Cassazione Penale, Sez. 6, 14 maggio 2026, n. 17486 - Lesioni personali a pubblico ufficiale. Ipotesi autonoma di reato o circostanza aggravante?
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
composta da
Dott. DE AMICIS Gaetano - Presidente
Dott. COSTANZO Angelo - Consigliere
Dott. PATERNO RADDUSA Benedetto - Consigliere
Dott. LICCI Roberta - Relatore
Dott. DI GIOVINE Ombretta - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento nei confronti di
A.A., nato in M il (Omissis)
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del 12/11/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Roberta Licci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso per l'annullamento della sentenza limitatamente ai primi quattro motivi di ricorso, con il rigetto nel resto.
Fatto
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Brescia, decidendo all'esito di giudizio abbreviato, procedeva alla riqualificazione del reato di cui all'art. 583-quater cod. pen. - contestato al capo 3) - in quello previsto dagli artt. 582-583-quater cod. pen., e, ritenuto assorbito il reato di resistenza di cui al capo
2) nel medesimo reato contestato al capo 1), esclusa la continuazione interna al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 contestato al capo 4), riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e ritenuta la continuazione tra tutti i reati contestati, condannava l'imputato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 2.400,00 di multa.
2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia articolando sei motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo è stata censurata l'omessa applicazione dell'aggravante di cui all'art. 337, comma secondo, cod. pen., contestata in fatto in relazione ai reati di cui ai capi 1) e 2), nonostante la qualifica di agenti di polizia locale nell'esercizio delle loro funzioni in capo alle persone offese dal reato.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta l'erronea qualificazione giuridica del delitto di cui all'art. 583-quater cod. pen. contestato al capo 3), quale ipotesi aggravata del reato di lesione personale di cui all'art. 582 cod. pen.
Al riguardo si rileva che il giudice ha ritenuto che la fattispecie di cui all'art. 583-quater cod. pen. costituisca circostanza aggravante e non delitto autonomo, senza considerare non solo l'opposto orientamento espresso dalla Corte di cassazione (Sez. 5, n. 3117 del 29/11/2023, Rv. 285846- 01), ma anche la ratio dell'intervento normativo, da individuarsi nell'intento di creare una nuova fattispecie di reato per garantire una maggiore tutela per gli appartenenti alle forze di polizia e per il personale sanitario, impedendo il giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti. La medesima ratio, d'altro canto, aveva determinato, ad avviso del ricorrente, l'introduzione delle nuove ipotesi di reato di cui agli artt. 583-bis e 583-quinquies cod. pen., originariamente costituenti ipotesi circostanziali suscettibili di bilanciamento.
2.3. Con il terzo motivo è stata denunciata l'erronea determinazione della pena base prevista per il reato più grave, individuato nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. cit., contestata al capo 4) e punita con sanzione edittale inferiore al minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 583-quater cod. pen.
2.4. Con il quarto motivo, inoltre, è stato censurato l'omesso aumento di pena per la continuazione interna in relazione al delitto di cui all'art. 337 cod. pen. poiché, pur in mancanza della formale indicazione nel capo di imputazione dell'art. 81 cod. pen., l'imputato ha perpetrato condotte violente ai danni di diversi pubblici ufficiali.
2.5. Con il quinto motivo è stato dedotto un vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che il Tribunale ha ritenuto di concedere in ragione del positivo elemento correlato allo "stato di marginalità sociale connessa alla bassa scolarizzazione e alla irregolare presenza sul territorio nazionale" obliterando, tuttavia, il dato della recidiva pluriaggravata contestata all'imputato.
2.6. Con il sesto motivo, infine, è stato dedotto un vizio di motivazione in ordine al giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le plurime aggravanti contestate.
3. Disposta la trattazione del ricorso nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
Diritto
1. Ritiene il Collegio che l'esame del ricorso imponga preliminarmente la definizione di una questione giuridica di particolare rilevanza, ovvero se la fattispecie di cui all'art. 583-quater cit. costituisca un delitto autonomo, come prospettato dal ricorrente con il secondo motivo, ovvero una circostanza aggravante del delitto di lesione personale, come ritenuto nella sentenza impugnata.
1.1. La questione è stata analizzata, di recente, da questa Corte che, con la sentenza emessa da Sez. 5, n. 3117 del 29/11/2023, Rv. 285846-01, evocata dal ricorrente, ha affermato che"(i)n tema di delitti contro la persona, la fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma primo, cod. pen. è ipotesi autonoma di reato e non circostanza aggravante ad effetto speciale del reato di lesioni personali, in quanto tipizzata per specialità rispetto a quest'ultimo, richiedendo quali elementi costitutivi una particolare qualità della persona offesa (pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico) e un collegamento funzionale e spazio-temporale tra l'azione lesiva e l'esercizio di tale qualifica "in occasione di manifestazioni sportive".
Analogo principio è stato successivamente espresso da Sez. 5 n. 39438 del 11/09/2025, Rv. 289034-01, che, con riguardo all'ipotesi di lesioni personali ai danni degli esercenti attività sanitaria o sociosanitaria, ha affermato che "(i)n tema di delitti contro la persona, la fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma secondo, cod. pen. configura un'ipotesi autonoma di reato e non una circostanza aggravante a effetto speciale del delitto di lesioni personali, in quanto tipizzata per specialità rispetto a quest'ultimo, richiedendo quali elementi costitutivi una particolare qualità della persona offesa e un collegamento funzionale tra l'azione lesiva e l'esercizio di tale qualifica".
La prima delle richiamate decisioni, alla cui scelta ricostruttiva di fondo aderisce anche la successiva (seppure con le peculiarità che contraddistinguono la diversa ipotesi delle lesioni in danno del personale sanitario), ha valorizzato, nel senso della qualificazione della fattispecie come reato autonomo, plurimi argomenti, che muovono, tuttavia, da una formulazione della norma profondamente diversa da quella attualmente vigente, come risultante da plurimi e sopravvenuti interventi normativi.
Tale pronuncia, in particolare, è intervenuta in relazione ad una fattispecie di lesioni personali commesse in danno di pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni nel contesto di una manifestazione sportiva, operando un preliminare inquadramento logico - sistematico della disposizione, alla luce della formulazione all'epoca vigente.
