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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
Roma, data del protocollo informatico
Al: VEDASI ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO ...omissis.... |
CIRCOLARE TITOLO: “SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE”
Serie Merci Pericolose: n. 48/2026
Argomento: Trasporto marittimo di piombo e di manufatti contenenti piombo. Equivalenza alle prescrizioni del codice IMDG.
Riferimenti:
a) Risoluzione MSC. 556 (108), che ha adottato l’Emendamento 42-24 al Codice IMDG ed in particolare il capitolo 7.9, paragrafo 7.9.1.11;
b) d.P.R. 6 giugno 2005, n. 134, rubricato ‘Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l’imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose” ed in particolare l’articolo 3, comma 22;
c) Regolamento delegato (UE) 2024/197 della Commissione, del 19 ottobre 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze;
d) l’Accordo Multilaterale M3663 della Direzione generale della Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
e) l’Accordo Multilaterale RID 3/20254 della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Con il Regolamento Delegato (UE) 2024/197, entrato in vigore lo scorso 1° settembre, la Commissione Europea ha recepito le conclusioni contenute nel parere del RAC (Risk Assessment Committee) dell’ECHA5 del settembre 2021, con cui è stata formalizzata la riclassificazione del piombo come sostanza pericolosa per l’ambiente acquatico.
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1 Paragrafo 7.9.1.1 - Quando il Codice IMDG richiede che sia soddisfatta una particolare disposizione per il trasporto di merci pericolose, una autorità competente o le autorità competenti (Stato del porto di partenza, Stato del porto di arrivo, o Stato dell'armatore) possono autorizzare qualsiasi altra disposizione mediante esenzione se soddisfatte che tale disposizione è almeno così efficace e sicura come richiesto dal Codice.
2 Articolo 3, comma 2 - Per la navigazione nazionale l'Amministrazione può adottare misure che consentano l'equivalenza alle prescrizioni del codice IMDG, purché tali equivalenze garantiscano lo stesso livello di sicurezza.
3 Con tale Accordo la competente Direzione generale della Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha concesso una deroga ai sensi del paragrafo 1.5.1 del Regolamento ADR, per il trasporto di piombo e di leghe metalliche contenenti piombo, nel settore del trasporto stradale.
4 Con tale Accordo la competente Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha concesso una deroga ai sensi del paragrafo 1.5.1 del Regolamento RID. per il trasporto di piombo e di leghe metalliche contenenti piombo, nel settore del trasporto ferroviario.
5 ECHA - Agenzia europea per le sostanze chimiche con sede a Helsinki Finlandia, responsabile della regolamentazione delle sostanze chimiche, con l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente.
Tale modifica determina un impatto significativo sul regime normativo applicabile al trasporto dei materiali contenenti piombo, con l’estensione automatica dell’obbligo della conformità alla disciplina IMDG (oltre che ai Regolamenti ADR/RID per i settori di trasporto terrestri), per un’ampia categoria di prodotti e semilavorati metallici (restano esclusi dalla riclassificazione i cd. “prodotti finiti” contenenti piombo, come ad esempio bulloni, tubazioni, rubinetti, etc.).
Ed infatti, le sostanze e miscele solide contenenti piombo devono essere classificate come pericolose per l’ambiente acquatico, qualora la concentrazione di piombo risulti superiori a determinati limiti1.
La diretta conseguenza di tale classificazione è rappresentata dall’inquadramento di tali materiali nel campo di applicazione del codice IMDG, con l’attribuzione al numero UN 3077 e classificazione in Classe 9, con discendenti implicazioni tecniche, operative ed organizzative.
Nel settore del trasporto su strada - ADR, la competente Direzione generale della motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha concesso una motivata2 deroga ai sensi del paragrafo 1.5.1 del Regolamento ADR, esentando temporaneamente dall’applicazione delle norme del regolamento il trasporto di leghe metalliche contenenti piombo, a condizione che esse non rientrino in altre classi di pericolo, siano scarsamente solubili in acqua e vengano trasportate in imballaggi o contenitori conformi a specifici requisiti tecnici.
Analoga deroga è stata concessa nel settore del trasporto ferroviario - RID, con l'Accordo multilaterale citato in riferimento alla lett. e), da parte della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie.
