Tipologia: CCNL
Data firma: 1 giugno 2000*
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Anfols e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilsic-Uil, Fials-Cisl
Settori: Poligrafici e spettacolo, Fondazioni liriche-sinfoniche
Fonte: CNEL
Note:* L'accordo di rinnovo è stato siglato il 27 gennaio 2000

Sommario:

Parte Comune
Art. 1 - Assunzione.
• Norma aggiuntiva.
Art. 2 - Visita medica.
Art. 3 - Organici funzionali.
Art. 4 - Contratti a termine.
Art. 5 - Classificazione del personale.
• Norma aggiuntiva.
• Quadri.
o Informazione.
o Formazione.
o Responsabilità civile e/o penale.
o Brevetti.
o Indennità di funzione.
Art. 6 - Periodo di prova.
Art. 7 - Assunzioni fuori piazza.
Art. 8 - Lavoro a tempo parziale.
Art. 9 - Apprendistato.
Art. 10 - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
Art. 11 - Retribuzione ed elementi della retribuzione.
Art. 12 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 13 - Tredicesima mensilità.
Art. 14 - Quattordicesima mensilità.
Art. 15 - Premio di produzione.
Art. 16 - Indennità sostitutiva mensa.
Art. 17 - Aumenti di anzianità.
• Anzianità convenzionali.
• Norma transitoria.
Art. 18 - Riposo settimanale.
Art. 19 - Disciplina delle festività soppresse.
Art. 20 - Ferie.
Art. 21 - Trattamento in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro.
Art. 22 - Infortuni sul lavoro.
Art. 23 - Tutela della maternità.
Art. 24 - Permessi.
Art. 25 - Aspettativa.
• Tossicodipendenti e loro familiari.
Art. 26 - Congedo matrimoniale.
Art. 27 - Assegno di nuzialità.
Art. 28 - Assenze.
Art. 29 - Attività promozionale.
Art. 30 - Utilizzazione di bande magnetiche registrate.
Art. 32 - Divieti e norme speciali.
Art. 33 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 34 - Portatori di handicap.
Art. 35 - Previdenza complementare.
Art. 36 - Cassa assistenza straordinaria.
Art. 37 - Diritto allo studio.
Art. 38 - Diritti sindacali.
1) Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).
• Costituzione della RSU.

• Composizione della RSU.
• Permessi per i componenti la RSU.
2) Assemblee.
3) Agibilità sindacali.
4) Contributi sindacali.
5) Sistema di informazioni.
• Livello nazionale.
• Livello territoriale.
• Livello aziendale.
o Informazione.
o Informazione e confronto.
o Forme di partecipazione.
Art. 39 - Appalti.
Art. 40 - Formazione professionale.
Art. 41 - Procedure per la definizione delle controversie sindacali.
a) Procedura preventiva
b) Procedura di conciliazione.
c) Controversie individuali e plurime.
Art. 42 - Collocamento a riposo.
Art. 43 - Indennità di anzianità - Trattamento di fine rapporto.
Art. 44 - Indennità in caso di morte.
Art. 45 - Certificato di servizio.
Art. 46 - Osservatorio nazionale.
Art. 47 - Contrattazione aziendale.
Art. 48 - Decorrenza e durata.
Maestri collaboratori
Art. 49 - Inquadramento.
Art. 50 - Mutamento di mansioni.
Art. 51 - Prestazioni sociali.
Art. 52 - Qualifica impiegatizia.
Art. 53 - Orario di lavoro.
Art. 54 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 55 - Ricorrenze festive.
Art. 56 - Trasferte.
A) Trasferte nazionali e internazionali:
B) Trasferte regionali e interregionali:
C) Trasferte regionali di più giorni di durata:
D) Missioni individuali:
Art. 57 - Incisioni discografiche.
Art. 58 - Termini di preavviso.
Professori d'orchestra
Art. 59 - Inquadramento.
Art. 60 - Mutamento di mansioni.
Art. 61 - Indennità di strumento.
Art. 62 - Prestazioni speciali e strumenti affini.
Art. 63 - Qualifica impiegatizia.
Art. 64 - Orario di lavoro.
• Norma transitoria.
• Dichiarazione a verbale.
Art. 65 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 66 - Ricorrenze estive.
Art. 67 - Suddivisione e utilizzazione del complesso orchestrale.
Art. 68 - Prestazioni di palcoscenico.
Art. 69 - Vestiario.
Art. 70 - Trasferte.
A) Trasferte nazionali e internazionali:
B) Trasferte regionali e interregionali:
C) Trasferte regionali di più giorni di durata:
D) Missioni individuali.
Art. 71 - Incisioni discografiche.
Art. 72 - Termini di preavviso.
Artisti del coro
Art. 73 - Inquadramento.
Art. 74 - Prestazioni speciali.
Art. 75 - Comparsata, trucco e vestizione.
Art. 76 - Qualifica impiegatizia.
Art. 77 - Orario di lavoro.
• Norma transitoria.
• Dichiarazione a verbale.
Art. 78 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 79 - Ricorrenze festive.
Art. 80 - Suddivisione e utilizzazione del complesso corale.
Art. 81 - Prestazioni nel golfo mistico.
Art. 82 - Vestiario.
Art. 83 - Trasferte.
A) Trasferte nazionali e internazionali:
B) Trasferte regionali e interregionali:
C) Trasferte regionali di più giorni di durata:
D) Missioni individuali.
Art. 84 - Incisioni discografiche.
Art. 85 - Termini di preavviso.
Tersicorei
Art. 86 - Inquadramento.
Art. 87 - Mutamento di mansioni.
Art. 88 - Comparsata, trucco e vestizione.
Art. 89 - Qualifica impiegatizia.
Art. 90 - Orario di lavoro.
• Norma transitoria.
• Dichiarazione a verbale.
Art. 91 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 92 - Ricorrenze festive.
Art. 93 - Suddivisione e utilizzazione del complesso di ballo.
Art. 94 - Vestiario e scarpine.
Art. 95 - Trasferte.
A) Trasferte nazionali e internazionali:
B) Trasferte regionali e interregionali:
C) Trasferte regionali di più giorni di durata:
D) Missioni individuali.
Art. 96 - Termini di servizio.
Impiegati
Art. 97 - Inquadramento.
Art. 98 - Mutamento di mansioni.
Art. 99 - Cumulo di mansioni.
Art. 100 - Indennità per maneggio denaro.
Art. 101 - Orario di lavoro.
• Lavoro a turni.
• Dichiarazione a verbale.
Art. 102 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 103 - Ricorrenze festive.
Art. 104 - Trasferte.
A) Trasferte nazionali e internazionali:
B) Trasferte regionali e interregionali:
C) Trasferte regionali di più giorni di durata:
D) Missioni individuali.
Art. 105 - Termini di preavviso.
Operai
Art. 106 - Inquadramento.
Art. 107 - Mutamento di mansioni.
Art. 108 - Orario di lavoro.
• Norma transitoria.
• Lavoro a turni.
Art. 109 - Lavoro notturno dei guardiani e fuochisti.
Art. 110 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 111 - Ricorrenze festive.
Art. 112 - Prestazioni serali.
Art. 113 - Prestazioni in costume.
Art. 114 - Attrezzi di lavoro e indumenti di lavoro.
Art. 115 - Trasferte.
A) Trasferte nazionali e internazionali:
B) Trasferte regionali e interregionali:
C) Trasferte regionali di più giorni di durata:
D) Missioni individuali.
Art. 116 - Termini di preavviso.
Parte economica
Minimi retributivi mensili lordi (in vigore dal 1° giugno 2001)
Minimi retributivi mensili lordi (in vigore dal 1° ottobre 2001)
Stralcio dell'accordo 29 maggio 2001. Una Tantum
Appendice
Protocollo in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (applicazione D.lgs. n. 626/94).
A) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
B) Riunioni periodiche.
C) Organismo paritetico nazionale (OPN).
D) Organismi paritetici territoriali (OPT).
Indennità di contingenza.
Aumenti periodici d'anzianità: disciplina da valere per i lavoratori in servizio a tempo indeterminato al 4.4.96.
Accordo 25.6.69 per la regolamentazione degli spettacoli all'aperto.
Accordo 3.3.94 in materia di verifiche dell'idoneità professionale artistica.
Accordo 23.7.93 e 25.7.93 in materia di autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro autonomo o professionale.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente dalle fondazioni liriche e sinfoniche

