Cassazione Penale, Sez. 4, 12 maggio 2026, n. 17013 - Caduta mortale durante i lavori domestici in quota eseguiti da un pensionato settantasettenne su una scala inidonea. Confermata la responsabilità della committente privata



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da

Dott. MONTAGNI Andrea - Presidente

Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere

Dott. ARENA Maria Teresa - Relatore

Dott. MARI Attilio - Consigliere

Dott. LORENZETTI Luca - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


sul ricorso proposto da:

A.A. nata a T il Omissis

avverso la sentenza del 15/09/2025 della Corte di appello di Torino.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Teresa Arena;

udito il P.G., in persona della Sostituta Procuratrice generale Silvia Salvadori, ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso;

gli avv.ti Carlo Mussa e Fernando Gea Portulano hanno depositato memoria di replica alle conclusioni scritte del P.G.

 

Fatto

 

1. Con sentenza del 16 aprile 2025 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea, ha rideterminato la pena nei confronti di A.A. in relazione al reato di cui all'art. 113 e 589 cod. pen.

2. Secondo l'impostazione accusatoria la A.A., nella qualità di committente dei lavori di posa, presso la sua abitazione, di una canalina di plastica destinata al passaggio di un cavo antenna TV, cagionava a B.B. per colpa, consistita in imprudenza, negligenza imperizia e violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, lesioni personali consistite in grave trauma cranico e politrauma agli arti che ne provocavano il decesso. In specie era contestata l'omessa verifica circa il possesso dei requisiti tecnici-professionali del lavoratore incaricato, in violazione dell'art. 90, comma 9, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 nonché di non avere individuato modalità corrette e sicure per l'esecuzione dei lavori in parola, avuto riguardo allo stato dei luoghi in cui l'attività doveva essere svolta, mettendo, peraltro, a disposizione del lavoratore una scala trasformabile non idonea allo svolgimento dei lavori.

3. All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale pur escludendo che nel caso in esame potesse trovare applicazione il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, è stata affermata la responsabilità dell'imputata, inquadrando la condotta dalla stessa tenuta, nell'alveo della c.d. "committenza privata" che non esclude l'onere, nell'affidare il lavoro da svolgere, di verificare la idoneità tecnico professionale del lavoratore anche in relazione alla pericolosità del lavoro da eseguire, assumendo su di sé la gestione del rischio.

4. La Corte di appello di Torino, ha rigettato l'appello proposto con il quale era stato rilevato che: a) le modalità esecutive erano diverse da quelle concordate con la committente; b) il B.B., per quanto settantasettenne, continuava a svolgere una intensa attività di elettricista; c) la dinamica del sinistro non era stata adeguatamente ricostruita; d) non vi era prova circa l'asserita consegna al B.B. della scala, da parte della A.A. La Corte territoriale ha, inoltre, respinto l'argomento difensivo volto a riconoscere il "concorso di colpa" della persona offesa e il conseguente contenimento della pena e la riduzione delle provvisionali riconosciute alle parti civili.

5. 2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 88, comma 2, lett. g) bis, 89, comma 1, lett a) e art. 90, comma 9, lett. a) del D.Lgs. 81/08 e il vizio di motivazione.

Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe erroneamente fondato il giudizio di colpa sulle violazioni derivanti dal testo unico citato (in particolare sull'art. 90, comma 9 D.Lgs. 81/2008), sebbene tale normativa riguardi obblighi di diligenza e verifica dei requisiti di idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore riferiti esclusivamente a cantieri temporanei e mobili. In tale prospettiva, i lavori in questione - essendo relativi a impianti elettrici - sarebbero esclusi da tale categoria ai sensi dell'art. 88, comma 2, lett. g bis), e non rientrerebbero nei "lavori edili e di ingegneria" menzionati dall'art. 89, comma 1, lett. a). Pertanto, la Corte territoriale avrebbe ecceduto i limiti del devoluto, in violazione dell'art. 597 c.p.p., dato che già il giudice di primo grado aveva escluso l'applicabilità della normativa citata. La Corte territoriale, inoltre, non si è confrontata con gli argomenti dedotti con l'atto di appello limitandosi ad affermare che B.B. era anziano e in pensione, privo di alcuna organizzazione professionale e che, quindi, la A.A. avrebbe assunto su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza.

