Cassazione Penale, Sez. 4, 18 maggio 2026, n. 17659 - Caduta dall’alto durante lavori non previsti dal contratto di appalto: limiti alla responsabilità del committente
- Committente
- Contratti d'appalto, d'opera e di somministrazione
- Lavoratore e Comportamento Abnorme
- Lavori in Quota
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Rischio da Interferenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da
Dott. SERRAO Eugenia - Presidente
Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere
Dott. BRANDA Francesco Luigi - Consigliere
Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Relatore
Dott. LAURO Davide - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A. nato a B. il (Omissis)
avverso la sentenza del 09/07/2025 della Corte d'Appello di Potenza Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Laura Condemi che ha chiesto il rigetto del ricorso
Fatto
1. La Corte d'Appello di Potenza, con sentenza del 9 luglio 2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Potenza di condanna di A.A., nella qualità di legale rappresentante della Cementeria Costantinopoli Srl, in ordine al delitto di cui all'art. 590 commi 1, 2 e 3 cod. pen. ai danni di B.B., dipendente della Silco Servizi Srl, commesso il 3 agosto 2017, alla pena ritenuta di giustizia. La Corte di appello ha, altresì, confermato la condanna in ordine alla stessa imputazione di C.C., nella qualità di datore di lavoro, nonché la condanna dei predetti imputati e dei responsabili civili in solido al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidare in separata sede e al pagamento di una provvisionale.
In primo grado il Tribunale aveva, invece, assolto dalla stessa imputazione D.D., nella qualità di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
Il processo ha ad oggetto un infortunio sul lavoro ricostruito nelle sentenze di merito conformi nel modo seguente. La Cementeria Costantinopoli Srl aveva stipulato un contratto di appalto con la Silco Servizi Srl avente ad oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sue strutture e macchine, comprensiva della pulizia delle macchine stesse e dei luoghi di lavoro. Alla data su indicata B.B., dipendente della Silco Servizi, stava effettuando lavori di pulizia della copertura metallica di un casotto utilizzato come vano di accesso ad un locale interrato della Cementeria con una scopa industriale, quando, a causa del cedimento della copertura, composta da una lamiera dello spessore di un millimetro e recante parti deteriorate per la ruggine, era caduto da un'altezza di circa sette metri, riportando lesioni giudicate guaribili in 158 giorni.
Nei confronti di A.A. è stato individuato quale profilo di colpa la violazione dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, formulando un unico articolato motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità. Il difensore osserva che il contratto di appalto fra il Cementificio e la Silco non aveva ad oggetto i lavori di pulizia del tetto e che coerentemente il (Omissis) predisposto dall'RSPP Ing. F.F. sulla base del Pos e del contenuto del contratto non prendeva in considerazione tale attività. Ciò premesso, rileva che la qualifica di datore di lavoro spettava solo a C.C., legale rappresentante della Silco Servizi Srl, appaltatrice dei servizi di pulizia che si era assunta l'obbligo della osservanza di tutte le norme relative alla sicurezza esonerando il committente da ogni responsabilità. Esistendo a monte del contratto il Pos e il (Omissis)- prosegue il difensore- non residuavano spazi per ipotizzare una ingerenza di A.A. nell'attività di pulizia. L'infortunio si era, in realtà verificato, per esclusiva responsabilità di B.B., lavoratore particolarmente esperto (come attestato dai numerosi attestati dei corsi di formazione frequentati) e Responsabile della Sicurezza, il quale aveva inopinatamente deciso di "sbarcare" su una pensilina di 1 millimetro di spessore per pulirla con una scopa, senza che detta attività fosse prevista e dovuta. Il comportamento di B.B. era stato non solo eccentrico, in quanto non compreso nelle prestazioni contrattualmente previste, ma anche abnorme, in quanto chiunque avrebbe compreso che la pulizia avrebbe dovuto essere effettuata rimanendo sulla piattaforma e non salendo sul tetto. Il difensore osserva che le dichiarazioni dei testi da cui i giudici di merito avevano desunto che la pulizia dei tetti veniva effettuata regolarmente erano fra loro contraddittorie in quanto secondo Guerra detta pulizia veniva effettuata una sola volta all'anno, secondo G.G. due volte all'anno e secondo E.E. "normalmente". La Corte aveva dato atto che ad ordinare la pulizia era la proprietaria della Silco Servizi Srl, la quale si rivolgeva alla persona offesa, che, a sua volta, impartiva ordini agli altri operai. La Corte non aveva, invece, indicato gli elementi da cui desumere che A.A., praticamente mai presente in Cementeria, fosse a conoscenza della effettuazione occasionale della pulizia dei tetti, che, peraltro, non essendo prevista in contratto, egli neppure pagava. Piuttosto dall'istruttoria era emerso che in Cementeria fosse presente, oltre all'ing. F.F., anche l'ing. G.G., direttore di stabilimento e firmatario, insieme a A.A. del documento di valutazione dei rischi in relazione al contratto di pulizia e manutenzione da eseguirsi presso la Cementeria. Il fatto che nei rapportini settimanali relativi alle operazioni da eseguire in cementeria non fossero mai indicati i lavori di pulizia dei tetti era elemento che valeva a confermare come tale attività non fosse ricompresa nel contratto di appalto e avvenisse all'insaputa di A.A.
