Cassazione Penale, Sez. 4, 13 maggio 2026, n. 17113 - Caduta dell’operaio nella fossa di ispezione durante la pulizia dei treni: confermata la responsabilità del datore di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da:
Dott. FERRANTI Donatella - Presidente
Dott. GIORDANO Bruno - Consigliere
Dott. D'AURIA Donato - Relatore
Dott. BRANDA Francesco Luigi - Consigliere
Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A. nato a V il (Omissis)
avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte di appello di Trieste
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Andrea Maria Fiore, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore, avv. Gianfranco Ceoletta, che ha concluso per l'accoglimento
del ricorso.
Fatto
1. Con sentenza del 14/05/2025 la Corte di appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trento in data 19/06/2023 – che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva condannato A.A. per il reato di lesioni personali gravi commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in danno di B.B.– rimetteva la determinazione del risarcimento del danno al separato giudizio civile, revocava la relativa statuizione e la subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, confermando nel resto la sentenza impugnata.
L'imputato – quale datore di lavoro e legale rappresentante della società cooperativa La Carovana Multiservizi, alla quale Trenitalia Spa – Divisione Passeggeri Regionale Direzione Provinciale Trento aveva affidato i lavori dei servizi di pulizia del materiale rotabile – è stato ritenuto responsabile delle lesioni gravi cagionate al B.B., operaio addetto alle pulizie, consistite nella "frattura calcagni bilaterale", con esiti permanenti, quantificati alla data del 09/05/2019, nella misura del 6%, che si procurava in quanto, durante l'attività di rimozione dei graffiti da un treno di Proprietà di Trentino Trasporti Spa, in sosta all'interno della rimessa di Trento, cadeva all'interno della fossa di ispezione situata sul lato ovest del convoglio, lunga circa 25 metri e profonda 1,20 metri, sufficientemente illuminata e, in ogni caso, segnalata da cartellonistica e da fasce a terra, secondo l'art. 3 D.P.R. n. 469 del 1979.
In particolare, si imputa al A.A. di aver violato:
-l'art. 28, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81 del 2008, i) per aver omesso di effettuare un'idonea valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute del lavoratore, segnatamente di indicare le adeguate misure di prevenzione e protezione da attuare a seguito della valutazione dei rischi rilevati, atteso che nella scheda contenuta nel documento di valutazione dei rischi quale misura operativa di sicurezza di analisi del rischio delle fosse di ispezione era indicato solamente di "fare particolare attenzione quando si cammina lungo i bordi della fossa", misura risultata inidonea ed in contrasto con le norme di sicurezza sul lavoro, nella specie la legge n. 19 del 1974, il D.Lgs. n. 81 del 2008 e la norma UNI 9721; ii) per aver omesso di individuare le procedure per l'attuazione delle misure di sicurezza da realizzare e di individuare i profili professionali ed i ruoli dell'organizzazione aziendale che vi dovevano provvedere tra i soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
-l'art. 64, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 81 del 2008, per aver omesso di rendere scuro il movimento delle persone all'interno della rimessa dell'IMC di Trento, ponendo lungo i perimetri delle due fosse est ed ovest un idoneo parapetto ovvero altre difese atte ad evitare il pericolo di caduta dei lavoratori, in conformità ai requisiti di cui all'art. 3 L. n. 191 del 1974 e D.P.R. n. 469 del 1979 e dei punti 1.4.9., 3.4.1. e 3.4.2. dell'All. IV al D.Lgs. n. 81/2008;
-l'art. 37, comma 1, lett. a) e b) D.Lgs. n. 81 del 2008, per aver omesso di fornire al dipendente B.B. una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento alla mansione svolta, ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione da adottare, riferite al lugo di lavoro ove operava, cioè, alla rimessa ed alle fosse di ispezione ivi presenti.