2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione quanto alla conoscibilità, e al presunto accordo tra la A.A. e il B.B., delle modalità di esecuzione del lavoro, alla collocazione della canalina esterna e alla necessità che il lavoro si svolgesse in altezza. La Corte ha travisato le prove in quanto ha utilizzato una informazione inesistente nel materiale processuale. È dato certo che sul prospetto della casa della A.A., prima dell'intervento del B.B., non vi fosse una canalina che proprio B.B. avrebbe dovuto collocare. Dalla mancata preesistenza della canalina non può inferirsi la consapevolezza in capo alla A.A. che il lavoro si sarebbe dovuto svolgere in altezza. L'alternativa fattibilità del lavoro è rilevante in quanto, contrariamente a quanto affermato in sentenza, non vi è alcuna prova di un accordo tra la A.A. e il B.B. circa il sito in cui doveva essere collocata la canalina e quindi, dell'ingerenza della committente, sulle modalità di esecuzione del lavoro.

Si è poi ritenuta l'ingerenza della A.A. alla luce della presunta consegna della scala. La Corte territoriale mancando la prova dell'avvenuta consegna della scala al B.B. ha argomentato che la A.A. aveva mostrato all'uomo, il luogo in cui teneva la scala, nell'unica occasione in cui i due si sarebbero trovati insieme presso l'abitazione della ricorrente. Il dato è, tuttavia, contraddetto dalla circostanza che B.B. non era la prima volta che si recava a casa dell'imputata per ragioni professionali, come pure confermato dai testi e dalla fotocopia dell'agenda del B.B. La Corte territoriale, omettendo di valutare le prove di segno contrario ha motivato assumendo che B.B. non poteva conoscere il luogo in cui la scala era custodita.

3. Le parti hanno concluso come in epigrafe.
 

Diritto


1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

2. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello ha confermato la pronuncia del Tribunale di Ivrea nei confronti di A.A., riconoscendola responsabile del reato di omicidio colposo ai danni di B.B., deceduto il 19 giugno 2019. Il nucleo dell'addebito colposo risiede nell'aver causato la morte del lavoratore per imprudenza, negligenza e imperizia poiché, nella veste di committente privata di lavori di posa di una canalina in plastica destinata al passaggio di un cavo per antenna televisiva, non avrebbe verificato i requisiti tecnico-professionali del lavoratore incaricato e per non aver assicurato l'adozione di corrette modalità di esecuzione in sicurezza. La A.A., inoltre, avrebbe messo a disposizione della vittima una scala inadeguata rispetto ai rischi di caduta, circostanza che ha contribuito al tragico evento.

3. È manifestamente infondato l'argomento relativo al difetto di correlazione avuto riguardo alla circostanza che erano stati contestati alla A.A. (e in origine ai coimputati assolti già in primo grado) profili di colpa generica quanto specifica. Il Tribunale ha escluso i profili di colpa specifici e la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado sui presupposti sopra richiamati della scelta di prestatore d'opera da parte della A.A., che per quanto descritto come particolarmente attivo, disponibile e astrattamente dotato di elevata competenza tecnica e professionale, era un uomo di settantasette anni che al momento del fatto non svolgeva più l'attività di elettricista essendo stata la sua ditta "cancellata" da oltre diciotto anni, dunque, privo di una organizzazione professionale.

Non vi è, dunque, violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza atteso che, fermo restando il fatto storico addebitato (ossia l'omissione del comportamento dovuto), la sentenza ha confermato il giudizio del primo giudice individuando la posizione di garanzia nella colpa generica senza che ciò abbia inciso sul diritto di difesa.