L'anno 2000 il giorno 1° giugno in Roma tra l'Associazione Nazionale Fondazioni Liriche e Sinfoniche (Anfols) […] con l'intervento dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (Agis) […] e il Slc/Cgil […] [con le] Delegazioni di Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto; Fistel/Cisl […] [con le] Delegazioni di Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia e Veneto; Uilsic/Uil […] assistiti dalle strutture territoriali e dalle Delegazioni di Bologna, Cagliari, Genova, Milano, Padova, Roma, Torino, Venezia e Verona; Fials/Cisal […] [con le] strutture territoriali di Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto; è stato stipulato il seguente CCNL per i lavoratori dipendenti dalle Fondazioni liriche e sinfoniche.

Parte Comune
Art. 2 - Visita medica.
Prima dell'assunzione in servizio il lavoratore può essere sottoposto a visita medica da parte di un medico di fiducia della Fondazione.

Art. 3 - Organici funzionali.
Gli organici funzionali, dimensionati alle effettive necessità aziendali, nel rispetto delle esigenze finanziarie e di bilancio, delle peculiarità produttive e delle strutture logistiche aziendali, identificano numericamente il personale addetto alle singole aree operative e di servizio, il cui inquadramento categoriale consegue alle mansioni attribuite secondo le declaratorie generali previste dal CCNL.
In sede di verifica, di norma triennale, degli organici funzionali le Fondazioni lirico-sinfoniche, previo confronto con le OOSS di categoria e le RSU, tengono conto, da una parte, delle previsioni finanziarie, dei programmi e delle prospettive di sviluppo produttivo triennalmente ipotizzabili, dall'altra, dei dati occupazionali e produttivi relativi al triennio precedente.
Le Fondazioni lirico-sinfoniche corrispondono alle proprie necessità produttive e funzionali con:
(a) personale assunto a tempo indeterminato;
(b) personale assunto a termine nelle ipotesi previste dalla legge n. 230/62;
(c) personale assunto a termine nelle seguenti ulteriori ipotesi previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, legge n. 56/87:
- necessità derivanti da esigenze programmatiche e produttive; punte di più intensa attività per festival e singole stagioni;
- sostituzione di lavoratori partecipanti a corsi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionali;
- necessità di fronteggiare situazioni imprevedibili e contingenti;
- sostituzione di lavoratori assenti per ferie, aspettative e permessi;
- inserimento di nuove figure professionali di cui si voglia sperimentare l'utilità;
- sperimentazione di nuovi modelli di orario di lavoro.
[…]
Il numero massimo di lavoratori che per le ipotesi di cui al punto c) può essere in servizio contemporaneamente con contratto a termine è pari al 15% dell'organico funzionale fino a concorrenza dell'organico stesso.

Art. 4 - Contratti a termine.
[…]
Al lavoratore assunto a tempo determinato si applica, in proporzione all'effettivo periodo lavorativo prestato, il trattamento economico e normativo spettante al personale assunto a tempo indeterminato, sempreché non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine e con esclusione comunque degli istituti contrattuali esplicitamente previsti per il solo personale assunto a tempo indeterminato.
[…]

Art. 9 - Apprendistato.
Le parti, avuto riguardo all'evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento del lavoro tecnico-amministrativo nell'ambito delle Fondazioni lirico-sinfoniche.
Conseguentemente, le parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del rapporto, prevedendo momenti di formazione anche esterni al teatro.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani d'età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi nn. 1 e 2, Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20.7.93 e successive modificazioni.
La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla qualifica da conseguire con le seguenti modalità:

livello inquadramento durata  in mesi
FA, FB, 1 36
2, 3A, 3B 24
4, 5, 6 18

[…]
L'impegno formativo dell'apprendista è graduato in relazione all'eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere, con le seguenti modalità:

titolo di studio
ore di formazione
scuola dell'obbligo 120
attestato di qualifica e diploma di scuola media superiore 100
diploma universitario e diploma di laurea 80

La contrattazione integrativa aziendale può stabilire un diverso impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
[…]
Per tutto quanto non è previsto nel presente articolo si fa riferimento alla normativa contrattuale.

Art. 10 - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
Ferme restando le previsioni di cui all'art. 1, comma 9 del presente contratto concernenti i diritti di precedenza nelle assunzioni a termine di personale tecnico-amministrativo per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, le Fondazioni lirico- sinfoniche possono utilizzare in aggiunta all'organico funzionale e nei casi previsti dalla legge n. 196/97 prestatori di lavoro temporaneo dell'area tecnico-amministrativa, con esclusione delle qualifiche di cui al livello 6° di tale area.
I prestatori di lavoro temporaneo possono essere utilizzati per un numero non superiore al 10% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.
[…]
La Fondazione utilizzatrice comunicherà preventivamente all'Organismo rappresentativo aziendale il numero, le qualifiche dei lavoratori utilizzati con contratto di lavoro temporaneo nonché le durate. Ove ricorrano motivate ragioni d'urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.

