (già prevista dall'art. 1 della L. n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizsata) - è stato sancito dal d.P.R. n. 243/2006. Si tratta del regolamento emanato in base alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, che ha delegato alla sede regolamentare la definizione dei tempi e delle modalità della progressiva estensione dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati (ed ai loro familiari superstiti), entro il limite di spesa annuo individuato dal precedente comma 562. L'articolo 3, comma 3, del citato
d.P.R. n. 243 ha previsto la formazione e l'aggiornamento a cura del (...) (...) di una graduatoria unica degli eventi, a domanda degli interessati (o d'ufficio, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2006). Il successivo articolo 4, al comma 1 lett. a), ha previsto la liquidazione in favore delle vittime del dovere e delle categorie a queste equiparate, a decorrere dall'anno 2006, della speciale elargizione una tantum, di cui all'art. 1 della L. n. 302 del 1990, nel numero di 32 casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1 gennaio 1961 al 31 dicembre 2005 e nel numero di 5 nuovi casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1 gennaio 2006, con la precisazione che, in mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1 gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti. In seguito, il d.l. n. 159 del 2007, conv. con modif. in l n. 222 del 2007, all'art. 34, comma 1, ha stabilito che il nuovo parametro di liquidazione della speciale elargizione previsto dalla L. n. 206 del 2004, art. 5, per le vittime del terrorismo - (misura massima di 200.000 euro, in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale) - dovesse applicarsi anche alle vittime del dovere individuate nella L. n. 266 del2005, art. 1, commi 563 e 564, con compensazione delle somme già percepite. 6.1. Tanto premesso, per quanto rileva in causa, si osserva che il dies a quo della prescrizione deve essere individuato nella data di entrata in vigore dell'art. 4 d.P.R. n. 243/2006, a decorrere dalla quale la parte avrebbe potuto proporre domanda di inserimento nella graduatoria nazionale (evento verificatosi prima dell'anno 2006)" (Cass., sez. lav., 21 maggio 2025,
n. 13556). I medesimi principi devono ritenersi applicabili al caso di specie in cui l'evento lesivo si è verificato prima dell'entrata in vigore del DPR 243/2006 (entrata in vigore 23.8.2006, evento lesivo 24.1.2006), sicché la domanda andava proposta entro l'anno 2016, risultando dunque prescritto il diritto alla data di presentazione della domanda del 23.5.2019.
Gli altri benefici previsti dalla legge (in particolare: esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria ex art. 4 comma 1 lett. a punto 2 DPR 243/2006, assegnazione di borse di studio ex art. 4 comma 1 lettera b punto 3 del DPR 243/2006, collocamento obbligatorio ex art. 4 comma 1 lettera b punto 2 del DPR 243/2006, assistenza psicologica a carico dello Stato ex art. 4
c.1 lett. c punto 2 DPR 243/2006, esenzione dall'imposta sui redditi relativa ai trattamenti pensionistici in godimento ex art. 1 comma 211 L. 232/2016) conseguono in modo automatico dallo status di vittima del dovere e possono essere fruiti successivamente al suo riconoscimento, in quanto "non si tratta (, cioè,) di un accertamento autonomo, richiedente la verifica di ulteriori presupposti (rispetto al quale si potrebbe porre la necessità di individuare ex professo il legittimo contraddittore) ma della mera enunciazione degli effetti che ex lege derivano dallo status riconosciuto" (Cass. 13556/2025).
Sulle somme spettanti sarà poi dovuta la rivalutazione monetaria in base al combinato disposto degli artt. 22 comma 36 legge 724/1994 e 8 legge 302/1990, norma quest'ultima di carattere speciale rispetto alla prima che nega il cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici, in attività di servizio o in quiescenza (sul divieto di cumulo si veda Cass. 14429/2017).
6. Regolamento delle spese di lite e di CTU. Il parziale accoglimento del ricorso (rigettato soltanto con riferimento alla speciale elargizione ormai prescritta) fa ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione per 1/5 delle spese di lite, ponendo i residui 4/5 a carico dell'amministrazione convenuta per il principio di soccombenza. Per le medesime ragioni le spese di CTU liquidate come da separato decreto vanno poste per 9/10 a carico dell'amministrazione convenuta e per 1/10 a carico del ricorrente con vincolo di solidarietà in favore del consulente.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) In accoglimento del ricorso, dichiara (...) vittima del dovere ex art. 1 comma 563 legge 266/2005 con invalidità complessiva del 26%;
2) Per l'effetto condanna il (...) all'inserimento del suo nominativo nell'elenco di cui all'(...) n. 243/2006, nonché all'erogazione dell'assegno vitalizio mensile non reversibile previsto dall'art. 4 del DPR 243/2006 di importo pari a Euro 500,00 ex art. 4 comma 238 della L. 358/2003 e dello speciale assegno vitalizio mensile non reversibile di Euro 1.033,00 di cui all'art. 2 comma 105 della L. 244/2005 con corresponsione degli arretrati e degli accessori di legge a far data dai 10 anni antecedenti alla presentazione della domanda amministrativa del 23.5.2019;
3) Dichiara, altresì, la sussistenza dei presupposti per l'esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria ex art. 4 comma 1 lett. a punto 2 DPR 243/2006, l'assegnazione di borse di studio ex art. 4 comma 1 lettera b punto 3 del DPR 243/2006, il collocamento obbligatorio ex art. 4 comma 1 lettera b punto 2 del DPR 243/2006, l'assistenza psicologica a carico dello Stato ex art. 4 c.1 lett. c punto 2 DPR 243/2006, l'esenzione dall'imposta sui redditi relativa ai trattamenti pensionistici in godimento ex art. 1 comma 211 L. 232/2016;
4) Rigetta per il resto il ricorso;
5) Pone definitivamente le spese di CTU dott. (...) liquidate come da separato decreto a carico di entrambe le parti in misura pari a 9/10 a carico del (...) e 1/10 a carico di (...) (...) del consulente;
6) compensa per 1/5 tra le parti le spese di lite e condanna il (...) (...) a rifondere a (...) i residui 4/5 che liquida in (...) per compensi ed Euro 34,40 per esborsi, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Ancona il 10 aprile 2026. Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2026.