Tribunale di Torino, 27 marzo 2026, n. 2090 - Riconoscimento della natura professionale della sindrome del tunnel carpale e condanna INAIL al riconoscimento del danno biologico complessivo del 16%


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

### Il Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente
SENTENZA

 


Nella causa iscritta al n. 8360/2022 R.G.L. promosse da: ### (C.F.: ###), rappresentate e difese dall'avv. ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio professionale del difensore RICORRENTE CONTRO INAIL (C.F.: ###), ass. avv. ### elett.te
domiciliato presso l'avvocatura distrettuale dell'ente, sita in ### corso ### CONVENUTO

 

OGGETTO: malattia professionale - trattamento previdenziale
### come da verbale

 

FattoDiritto



1. Con ricorso depositato in data ###, ### ha allegato: - di essere dipendente della ### dal 1987, impiegata presso lo stabilimento di ### con mansioni di operaia; - di avere svolto, sin dall'assunzione, attività lavorativa presso il reparto avviluppaggio di prodotti dolciari ed anche presso il reparto confezionamento; - di avere svolto attività, presso il reparto confezionamento, di montaggio e di riempimento delle scatole (sino ad automazione del processo) con aggiunta di involucro esterno, su nastro trasportatore (e pertanto in velocità); con conseguenti, ripetuti, gesti fini delle mani; - che presso il reparto avviluppaggio era invece tenuta a riempire il macchinario utilizzato per incartare i cioccolatini, utilizzando un “palotto” o, a seconda delle lavorazioni, un cassone pieno di prodotto, così sollevando diversi kilogrammi; o a completare il distacco dei cioccolatini dai vassoi, dopo la loro produzione, esercitando digitopressione; - che gli ambienti, a causa della delicatezza dei prodotti, erano tenuti a bassa temperatura, comunque non oltre i 18 gradi; - che nel 2014 era stata riconosciuta dall'### invalidità permanente nella misura del 12%, in ragione di limitazioni al movimento causate da lesione della cuffia dei rotatori e da ipotrofia dei cingoli; patologie riconosciute dall'### di ### come discendenti dalle mansioni espletate; - che nel 2020 erano poi diagnosticate sindrome del tunnel carpale bilaterale, artrosi interfalangea e metacarpale destra, e sofferenze muscolari croniche a livello spinale; - che l'### non riconosceva però la derivazione causale di tali patologie dalle mansioni svolte e quindi non le riconosceva come malattie professionali. ### ritenendo invece che tali patologie siano strettamente correlate, a livello eziologico, alle attività lavorative svolte presso la ### ha chiesto in questa sede la condanna dell'### al riconoscimento delle prestazioni previste dalle legge in relazione al punto di invalidità lavorativa e di danno biologico accertato in corso di causa.
Si è costituito in giudizio l'### contro-deducendo: - che nel corso del procedimento amministrativo la ricorrente ha dichiarato di lavorare a tempo parziale, per 4 ore al giorno, ed in reparti nel quale viene effettuata rotazione tra i lavoratori; - che non vi sono stati fattori di rischio, quantomeno sino al 2009; - che comunque questi, anche fossero riscontrati, non hanno avuto efficienza causale nel determinare le patologie denunciate.
L'### ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
In corso di causa è stata acquisita, ai sensi dell'art. 210 cpc, copia della cartella sanitaria della ricorrente presente presso la ### & ### (società che ha incorporato la ###, sono stati sentiti testimoni, onde ricostruire lo svolgimento delle mansioni nei termini indicati in ricorso, sono state espletate due cc.tt.u.. 2. Le domande della ricorrente sono fondate, nei termini che si vanno ad esaminare.
In punto di diritto occorre osservare che: - la tutela assicurativa è obbligatoria per le malattie professionali c.d. “tabellate”, cioè specificamente indicate nella tabella di cui all'allegato 4 del D.P.R. n. 1124/1965 relativa al settore ### che può essere modificata o integrata con decreto ministeriale, a condizione che tali malattie siano state contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni indicate nella medesima tabella (art. 3, D.P.R. n. 1124/1965); - la Corte Costituzionale ha esteso l'obbligo della tutela assicurativa anche alle malattie professionali c.d. “non tabellate”, cioè malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle di cui agli allegati 4 e 5 del D.P.R. n. 1124/1965 e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali venga comunque provata la causa di lavoro (C. Cost., sent. n. 179/1988; cfr. anche C. Cost., sent. 206/1988); - l'inclusione all'interno della tabella sopra citata sia della lavorazione svolta sia della malattia contratta dal lavoratore (purché tale malattia si sia manifestata entro l'eventuale periodo temporale massimo di indennizzabilità previsto dalla medesima tabella) comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato: dunque, il lavoratore, per essere esonerato dalla prova circa l'esistenza del nesso di causalità tra le mansioni svolte e la malattia che lo ha colpito, dovrà solamente dimostrare di essere stato addetto o, comunque, di aver svolto la lavorazione indicata in tabella nonché di essere affetto dalla malattia ivi prevista (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 13024/2017; Civ., Sez. Lav., sent. n. 16248/2018; Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 3207/2019; Cass. Civ., Lav., sent. n. 