Art. 18 - Riposo settimanale.
Il lavoratore ha diritto a 1 giorno di riposo settimanale.
Il giorno destinato al riposo settimanale verrà stabilito dalla Fondazione all'inizio delle singole stagioni liriche e sinfoniche in relazione alle effettive esigenze organizzative della produzione sentita preventivamente la RSU al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione.
La giornata di riposo settimanale può essere spostata nel corso della stessa settimana in relazione a particolari esigenze e previa comunicazione alla RSU almeno 48 ore prima.
In difetto di tali termini la prestazione sarà considerata straordinaria.

Art. 21 - Trattamento in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro.
[…]
La Fondazione ha inoltre facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]

Art. 22 - Infortuni sul lavoro.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere immediatamente denunciato alla Fondazione dal lavoratore.
[…]
La Fondazione ha inoltre la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico.

Art. 23 - Tutela della maternità.
Per il trattamento della lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge.
In sostituzione peraltro di quanto previsto dalla lett. a), art. 16, D.lgs. 26.3.01 n. 151, la Fondazione consentirà l'astensione dal lavoro per un periodo di 3 mesi, elevato a 5 mesi per le tersicoree, precedenti la data presunta del parto. Tale periodo assorbe quello eventualmente concesso dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro a norma dell'art. 17, D.lgs. 26.3.01 n. 151.
[…]
La lavoratrice ha l'obbligo di dichiarare alla Fondazione prima dell'assunzione l'eventuale stato di gravidanza che dovrà essere documentato da certificato medico.

Art. 32 - Divieti e norme speciali.
Il lavoratore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni emanate dalla Fondazione in appositi regolamenti interni, purché esse non contrastino con le disposizioni del presente contratto e rientrino nelle normali attribuzioni della Fondazione. In caso di inadempienza saranno applicate le norme previste dall'art. 33.
[…]

Art. 34 - Portatori di handicap.
Le parti stipulanti il presente contratto nell'intento di facilitare l'inserimento dei portatori di handicap in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative convengono di favorire la loro collocazione nelle strutture aziendali, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, saranno verificate tutte le opportunità per attivi inserimenti, anche mediante la frequenza di corsi di formazione o riqualificazione professionale, al fine di agevolarne la migliore integrazione.

Art. 38 - Diritti sindacali.
1) Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).
Costituzione della RSU.

Ad iniziativa delle Associazioni sindacali sottoscrittrici il CCNL per il personale dipendente dalle Fondazioni lirico-sinfoniche in ciascuna Fondazione lirico-sinfonica viene costituita la RSU dei lavoratori, di cui all'Accordo interconfederale 20.12.93 - che si intende, con il presente accordo, recepito nel settore - secondo la disciplina dell'elezione ivi prevista.
[…]

Composizione della RSU.
[…]
Per i rapporti con la Direzione aziendale la RSU, ferma restando la propria titolarità contrattuale, decisionale e d'indirizzo, può avvalersi di un Comitato esecutivo eletto tra i suoi componenti. La composizione numerica del Comitato esecutivo della RSU è comunque inferiore al 50% del numero dei componenti la RSU. L'elezione avviene a voto palese sulla base della rappresentatività di ogni Associazione sindacale garantendo, comunque, la presenza di tutte le Associazioni che hanno acquisito rappresentanza nella RSU.
La RSU sostituisce il Consiglio di azienda di cui al CCNL 22.5.92 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge n. 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
[…]
Le Associazioni sindacali comunicheranno per iscritto alle Direzioni aziendali i nominativi dei componenti la RSU.

Permessi per i componenti la RSU.
Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo di 2 ore per dipendente in forza alla Fondazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Non sono computabili nel monte ore annuo le ore utilizzate dall'Esecutivo della RSU per i rapporti con la Direzione.
Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti da essa svolti.
[…]
Nota a verbale.
[…]
Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo s'intendono richiamate le disposizioni dell'Accordo interconfederale 20.12.93.

2) Assemblee.
L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20, legge 20.5.70 n. 300, avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:
(1) la convocazione sarà comunicata alla Direzione aziendale con un preavviso di almeno 24 ore e con l'indicazione dell'ora d'inizio e di termine dell'assemblea nonché dell'ordine del giorno. Dovranno altresì essere preventivamente comunicati alla Direzione aziendale i nominativi dei dirigenti esterni delle OOSS che s'intenda eventualmente far partecipare all'assemblea;
(2) le OOSS e/o la RSU convocheranno l'assemblea retribuita in orario di lavoro possibilmente alla fine o all'inizio delle prestazioni lavorative;
(3) le OOSS e/o la RSU, nel convocare assemblee retribuite di gruppi di lavoratori da tenersi durante l'orario di lavoro, terranno conto delle esigenze relative alla continuazione della normale attività per gli altri lavoratori non interessati alle assemblee;
(4) lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà comunque aver luogo secondo criteri tali da non pregiudicare in alcun modo il normale svolgimento degli spettacoli e rappresentazioni e, in genere, delle manifestazioni aperte al pubblico;
(5) le Fondazioni metteranno a disposizione locali idonei per lo svolgimento delle assemblee.

5) Sistema di informazioni.
Ferma restando l'autonomia operativa e le prerogative istituzionali delle Fondazioni e delle OOSS dei lavoratori, saranno articolate procedure di informazione nei seguenti termini:

Livello aziendale.
Informazione e confronto.