In proposito va ricordato che in materia di infortuni sul lavoro, ai fini della configurabilità di una responsabilità del committente per culpa in eligendo nella verifica dell'idoneità tecnico - professionale dell'impresa affidataria di lavori, non è necessario il perfezionamento di un contratto di appalto, essendo sufficiente che nella fase di progettazione dell'opera, intervengano accordi per una mera prestazione d'opera, atteso il carattere negoziale degli stessi (Sez. 3, n. 10014 del 06/12/2016, dep. 2017, Lentini, Rv. 269342).

4. Va ricordato che la giurisprudenza di questa Suprema Corte riconosce anche in capo al committente privato dei lavori una posizione di garanzia in relazione all'obbligo di una preventiva verifica sull'idoneità tecnico-professionale della persona offesa, in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati.

In particolare è stato affermato che "In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente privato non professionale che affidi in appalto lavori di manutenzione domestica, pur non essendo tenuto a conoscere, alla pari di quello professionale, le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale, ha, comunque, l'onere di scegliere adeguatamente l'impresa, verificando che essa sia regolarmente iscritta alla C.C.I.A., che sia dotata del documento di valutazione dei rischi e che non sia destinataria di provvedimenti di sospensione o interdittivi ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, altrimenti assumendo su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza (Sez. 4 n. 26335 del 21/04/2021, Rv. 281497").

Il committente ha, dunque, l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati (Sez. 4, n. 26898 del 15/05/2019, Pupa, Rv. 276240, in fattispecie in cui la Corte ha confermato la responsabilità del committente che aveva affidato lavori edili ad un soggetto svolgente una diversa attività lavorativa, che si era avvalso della collaborazione del proprio padre, il quale, durante i lavori, svolti non in sicurezza, era deceduto a seguito della caduta da una scala; Sez. 3, n. 35185 del 26/04/2016, Marangio, Rv. 267744, in fattispecie relativa alla morte di un lavoratore edile precipitato al suolo dall'alto della copertura di un fabbricato, nella quale è stata ritenuta la responsabilità per il reato di omicidio colposo dei committenti, che, pur in presenza di una situazione oggettivamente pericolosa, si erano rivolti ad un artigiano, ben sapendo che questi non era dotato di una struttura organizzativa di impresa, che gli consentisse di lavorare in sicurezza).

Nella specie la posizione di garanzia della A.A. è stata adeguatamente vagliata dalle sentenze conformi, nel solco dei principi sanciti in subiecta materia, senza che la motivazione posta venga travolta dalle prospettazioni difensive che si rivelano meramente ripropositive di argomenti già valutati, connotate da aspecificità in quanto non si confrontano con gli argomenti posti a sostegno del giudizio espresso dai giudici di merito.

5. Manifestamente infondato è, altresì, l'argomento secondo cui vi sarebbe stato un mancato esame delle prove difensive in merito alla verifica effettiva delle capacità professionali della vittima.

La Corte territoriale, invero, non ha mancato di richiamare le dichiarazioni rese dai testi a discolpa (tra cui il tecnico Spresal C.C. e i testi D.D. e E.E.), valorizzando le caratteristiche soggettive della vittima (persona di elevata esperienza ma settantasettenne, già titolare di impresa cancellata dal 2001, privo di organizzazione professionale), per concludere, con giudizio insindacabile in questa sede, l'inidoneità del lavoratore rispetto al tipo di attività affidatagli.

In definitiva, la Corte territoriale ha posto adeguatamente l'accento sia sulla mancanza di diligenza della A.A. nella scelta dell'esecutore dei lavori, valutati come pericolosi (essendo stato accertato che B.B. avrebbe dovuto operare sulla facciata esterna a circa 3,50 metri di altezza, con la scala poggiata su un terreno sdrucciolevole, vicino a uno strapiombo e senza alcun aiuto in caso di sbilanciamento), sia sull'omessa predisposizione preventiva di un piano di sicurezza (ad esempio, ricorrendo a un trabattello). Con gli argomenti spesi dalle sentenze conformi, la difesa non si confronta.