Per quanto precede, allo scopo di consentire il trasporto multimodale del piombo e dei manufatti contenenti piombo e dopo aver acquisito in merito il parere tecnico favorevole del Gruppo di lavoro sulle merci pericolose insediato presso questa sede, la scrivente ha stabilito una specifica procedura, descritta nell’allegato alla presente circolare, da adottarsi per il trasporto marittimo delle merci pericolose ivi indicate.
La procedura in questione deve intendersi temporanea e valida non oltre il 31/08/2027.
La presente Circolare viene inviata esclusivamente alle parti interessate cui compete la puntuale implementazione delle misure ivi contenute e pubblicata sul sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, alla Sezione “Sicurezza della Navigazione” ai fini di pubblicità legale, ai sensi dell’articolo 32 della Legge n. 69/2009.
IL CAPO REPARTO
CA (CP) Francesco CIMMINO
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1 ≥ 0,25% piombo in forma massiva o in leghe (particelle diametro > 1 mm) > 0,025% piombo in polvere o particelle(particelle diametro < 1 mm).
2 La Direzione generale della motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella explanatory letter all'Accordo Multilaterale M366. ha evidenziato la necessità di un regime transitorio per consentire alla filiera logistica di adeguarsi alle nuove condizioni di trasporto, in termini tecnico/operativi ed amministrativi, nonché per attendere gli esiti dei test ancora in corso di esecuzione da parte dall'industria, finalizzati all’eventuale esclusione di tali leghe dalla classificazione indicata dall’ECHA.
Procedura allegata alla circolare Serie Merci Pericolose: n. 48/2026
1. Classificazione e modalità di trasporto marittimo tra porti nazionali.
Trasporto marittimo di piombo e sue leghe metalliche contenenti:
a) ≥ 0,25% piombo in forma massiva (particelle diametro ≥ 1 mm);
b) ≥ 0,025% piombo in polvere (particelle diametro < 1 mm).
Descrizione Merci Pericolose:
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Designazione ufficiale di trasporto |
Classe o Divisione |
N° 0NU |
Gruppo di imballaggio |
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MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S. |
9 |
3077 |
III |
Tali materiali, scarsamente solubili in acqua, possono essere trasportati a bordo delle navi nazionali senza essere soggetti ad altri requisiti del Codice IMDG, fatte salve le seguenti condizioni:
a) Non soddisfino i criteri di alcuna classe diversa dalla Classe 9;
b) Vengano trasportati:
I. con imballaggi, IBCs e grandi imballaggi che soddisfano le disposizioni generali previste ai paragrafi 4.1.1.1,4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a 4.1.1.8 del Codice IMDG e siano resistenti alle polveri sottili ed all’acqua o muniti di un rivestimento resistente alle polveri sottili ed all’acqua; oppure
II. in container per il trasporto alla rinfusa secondo i codici BK2 e BK3; oppure
III. in container per trasporto alla rinfusa secondo il codice BK1, quando non presentano tracce di polveri o ritagli disperdibili, che non possono essere imballati, in imballaggi, IBC o grandi imballaggi; oppure
IV. a bordo di veicoli stradali o carri ferroviari secondo l’Accordo multilaterale M366 della Direzione generale della Motorizzazione, oppure l’Accordo multilaterale RID 03/2025 della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, rilasciati ai sensi del paragrafo 1.5.1 dei Regolamenti ADR/RID, esclusivamente a bordo di navi traghetto che effettuano viaggi nazionali di durata limitata, ai sensi del paragrafo 10, dell’allegato al decreto dirigenziale n.303/2014 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.
2. Modalità di comunicazione.
Mediante sistema PMIS2:
La merce dovrà essere aggiunta nel FAL 7 in prearrivo, arrivo e partenza, secondo le modalità tecniche in uso e già implementate dagli operatori (In particolare, nel FAL 7 in partenza, l'aggiunta della merce genererà un POP-UP da ignorare in quanto questa merce non viene imbarcata mediante procedimento di istanza/comunicazione).
Mediante i sistemi NMSW-PMIS:
La merce potrà essere aggiunta al FAL 7 in prearrivo, arrivo e partenza secondo le modalità tecniche già in uso (In particolare la gestione del FAL 7 è ricompreso nella sezione dedicata alle merci pericolose).