Le Direzioni aziendali informeranno preventivamente la RSU e le OOSS territoriali di categoria in ordine a:
- modifiche del regolamento di servizio;
- criteri e modalità delle assunzioni;
- proposte di nuova organizzazione del lavoro - anche eventualmente conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie - e relativi riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro;
- programmi di formazione professionale;
- processi di mobilità del personale che determinino spostamenti non temporanei nell'ambito aziendale di significative aliquote di lavoratori;
- misure in materia d'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- affidamento di servizi e commesse all'esterno.
Ricevuta l'informazione, RSU e OOSS possono chiedere in forma scritta un incontro per l'esame dei contenuti dell'informazione. L'esame si svolge in appositi incontri che iniziano di norma entro le 48 ore dalla ricezione della richiesta e che si concludono nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi d'urgenza.
Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni della Direzione aziendale, della RSU e delle OOSS sulle materie oggetto d'esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva dell'Organo deliberante della Fondazione.
Durante il periodo in cui si svolge l'esame la Fondazione non adotta provvedimenti sulle materie oggetto d'esame e le OOSS non assumono sulle stesse iniziative conflittuali

Forme di partecipazione.
Presso ciascuna Fondazione è costituita una Conferenza permanente pariteticamente costituita da componenti della Direzione della Fondazione e da rappresentanti designati dalle OOSS dei lavoratori sottoscrittrici del CCNL. Nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità delle Direzioni aziendali e dei Sindacati e senza funzioni negoziali, la Conferenza concorre, attraverso la reciproca informazione e ogni utile consultazione, a contemperare l'interesse dei lavoratori allo sviluppo professionale e al migliore assetto delle condizioni di lavoro con l'esigenza di ottimizzare l'efficacia e l'efficienza dell'attività produttiva e del servizio culturale e artistico reso alla collettività.

Art. 39 - Appalti.
Le Direzioni aziendali informeranno preventivamente le RSU e le OOSS territoriali di categoria delle commesse esterne, nonché degli appalti di servizi all'interno delle Fondazioni.
L'Anfols e le OOSS dei lavoratori, nel convenire sull'esigenza di ottimizzare le capacità produttive interne delle Fondazioni nella logica della migliore utilizzazione delle risorse, concordano altresì, ai fini di una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di lavoro, che le Fondazioni inseriranno nei contratti di appalto un'apposita clausola che preveda l'osservanza da parte delle imprese appaltatrici degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge, nonché dai contratti di lavoro del settore merceologico cui appartengono le imprese appaltatrici stesse.
Le Fondazioni non si avvarranno di aziende che risultino inadempienti agli impegni sottoscritti.

Art. 40 - Formazione professionale.
Le parti attribuiscono alla formazione, all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale dei lavoratori un ruolo strategico per l'elevazione degli standard qualitativi dell'offerta al pubblico.
Dichiarano pertanto il loro impegno ad attivarsi sia in sede nazionale che aziendale per:
- l'individuazione degli opportuni strumenti finalizzati alla formazione permanente, alla riqualificazione e all'arricchimento professionale dei lavoratori, in particolare nei casi di ristrutturazioni aziendali e di rilevanti innovazioni tecnologiche;
- la definizione dei criteri di svolgimento delle attività formative, sia in orario di lavoro che fuori orario di lavoro;
- la realizzazione di ogni possibile intesa volta ad agevolare la concessione di finanziamenti comunitari e nazionali nell'ambito delle risorse destinate alla formazione;
- la definizione, con gli Organi istituzionali preposti, di procedure semplificate per l'accesso a detti finanziamenti.
In questo quadro le parti, considerata la competenza primaria delle Regioni in materia di formazione professionale, impegnano in particolare le Fondazioni e le OOSS territoriali ad attivare e sviluppare il confronto con gli Assessorati regionali al lavoro e alla formazione al fine di realizzare opportune sinergie tra le rispettive iniziative.
Le parti procederanno alla costituzione di un'apposita Commissione composta da 4 rappresentanti dell'Anfols e 4 rappresentanti delle OOSS firmatarie del presente contratto per le attività di studio, documentazione, acquisizione dati e, comunque, per ogni approfondimento della materia formativa, nonché per la formulazione di indirizzi e di progetti.

Art. 41 - Procedure per la definizione delle controversie sindacali.
Nel ribadire il comune intendimento di adottare tutte le misure utili per prevenire, esaminare e possibilmente risolvere i motivi di conflitto di lavoro che possono insorgere nelle varie realtà aziendali, nonché allo scopo di salvaguardare l'interesse dell'utenza, le parti concordano di adottare le procedure di seguito indicate:

a) Procedura preventiva:
- la Fondazione fornirà alla RSU informazione preventiva sulle finalità, modalità operative e conseguenze delle innovazioni tecnologiche e/o tecnico-organizzative di rilievo che comportino immediatamente o in prospettiva la riorganizzazione del lavoro. La RSU presenterà alla Fondazione le richieste dei lavoratori in tema d'innovazione tecnologica e/o tecnico-organizzativa;
- le valutazioni, sui temi esposti da entrambe le parti, dovranno essere presentate ed esaminate entro 3 giorni lavorativi o comunque entro il termine concordato per la ricerca di un accordo in sede locale;
- trascorso tale termine le parti, senza perdere la titolarità della rappresentanza del negoziato e prima di riprendere la propria libertà d'azione, potranno integrare le proprie delegazioni con le rispettive rappresentanze territoriali e/o nazionali con il compito di raggiungere l'accordo nei 3 giorni lavorativi successivi;
- le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi ai 2 livelli anzidetti;
- durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette;
- nel caso che la procedura si concluda con il mancato accordo, allo scopo di salvaguardare il processo produttivo e organizzativo, le eventuali astensioni dal lavoro dovranno essere precedute da una comunicazione alla Fondazione con un preavviso comunque non inferiore a 1 giorno.

b) Procedura di conciliazione.
I conflitti di lavoro, non riguardanti il rinnovo del CCNL, saranno esaminati e possibilmente risolti come segue:
- le valutazioni di parte aziendale e sindacale dovranno essere esaminate tra le parti entro 3 giorni o comunque entro un termine concordato per la ricerca di un accordo in sede locale;
- trascorso tale termine le parti, prima di riprendere la propria libertà di azione, potranno integrare le delegazioni con le rispettive rappresentanze nazionali con il compito di raggiungere l'accordo nei 3 giorni lavorativi successivi;
- le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi ai 2 livelli anzidetti;
- durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette;
- nel caso che la procedura si concluda con il mancato accordo, allo scopo di salvaguardare il processo produttivo e organizzativo, le eventuali astensioni dal lavoro dovranno essere precedute da una comunicazione alla Fondazione, con un preavviso comunque non inferiore a 1 giorno.

c) Controversie individuali e plurime.
Le controversie individuali e plurime dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione secondo le procedure che seguono, escludendosi, fino al completo esaurimento di esse, il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale e all'Autorità giudiziaria.
[…]
Per le controversie aziendali attinenti l'applicazione delle norme contrattuali, il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, così come regolato dal contratto, può richiedere che la questione venga esaminata tra la Fondazione e la RSU.
La richiesta d'esame avverrà, in ogni caso, per iscritto tramite la presentazione di apposita domanda alla Direzione aziendale, che dovrà contenere l'indicazione della norma in ordine alla quale il lavoratore propone il reclamo e i motivi del reclamo stesso.
Qualora si tratti di controversia plurima, la richiesta di instaurare la procedura dovrà essere presentata per il tramite della RSU.
I reclami dovranno essere esaminati e discussi entro 10 giorni dalla presentazione. Qualora non si raggiunga un accordo tra la Fondazione e la RSU, il reclamo potrà essere sottoposto a un ulteriore esame con le OOSS nazionali stipulanti i cui rappresentanti, unitamente alla Fondazione, dovranno ricevere la richiesta entro 10 giorni dal mancato accordo in sede locale; l'esame in sede sindacale dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla richiesta di cui sopra.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, non potrà farsi ricorso a qualsiasi forma di agitazione sindacale, né i lavoratori interessati potranno adire l'Autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.

