Cassazione Penale, Sez. 4, 16 febbraio 2026, n. 6168 - Molestie in danno di una collega: sussiste il delitto di atti persecutori e non la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. se sono idonee a causare un perdurante e grave stato di ansia 


 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da:

Dott. MICCOLI Grazia Rosa Anna - Presidente

Dott. SCARLINI Enrico Vittorio Stanislao - consigliere

Dott. ROMANO Michele - consigliere

Dott. MORRA Mario - consigliere

Dott. CARUSILLO Elena - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso proposto:

dal PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA e dalla parte civile A.A. nato il (Omissis) nel procedimento a carico di:

B.B. nato a B il (Omissis)

avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

sentito il Proc. Gen. dott. PERLA LORI che ha concluso per l'accoglimento con rinvio dei ricorsi presentati dal Procuratore Generale e della parte civile; udito il difensore della parte civile, avv. LAURA ASTI che ha depositato conclusioni scritte nota spese e ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

sentito l'avv. ALESSANDRO MONTANARI, difensore dell'imputato, che, riportandosi alla memoria depositata, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi presentati.
 

Fatto


1. Con separati atti, il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Bologna e il difensore di A.A. costituita parte civile, ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione con la quale il Giudice dell'udienza preliminare, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di atti persecutori e lo aveva condannato anche al risarcimento del danno, ha riqualificato la fattispecie contestata in quella di molestie, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato e ha ridotto la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno in favore della vittima.

2. Il Procuratore Generale della Corte d'Appello di Bologna articola un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e vizio di motivazione, con il quale censura la derubricazione della vicenda nel delitto di molestie, a fronte di un compendio probatorio dal quale era emerso il comportamento minaccioso e persecutorio assunto dall'imputato nei confronti della collega neoassunta, nonché lo stato di grave ansia e turbamento in cui versava la donna a seguito delle condotte subite.

3. La difesa della parte civile articola due motivi.

3.1 Con il primo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione di legge, lamenta che la corte territoriale nel riqualificare il contestato delitto di atti persecutori in quello di cui all'art. 660 cod. pen.:

ha ritenuto l'assenza di condotte idonee a compromettere la serenità e la libertà psichica della vittima e a determinare nella stessa un grave stato di ansia e di paura, senza tenere conto delle dichiarazioni rese dalla madre della donna, che non solo aveva ricevuto le confidenze della figlia, ma ne aveva percepito lo stato d'animo e osservato il pianto e, ancora, ne aveva constatato la reazione di paura conseguita alla sollecitazione a denunciare al datore di lavoro il comportamento del collega; del narrato delle amiche alle quali la vittima aveva riferito sia del cambiamento di abbigliamento, nella speranza di evitare commenti e frasi sessiste da parte dell'imputato, sia della prospettazione da parte dell'uomo di incorrere nel licenziamento qualora avesse riferito a qualcuno i commenti e le proposte che lui le rivolgeva; del rinvenimento sul computer dell'ufficio di un file generato dall'imputato e intestato alla vittima, contenente fotografie della stessa; della certificazione medica attestante lo stato psicologico in cui la vittima versava; delle parziali ammissioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio, in merito al fraseggio scurrile rivolto alla collega; della crisi di panico, dovuta al timore di ritorsioni, che aveva colto la donna alla notizia che, a seguito del comportamento scorretto denunciato, l'imputato sarebbe stato spostato in altro ufficio e non licenziato; delle motivazioni rese dalla società presso la quale l'imputato e la vittima lavoravano, in occasione del licenziamento per giusta causa del primo;

ha dato credito alla sola testimonianza resa da C.C. collega di lavoro dell'imputato e della vittima, che aveva attribuito il comportamento dell'imputato al clima goliardico dell'ufficio e al carattere scherzoso dell'uomo; che aveva addebitato il file intitolato con il nome della vittima, contenente fotografie della stessa, alla passione che l'imputato aveva per i ritratti; che aveva attribuito valore di mero consiglio alla frase con la quale l'imputato aveva prospettato alla giovane collega il licenziamento qualora si fosse lamentata con terzi soggetti delle attenzioni e delle frasi che lui le rivolgeva; che aveva escluso manifestazioni di disagio da parte della collega, nonché mutamenti nel modo di vestire della stessa.