2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Evidenzia che, nonostante la richiesta di partecipazione all'udienza di discussione presentata dall'appellante, la difesa non ha avuto la possibilità di discutere oralmente la causa; che la Corte territoriale ha ritenuto l'istanza tardiva, oltre che presentata successivamente alle conclusioni scritte del Procuratore generale;
che la decisione è errata, atteso che l'atto di citazione in appello notificato indicava che l'udienza era stata fissata ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen., che ê rubricato "decisioni in camera di consiglio con la partecipazione delle parti"; che, dunque, l'indicazione contenuta nella citazione era che la trattazione orale della causa fosse stata già disposta dalla Corte di appello; che solo per questa ragione la difesa non aveva richiesto la partecipazione all'udienza; che la Corte territoriale avrebbe dovuto consentire la partecipazione del difensore presente all'udienza, circostanza quest'ultima che risulta dalla attestazione della cancelleria; che la mancata partecipazione all'udienza di discussione ha determinato un evidente vulnus del diritto di difesa, integrando la nullità assoluta dell'atto impugnato.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto. Rappresenta che la motivazione della sentenza impugnata presenta plurime carenze, atteso che non esamina specificamente tutti i motivi di appello; che, in ogni caso, le norme di cui si contesta al A.A. la violazione sono state, invece, tutte rispettate; che, invero, con riferimento alla violazione dell'art. 28, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81 del 2008, nel documento di valutazione dei rischi – alle pagine 38, 39 e 91 – sono ben identificati i rischi relativi all'attività di pulizia dei rotabili, segnatamente il rischio di scivolamento nelle fosse, che è stato previsto e valutato, risultando altresì elencate le misure preventive e protettive e le principali istruzioni operative oggetto di informazione e formazione per tutte le tipologie di cadute; che, in ogni caso, l'installazione di parapetti asportabili ovvero la previsione di una copertura della fossa, ove non utilizzata, costituiscono condotte non esigibili dall'odierno ricorrente, che era il legale rappresentante di una cooperativa che si occupava solo di fornire il personale per le pulizie, senza aver alcun potere sui luoghi dove inviava i lavoratori, di competenza di Trenitalia; che, con riferimento alla violazione dell'art. 64, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81 del 2008, tale indicazione è inconferente, perché incompleta, atteso che non tiene conto della specifica disciplina attuabile per le fosse utilizzate per i rotabili, che, da un lato, prevede l'uso di segnaletica verticale e, dall'altro, che la copertura ê prevista solo per le fosse in disuso; che, nel caso di specie, a differenza di quanto sostenuto da entrambi i giudici di merito, la fossa era in uso, in quanto utilizzata, oltre che dall'impresa di pulizie, da altre aziende e da personale dell'ente committente per attività di manutenzione e riparazione; che il consulente tecnico del Pubblico Ministero ha evidenziato che la disciplina speciale non contrasta e non esclude quella generale, ma non ha indicato alcun obbligo per le misure di prevenzione e protezione ultronee, in quanto non espressamente previste dalla normativa speciale; che, dunque, un comportamento ulteriore, seppur prudente, non era esigibile dal A.A., proprio perché non previsto dalla normativa; che, con
riferimento alla violazione dell'art. 37, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 81 del 2008, emerge dagli atti come il lavoratore fosse assolutamente formato, avendo già lavorato per altra cooperativa con le medesime mansioni ed essendo in possesso di attestati relativi sia alla formazione generale, che a quella specifica, con specifico riferimento alla qualifica di "operaio addetto ai servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali".
2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza di motivazione. Osserva che la sentenza impugnata non argomenta in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, che dovrebbe consistere nella colpa specifica; che, peraltro, in assenza di qualsivoglia violazione, come è stato argomentato nel secondo motivo di ricorso, non è configurabile la colpa in capo al A.A.; che le dichiarazioni rese dalla persona offesa – secondo le quali al momento dell'infortunio indossava stivali di gomma, che evidentemente non sono le scarpe antinfortunistiche fornite dalla cooperativa La Carovana – non sono rilevanti, in quanto intervenute a distanza di molto tempo dai fatti; che, comunque, la condotta del lavoratore appare abnorme, impossibile da prevedere e da impedire, a maggior ragione per il A.A., che si trovava a molte decine di chilometri di distanza.