Si legge sul punto che "(l)'art. 583 quater cod. pen. la cui attuale rubrica è "Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali", è così formulato " Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni. Nelle ipotesi di lesioni cagionate a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma precedente." L'articolo in esame come attualmente formulato - anche in relazione alla rubrica - è il risultato degli interventi legislativi di cui alla legge 113/2020 e alla successiva legge n.56/2023. Gli interventi normativi richiamati non hanno inciso sul comma primo introdotto dall'art.7 D.L.n.8/2007 convertito con modifiche nella I. n. 41/2007, che è quello a cui è riconducibile la fattispecie in esame, ma hanno introdotto e poi modificato il comma secondo dell'articolo, estendendo la particolare disciplina sanzionatoria del comma primo anche agli esercenti la professione sanitaria nell'ipotesi in cui siano aggrediti nello svolgimento di detta professione nel caso di lesioni gravi o gravissime, introducendo altresì una sanzione autonoma per la ipotesi di lesioni semplici. L'intervento riformatore ha riacceso il dibattito dottrinario in relazione alla classificazione della ipotesi di cui all'art. 583 quater, comma primo, cod. pen. quale fattispecie autonoma di reato o quale circostanza aggravante ad effetto speciale rispetto al reato di lesioni di cui all'art. 582 cod. pen. alla stregua delle circostanze indicate dall'art. 583 cod. pen., ritenute pacificamente dalla giurisprudenza di questa Corte quali circostanze aggravanti ad effetto speciale rispetto alla norma incriminatrice di cui all'art. 582 cod. pen. (ex muitis, Sez. 5 n. 5988 del 19/12/2022, (2023) Rv. 284229). La risposta a tale quesito presenta evidenti ricadute in ordine al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. e all'applicabilità del criterio di imputazione soggettiva di cui all'art. 59 comma secondo cod. pen. in luogo di quello previsto dall'art. 43 cod. pen".
1.2. All'esito di tale inquadramento logico-sistematico, la richiamata sentenza ha privilegiato la tesi della configurabilità del delitto autonomo valorizzando i seguenti argomenti
a) la rubrica della disposizione, segno della chiara volontà del legislatore di creare una nuova figura incriminatrice enucleando dal più ampio e generale ambito delle lesioni dolose, gravi o gravissime, un fatto tipico e autonomo fortemente caratterizzato in ragione della qualifica soggettiva della vittima (pubblico ufficiale) e del nesso causale/funzionale di questa con l'azione lesiva (in occasione di pubbliche manifestazioni sportive);
b) la collocazione della condotta in un articolo diverso rispetto alla disciplina delle lesioni gravi e gravissime (art. 583 cod. pen.) e susseguente anche rispetto agli artt. 583-bis e ter cod. pen. che disciplinano l'autonoma fattispecie delle "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili";
c) la ratio dell'intervento legislativo, che sarebbe da individuare proprio nella volontà di sottrarre l'aumento di pena al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. la relazione illustrativa dell'intervento normativo aveva infatti evidenziato che gravissimi episodi di violenza verificatisi in occasione di avvenimenti sportivi (l'omicidio dell'ispettore B.B. a C) avevano "... determinato la necessità di intervenire con un decreto-legge...", introducendo, in particolare, una serie di norme finalizzate a "... contrastare, con maggiore rigore, la degenerazione violenta del tifo sportivo...";
d) l'introduzione dell'art. 583-quater, comma secondo, cit. che, nella sua nuova formulazione, delinea una autonoma ipotesi incriminatrice per le lesioni in danno di esercenti la professione sanitaria sia per le ipotesi di lesioni lievi che per quelle di lesioni gravi o gravissime;
e) la tipizzazione per specialità del più ampio genus delle lesioni personali volontarie, quale forma di repressione specifica nei confronti di una peculiare espressione modale dell'illecito, che non si limita a ledere, gravemente, il bene giuridico dell'integrità fisica, ma incide sulla sicurezza collettiva in relazione a manifestazioni di natura sportiva, potendosi individuare un autonomo disvalore nella qualifica soggettiva della vittima.
La citata sentenza ha richiamato, inoltre, diverse pronunce sulla qualificazione di alcune fattispecie incriminatrici quali circostanze aggravanti di una già esistente fattispecie di reato o quali ipotesi autonome.
In particolare, si segnalano, quanto alla qualificazione di ipotesi autonome di reato Sez. 4, n. 34595 del 13/07/2022, Rv. 283491 in relazione all'art. 449, comma secondo, cod. pen.; Sez. 6, n. 44358 del 16/07/2019, Rv. 277212, in relazione alle fattispecie previste dall'art. 570, comma secondo, cod. pen; Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013, Rv. 255468, in relazione all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen; Sez.6, n. 22248 del 20 febbraio 2006, Rv. 234719, in relazione all'ipotesi di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen.
Si segnala, altresì, quanto alla intervenuta qualificazione di circostanze aggravanti Sez. 2, n. 25121 del 13/05/2021, Rv. 281675, in relazione all'art. 648, comma secondo, cod. pen.; Sez. 1, n. 12821 del 05/03/2020, Rv. 279325, in relazione all'art. 13-bis, secondo periodo, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, relativa alla trasgressione del divieto di reingresso da parte dello straniero già denunciato ed espulso per il reato di cui al comma 13; Sez. U, n. 26351 del 26/06/2002, Rv. 221663, in relazione all'art. 640-bis cod. pen.; Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251270, in relazione alla fattispecie di accesso abusivo ad un sistema informatico protetto commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico ufficio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio di cui all'art. 615-ter, comma secondo, n.l, cod. pen.
In particolare, viene rimarcato che, secondo quanto affermato dalle Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, Casani e altri, Rv. 251270-01 (p.18, par.9.2), "... le "circostanze del reato" sono quegli elementi che, non richiesti per l'esistenza del reato stesso, laddove sussistono, incidono sulla sua maggiore o minore gravità, così comportando modifiche quantitative o qualitative all'entità della pena trattasi di elementi che si pongono in rapporto di species a genus (e non come fatti giuridici modificativi) con i corrispondenti elementi della fattispecie semplice in modo da costituirne, come evidenziato da autorevole dottrina, "una specificazione, un particolare modo d'essere, una variante di intensità di corrispondenti elementi generali".
Alla luce di tali argomentazioni, la richiamata decisione ha concluso nel senso che "(n)el caso di specie può affermarsi che la descrizione della condotta -che differenzia la fattispecie dalle altre ed in particolare dall'art. 582 cod. pen. e dalle circostanze aggravanti ad effetto speciale di cui all'art. 583 cod. pen. - si configura essa stessa elemento costitutivo del reato e non può dirsi relegata al ruolo di elemento circostanziale. Dunque, elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice che in quanto tali la qualificano risultano la particolare qualità della persona offesa (pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico) e la connessione tra l'azione lesiva posta in essere e l'esercizio di tale qualifica in occasione di manifestazioni sportive. È operata dunque una tipizzazione della fattispecie per specialità rispetto al fatto base delle lesioni dolose gravi o gravissime, come definite all'art. 583 cod. pen. L'espressione "in occasione di manifestazioni sportive" opera una ulteriore delimitazione riconducendo nell'alveo dell'art. 583 quater comma primo cod. pen. i casi di lesioni gravi o gravissime commesse nei confronti di pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico - in uno specifico contesto spazio/temporale (le manifestazioni sportive); - in presenza di un collegamento funzionale tra la qualifica soggettiva e l'azione lesiva, essendo necessario che tale azione si sia svolta "in occasione" di manifestazioni sportive".