3.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.), cod. proc. pen. per violazione di legge, lamenta che la corte territoriale, a seguito della riqualificazione del fatto nella fattispecie di molestie, ha ridotto il quantum del risarcimento del danno, senza tener conto dell'effettivo disagio patito dalla vittima.

4. Il difensore dell'imputato, nella memoria depositata, ha dedotto:

l'inammissibilità di entrambi i ricorsi, perché versati in fatto;

l'ineccepibilità della motivazione resa dai giudici d'appello, in ragione dell'assenza di prove di comportamenti tenuti dall'imputato nei confronti della vittima, idonei a determinare nella stessa un grave stato d'ansia e di paura, correttamente qualificati come petulanti;

la corretta rideterminazione del risarcimento del danno in via equitativa a seguito della derubricazione;

la procedibilità del delitto solo in merito agli episodi verificatisi dal mese di marzo 2022 e non anche a quelli risalenti al periodo da giugno 2021 e fino al 5 gennaio 2022, in quanto la querela risultava datata 29 luglio 2022;

l'applicabilità, in caso di annullamento, dell'istituto dell'estinzione del reato per particolare tenuità del fatto.
 

Diritto


1. L'unico motivo proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna e il primo motivo proposto dalla parte civile, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della comune rilevanza delle censure dedotte, sono fondati e come tali vanno accolti, rimanendo assorbiti gli altri.

2. La corte territoriale ha riqualificato il delitto ascritto all'imputato in quello di molestie, in relazione al quale ha pronunciato sentenza di condanna, attribuendo credito alla sola testimonianza resa da C.C. da molti anni collega di lavoro dell'imputato e anche della vittima, assunta di recente.

In particolare ha ritenuto fondata la ricostruzione della vicenda offerta dalla C.C. la quale aveva giustificato il comportamento assunto dall'imputato nei confronti della giovane collega al clima goliardico dell'ufficio, al carattere scherzoso dell'uomo, così come aveva spiegato la presenza di fotografie della vittima in un file creato dall'imputato con la passione che questi aveva per i ritratti, e, ancora, aveva definito come mero consiglio la frase con la quale l'imputato aveva prospettato alla giovane collega il licenziamento, qualora avesse riferito delle attenzioni e delle frasi a lei rivolte, escludendo, di contro, atteggiamenti di disagio della donna, nonché mutamenti nel suo modo di vestire, ridimensionando la reazione della stessa alla notizia che l'imputato, a seguito della denuncia, sarebbe stato solo spostato in altro ufficio e non licenziato.

4. Diversamente, i giudici d'appello non hanno valutato il restante compendio probatorio, omettendo qualsiasi raffronto tra le dichiarazione di C.C. e quelle rese da quanti avevano riferito del disagio, dei timori e dei pianti della vittima al rientro a casa dal lavoro, delle confidenze in merito alle frasi sessiste e al linguaggio scurrile che il collega le riservava, della paura manifestata in merito al prospettato licenziamento, della perdita di serenità e libertà della vittima che l'avevano indotta a mutare il proprio abbigliamento e, ancora, omettendo di valutare la certificazione medica attestante lo stato in cui la donna versava, sul presupposto che le paure e le reazioni della stessa fossero dovute a una sensibilità accentuata.

5. Il criterio distintivo tra il delitto di atti persecutori e quello di cui all'art. 660 cod. pen. consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie.

5.1 Si configura il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di molestie ove queste si limitino a infastidire la vittima del reato (Sez. 5, n. 15625 del 09/02/2021, R., Rv. 281029; Sez. 6, n. 23375 del 10/7/2020, M., Rv. 279601), fermo restando che, ai fini della sussistenza del reato di atti persecutori, piuttosto che di quello di molestie, la prova del turbamento psicologico causato alla vittima deve essere ancorata non soltanto alle dichiarazioni rese dalla stessa, ma anche all'obiettiva natura delle condotte molestatrici.