2523/2020; Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. ###/2021; Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 22592/2024); la giurisprudenza di legittimità ha comunque precisato che tale presunzione non è assoluta, in quanto l'### ha la possibilità di fornire la prova che nel singolo caso concreto la malattia è dipesa da una causa patogena extralavorativa, oppure che la lavorazione (a cui il lavoratore era addetto) non era sufficientemente idonea a cagionare la malattia pertanto, al fine di escludere l'operatività della tutela assicurativa, dovrà risultare «rigorosamente ed inequivocabilmente accertato che vi è stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, il quale, da solo o in misura prevalente, ha cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia (Cass. 13 aprile 1993 n. 4369, Cass. 15 gennaio 1994 n. 343, Cass. 3 dicembre 1994 n. 10373, Cass. 24 ottobre 2000 n. 13992, Cass. 10 gennaio 2001 n. 264)» (Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 14023/2004. Nello stesso senso, ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 19312/2004; Civ., Sez. Lav., sent. n. 23653/2016); - per la malattia professionale c.d. “non tabellata”, la prova della derivazione della medesima malattia da una causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, quest'ultima può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. C. App. Bari, Sez. Lav., sent. n. 2277/2023 che a sua volta cita: Cass. Civ., Lav., sent. n. 21021/2007; Cass. Civ. Sez. Lav., sent. n. 14308/2006; Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 3523/1997); - per ritenere accertata la sussistenza di tale ultimo requisito, ha specificato la S.C., “il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso anche ad ogni utile iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi (assunzione di deposizioni testimoniali, richiesta di chiarimenti al consulente tecnico e quanto altro si appalesi opportuno) in relazione all'entità ed alla esposizione del lavoratore ai fattori di rischio: cfr. anche Cass. n. 4104 del 1994. 6434 del 1994, 10004 del 2001; da ultimo, Cass. 13 aprile 2002 n. 5352” (così Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 4292/2003); - nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova però applicazione il c.d. principio di equivalenza contenuto nell'art. 41 c.p. in forza del quale è da considerarsi causa di un evento ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento stesso, anche se di minore spessore quantitativo o qualitativo rispetto agli altri, salvo che sia dimostrato l'intervento di un fattore causale ### che sia da solo sufficientemente in grado di determinarlo; per Cassazione sent. n. 10430/2017 “al fine di ricostruire il nesso di causa, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale. Sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (Cass. 26 marzo 2015 6105; Cass. 11 novembre 2014 n. 23990); mentre per contro va negato che la modesta efficacia del fattore professionale sia sufficiente ad escludere l'operatività del principio di equivalenza causale (Cass. 12 ottobre 1987 n. 7551, Cass. 8 ottobre 2007 n. 21021)” (nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 23653/2018); - nell'ipotesi di malattia a eziologia multifattoriale, sebbene la prova del nesso causale tra attività lavorativa e malattia non possa ritenersi raggiunta solo sulla base di semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili ma debba consistere nella concreta e specifica dimostrazione dell'idoneità della esposizione al rischio lavorativo a causare la malattia stessa, è al tempo stesso vero che non è necessario raggiungere un livello di assoluta certezza scientifica o medica; al fine di concludere nel senso della sussistenza del nesso di causalità, la giurisprudenza ritiene sufficiente che venga raggiunta la ragionevole certezza circa la genesi professionale della malattia (cfr. ancora Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 14023/2004; Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 23653/2016; Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 10430/2017).
Nel caso di specie, le patologie denunciate dalla ### sono, pacificamente, “non tabellate”, ragione per la quale la ricorrente non può avvalersi di presunzione legale in ordine alla derivazione causale delle stesse dall'attività lavorativa e dall'esposizione a fattori di rischio. Ne consegue che la ricorrente è onerata della prova: delle mansioni svolte, della sussistenza dei fattori di rischi denunciati in ricorso, nonché del nesso causale tra questi e le malattie lamentate, e quindi della loro natura professionale, nonché della sussistenza dei punti di danno biologico che portino a riconoscimento di trattamenti assicurativi previsti dall'art. 13 del dlvo 38/2000.
Ciò posto, in punto di fatto, deve anzitutto rilevarsi che l'attività istruttoria orale ha sostanzialmente confermato le condizioni di lavoro, dell'ambiente di lavoro e delle mansioni svolte dalla ricorrente negli anni di attività lavorativa presso lo stabilimento di ### come descritte in ricorso.
Tanto appurato, il giudizio in merito al nesso di causalità tra attività lavorativa e malattie lamentate dalla ### nonché all'eventuale quantificazione del danno biologico, secondo le già citate disposizioni del dlvo 38/2000.
La prima consulenza tecnica, demandata al dott. ### deve essere dichiarata nulla, in quanto non rispettosa dei criteri minimi che devono attendersi dall'elaborato peritale.