3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Laura Condemi, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Il difensore della parte civile ha depositato conclusioni scritte nota spese.
Diritto
1. Il ricorso deve essere accolto, in quanto fondato il motivo nei termini che si diranno.
2. La ricostruzione della dinamica dell'incidente non è in discussione ed è, pertanto, pacifico che la persona offesa, dipendente della Silco Servizi Srl, mentre stava effettuando lavori di pulizia con una scopa industriale sul tetto di un corpo di fabbrica all'interno della Cementeria Costantinopoli, era precipitata da un'altezza di circa sette metri a seguito del cedimento di una parte arrugginita di tale copertura.
In ragione di tale dinamica, le sentenze di merito hanno affermato la responsabilità in ordine all'infortunio di C.C., legale rappresentante della Silco Servizi Srl e datore di lavoro della persona offesa e di A.A., legale rappresentante della Cementeria Costantinopoli Srl, datore di lavoro committente tenuto agli adempimenti previsti dall'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008.
3.Ai fini della disamina del motivo di ricorso e della valutazione del percorso argomentativo della Corte, dunque, è opportuno soffermarsi sul contenuto della posizione di garanzia del soggetto committente dei lavori all'interno della propria azienda. Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008, il dare di lavoro committente, nel caso di affidamento di lavori ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, deve: a) verificare la idoneità tecnica professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi, b) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici degli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione adottate. Lo stesso articolo prevede inoltre che i datori di lavoro della impresa appaltante e appaltatrice debbano inoltre cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative oggetto dell'appalto e coordinare gli interventi di prevenzione e protezione anche in relazione ai rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese.
Sulla base del dato normativo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la responsabilità del committente in caso di infortunio sussiste in relazione alla mancata verifica della idoneità tecnica professionale del soggetto a cui i lavori sono stati affidati, all'inottemperanza dell'obbligo di fornire informazioni sui rischi specifici degli ambienti di lavoro, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, ma anche alla agevole ed immediata percepibilità, da parte sua, di situazioni di pericolo (in tal senso, Sez. 4, n. 18169 del 23/04/2025, Rv. 288004 - 02; Sez. 4, n. 5946 del 18/12/2019, dep. 2020, Rv. 278435-01).
4. Nella sentenza impugnata, la Corte di appello ha dato atto, sulla base del dato documentale, che la Cementeria Costantinopoli Srl aveva affidato alla ditta Silco Service Srl i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, nonché di pulizia dei luoghi di lavoro, ma non anche delle coperture. La Corte, in coerenza con la sentenza di primo grado (pag.11) ha, altresì, spiegato che la pulizia dei tetti dell'opificio, benché non ricompresa nel contratto di appalto, tuttavia, avveniva regolarmente soprattutto d'estate, quando per la mancanza di pioggia si accumulava la polvere; a tale proposito ha richiamato, come già aveva fatto il Tribunale, le deposizioni dei testi, lavoratori della Silco Servizi Srl, i quali tuti avevano ammesso di svolgere attività di pulizia anche sulle coperture, pur se avevano indicato in maniera difforme la frequenza con cui vi si procedeva.
Il Tribunale, pur avendo dato atto che la pulizia dei tetti non rientrava nel contratto di appalto, aveva imputato a A.A. il fatto che gli stessi fossero in cattivo stato di conservazione e la mancata verifica della adozione da parte dell'appaltatore delle misure generali di tutela (pag 11 sentenza di primo grado). La Corte afferma, invece, sulla base delle testimonianze, che l'attività di pulizia dei tetti, estranea a quelle previste nel contratto di appalto, "avveniva non solo sotto la diretta percezione del direttore della cementeria, ma per sua espressa richiesta, giacché lo B.B.... prendeva ordini da loro (come ha dichiarato il teste E.E.) (pag 11 e 12 sentenza di secondo grado), per concludere, con riferimento alla posizione del ricorrente, che era "preciso compito del A.A., quale committente, quello di intervenire per impedire tale condotta".