1.3. A tale approdo ermeneutico, come già evidenziato, si è uniformata la successiva sentenza emessa da Sez. 5 n. 39438 del 11/09/2025, Rv. 289034-01 che, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma secondo, cit., ha affermato che "la descrizione della condotta - che differenzia la fattispecie dalle altre ed in particolare dall'art. 582 cod. pen. e dalle circostanze aggravanti ad effetto speciale di cui all'art. 583 cod. pen. - si configura essa stessa elemento costitutivo del reato e non può dirsi relegata al ruolo di elemento circostanziale. Dunque, elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice che, in quanto tali, la qualificano, risultano la particolare qualità della persona offesa (esercente una professione sanitaria in servizio) e la connessione tra l'azione lesiva posta in essere e l'esercizio di tale qualifica nell'esercizio del servizio (durante il turno di servizio). È operata, dunque, una tipizzazione della fattispecie per specialità rispetto al fatto base delle lesioni dolose gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 cod. pen. L'espressione "nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio" opera una ulteriore delimitazione, riconducendo, nell'alveo dell'art. 583 quater, comma primo, cod. pen., i casi di lesioni gravi o gravissime commesse nei confronti di esercenti la professione sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio in presenza di un collegamento funzionale tra la qualifica soggettiva e l'azione lesiva, essendo necessario che tale azione si sia svolta "nell'esercizio o a causa" delle funzioni o del servizio".
2. Il quadro dei principi delineati nelle citate decisioni pare suscettibile di una rivisitazione alla luce delle rilevanti modifiche normative medio tempore intervenute.
2.1. Un primo intervento, rilevante ai fini dell'inquadramento della questione in esame, è quello riconducibile al decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 (c.d. correttivo alla riforma operata dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) che, con l'art. 1, comma 1, lett. a), ha modificato l'art. 582 cod. pen. (già novellato dall'art. 2 D.Lgs. n. 150 del 2022), sopprimendo, nel suo secondo comma, il riferimento all'aggravante comune prevista dall'art. 61, n. 11 -octies, cod. pen., sostituita dal riferimento all'art. 583-quater, comma secondo, primo periodo, cit.
La ratio di tale intervento, come osservato nella relazione dell'Ufficio del Massimario n. 15/2024, si apprezza tenendo conto del fatto che, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, l'art. 583-quater, comma secondo, cit. è stato rimodulato - a far data dal 31 marzo 2023 - per effetto dell'art. 16, comma 1, del D.L. 30 marzo 2023, n. 34 (c.d. decreto "bollette"), convertito sul punto, senza modificazioni, dalla I. 26 maggio 2023 nei seguenti termini "Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo".
Ne consegue che, rispetto alla precedente versione, è stato eliminato tanto dalla rubrica dell'art. 583-quater cit. quanto dal suo secondo comma il riferimento alla natura grave o gravissima delle lesioni cagionate al personale sanitario, sociosanitario e ausiliario, mantenendo ferma, per queste, la forbice sanzionatoria già prevista (da quattro a dieci anni) mediante il richiamo, nel secondo periodo, al comma primo (non interpolato) e innalzando per le altre ipotesi di lesioni (ovvero le lesioni lievi o lievissime) ai danni del medesimi soggetti passivi i limiti edittali, con la reclusione da due a cinque anni.
Prima di tale riformulazione, la norma contemplava la sola ipotesi di lesioni gravi o gravissime, per le quali la procedibilità di ufficio conseguiva al richiamo effettuato dall'art. 582, comma secondo, cod. pen. (come novellato dall'art. 2 D.Lgs. n. 150 del 2022) all'aggravante disciplinata dall'art. 583 cit. (lesioni gravi o gravissime), in deroga alla regola generale della procedibilità a querela di parte del delitto di lesioni, introdotta (a far data dal 30/12/2022) dall'art. 2 D.Lgs. cit. per i delitti dai quali derivi una malattia non superiore ai quaranta giorni. Per le lesioni lievi in danno di personale esercente la professione sanitaria, invece, la procedibilità di ufficio derivava dal richiamo all'art. 61, n. 11 -octies, cod. pen.
A seguito dell'assorbimento di quest'ultima aggravante comune in quella di cui al riformulato art. 583-quater, comma secondo, cit., secondo quanto chiarito dalla Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 31 del 2024, si è posta la necessità di riformulare l'art. 582, comma secondo, cit., sostituendo il riferimento all'art. 61, n. 11 -octies (destinato ad operare rispetto ad ogni altro reato, diverso dalle lesioni, commesso con violenza o minaccia in danno di personale esercente la professione sanitaria) ed inserendovi il richiamo alla riformulata disposizione di cui all'art. 583-quater, comma secondo, primo periodo, cit., al dichiarato scopo di stabilire con chiarezza la regola della procedibilità d'ufficio del delitto di lesioni, quando questo sia commesso in danno di personale esercente la professione sanitaria, anche per le lesioni lievi, oltre che per quelle gravi o gravissime, nonché di chiarire definitivamente la natura circostanziale e non di reato autonomo dell'ipotesi di cui all'art. 583-quater cit.
Emerge, dunque, un primo profilo di criticità rispetto alla soluzione interpretativa che ha attribuito natura di delitto autonomo alla fattispecie di cui all'art. 583-quater cit., derivante dal tenore dell'art. 582, secondo comma, cit. come modificato dal menzionato D.Lgs. n. 31 del 2024 ("Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583-quater, secondo comma, primo periodo, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577"), che ha espressamente attribuito natura di circostanza aggravante alla fattispecie contemplata dal secondo comma dell'art. 583-quater cit., relativa alle lesioni commesse in danno di "personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività".
Ed in effetti, all'indomani dell'intervento normativo in esame, parte della dottrina aveva osservato che la riscrittura della disposizione aveva determinato "una frattura" tra i due commi dell'art. 583-quater cit., quali fattispecie dotate di "vita autonoma" quanto ai profili rappresentati dagli elementi costitutivi e dai relativi compassi edittali.
2.2. Si è registrato, poi, un secondo rilevante intervento normativo in materia.
L'art. 20, comma 1, lett. a), del D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito, senza modificazioni, dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario", ha, infatti, modificato l'art. 583-quater, comma primo, cit. che, nel testo vigente, recita "Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena è, rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni".
Nell'evidenziare che le modifiche introdotte per effetto del D.L. n. 48 del 2025, in vigore dal 12/04/2025, sono applicabili ai fatti contestati ad A.A., in quanto risultano commessi in data 17/09/2025, va rimarcato che la formulazione della norma, risultante dal citato intervento normativo, è profondamente mutata, tanto nella rubrica quanto nella descrizione della fattispecie, sia con l'ampliamento dell'ambito applicativo alle lesioni lievi o lievissime (in linea con la fattispecie di cui al secondo comma della norma in esame), sia con la soppressione del riferimento al nesso funzionale tra azione lesiva in danno del pubblico ufficiale e le manifestazioni sportive, già individuato da questa Corte quale elemento di tipizzazione per specialità della fattispecie in esame rispetto al delitto di lesioni personali.