Anzitutto, con la sua prima relazione il dott. ### non ha rispettato i criteri minimi della motivazione, rispondendo ai quesiti demandatigli in modo del tutto apodittico, non rispettando poi le regole del contraddittorio tecnico previste dall'art. 195 cpc. E' stata quindi richiesta al c.t.u. un'integrazione dell'elaborato peritale, ma questa, depositata il ###, non ha sanato in alcun modo le assolute lacune motivazionali del primo elaborato.
E' stato quindi affidato nuovo incarico alla dott.ssa ### la quale ha licenziato l'elaborato peritale il ###.
In ordine alla sindrome del tunnel carpale la c.t.u. ha considerato che “[questa] è una patologia lavoro-correlata da sovraccarico dell'arto superiore. I fattori di rischio professionale che concorrono alla compressione del nervo mediano risiedono nell'elevata frequenza e velocità di movimenti ripetitivi con deviazione ulnare del polso, frequenti flesso-estensioni con periodo di recupero insufficiente.
Tale mansione continuativa, di particolare impegno per la mano e per il polso, risulta provata nelle mansioni di “avviluppaggio” e “confezione”, così come descritte dalla ricorrente e dai testi.
Si ritiene, pertanto, che possa essere riconosciuto un rapporto perlomeno concausale fra l'attività lavorativa svolta nel corso degli anni e l'insorgenza di sindrome del tunnel carpale bilaterale, da considerare ### Professionale”.
In relazione all'artrosi interfalangea e metacarpale destra, la dott.ssa ### ha ritenuto che la documentazione prodotta (un solo esame radiografico del 2019 riguardante la mano destra), in assenza di approfondimenti clinici, e considerato comunque che si tratta di patologia osteodegenerativa ad eziopatogenesi multifattoriale, non fosse sufficiente a ricostruire il nesso di causalità tra essa e le prestazioni lavorative In relazione alle sofferenze muscolari croniche a livello spinale, la dott.ssa ### considerando che la “storia clinica è carente dal punto di vista documentale, sia per ciò che concerne approfondimenti strumentali, che specialistici”, che “trattasi di patologia cronico degenerativa ad eziopatogenesi multifattoriale”, che “dall'esame della storia lavorativa, così come dal ### di ### del ### non sono stati individuati fattori professionali significativi concausalmente rilevanti”, ha ritenuto che tali problematiche non siano da ricondurre a fattore professionale.
In conclusione, per la sola sindrome del tunnel carpale la dott.ssa ### ha riconosciuto la natura professionale, quantificando il punto di danno biologico nel 5%.
Tale punto percentuale deve sommarsi tale punto di danno biologico a quello già riconosciuto in favore della ricorrente nell'anno 2009, dalla CdA di ### (doc. 3 ###, e poi dall'### nell'anno 2014 (doc. 2 ricorrente), nella misura definitiva del 12% (il riconoscimento giudiziale è stato del 10%, divenuto nella successiva sede amministrativa del 12%). La dott.ssa ### non ha operato il ragguaglio del 5% al precedente punto percentuale di menomazione (non potendosi sommare algebricamente le due percentuali, ma dovendosi la nuova menomazione valutare in misura ridotta in considerazione della preesistente; v. art. 13 co 6 dlvo 38/2000), ma, com'è emerso nel corso dell'odierna udienza nel contraddittorio tra le parti, l'insieme del danno biologico deve essere valutato nella percentuale del 16%.
Deve quindi emettersi condanna dell'### al riconoscimento del trattamento previdenziale derivante dalla sussistenza di danno biologico complessivo pari al 16%, derivante dalla sommatoria proporzionale di cui sopra. 3. In punto spese di lite, le stesse devono essere rifuse alla parte ricorrente, con riferimento a valore di causa indeterminato, complessità media, considerata la particolare complessità della fase istruttoria (che ha comportato l'esame di ben tre relazioni peritali). Le spese sono liquidate in dispositivo, e distratte in favore del procuratore alle liti della ricorrente, antistataria.
Devono essere rifuse (direttamente alla ricorrente, che le ha corrisposte) anche le spese di c.t.p., come da fattura depositata in data ###, corredata di prova del pagamento in favore del dott. A. Dotti (v. ex multis Cass. ord. n. 21402/2022, secondo la quale la rifusione delle spese di consulenza di parte non è possibile ove non vi sia prova del relativo pagamento).
Le spese di ctu, liquidate con decreto del 23/3/2026, sono poste a carico di ###

 

P.Q.M.
 

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale Ordinario di ### - ### l'art. 429 c.p.c. disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, - condanna l'### al riconoscimento in favore di ### del trattamento previdenziale derivante dalla sussistenza di danno biologico complessivo pari al 16%; - visto l'art. 91 cpc, condanna ### alla rifusione delle spese di causa in favore del procuratore alle liti di ### antistataria; spese liquidate in euro 12.382,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, contributo unificato se versato; - condanna l'### al riconoscimento in favore di ### del trattamento previdenziale derivante dalla sussistenza di danno biologico complessivo pari al 16%; - visto l'art. 91 cpc, condanna ### alla rifusione delle spese di causa in favore del procuratore alle liti di ### antistataria; spese liquidate in euro 12.382,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, contributo unificato se versato; - condanna ### alla rifusione delle spese di c.t.p. in favore di ### spese quantificate in euro 452,00; - pone definitivamente le spese di ctu, liquidate con decreto del 23/3/2026