Art. 46 - Osservatorio nazionale.
Le parti, ferma restando l'autonomia operativa e le rispettive distinte responsabilità e prerogative istituzionali delle Fondazioni lirico- sinfoniche e delle OOSS dei lavoratori, concordano che l'Osservatorio nazionale, formato da 8 componenti, dei quali 4 designati dalle Fondazioni e 4 designati da Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilsic-Uil e Fials-Cisal, ha il compito di:
(a) seguire l'andamento produttivo del settore delle Fondazioni lirico- sinfoniche, nonché lo stato e le prospettive occupazionali generali, anche in riferimento alle modifiche eventualmente intervenute negli organici funzionali e all'utilizzazione dei lavoratori stranieri;
(b) esaminare l'andamento della contrattazione integrativa aziendale anche nel suo rapporto con i principi del CCNL;
(c) esaminare l'andamento del mercato del lavoro e la relativa evoluzione con particolare riferimento all'utilizzo delle nuove tipologie contrattuali previste dalla legge e dal contratto;
(d) elaborare proposte in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, monitorando e valutando i lavori della Commissione di cui all'art. 12 del presente accordo;
(e) acquisire informazioni sulle dinamiche occupazionali distinte per sesso e per qualifiche e realizzare, in attuazione della Raccomandazione CEE n. 635 del 13.12.85 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna - tra cui la legge 10.4.91 n. 125 - attività di studio e di ricerca finalizzate alla realizzazione di azioni positive a favore del personale femminile;
(f) analizzare le eventuali discriminazioni esistenti nell'accesso al lavoro e nei percorsi di carriera;
(g) proporre azioni tese ad evitare le molestie sessuali sui luoghi di lavoro.

Art. 47 - Contrattazione aziendale.
Premessi e richiamati i contenuti del Protocollo sul costo del lavoro 23.7.93, le parti, fermo restando il rispetto delle coerenze complessive in tema di politica dei redditi, convengono che:
[…]
- la contrattazione aziendale non potrà avere ad oggetto materie e istituti già definiti a livello nazionale. Potrà pertanto svolgersi solo sulle materie per le quali il CCNL prevede tale possibilità, nonché sulle trasferte, sulle diverse forme di riproduzione audiovisiva e prodotti derivati e sui CFL;
- i contenuti della contrattazione aziendale, ove richiesto anche solo da una delle parti, costituiranno oggetto di preventiva consultazione delle parti sindacali nazionali sottoscrittrici del CCNL, al fine di accertarne la rispondenza ai principi sopra indicati e, in genere, a quelli del CCNL.

Maestri collaboratori
Art. 53 - Orario di lavoro.

L'orario normale di lavoro del maestro collaboratore è fissato in 39 ore settimanali e in 7 ore giornaliere ripartite in 2 prestazioni ordinarie, una delle quali potrà avere una durata massima di 4 ore.
Tuttavia, ai soli fini delle prestazioni eseguite al pianoforte, l'orario di lavoro del maestro di sala e del maestro al ballo è fissato in 6 ore, ripartite in 2 prestazioni ordinarie, una delle quali potrà avere la durata massima di 4 ore. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale e giornaliero, le 6 ore di prestazione eseguita al pianoforte dal maestro di sala e dal maestro al ballo assorbono convenzionalmente 7 ore di lavoro.
In caso di spettacolo o antiprova generale o prova generale, l'orario normale di lavoro del maestro collaboratore è così suddiviso:
(a) una prestazione ordinaria di 3 ore e uno spettacolo o viceversa;
(b) una prestazione ordinaria di 3 ore e una antiprova generale o viceversa;
(c) una prestazione ordinaria di 3 ore e una prova generale o viceversa.
Il maestro collaboratore è tenuto ad eseguire 2 spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L'eventuale eccedenza oltre l'orario normale di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.
In caso di prova unica l'orario giornaliero sarà esaurito in 5 ore.
Durante ciascuna prova il maestro collaboratore ha diritto ad almeno 10 minuti di riposo da computarsi nell'orario di lavoro.
Tra le 2 prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti. Tale intervallo può essere ridotto a 2 ore in relazione ad esigenze di produzione.
[…]
Le prestazioni antimeridiane avranno inizio normalmente alle ore 10. Le prestazioni antimeridiane del maestro alle luci potranno avere inizio alle ore 8,30. Le prestazioni serali non potranno superare in regime normale di lavoro le ore 1 in caso di spettacolo e prova generale, le ore 0,30 in caso di antiprova generale e le ore 24 in caso di prove ordinarie. Gli spettacoli all'aperto e le relative prove antigenerali e generali potranno protrarsi fino alle ore 1,30.
Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il maestro collaboratore usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro si esaurisce con una prestazione di 4 ore o con uno spettacolo, che possono essere effettuati in regime normale di lavoro sia al mattino che al pomeriggio che alla sera.
Dichiarazione a verbale.
Fermo restando l'orario normale di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo è concordata una riduzione del monte ore annuo di 10 ore in ragione d'anno finalizzata all'aggiornamento o perfezionamento professionale.

Art. 54 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Entro i limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e salvo giustificati motivi d'impedimento, il maestro collaboratore è tenuto a prestare il lavoro straordinario, notturno e festivo che gli venga richiesto.
[…]
La durata delle prestazioni straordinarie sarà di 2 ore. È consentito un prolungamento di 15 minuti […]

Professori d'orchestra
Art. 64 - Orario di lavoro.