Si è, così, osservato in dottrina come, alla luce delle modifiche da ultimo introdotte, la natura di circostanza aggravante, già espressamente riconosciuta dal legislatore (secondo il disposto dell'art. 582, comma secondo, cit., come modificato dal D.Lgs. n. 31 del 2024) all'ipotesi disciplinata dal secondo comma, primo periodo, dell'art. 583-quater cit., "a fortiori" debba essere riconosciuta anche rispetto all'ipotesi di cui al primo comma, primo periodo, della stessa disposizione, che ora concerne anche l'ipotesi di lesioni, né gravi né gravissime, nei confronti di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.
Ed è, questa, in effetti, l'opzione ermeneutica seguita dalla sentenza impugnata, che, nel riqualificare il fatto, originariamente contestato ai sensi dell'art. 583-quater cit. quale delitto autonomo, in circostanza aggravante del delitto di lesione personale di cui all'art. 582 cit., ha ritenuto di valorizzare la scelta operata dal legislatore del 2024 rispetto alla fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 583-quater, la cui struttura viene in sostanza replicata nella nuova formulazione dell'art. 583-quater, comma primo, cit.
2.3. Peraltro, le modifiche al quadro normativo apportate con il D.L. n. 48 del 2025 hanno riguardato anche l'art. 337 cod. pen., in relazione al quale l'art. 19, comma 1, lett. b), ha introdotto un secondo comma in forza del quale "Se la violenza o minaccia è posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la pena è aumentata fino alla metà".
Anche tale modifica (contestualmente introdotta con la lett. a) del medesimo art. 19 in relazione all'art. 336 cod. pen.), rileva, per quanto già detto, nel caso di specie, tanto che l'odierno ricorrente, con il primo motivo, ha censurato proprio l'omessa applicazione dell'aumento di pena derivante dall'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 337, comma secondo, cit., ritenuta contestata in fatto.
2.4. Si registrano, ancora, sul tema, due interventi normativi, che hanno incisoy tanto sul codice penale, quanto sul codice di rito, ed in particolare sull'art. 380 cod. proc. pen.
L'art. 2 del D.L. 1 ottobre 2024, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2024, n. 171 (Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria), aveva già introdotto al comma 2 dell'art. 380 cod. proc. pen. la nuova lett. a-ter) concernente il "delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale", così espressamente qualificando come "delitto" proprio la fattispecie già qualificata come circostanza aggravante dal pressoché coevo (di poco precedente) D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31, per effetto della modifica apportata dall'art. 582, comma secondo, cit.
La medesima qualificazione in termini di "delitto" è stata, peraltro, utilizzata anche nel precedente art. 1 D.L. cit, che ha disposto la modifica dell'art. 635 cod. pen. mediante l'inserimento, dopo il secondo comma, del seguente "Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 583-quater, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata", con una estensione, dunque, della ridetta definizione a tutte le fattispecie contemplate dalla norma in esame, come si ricava agevolmente dal richiamo all'intera disposizione di cui all'art. 583-quater cit.
La qualificazione della fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma secondo, cit. in termini di "delitto" nell'art. 380 cod. proc. pen. (che parrebbe marcare la differenza rispetto ai casi per i quali il medesimo art. 380 cod. proc. pen. limita la previsione dell'arresto obbligatorio alle sole "ipotesi aggravate" di alcuni dei delitti elencati al secondo comma) è stata ribadita dall'art. 11, comma 2, del D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla I. 24 aprile 2026, n. 54, che ha modificato la lettera a-ter) dell'art. 380, comma 2, cod. proc. pen., con un intervento conseguenziale alle modifiche contestualmente apportate all'art. 583-quater cit.
L'art. 11, lett. b), D.L. cit. ha, infatti, integrato il secondo comma dell'art. 583-quater cit. con il riferimento alle lesioni personali cagionate "a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola" inserendo, poi, un nuovo comma (prima di quello già aggiunto dall'art, 15 D.L. 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla I. 8 agosto 2025, che aveva disposto l'applicabilità delle disposizioni del primo comma "anche se uno dei fatti ivi indicati è commesso in occasione di
manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri o degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse"), relativo all'ipotesi di lesioni "cagionate al personale che svolge, a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate al medesimo servizio, attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, nell'esercizio o a causa di tali attività", cui vengono applicate le pene di cui al primo comma (con la conseguente modifica, in termini coerenti, anche della rubrica, integrata con il riferimento alle nuove categorie di soggetti passivi).
Di conseguenza, l'art. 11, comma 2, D.L. cit. ha sostituito la lett. a-ter) dell'art. 380, comma 2, cod. proc. pen., con la seguente "a-ter) delitto di lesioni personali previsto dall'articolo 583-quater, secondo e terzo comma, del codice penale", sì da riferire la previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza alle fattispecie di nuovo conio, anch'esse ricomprese nella definizione di "delitto".
2.5. Vanno, infine, segnalate le modifiche introdotte, dapprima con il D.L. n. 48 del 2025 e poi con il D.L. n. 23 del 2026, all'art. 10, comma 6-quater, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delie città), convertito con modificazioni dalla I. 18 aprile 2017, n. 48, concernente le ipotesi di arresto c.d. "differito" nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche.
L'art. 10, comma 6-quater, del D.L. n. 14 del 2017, nel testo previgente, stabiliva che "(n)el caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.".
L'ambito di applicazione della disposizione è stato esteso, con l'art. 13, comma 1, lett. c), del D.L. n. 48 del 2025, al "caso del delitto di cui all'articolo 583-quater del codice penale, commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico".
Tale inciso è stato, poi, modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 6, del D.L. n. 23 del 2026, ma solo per inserirvi il richiamo al delitto di cui all'art. 635, comma terzo, cod. pen., cosicché, per effetto di tale ultimo intervento, la disposizione di cui all'art. 10-quater D.L. n. 14 del 2017 si applica (anche) "nel caso dei delitti di cui agli articoli 583-quater e 635, terzo comma, del codice penale, commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico".
Si ha, dunque, nuovamente, una qualificazione in termini di "delitto" dell'ipotesi di cui all'art. 583-quater cod. pen. che, in questo caso (diversamente da quanto avvenuto in relazione alla modifica dell'art. 380, comma 2, cod. proc. pen. ed in termini analoghi a quanto avvenuto, invece, con la modifica dell'art. 635 cod. pen.), riguarda tutte le fattispecie disciplinate dai diversi commi della disposizione.
3. Il progressivo mutamento del quadro normativo nei termini dianzi descritti suggerisce di riconsiderare la questione relativa alla natura di delitto autonomo o di circostanza aggravante della fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma primo, cit.