5.2 Ai fini di prova del realizzarsi del grave stato d'ansia sono utilizzabili elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente, considerando tanto l'astratta idoneità delle condotte a causare l'evento, quanto il loro profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui le stesse si sono consumate, in modo che si tenga conto di un'obiettiva idoneità delle molestie a provocare quell'alterazione grave della sfera psicologica indicata dalla disposizione incriminatrice (Sez. 6, n. 23375 del 2020, cit; Sez. 5, n. 5 17795 del 2/3/2017, S., Rv. 269621; Sez. 6, n. 50746 del 14710/2014, G., Rv. 261535).

Invero, le molestie idonee a trasmodare nel reato di atti persecutori sono quelle che si caratterizzano per cagionare uno stato d'ansia in ragione della loro ampiezza, durata e carica lesiva o spregiativa nei confronti della vittima (Sez. 5, n. 29826 del 5/3/2015, P, Rv. 264459).

5.3 II criterio discretivo tra le due fattispecie di reato attiene, dunque, al realizzarsi o meno di uno degli eventi alternativi previsti dal reato di stalking (Sez. 3, n. 9222 del 16/1/2015, G., Rv. 262517) e al diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta (Sez. 6, n. 23375 del 10/07/2020, M., Rv. 279601).

6. Premesso che il delitto di atti persecutori è rappresentato sul piano oggettivo da condotte che possono estrinsecarsi in varie forme di minaccia ovvero di molestie, mentre sul piano soggettivo attengono alla condizione psichica della persona offesa, che in conseguenza di quelle condotte deve sviluppare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero nutrire timore per l'incolumità propria, di familiari o di persone legate affettivamente (Sez. 5, n. 29872 del 19/05/2011, L., Rv. 250399), nel caso di specie, la sentenza in verifica pecca nel ritenere, a fronte della complessiva fattispecie descritta nell'imputazione e del compendio probatorio, la sussistenza di comportamenti riconducibili al reato di molestie, limitandosi a definire come goliardici i comportamenti assunti dall'imputato e a giustificare le reazioni della vittima e i timori della vittima con ad un'accentuata sensibilità della stessa.

7. È vero che sovente le molestie provocano nella vittima un disagio, ma cosa diversa è l'ansia che ne consegue, la quale può derivare dalle peculiari modalità con cui le molestie stesse possono palesarsi e, come già detto, dalla loro ampiezza, durata e carica spregiativa all'indirizzo della vittima, trasmodando in attacchi e lesioni.

8. Nella motivazione della sentenza, la corte territoriale ha omesso di esplicitare per quali ragioni, a fronte delle risultanze probatorie rappresentate dalle dichiarazioni rese dalla madre della vittima, dal narrato delle amiche, dal rinvenimento sul computer dell'ufficio di un file intestato alla vittima, dalla certificazione medica in atti, dalla crisi di panico della vittima, dal provvedimento di licenziamento per giusta causa dell'imputato -, ricorra "un insuperabile margine di dubbio" in merito al racconto reso dalla vittima, asseritamente dotata di sensibilità accentuata, idoneo, pertanto, a configurare il comportamento dell'imputato come molesto e non capace di determinare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e, ancora, perché, alla luce delle parziali ammissioni rese in sede di interrogatorio dell'imputato e della non contestata prospettazione alla vittima di un possibile licenziamento in caso di rivelazione a terzi dei commenti e delle proposte che lui le rivolgeva, possa escludersi la consapevolezza dell'imputato dell'effetto destabilizzante delle sue condotte.

8. La sentenza in verifica manca della valutazione dell'intero compendio probatorio, nella misura in cui questo si presenta, in astratto, idoneo a incidere sulla qualificazione giuridica della vicenda, sicché la stessa, con piena autonomia di giudizio e all'esito a una compiuta rivisitazione delle prove, deve essere emendata attraverso un nuovo giudizio all'esito del quale il giudice del rinvio potrà addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito o condividerne le conclusioni, purché motivi il proprio convincimento sulla base di argomentazioni diverse da quelle ritenute illogiche o carenti in questa sede.

9. Sì dispone, in caso di diffusione del provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, in quanto imposto dalla legge.

 

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma l'8 gennaio 2026.

Depositato in cancelleria il 16 febbraio 2026.