L'orario di lavoro del professore d'orchestra può essere articolato, nel corso della stagione, secondo i criteri di cui ai successivi punti A) e B) in relazione alle esigenze di programmazione della Fondazione:
(A) L'orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione giornaliera può anche essere diversificata per i singoli professori d'orchestra.
L'orario normale di lavoro giornaliero è fissato in 5 ore, ripartite in 2 prestazioni - per le prove sono previsti 10 minuti di riposo nel corso di ciascuna di esse, da computarsi nell'orario di lavoro - una delle quali non potrà avere durata inferiore a 2 ore. Inoltre la 1a prestazione giornaliera, purché non si tratti di spettacolo, non potrà eccedere la durata complessiva di 3 ore.
Il professore d'orchestra è tenuto ad eseguire 2 spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L'eventuale eccedenza oltre l'orario normale di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.
La durata della prova a sezione è fissata in 2 ore, comprensive di 10 minuti di riposo, ed esaurisce convenzionalmente 2 ore e 30 minuti delle 5 ore di lavoro ordinario giornaliero.
La prova unica giornaliera, sostitutiva delle 2 prove ordinarie, può avvenire in casi del tutto eccezionali. La durata della prova unica va mantenuta in 3 ore e mezza non prolungabili nemmeno in regime straordinario, con 20 minuti di riposo. Nella giornata in cui è programmata la prova unica, sostitutiva delle 2 prove ordinarie, non può essere programmata nessuna prova straordinaria.
In giornata di spettacolo, prova generale o antigenerale la Fondazione ha facoltà di programmare o meno la 1a prestazione giornaliera. Ove la Fondazione, in tali giornate, non programmi la 1a prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, della prova generale o antigenerale in regime ordinario di lavoro è di 4 ore, così esaurendo l'orario normale di lavoro giornaliero.
Lo svolgimento delle prove antigenerali e generali può essere effettuato dalla Fondazione senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche e artistiche.
Non è posto alcun limite circa l'effettuazione e il numero delle prove antigenerali, nonché circa l'effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antigenerale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.
Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato, qualora il professore d'orchestra usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antigenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova generale o antigenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico o in conseguenza dell'attività promozionale e decentrata. L'eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario, fermo restando quanto previsto dalla successiva norma transitoria.
Tra le 2 prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.
Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10. Quelle serali, per l'attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 1, tranne le antiprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30. Per l'attività sinfonica le prestazioni serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.
Per l'attività lirica all'aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove antigenerali e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.
La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della RSU.
Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione, l'annullamento, l'aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari e la programmazione o l'annullamento delle prove straordinarie, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.
[…]
(B) Fermo restando che l'orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione settimanale e giornaliera può anche essere diversificata per i singoli professori d'orchestra, l'orario individuale normale di lavoro è fissato in 28 ore settimanali, distribuite su un massimo di 11 prestazioni settimanali e 2 giornaliere e con un massimo di 6 ore giornaliere.
Il professore d'orchestra è tenuto ad eseguire 2 spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L'eventuale eccedenza oltre l'orario normale di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.
Durante ciascuna prova il professore d'orchestra ha diritto a 10 minuti di riposo, elevato a 15 minuti nel caso in cui la prova duri 3 ore, da computarsi nell'orario di lavoro.
La durata della prova a sezione è fissata in 2 ore, comprensive di 10 minuti di riposo, oppure in 2 ore e 30 minuti comprensive di 15 minuti di riposo. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale e giornaliero la durata della prova a sezione resta convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore e 30 minuti e in 3 ore.
La prova unica giornaliera, sostitutiva delle 2 prove ordinarie, può avvenire in casi del tutto eccezionali. La durata della prova unica è fissata in 3 ore e mezza non prolungabili nemmeno in regime straordinario, con 20 minuti di riposo. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale e giornaliero la durata della prova unica assorbe convenzionalmente 5 ore di lavoro. Nella giornata in cui è programmata la prova unica giornaliera, sostitutiva delle 2 prove ordinarie, non può essere programmata nessuna prova straordinaria.
Lo svolgimento delle prove antigenerali e generali può essere effettuato dalla Fondazione senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche e artistiche.
Non è posto alcun limite circa l'effettuazione e il numero delle prove antigenerali, nonché circa l'effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antigenerale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.
Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il professore d'orchestra usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antigenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova generale o antigenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico o in conseguenza dell'attività promozionale e decentrata. L'eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario, fermo restando quanto previsto dalla successiva norma transitoria.
Tra le 2 prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.
Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10. Quelle serali, per l'attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 1, tranne le antiprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30. Per l'attività sinfonica le prestazioni serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.
Per l'attività lirica all'aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove antigenerali e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.
La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della RSU.
Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione, l'annullamento, l'aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari e la programmazione o l'annullamento delle prove straordinarie, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.
[…]

Dichiarazione a verbale.
Fermo restando l'orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è concordata una riduzione del monte ore annuo di 10 ore in ragione d'anno finalizzata all'aggiornamento o perfezionamento professionale.

Art. 65 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il professore d'orchestra è tenuto a prestare il lavoro straordinario che gli venga richiesto in prolungamento delle prestazioni ordinarie ovvero con la fissazione di prove straordinarie fermo restando che l'orario complessivo di lavoro giornaliero, ordinario e straordinario, non può eccedere le 7 ore.
[…]
La durata massima delle prove straordinarie è fissata in 2 ore ivi compresi 10 minuti di riposo. È consentito tuttavia, anche in deroga a quanto previsto nel comma 1 del presente articolo, il prolungamento di un quarto d'ora delle prove straordinarie con la corresponsione al professore d'orchestra di un ulteriore compenso pari al 20% della retribuzione giornaliera. Tale prolungamento non può in alcun caso essere superato rappresentando il limite massimo di durata delle prove straordinarie. […]
I prolungamenti di cui ai punti 2) e 3), comma 2 del presente articolo e le prove straordinarie devono essere comunicati al professore d'orchestra con l'ordine del giorno settimanale. Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale (programmazione, annullamento, aumento o riduzione dei prolungamenti di cui ai punti 2) e 3), programmazione o annullamento delle prove straordinarie) devono essere comunicate entro le ore 13 del giorno precedente.
[…]

Artisti del coro
Art. 77 - Orario di lavoro.