Soccorre, in proposito, l'insegnamento delle Sezioni Unite, che, con la sentenza n. 26351 del 26/06/2002, P.G. in proc. Fedi, Rv. 221663-01, hanno passato in rassegna i criteri adottati dalla dottrina e dalla giurisprudenza per accertare la volontà legislativa in ordine alla qualificazione circostanziale o costitutiva di una fattispecie, quando essa non sia espressamente manifestata, ovvero i criteri di natura testuale, topografica, strutturale o teleologica.
3.1. Quanto al criterio di natura testuale, viene in rilievo il nomen iuris attribuito dal legislatore nel caso in esame, la rubrica della disposizione, che si esprime in termini di "Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a personale scolastico o educativo, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive", diversamente da quella di cui all'art. 583 cod. pen. (Circostanze aggravanti), sembra rimandare, come già affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 3117 del 2023, cit.), alla volontà del legislatore di creare una nuova figura incriminatrice.
Tuttavia, non solo la rubrica, come rimarcato nella citata decisione delle Sezioni Unite, non è mai stata ritenuta indizio univoco e assoluto della voluntas legis, ma nel caso di specie tale indizio è contraddetto dalla esplicita qualificazione delle fattispecie di cui al secondo e al terzo comma della disposizione in termini di circostanza aggravante, come risulta dall'art. 582, comma secondo, cit.
D'altro canto, anche nella rubrica si evoca la condotta di lesioni personali disciplinate dall'art. 582 cit. a differenza delle contigue autonome fattispecie di reato di cui agli artt. 583-bis (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) e 583-quinquies cit. (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso).
3.2. Così come insoddisfacente risulta il requisito della collocazione "topografica" della norma sebbene l'inserimento in un articolo separato rispetto alla fattispecie base possa costituire un indice della natura di delitto autonomo, tuttavia, come pure ampiamente argomentato dalle Sezioni Unite nella menzionata decisione, vi sono fattispecie formulate in articoli separati che sono da classificarsi come circostanze e, di contro, vi sono fattispecie formulate nello stesso articolo che sono sicuramente reati autonomi.
3.3. Con riguardo al criterio teleologico - secondo cui, quando la fattispecie penale tutela un bene giuridico diverso rispetto a quello tutelato dalla fattispecie penale di riferimento, si è di fronte ad un'autonoma figura di reato e non ad una circostanza aggravante - l'argomento, nel caso di specie, si scontra con il dato, ricavabile dagli artt. 583-bis e 583-quinquies cit., della possibile configurabilità di una fattispecie autonoma di reato pur in presenza di disposizioni che tutelano il medesimo bene giuridico, nel caso di specie riconducibile alla tutela della integrità fisica della persona.
3.4. Quanto al criterio strutturale, ovvero quello attinente alla struttura del precetto o della sanzione, cui le Sezioni Unite attribuiscono valore decisivo, assume rilievo il modo in cui il legislatore descrive gli elementi costitutivi della fattispecie, dovendosi ritenere che si è in presenza di una circostanza aggravante e non di un delitto autonomo quando la fattispecie è descritta attraverso un mero rinvio al fatto-reato tipizzato in altra disposizione di legge.
Nel caso in esame, la fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma primo, cit. (ma, a ben vedere, anche le fattispecie di cui ai commi successivi) è descritta mediante rinvio al fatto di reato di cui all'art. 582 cit., sebbene con l'integrazione di elementi estranei a tale fattispecie, quali la particolare qualità dei soggetti passivi ed il contestuale esercizio delle specifiche funzioni rispetto alle quali l'azione lesiva deve essere in connessione funzionale, con la conseguente enucleazione, dal più ampio e generale ambito delle lesioni dolose, gravi o gravissime, di "un fatto tipico e autonomo fortemente caratterizzato in ragione della qualifica soggettiva della vittima (pubblico ufficiale) e del nesso causale/funzionale di questa con l'azione lesiva" (Sez, 5, n. 3117 del 2023, cit.) che sembrerebbe, dunque, rimandare ad una specifica voluntas legis di riservare un trattamento sanzionatorio più rigoroso a tali condotte, sottraendo l'aumento di pena al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.
Tuttavia, proprio sotto il profilo strutturale, si è già rilevato che l'elemento specializzante - la cui previsione nella precedente formulazione dell'art. 583-quater, comma primo, cit. era stata ritenuta sintomatica della configurabilità di un delitto autonomo (ovvero "la tipizzazione per specialità del più ampio genus delle lesioni personali volontarie, quale forma di repressione specifica nei confronti di una peculiare espressione modale dell'illecito, che non si limita a ledere, gravemente, il bene giuridico dell'integrità fisica, ma che incide sulla sicurezza collettiva in relazione a manifestazioni di natura sportiva, potendosi individuare un autonomo disvalore nella qualifica soggettiva della vittima") - è oggi venuto meno per effetto dell'ampliamento dell'ambito applicativo sia con riferimento alle lesioni lievi, sia con riguardo a tutte le categorie di ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
Né può sottacersi il rilievo secondo cui proprio il criterio strutturale sembrerebbe marcare una differenza sostanziale con le ipotesi di reato previste dagli artt. 583-bis e 583 quinquies cit., che, lungi dal richiamare il fatto di lesioni personali di cui all'art. 582 cit., descrivono in modo del tutto autonomo la fattispecie (a partire dal pronome utilizzato nell'esordio "Chiunque...").
A tale riguardo, si è sottolineato in dottrina che il criterio strutturale valorizzato dalle Sezioni Unite P.G in proc. Fedi, in uno con l'argomento testuale fornito dall'art. 582, comma secondo, cit., dovrebbe far propendere per la natura circostanziale della fattispecie di cui all'art. 583-quater cit., posto che quando la fattispecie è descritta dalla norma incriminatrice attraverso un mero rinvio al fatto - reato tipizzato in altra disposizione normativa, ci si trova in presenza di una circostanza aggravante.
In altri termini, nei casi in cui la fattispecie è descritta attraverso il rinvio al reato - base, seppure con l'integrazione di un elemento specifico aggiuntivo, proprio la struttura della norma indicherebbe la volontà di configurare soltanto una circostanza aggravante del reato - base (salvo nei casi, indicati dalle Sezioni Unite P.G. in proc. Fedi, in cui al rinvio per relationem al reato base si accompagni il mutamento dell'essenziale, anch'esso, elemento soggettivo del reato, da doloso a colposo).
Se, dunque, tra reato-base e reato circostanziato intercorre un rapporto di specialità unilaterale per specificazione o per aggiunta, nel senso che il secondo (quello circostanziato) include tutti gli elementi essenziali del primo con la specificazione o l'aggiunta di elementi circostanziali, allora non dovrebbero sussistere dubbi in ordine alla natura circostanziale (anche) del primo comma dell'art. 583-quater cit., che non adotta una descrizione autonoma del fatto tipico, ma si limita a recepire quella fornita dal primo comma dell'art. 582 cit. (v., sul punto, la Relazione dell'Ufficio del Massimario n. 39/2026, par. 7).