5. Il ricorrente, a tale percorso argomentativo, oppone, nella sostanza due diverse censure.
5.1. Secondo il difensore, la condotta del lavoratore, consistita nell'accedere al tetto per svolgere attività di pulizia, pur non rientrando tale attività fra quelle demandategli, sarebbe abnorme e tale da escludere il nesso di causa fra la condotta del ricorrente e l'evento.
Il motivo, così formulato, è manifestamente infondato.
Il ricorrente assume, in maniera contraria alle evidenze richiamate dalla Corte, che la vittima di sua iniziativa sia salita sul tetto per effettuare un'attività che non gli era stata demandata: vero è, piuttosto, che le sentenze di merito hanno dato atto che la pulizia delle coperture avveniva su ordine del titolare della Silco Servizi Srl e anche del personale apicale della Cementeria. In ogni caso deve ribadirsi che la normativa prevenzionistica è volta proprio ad apprestare una tutela rispetto a situazioni di rischio in ambito lavorativo, collegate anche ad agire colposo del lavoratore. Sotto tale profilo si deve ribadire che a seguito dell'introduzione del D.Lgs. 626/94 e, poi, del T.U. 81/2008 si è passati dal principio "dell'ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore" al concetto di "area di rischio" (sez. 4, n. 21587 del 23.3.2007, Rv. 236721) che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva, ma resta in ogni caso fermo il principio secondo cui non può esservi alcun esonero di responsabilità all'interno dell'area di rischio, nella quale si colloca l'obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore. All'interno dell'area di rischio considerata, quindi, deve ribadirsi il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4 n. 15124 del 13712/2016, dep. 2017, Rv. 269603; Sez. 4 n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 275017), oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (sez. 4 n. 7188 del 10/01/2018, Rv. 272222).
5.2. In secondo luogo, il ricorrente, nel rilevare che i giudici di merito avrebbero attribuito a A.A. una sorta di responsabilità oggettiva, sottolinea che: la pulizia delle coperture non era oggetto del contratto di appalto; l'organigramma dalla Cementeria prevedeva anche la figura del Direttore di stabilimento, Ing. G.G., costantemente presente in azienda insieme al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Ing. F.F.; i report settimanali relativi alle operazioni eseguite in Cementeria non contenevano mai riferimenti alla pulizia dei tetti.
Tale rilievo coglie nel segno nella parte cui evidenzia l'ambiguità del passaggio argomentativo della sentenza impugnata sopra riportato, che non consente di comprendere se la Corte abbia imputato a A.A. stesso una ingerenza nello svolgimento dei lavori in appalto. I giudici, in primo luogo, non hanno chiarito quale fosse l'organigramma della società appaltante i lavori, ovvero se oltre al legale rappresentante, fosse presente un direttore di stabilimento e, eventualmente, chi costui fosse. La sentenza impugnata non contiene alcun riferimento alla struttura e alla eventuale articolazione della società appaltante: è evidente che la responsabilità del soggetto apicale, soprattutto se riferita alla "culpa in vigilando" sull'operato di altri soggetti, deve essere modulata e calibrata in relazione alla struttura della società e alla previsione di figure dirigenziali. Nell'analizzare le dichiarazioni testimoniali, inoltre, i giudici hanno spiegato che i testi avevano riferito di prendere ordini dal "Direttore della Cementeria", senza indicare se costui fosse A.A. ovvero altra figura presente in azienda con qualifica dirigenziale e senza indicare, in tale ultima eventualità, quale condotta omissiva fosse addebitale a A.A. sulla base degli elementi di valutazione in suo possesso e in ragione delle dimensioni dell'azienda.
In altri termini la Corte non ha spiegato in che senso A.A. sia venuto meno agli obblighi connessi alla posizione di garanzia da lui rivestita fondati sulla disciplina dettata dall'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008. Una volta puntualizzato che l'attività nello svolgimento della quale la vittima si era infortunata non rientrava nel contratto di appalto, la Corte avrebbe dovuto accertare per ordine di chi tale attività venisse in concreto svolta, l'esistenza di elementi da cui desumere che A.A. ne fosse a conoscenza, nonché ogni altro elemento utile a chiarire, anche in ragione della struttura e della articolazione della azienda, a quale degli obblighi che la normativa riconduce alla figura del datore di lavoro appaltante egli non avesse in concreto adempiuto.
6. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Salerno, che nel nuovo giudizio dovrà chiarire tutti gli aspetti su indicati. Al giudice del rinvio deve essere demandata la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento dovranno omettersi le generalità e gli altri dati identificativi della persona offesa ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Salerno, cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità. In caso di diffusione del presente provvedimento dovranno omettersi le generalità e gli altri dati identificativi della persona offesa ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Così è deciso, 21 aprile 2026
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2026