L'orario di lavoro dell'artista del coro può essere articolato, nel corso della stagione, secondo i criteri di cui ai successivi punti A) e B) in relazione alle esigenze di programmazione della Fondazione.
(A) L'orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione giornaliera può anche essere diversificata per i singoli artisti del coro.
L'orario normale di lavoro giornaliero è fissato in 5 ore, suddivise in 2 prestazioni, una delle quali di durata non inferiore a 2 ore. La 1a prestazione giornaliera non coincidente con lo spettacolo non deve comunque eccedere la durata di 3 ore.
L'artista del coro è tenuto ad eseguire 2 spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L'eventuale eccedenza oltre l'orario normale di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.
Fermo restando il sopra indicato orario giornaliero di lavoro dell'artista del coro, l'effettiva durata di ciascuna prova a sezione o a raggruppamento di più sezioni resta in ogni caso fissata in 1 ora senza riposi. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario giornaliero di lavoro la durata della prova a sezione o a raggruppamento di più sezioni resta convenzionalmente fissata in 2 ore.
In giornata di prove a sezione o a raggruppamento di più sezioni, le 2 prove a sezione o a raggruppamento di più sezioni assorbono l'intero orario giornaliero di 5 ore.
Le prove di soli uomini e sole donne non sono prove a raggruppamento di più sezioni.
La prova unica giornaliera di palcoscenico, di sala e di regia ha una durata di 3 ore con 15 minuti di riposo e, se effettuata d'insieme con l'orchestra, di 3 ore e 30 minuti con 20 minuti di riposo. La prova unica giornaliera ha carattere del tutto eccezionale e non può essere prolungata nemmeno in regime straordinario. Nella giornata in cui è programmata la prova unica giornaliera, sostitutiva delle 2 prove ordinarie, non può essere programmata nessuna prova straordinaria.
Fermo restando il sopra indicato orario giornaliero di lavoro dell'artista del coro, l'effettiva durata di ciascuna prova di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia (anche di soli uomini e sole donne) resta in ogni caso fissata in 1 ora e 45 minuti con 10 minuti di riposo. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro giornaliero la durata della prova di sala, prova di palcoscenico con pianoforte e prova di regia (anche di soli uomini e sole donne) resta convenzionalmente fissata in 2 ore.
In giornata di prove di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia (anche di soli uomini e sole donne), le 2 prove di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia assorbono l'intero orario giornaliero di 5 ore.
Le prove di palcoscenico con orchestra hanno la stessa durata prevista per i professori d'orchestra, a prescindere che una soltanto o entrambe le prove giornaliere siano d'insieme con l'orchestra.
In giornata di spettacolo, prova generale o antigenerale la Fondazione ha facoltà di programmare o meno la 1a prestazione giornaliera. Ove la Fondazione, in tali giornate, non programmi la 1a prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, della prova generale o antigenerale in regime ordinario di lavoro è di 4 ore, così esaurendo l'orario normale di lavoro giornaliero.
Lo svolgimento delle prove antigenerali e generali può essere effettuato dalla Fondazione senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche e artistiche.
Non è posto alcun limite circa l'effettuazione e il numero delle prove antigenerali, nonché circa l'effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antigenerale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.
Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato, qualora l'artista del coro usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antigenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova generale o antigenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico o in conseguenza dell'attività promozionale e decentrata. L'eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario, fermo restando quanto previsto dalla successiva norma transitoria.
L'artista del coro, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua attività in palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte, purché si tratti di tipi di prove della medesima durata.
L'artista del coro che non ha parte nell'esecuzione dello spettacolo è esentato dall'obbligo della firma e della presenza in teatro durante la rappresentazione. Qualora tuttavia nella stessa giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, l'artista del coro esentato dallo spettacolo può essere utilizzato per tale prova senza diritto al compenso straordinario, in quanto la partecipazione alla prova straordinaria esaurisce per il medesimo la 2a prestazione ordinaria giornaliera.
Ove nella stessa giornata l'artista del coro incluso nell'organico definitivo di uno spettacolo in prova debba anche partecipare, in piccoli raggruppamenti, a prove di altro spettacolo, si farà in modo, compatibilmente con le possibilità di distribuzione degli orari, che possa partecipare ad entrambe le prove.
Tra le 2 prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.
Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10. Quelle serali, per l'attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 1, tranne le antiprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30. Per l'attività sinfonica le prestazioni serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.
Per l'attività lirica all'aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove antigenerali e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.
La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della RSU.
Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale ivi compresi la programmazione, l'annullamento, l'aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari e la programmazione o l'annullamento delle prove straordinarie, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.
[…]
(B) Fermo restando che l'orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione settimanale e giornaliera può anche essere diversa per i singoli artisti del coro, l'orario individuale normale di lavoro è fissato in 28 ore settimanali, distribuite su un massimo di 11 prestazioni settimanali e 2 giornaliere e con un massimo di 6 ore giornaliere.
L'artista del coro è tenuto ad eseguire 2 spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L'eventuale eccedenza oltre l'orario normale di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.
L'effettiva durata di ciascuna prova a sezione o a raggruppamento di più sezioni è fissata in 1 ora oppure in 1 ora e 15 minuti senza riposi. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale e giornaliero la durata della prova a sezione o a raggruppamento di più sezioni resta convenzionalmente è rispettivamente fissata in 2 ore e 2 ore e 30 minuti.
In giorno di prove a sezione o a raggruppamento di più sezioni le 2 prove assorbono, rispettivamente, 5 e 6 ore di lavoro.
Le prove di soli uomini e di sole donne non sono prove a raggruppamento di più sezioni.
La prova unica giornaliera di palcoscenico, di sala e di regia ha una durata di 3 ore con 15 minuti di riposo e, se effettuata d'insieme con l'orchestra, di 3 ore e 30 minuti con 20 minuti di riposo.
La prova unica giornaliera ha carattere del tutto eccezionale e non può essere prolungata nemmeno in regime straordinario. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale e giornaliero la durata della prova unica assorbe convenzionalmente 5 ore di lavoro. Nella giornata in cui è programmata la prova unica giornaliera, sostitutiva delle 2 prove ordinarie, non può essere programmata nessuna prova straordinaria.
L'effettiva durata delle prove di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia, anche di soli uomini e sole donne, resta fissata in 2 ore e 10 minuti, con 10 minuti di riposo, oppure in 2 ore e 30 minuti, con 10 minuti di riposo. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale e giornaliero, la durata della prova di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia, anche di soli uomini e sole donne, resta convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore e 30 minuti e in 3 ore.
In giornate di prove di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia, anche di soli uomini e sole donne, le 2 prove, ciascuna di durata di 2 ore e 10 minuti, con 10 minuti di riposo, assorbono convenzionalmente 6 ore di lavoro.
Le prove di palcoscenico con orchestra hanno la stessa durata prevista per i professori d'orchestra, a prescindere che una soltanto o entrambe le prove giornaliere siano d'insieme con l'orchestra.
Lo svolgimento delle prove antigenerali e generali può essere effettuato dalla Fondazione senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche e artistiche.
Non è posto alcun limite circa l'effettuazione e il numero delle prove antigenerali, nonché circa l'effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antigenerale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.
Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora l'artista del coro usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antigenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova generale o antigenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico o in conseguenza dell'attività promozionale e decentrata. L'eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario, fermo restando quanto previsto dalla successiva norma transitoria.
L'artista del coro, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua attività in palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte. È pertanto consentita l'effettuazione di prove miste di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia.
È altresì consentita l'effettuazione di prove miste di sala, palcoscenico con pianoforte, regia e d'insieme con l'orchestra, rispettandosi peraltro, proporzionalmente, la durata prevista per ciascun tipo di prova.
L'artista del coro che non ha parte nell'esecuzione dello spettacolo è esentato dall'obbligo della firma e della presenza in teatro durante la rappresentazione. Qualora tuttavia nella stessa giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, l'artista del coro esentato dallo spettacolo può essere utilizzato per tale prova senza diritto al compenso straordinario, in quanto la partecipazione alla prova straordinaria esaurisce per il medesimo la 2a prestazione ordinaria giornaliera.
Ove nella stessa giornata l'artista del coro incluso nell'organico definitivo di uno spettacolo in prova debba anche partecipare, in piccoli raggruppamenti, a prove di altro spettacolo, si farà in modo, compatibilmente con le possibilità di distribuzione degli orari, che possa partecipare ad entrambe le prove.
Tra le 2 prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.
Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10. Quelle serali, per l'attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 1, tranne le antiprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30. Per l'attività sinfonica le prestazioni serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.
Per l'attività lirica all'aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove antigenerali e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.
La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della RSU.
Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione, l'annullamento, l'aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari e la programmazione o l'annullamento delle prove straordinarie saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.
[…]