3.5. La tesi del delitto autonomo sembrerebbe trovare, come si è visto, un argomento di conferma testuale (sebbene, expressis verbis, solo quanto alle fattispecie previste dal secondo e dal terzo comma dell'art. 583-quater) nella formulazione della lett. a-ter) dell'art. 380 cod. proc. pen. argomento, questo, a sua volta contraddetto, tuttavia, dalla opposta qualificazione in termini di circostanza aggravante delle medesime fattispecie nell'art. 582, comma secondo, cit.
Sul punto, va solo precisato che, anche ove si ritenesse il richiamo inserito in tale norma al "delitto di cui all'art. 583-quater, commi secondo e terzo cod. pen." effettivamente confermativo della natura di delitto autonomo, nessun convincente argomento potrebbe trarsi dall'omesso richiamo alla fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma primo, cod. pen., che appare piuttosto da ricondurre ad una scelta di opportunità derivante dalla sovrapposizione, in tale ipotesi, della qualità di soggetto passivo dell'azione lesiva e di pubblico ufficiale titolare del potere dì arresto, così preservandosi anche lo spazio di discrezionalità tecnica, caratteristico dell'arresto facoltativo in flagranza, nell'apprezzamento della gravità in concreto dei fatti e della personalità dell'autore, non emergendo sotto tale profilo elementi idonei alla soluzione della questione relativa alla natura, eventualmente diversa da quelle descritte negli ulteriori commi della medesima norma, della fattispecie in esame.
D'altro canto, si è pure visto che la qualificazione in termini di "delitto", ricavabile dagli interventi di modifica dell'art. 635 cod. pen. e dell'art. 10, comma 6-quater, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, risulta, invece, riferita a tutte le fattispecie disciplinate dall'art. 583-quater, cit. e, dunque, anche a quella prevista dal primo comma della disposizione in esame.
4. Non minori criticità, peraltro, emergono rispetto alla qualificazione della fattispecie di cui al primo comma dell'art. 583-quater cit. in termini di circostanza aggravante.
4.1. Va rilevato che tale opzione garantirebbe coerenza con la disposizione di cui all'art. 582, comma secondo, cit., uniformando la natura di diverse fattispecie che non solo sono previste dalla medesima disposizione normativa, ma risultano anche descritte in termini sovrapponibili (ovvero mediante il richiamo ai fatti di lesioni lievi, gravi o gravissime), ciò che renderebbe non agevole il riconoscimento di una diversa natura alle fattispecie descritte nei diversi commi della medesima disposizione.
Si garantirebbe, inoltre, l'esclusione degli effetti in malam partem conseguenti alla diversa opzione della natura di delitto autonomo, derivanti dall'effetto preclusivo dell'elisione degli aumenti di pena per le lesioni attraverso il possibile giudizio di bilanciamento delle circostanze.
4.2. Tale diversa opzione ricostruttiva, tuttavia, pone seri problemi di coordinamento con la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 576, n. 5-bis, cod. pen., oltre che con la nuova circostanza aggravante di cui all'art. 337, comma secondo, cod. pen., introdotta dal D.L. n. 48 del 2025 nei casi (per vero frequenti) di concorso tra il delitto di lesioni in danno di ufficiali di polizia giudiziaria e il delitto di resistenza a pubblico ufficiale.
Si è già posto in evidenza che la soppressione del riferimento alle manifestazioni sportive e l'estensione dell'ambito applicativo a tutte le ipotesi di lesioni e a tutte le categorie di ufficiali di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, a seguito delle modifiche apportate all'art. 583-quater, comma primo, cit. dal D.L. n. 48 del 2025, hanno determinato il venir meno dell'elemento di "tipizzazione per specialità" della fattispecie, che aveva accreditato la tesi del delitto autonomo.
Da tale intervento è conseguito, altresì, il venir meno del rapporto di specialità rispetto alla circostanza aggravante già prevista dall'art. 576, n. 5-bis, cit., cui la nuova formulazione dell'art. 583-quater, comma primo, cit. è sostanzialmente sovrapponibile.
La circostanza aggravante di cui all'art. 576, n. 5-bis, cit. ricorre quando il fatto è commesso "contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio" ed è riferibile al delitto di lesioni personali, sia lievi sia gravi o gravissime, in ragione del richiamo operato dall'art. 585 cit., tanto ai casi previsti dall'art. 582, quanto a quelli previsti dall'art. 583 cit. ("1. Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis, 583-quinquies e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.").
L'unica differenza, rispetto alla fattispecie ora prevista dall'art. 583-quater, comma primo, cit. riguarda il caso, di limitata ricorrenza nella pratica, del fatto commesso a causa o nell'adempimento del solo "servizio".
Con riferimento alla circostanza aggravante in esame questa Corte, nel risolvere positivamente la questione del concorso tra il delitto di resistenza di cui all'art. 337 cod. pen. e il delitto di lesione personale ex art. 576, n. 5-bis, cit., ha avuto modo di precisare come tale circostanza introduca "un elemento specializzante, riferito alle condotte poste in essere contro una particolare categoria di pubblici ufficiali, il cui disvalore non è assorbito da quello della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 337 cod. pen." (Sez. 6, n. 57234 del 09/11/2017, Rv. 272203-01; Sez. 6, n. 19262 del 20/04/2022, Rv. 283159-01), non dubitandosi, dunque, della piena coerenza con la natura circostanziale della fattispecie di una "tipizzazione per specialità" quale quella relativa alla particolare categoria di pubblici ufficiali descritta in quella disposizione e, oggi, nei medesimi termini, anche nell'art. 583-Quater, comma primo, cit.
Da tale dato potrebbe, dunque, ricavarsi conferma della tesi relativa alla comune natura circostanziale delle due fattispecie in esame, ove si consideri che, come precisato dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite P.G. in proc. Fedi, l'elemento di specializzazione non offre una chiave ermeneutica dirimente, configurandosi esso, talvolta, come una fattispecie autonoma di reato, talaltra come una fattispecie circostanziale rispetto al reato semplice, con il quale intercorre un rapporto di specialità, come ad esempio - ricordano le Sezioni Unite - nel caso delle lesioni gravi o gravissime di cui all'art. 583 cit., rispetto alle lesioni semplici di cui all'art. 582 cit., o come nel caso, da ultimo citato, dell'art. 576, n. 5-bis, cit., sulla cui natura di circostanza aggravante non sussistono dubbi.
4.3. La sovrapposizione dell'art. 583-quater, comma primo, cit., nella formulazione vigente, con la circostanza aggravante di cui all'art. 576, n. 5-bis, cit. determina, peraltro, implicazioni che sembrano andare in senso contrario alla ratio legis individuata nell'intento di rafforzare la tutela del personale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza che è alla base di tutti gli interventi normativi succedutisi in materia.
Ed invero, come rilevato dalla dottrina, si realizzerebbe l'effetto per cui l'applicazione dell'art. 576, n. 5-bis, cit. comporterebbe un trattamento sanzionatorio più grave quanto alle lesioni gravi o gravissime nei confronti di ufficiali di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza rispetto a quello previsto dall'art. 583-quater, comma primo, cit., con la conseguente necessità di affrontare questioni di diritto intertemporale da risolvere attraverso l'applicazione della disciplina in concreto più favorevole ai sensi dell'art. 2 cod. pen.