2.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Rileva che la Corte territoriale ha disatteso le conclusioni della consulenza tecnica di parte con inesistenti argomentazioni, limitandosi a rinviare per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado; che il giudice di prime cura ha fondato la responsabilità del A.A. sulla relazione dell'Ispettore del lavoro C.C. e sulle dichiarazioni della persona offesa, senza tener conto delle considerazioni svolte nella consulenza tecnica prodotta dall'imputato; che, invece, qualora il giudice voglia disattendere quanto affermato in una consulenza tecnica, deve fornire ampia motivazione in sentenza.
2.5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia che il provvedimento impugnato motiva con una mera clausola di stile il rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; che, invece, il fatto addebitato al ricorrente è certamente caratterizzato da particolare tenuità, anche in considerazione del fatto che è ravvisabile un concorso di colpa in capo al lavoratore da ritenersi prevalente, atteso che ha tenuto un comportamento non rispondente alla formazione sui rischi ricevuta, che non può non incidere sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
2.6. Con il sesto motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Rappresenta che la pena, pur vicina al minimo edittale, è sproporzionata ed eccessiva rispetto alla condotta contestata, che riguarda condotte osservanti delle norme che si ritengono, invece, violate.
2.7. In data 17/04/2026 è pervenuta memoria difensiva di replica alla requisitoria del Procuratore generale, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso.
Diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo – che si fonda sull'argomentazione per la quale il tenore letterale del decreto di citazione nel secondo grado di giudizio, che conteneva l'indicazione dell'ordine di comparire all'udienza del 14/05/2025, avrebbe creato un affidamento delle parti in ordine alla celebrazione del giudizio stesso con modalità partecipate, anziché secondo quelle cartolari previste dall'art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen., con conseguente nullità assoluta della sentenza impugnata, derivante dalla celebrazione del giudizio secondo modalità meramente cartolari – è manifestamente infondato.
Va, innanzitutto, premesso che, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di legittimità è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e), del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01, in senso conforme Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525 – 01).
Orbene, dall'esame del decreto di citazione nel secondo grado di appello si evince che lo stesso conteneva sì l'invito alle parti processuali a comparire all'udienza del 14/05/2025, ma conteneva anche l'indicazione secondo la quale "Ai sensi dell'art. 94 co. 2 D.Lgs. 150/22 al presente procedimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 23-bis del D.L. 28/10/2020 n. 137 convertito con modifiche Legge 18/12/2020 n. 176". Dunque, precisava che la trattazione dell'appello sarebbe avvenuta con le modalità del rito cartolare, peraltro, imposte ratione temporis non dal vigente testo dell'art. 598 bis cod. proc. pen., non ancora in vigore al momento della proposizione dell'appello (13/10/2023), bensì dall'art. 23-bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, la cui vigenza è stata procrastinata sino al 30 giugno 2023 (poi slittata al 15 gennaio 2024 per effetto dell'art. 17 del D.L. n. 75 del 22 giugno 2023, convertito nella legge n. 112 del 10 agosto 2023) e, quindi, ulteriormente spostata in avanti, al 30 giugno 2024, per effetto dell'art. 11 del D.L. n. 215 del 30 dicembre 2023 (cd. "milleproroghe"), convertito nella legge n. 18 del 23 febbraio 2024, a norma del quale il termine previsto dal citato articolo 94, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2022 per i giudizi di impugnazione è stato prorogato – appunto – fino al 30 giugno 2024.
In ogni caso, qualora pure si volesse ritenere che le due contrastanti indicazioni possano aver generato confusione nell'appellante, in relazione alla necessità di dover richiedere la trattazione orale, si sarebbe di fronte ad una nullità generale per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. del decreto di citazione per il giudizio di appello, essendo a ciò concretamente conseguita una compressione del diritto di difesa per l'impossibilità di avanzare richiesta di discussione orale nel termine perentorio, previsto dall'art. 23-bis D.L. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 dicembre 2020, n. 176, di quindici giorni liberi prima dell'udienza (Sez. 3, n. 22593 del 16/05/2025, Tusa, Rv. 288291 – 01). Tale nullità deve essere qualificata come a regime intermedio e, in quanto concernente un vizio attinente all'atto di vocatio in iudicium – e, quindi, alla fase predibattimentale – rilevabile d'ufficio o eccepibile dalla parte, in relazione all'art. 180 cod. proc. pen., entro la deliberazione della sentenza di secondo grado.