6. Il secondo motivo si incentra su una presunta omessa e contraddittoria motivazione circa la conoscibilità e l'asserito accordo tra A.A. e B.B. in merito alle modalità di esecuzione del lavoro, proponendo questioni di fatto (ad esempio, la mancata indicazione della collocazione della scala da parte dell'imputata).

Si tratta di questioni affrontate dalla Corte territoriale con motivazione puntuale e congrua, priva di aporie logiche, sulla scorta delle quali, ritenuta la posizione di garanzia della A.A., è stato espresso un giudizio di responsabilità in capo allo stessa sulla scorta della necessaria conoscenza delle modalità rischiose del lavoro da eseguire, avuto riguardo anche alla conformazione dei luoghi in cui lo stesso doveva essere svolto, avente ad oggetto la posa della canalina esterna da collocare a una certa altezza sulla parete esterna del fabbricato.

Sono stati in particolare passati in rassegna tutti i dati testimoniali, anche quelli richiamati dalla difesa, pervenendo con una giudizio non sindacabile in questa sede alla conclusione della inidoneità del lavoratore, non per la pregressa esperienza maturata ma per le condizioni soggettive in termini di attualità (l'età avanzata e la mancanza di organizzazione) rispetto all'incarico affidatogli che avrebbe dovuto svolgersi a una altezza di 3,50 metri, poggiando una scala su un terreno posto a ridosso di uno strapiombo e, per di più, da solo.

Il tutto in mancanza della previa definizione di un piano di sicurezza di tale lavoro relativamente all'impiego di strumenti diversi, quale un trabattello.

Le doglianze avanzate dalla difesa si configurano in larga parte come censure di merito, non proponibili in questa sede di legittimità e si limitano a riproporre argomenti già esaminati dal giudice di secondo grado e oggetto di compiuta valutazione dai giudici di merito, con motivazione coerente e adeguata, senza che il ricorrente fornisca una critica specificamente argomentata alle ragioni esposte nelle sentenze conformi.

Tra le questioni richiamate dalla difesa, viene evidenziata l'asserita mancata indicazione da parte della A.A. alla persona offesa della collocazione della scala necessaria allo svolgimento del lavoro. Anche tale aspetto è stato affrontato dalla Corte territoriale con motivazione completa e puntuale, priva di lacune logiche rilevando, a pag. 9 della sentenza impugnata, che l'imputata, in occasione del sopralluogo gli avrebbe mostrato il luogo in cui era collocata la scala "che altrimenti l'uomo non avrebbe potuto trovare (plasticamente significativa sul punto la foto, allegata alla consulenza redatta dall'ing. F.F., del luogo appartato rispetto all'alloggio, dove la scala veniva custodita dai padroni di casa)". Che la scala sia stata mostrata al B.B. in occasione del sopralluogo è stato desunto dalla Corte territoriale, con argomento logico, rilevando che, diversamente, questi avrebbe portato con sé il trabattello del quale disponeva, come emerso dalle dichiarazioni rese dai familiari dello stesso. La Corte territoriale ha, inoltre, desunto che le modalità di esecuzione fossero state concordate con la A.A. dalla circostanza che dopo il sopralluogo il B.B. acquistava, tra l'altro, il cavo dell'antenna con specifica indicazione "per Elena" e la canalina sulla quale evidentemente doveva operare.

Da quanto detto la Corte territoriale ha ricavato la consapevolezza, in capo alla A.A., delle modalità operative adottate per la posa della canalina esterna da effettuarsi a una certa altezza sulla parete di casa e, dunque, i rischi connessi all'esecuzione del lavoro.

7. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

 

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 26 febbraio 2026.

Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2026.