Al riguardo, infatti, si è osservato che le lesioni gravi, punite dall'art. 583-quater, comma primo, cit. con la reclusione da quattro a dieci anni, per effetto del combinato disposto degli artt. 583, 585 e 576, n. 5-bis cit., risultano punite con la reclusione da tre a sette anni, aumentabile da un terzo alla metà (secondo quanto stabilito dall'art. 585, comma primo, cit. per il caso in cui ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui all'art. 576 cit.), e dunque con una forbice edittale compresa tra quattro anni (conseguente all'aumento minimo di un terzo operato sulla pena minima di tre anni) e dieci anni e sei mesi (conseguente all'aumento massimo della metà operato sulla pena massima di sette anni); le lesioni gravissime, punite dall'art. 583-quater, comma primo, cit., con la reclusione da otto a sedici anni, per effetto del combinato disposto degli artt. 583, 585 e 576, n. 5-bis, cit. risultano punite con la reclusione da sei a dodici anni, aumentabile da un terzo alla metà (secondo quanto stabilito dall'art. 585, comma primo, cit. per il caso in cui ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui all'art. 576 cit.), e dunque, con una forbice edittale compresa tra otto anni (conseguente all'aumento minimo di un terzo operato sulla pena minima di sei anni) e diciotto anni (conseguente all'aumento massimo della metà operato sulla pena massima di dodici anni).
Una tale conseguenza potrebbe escludersi solo ove, qualificati i casi previsti dall'art. 583 cit. quali circostanze indipendenti pienamente assimilabili a quelle ad effetto speciale, in quanto comportanti un aumento di pena superiore ad un terzo, si ritenesse operante, anche rispetto alle ipotesi di cui agli artt. 583 e 576, n. 5-bis, cit., la regola dettata dall'art. 69, comma quarto, cod. pen., che contiene l'aumento di pena in caso di concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale.
A tale soluzione, tuttavia, osterebbe l'espresso richiamo contenuto nell'art. 585, comma primo, cit. ai "casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis, 583-quinquies e 584", in ciò potendosi individuare una deroga ex lege all'operatività della regola di cui all'art. 69, comma quarto, cit.
4.4. Una implicazione ancor più distonica rispetto alla ratio della disposizione di cui all'art. 583-quater, comma primo, cit., ove intesa quale circostanza aggravante, potrebbe affiorare quanto alla fattispecie di lesioni lievi o lievissime.
Va precisato, sul punto, che, diversamente dalle ipotesi di lesioni gravi o gravissime, l'art. 583-quater, comma primo, cit. prevede, per le lesioni lievi o lievissime, una sanzione edittale, compresa tra due e cinque anni di reclusione, più grave rispetto a quella conseguente agli artt. 582, 585 e 576, n. 5-bis, cit. pari alla reclusione da sei mesi a tre anni, aumentabile da un terzo alla metà (secondo quanto stabilito dall'art. 585, comma primo cit. per il caso in cui ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui all'art. 576 cit.), giungendosi, in tale ultimo caso, ad una forbice edittale compresa tra otto mesi (conseguente all'aumento minimo di un terzo operato sulla pena minima sei mesi) e quattro anni e sei mesi (conseguente all'aumento massimo della metà operato sulla pena massima di tre anni).
Tuttavia, mentre l'art. 576, n. 5-bis, cit. come richiamato dalla previsione di cui all'art. 585 cit., rende procedibili d'ufficio anche le lesioni "semplici", tale effetto sarebbe da escludersi quanto alle lesioni lievi o lievissime previste di cui all'art. 583-quater, comma primo, cit., che rientrerebbero, di conseguenza, nella competenza del Giudice di pace, come noto, competente a giudicare le lesioni personali procedibili a querela.
La procedibilità delle lesioni lievi a querela di parte rimane, infatti, esclusa, in forza dell'art. 582, comma secondo, cit. solo nei casi ivi espressamente previsti, tra i quali non rientra l'ipotesi di cui all'art. 583-quater, comma primo cit.
Si è già evidenziato che il legislatore del 2024 ha inserito, tra le circostanze aggravanti che determinano la procedibilità di ufficio ai sensi dell'art. 582, comma secondo, la sola ipotesi di cui all'art. 583-quater, comma secondo, primo periodo cit., concernente l'ipotesi di lesioni lievi in danno del personale sanitario.
La disposizione di cui all'art. 582, comma secondo cit. è stata poi nuovamente modificata dal D.L. n. 23/2026 che, con l'art. 11, lett. b), ha, come già ricordato, modificato l'art. 583-quater cit. con l'inserimento, nel secondo comma, del riferimento alle lesioni personali cagionate "a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola" e con l'aggiunta di un terzo comma relativo all'ipotesi di lesioni "cagionate al personale che svolge, a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate al medesimo servizio, attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, nell'esercizio o a causa di tali attività"
Lo stesso art. 11 D.L. cit., con la lett. a), ha modificato l'art. 582, comma secondo, cit. inserendovi il richiamo anche (e soltanto) al nuovo terzo comma dell'art. 583-quater cit.
Risulta, così, confermata la scelta del legislatore di omettere, nell'art. 582, secondo comma, il riferimento alla fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma primo, cit.
Da ciò consegue che, una volta riconosciuta la natura di circostanza aggravante alla fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma primo, cit., ed esclusa, nei casi previsti da tale disposizione, l'applicabilità dell'art. 585 cit. nella parte in cui richiama l'art. 576, n. 5-bis, cit. (soluzione necessitata nella prospettiva di ricavare uno spazio applicativo autonomo al ridetto art. 583-quater, comma primo, cit.), l'effetto, apparentemente privo di coerenza sistematica, sarebbe quello per cui mentre le lesioni lievi o lievissime in danno del personale sanitario, scolastico o addetto alla sicurezza dei trasporti rimarrebbero procedibili di ufficio e, perciò, attribuite alla competenza del Tribunale, quelle commesse in danno degli ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio (pur punite più gravemente rispetto a quanto previsto dall'art. 576, n. 5-bis cit.) rimarrebbero procedibili a querela di parte e, perciò, di competenza del Giudice di pace.
La procedibilità di ufficio (e la conseguente competenza del Tribunale) rimarrebbe ferma nel solo caso in cui ricorre la circostanza aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen. (come richiamato nell'art. 585 cit.), di norma configurabile in caso di concorso tra fatti di resistenza e di lesioni a pubblico ufficiale.