Ne consegue che sarebbe stato onere della difesa quello di dedurre la nullità del decreto di citazione derivante dalla fissazione di un'udienza di comparizione in luogo del riferimento alle (necessitate) forme di trattazione cartolare. Nel caso di specie, risulta dagli atti e dallo stesso ricorso che il difensore ha presentato conclusioni scritte, senza eccepire la nullità, essendosi limitato a richiedere la trattazione orale dell'udienza di appello, con la conseguenza che l'invocazione della relativa nullità operata nella sola sede del ricorso per cassazione deve ritenersi tardiva ai sensi del richiamato art. 180 cod. proc. pen.
1.2. Il secondo ed il quarto motivo non sono consentiti, perché reiterativi di questioni già poste al giudice di secondo grado ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, per cui sotto questo profilo sono aspecifici, atteso non si confrontano con la trama argomentativa del provvedimento impugnato. In particolare, le due sentenze di condanna vanno lette congiuntamente, atteso che la decisione impugnata costituisce una cosiddetta doppia conforme di quella di primo grado, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218 – 01). Ebbene, le due sentenze di merito hanno bene evidenziato che i) il rischio di caduta nelle fosse fosse stato previsto, ma non correttamente valutato, posto che l'unica misura di sicurezza prevista era quella di "fare particolare attenzione quando si cammina lungo i bordi della fossa", giudicata da entrambi i giudici del tutto inidonea a scongiurare o a ridurre il rischio di caduta, nonché ad individuare misure organizzative, specie in considerazione della concreta attività svolta dal lavoratore (rimozione dei graffiti sulle carrozze dei treni), che determinava il versamento al suolo di residui di vernice e di materiale acido, che rendevano scivoloso il pavimento; ii) l'installazione di parapetti asportabili ovvero la previsione di una copertura della fossa d'ispezione ovest della rimessa di Trento costituivano condotte pienamente esigibili, in considerazione della posizione di garanzia rivestita dall'odierno ricorrente, quale datore di lavoro; iii) la fossa nella quale il dipendente era caduto – secondo quanto desunto dalle dichiarazioni dello stesso lavoratore infortunato, dal materiale fotografico versato in atti e dalla relazione di polizia giudiziaria, redatta dall'Ispettore del lavoro all'esito di plurimi sopralluoghi – non era utilizzata di frequente, con la conseguenza che si imponeva l'installazione di parapetti asportabili ovvero la copertura della fossa con pannelli antisdrucciolevoli, in base alla norma tecnica UNI 9721; iiii) il lavoratore infortunato non aveva ricevuto una adeguata formazione in ordine ai rischi che l'attività da lui svolta comportava, circostanza questa che i giudici di merito hanno tratto dalle dichiarazioni dello stesso B.B. e dalla relazione di polizia giudiziaria di cui sopra, che evidenziava come il lavoratore avesse svolto nel 2016 un corso di formazione generale ed uno specifico in relazione al rischio medio, ma come non avesse ricevuto nessuna formazione ovvero particolari informazioni sul rischio specifico di caduta durante o all'esito delle operazioni di pulizia cui era addetto, in violazione di quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni in materia di formazione dei lavoratori; iiiii) la consulenza dell'imputato era stata adeguatamente valutata, evidenziando come si fondasse su un presupposto di partenza errato, vale a dire che la fossa in cui si ê verificato l'infortunio fosse in uso, con la conseguenza che le conclusioni cui era giunta dovessero essere disattese; iiiiii) che il B.B. era caduto perché il pavimento era scivoloso e gli stivali di gomma che indossava non permettevano una adeguata aderenza al terreno.