4.5. Quanto al rapporto con l'art. 337, comma secondo, cit., va rilevato che l'introduzione di una aggravante ad effetto speciale per il caso di violenza o minaccia posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio - ipotesi nella quale la pena è aumentata fino alla metà - indubbiamente depotenzia il rilievo di quell'elemento specializzante già individuato dalla giurisprudenza di questa Corte nell'art. 576, n. 5-bis, cod. pen., ed ora comune alla fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma primo, cit., valorizzato al fine escludere l'assorbimento di tale aggravante nella fattispecie di cui all'art. 337 cit.
Al riguardo, infatti, questa Corte ha affermato che "(°aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., consistente nell'aver commesso il fatto nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio, è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'aggravante in esame introduce un elemento specializzante, riferito alle condotte poste in essere contro una particolare categoria di pubblici ufficiali, il cui disvalore non è assorbito da quello della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 337 cod. pen.)" (Sez. 6, n. 57234 del 09/11/2017, Rv. 272203-01; Sez. 6, n. 19262 del 20/04/2022, Rv. 283159-01).
Nella prospettiva ermeneutica della configurabilità della natura circostanziale della fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma primo, cit. non può, dunque, sottacersi l'ulteriore rischio della moltiplicazione del disvalore di una medesima condotta, nei casi di lesioni in danno ufficiali di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni poste in essere al fine di commettere il delitto di resistenza, per effetto del concorso di plurime circostanze aggravanti ad effetto speciale che condividono il nucleo essenziale, rischio solo in parte mitigato dalla regola generale di cui all'art. 69, comma quarto, cit.
4.6. Per completezza di analisi, sempre in punto di qualificazione dell'art. 583-quater cit. in termini di circostanza aggravante, va rilevato che problemi di coordinamento non dissimili da quelli già evidenziati potrebbero porsi, percorrendo tale opzione esegetica, anche tra la nuova ipotesi, introdotta dal D.L. n. 23 del 2026 nel secondo comma dell'art. 583-quater cit., di "lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola" (la cui ratio, come precisato dalla Relazione illustrativa al D.L. cit. è da individuarsi nell'esigenza di contrastare il fenomeno delle aggressioni sul luogo di lavoro a danno del personale scolastico, oltre che del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico, "per garantire a tali figure professionali di poter svolgere la propria attività in condizioni di maggiore sicurezza e controllo") e gli istituti introdotti per effetto di precedenti interventi normativi, ugualmente volti a rafforzare la tutela del personale scolastico .
In particolare, la legge 4 marzo 2024, n. 25, ha introdotto la circostanza aggravante comune per il caso in cui, nei delitti commessi con violenza o minaccia, si è agito "in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni" (art. 61, n. 11 -novies, cod. pen.), nonché le circostanze aggravanti dell'art. 336, comma secondo, cod. pen. (che comporta un aumento di pena fino alla metà, qualora le condotte di violenza o minaccia volte a costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero ad omettere un atto proprio dell'ufficio o del servizio, siano commesse "dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola") e dell'art. 341 -bis, comma secondo, cod. pen. (che comporta un aumento di pena "fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola"). L'art. 3 della legge 1 ottobre 2024, n. 150 ha, altresì, previsto che "Con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da Euro 500 a Euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa".
Si è, così, osservato (Relazione dell'Ufficio del Massimario n. 39 del 2026, cit.) che "(ritenere l'art. 583-quater cod. pen. ipotesi autonoma di reato consentirebbe di risolvere senza particolari incertezze il problema interpretativo derivante dall'attuale coesistenza della disposizione in commento e di quella, che si è innanzi richiamata, introdotta dalla legge 4 marzo 2024, n. 25, a mente della quale "Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali... l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni" (art. 61 n. 11-novies cod. pen.) ed invero, per effetto della nuova incriminazione, caratterizzata dalle medesime elevatissime cornici edittali già previste dal precedente testo della norma (reclusione da 2 a 5 anni; da 4 a 10 anni in caso di lesioni gravi, da 8 a 16 anni in caso di lesioni gravissimel74), non pare potersi dubitare circa il fatto che l'aggressione al personale scolastico dalla quale scaturiscano lesioni personali debba essere contestata ai sensi dell'art. 583-quater, comma secondo, cod. pen., e non ai sensi degli artt. 582 e 61, n. 11-novies, cod. pen.".
5. Alle criticità evidenziate nei punti che precedono non sembra sottrarsi l'ulteriore opzione, pur prospettata da parte della dottrina, consistente nel qualificare l'ipotesi di cui all'art. 583-quater cit. come figura autonoma di reato complesso, al quale non sarebbe applicabile la circostanza aggravante di cui all'art. 576, n. 5-bis cit. in quanto elemento costitutivo di quel reato, dovendosi, in ogni caso, considerare che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 38402 del 15/07/2021, Magistri, Rv. 281973-01), affinché possa parlarsi di reato complesso è comunque indispensabile che ricorrano i "tratti strutturali della fattispecie normativa", rilevabili dalla formulazione letterale dell'art. 84 cod. pen., che "richiedono la previsione testuale di più fatti di per sé costituenti autonomi e diversi reati, puntualmente riconducibili a distinte fattispecie incriminatrici".
Prospettiva esegetica, questa, che risolverebbe il problema della duplicazione di fattispecie circostanziali sostanzialmente sovrapponibili, ma che comunque presuppone la preventiva definizione del nodo problematico legato alla individuazione della natura autonoma o meno della fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma primo, cit.
Analoghe considerazioni, peraltro, devono svolgersi quanto alla opzione ermeneutica "intermedia", volta a delineare un diverso statuto per l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 583-quater cit., da qualificarsi come delitto autonomo rispetto alle fattispecie di cui al secondo (e oggi anche terzo) comma, da ritenersi, di contro, circostanze aggravanti tesi sostenuta da una parte della dottrina all'indomani dell'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 582, comma secondo, cit. (conseguente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 31 del 2024), in relazione ad una fattispecie, tuttavia, strutturalmente diversa rispetto a quella risultante dalle modifiche apportate all'art. 583-quater cit. dal successivo D.L. n. 48 del 2025.
6. Sulla base delle su esposte considerazioni, è di tutta evidenza come privilegiare l'una o l'altra delle ipotesi ricostruttive sottese alle indicate opzioni esegetiche determini significative ricadute sull'assetto e sulla coerenza complessiva del sistema penale, rendendosi pertanto necessaria, sia per la sua speciale importanza, sia al fine di prevenire l'insorgere di potenziali contrasti, la
rimessione alle Sezioni Unite della questione delineata nei termini di seguito indicati "Se, in tema di lesioni personali a un pubblico ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, la fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma primo, cod. pen. integri un'ipotesi autonoma di reato o una circostanza aggravante ad effetto speciale del delitto di lesione personale di cui all'art. 582 cod. pen.".
7. Reputa, infine, il Collegio che evidenti ragioni di pregiudizialità logico-giuridica suggeriscano di rinviare l'esame degli ulteriori motivi dedotti dal ricorrente all'esito della soluzione che le Sezioni Unite riterranno di individuare in ordine alla su indicata questione.
P.Q.M.
Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma il 28 aprile 2026.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2026.