Ebbene, rispetto all'articolato tessuto motivazionale della sentenza di appello, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, entrambi i motivi si limitano a reiterare sterilmente, oltre che del tutto genericamente, le stesse doglianze già avanzate nel giudizio di secondo grado, senza argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicità del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, senza confrontarsi con esso. Dunque, sotto questo aspetto, le doglianze sono aspecifiche, atteso che ignorano gli snodi decisivi della motivazione. Invero, contenuto essenziale del ricorso in cassazione è proprio il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01).
1.3. Il terzo motivo è per un verso generico, per altro verso manifestamente infondato.
È generico nella parte in cui afferma che il provvedimento impugnato non argomenta in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, nonostante entrambe le sentenze di merito abbiano evidenziato in modo congruo ed esaustivo le norme antinfortunistiche violate, che hanno danno luogo alla colpa specifica in capo all'odierno ricorrente e nella parte in cui rappresenta che le dichiarazioni rese dalla persona offesa, con rifermento alle calzature indossate al momento del sinistro, non sarebbero attendibili, in quanto rilasciate a distanza di tempo dai fatti, trattandosi all'evidenza di una mera asserzione nient'affatto dimostrata; è manifestamente infondato nella parte in cui qualifica la condotta del lavoratore come abnorme, impossibile da prevedere e da impedire, specie per il A.A., che si trovava a molte decine di chilometri di distanza nel momento in cui si verificò l'infortunio.
Va, in proposito, evidenziato che, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai, Rv. 284237 – 01; Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748 – 01; Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021, Chierichetti, Rv. 280914 – 01; Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, Gerosa, Rv. 269603 – 01). Peraltro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", che esclude responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242 – 01; Sez. 4, n. 7364 del 14/01/2014, Scarselli, Rv. 259321 – 01). Del resto, non è configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro o da chi debba provvedervi presenti – come nel caso di specie – delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli (Sez. 4, n. 10265 del 17/01/2017, Meda, Rv. 269255 – 01; Sez. 4, n. 22813 del 21/4/2015, Palazzolo, Rv. 263497 – 01).
Nel caso di specie, la condotta tenuta dal lavoratore non presenta i caratteri dell'abnormità, sol che si consideri che rientrava nelle mansioni cui era addetto, tenuto conto che stava recandosi a lavare il secchio per eliminare i residui di vernice che si erano depositati, per poi preparare ulteriore prodotto da utilizzare per rimuovere i graffiti sulla carrozza che stava pulendo. Dunque, non ha attivato nessun rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal datore di lavoro, che, peraltro, non aveva nemmeno previsto figure addette al controllo della osservanza delle misure antinfortunistiche.
1.5. Il quinto motivo è manifestamente infondato.
Questa Corte di legittimità ha più volte avuto modo di precisare che il giudizio sulla tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01) e che, ai fini della sua esclusione, è sufficiente l'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dalla norma, ritenuto dal giudice decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 – 01). In altri termini, per escludere la configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 – 01). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha valorizzato, ai fini del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., l'entità della lesione personale subita dalla persona offesa e la rilevanza sociale delle regole in materia di sicurezza sul lavoro, poste a tutela di un bene giuridico di primaria importanza quale l'integrità fisica del lavoratore, che – all'esito di una valutazione in fatto non manifestamente illogica e, dunque, non sindacabile in questa sede – ha ritenuto prevalenti.
1.6. Il sesto motivo, con cui si deduce il vizio motivazionale in ordine alla congruità della pena, non è ammesso dalla legge in sede di legittimità.
Si osserva, in particolare, che le statuizioni relative al quantum della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243 – 01), tale dovendo ritenersi quella dell'impugnata sentenza. Invero, la Corte territoriale ha confermato la pena irrogata all'esito del giudizio di primo grado, peraltro, prossima al minimo edittale, in considerazione della rilevanza della lesione personale subita dalla persona offesa.
In conclusione, in tema di dosimetria della pena, per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità, quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.
2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Oscuramento dei dati identificativi e sensibili della persona offesa ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003.
Così deciso in Roma, il giorno 23 aprile 2026.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2026.