Dichiarazione a verbale.
Fermo restando l'orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è concordata una riduzione del monte ore annuo di 10 ore in ragione d'anno finalizzata all'aggiornamento o perfezionamento professionale.

Art. 78 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
L'artista del coro è tenuto a prestare il lavoro straordinario che gli venga richiesto in prolungamento delle prestazioni ordinarie ovvero con la fissazione di prove straordinarie fermo restando che l'orario complessivo di lavoro giornaliero, ordinario e straordinario, non può eccedere le 7 ore.
[…]
La durata massima delle prove straordinarie, escluse quelle a sezione o a raggruppamento di più sezioni, è fissata in 2 ore ivi compresi 10 minuti di riposo. È consentito tuttavia, anche in deroga a quanto previsto nel comma 1 del presente articolo, il prolungamento di un quarto d'ora delle prove straordinarie […]
Tale prolungamento non può in alcun caso essere superato rappresentando il limite massimo di durata delle prove straordinarie. […]
I prolungamenti di cui ai punti 2) e 3), comma 2 del presente articolo e le prove straordinarie devono essere comunicati all'artista del coro con l'ordine del giorno settimanale. Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale (programmazione, annullamento, aumento o riduzione dei prolungamenti di cui ai punti 2) e 3), programmazione o annullamento delle prove straordinarie) devono essere comunicate entro le ore 13 del giorno precedente.
[…]

Tersicorei
Art. 90 - Orario di lavoro.

L'orario di lavoro del tersicoreo può essere articolato, nel corso della stagione, secondo i criteri di cui ai successivi punti A) e B) in relazione alle esigenze di programmazione della Fondazione.
A) L'orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione giornaliera può anche essere diversificata per i singoli tersicorei.
Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 16, l'orario normale di lavoro giornaliero è fissato in 5 ore, ripartite in 2 prestazioni, 1 delle quali non inferiore a 2 ore. La 1a prestazione giornaliera, non coincidente con lo spettacolo, non può eccedere la durata complessiva di 3 ore.
Il tersicoreo è tenuto ad eseguire 2 spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L'eventuale eccedenza oltre l'orario normale di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.
Il tersicoreo è tenuto a partecipare, al di fuori del normale orario di lavoro giornaliero, a lezioni di ballo della durata di 1 ora per un minimo di 3 giorni alla settimana.
Le prove di sala hanno la durata complessiva di 4 ore e 30 minuti, suddivise in 2 prestazioni e assorbono convenzionalmente 5 ore di lavoro.
Se la prestazione è di 2 ore di durata comprende 10 minuti di riposo; se di 2 ore e 30 minuti comprende 15 minuti di riposo.
Qualora 1 soltanto delle 2 prestazioni giornaliere sia una prova di sala, avrà una durata di 2 ore, con 10 minuti di riposo, se l'altra prestazione giornaliera dura 3 ore; di 2 ore e 30 minuti, con 15 minuti di riposo, se l'altra prestazione giornaliera dura 2 ore e 30 minuti.
Le prove di palcoscenico con pianoforte hanno la durata complessiva di 5 ore. Le prestazioni di 2 ore di durata sono comprensive di 10 minuti di riposo, elevato a 15 minuti per le prestazioni di 2 ore e 30 minuti di durata. Per le prestazioni di 3 ore di durata sono previsti 20 minuti di riposo suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione.
Le prove di palcoscenico con orchestra hanno la stessa durata prevista per i professori d'orchestra, a prescindere che 1 soltanto o entrambe le prove giornaliere siano d'insieme con l'orchestra.
La prova unica giornaliera, sostitutiva delle 2 prove ordinarie, può essere prevista solo d'insieme con l'orchestra e solo in casi eccezionali.
Ha una durata di 3 ore e 30 minuti, non prolungabili nemmeno in regime straordinario, con 20 minuti di riposo. Nella giornata in cui è programmata la prova unica giornaliera, sostitutiva delle 2 prove ordinarie, non può essere programmata nessuna prova straordinaria.
In giornata di spettacolo, prova generale o antigenerale la Fondazione ha facoltà di programmare o meno la 1a prestazione giornaliera. Ove la Fondazione, in tali giornate, non programmi la 1a prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, della prova generale o antigenerale in regime ordinario di lavoro è di 4 ore, così esaurendo l'orario normale di lavoro giornaliero.
Lo svolgimento delle prove antigenerali e generali può essere effettuato dalla Fondazione senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche e artistiche.
Non è posto alcun limite circa l'effettuazione e il numero delle prove antigenerali, nonché circa l'effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antigenerale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.
Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il tersicoreo usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antigenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova generale o antigenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive, connesse al lavoro in palcoscenico o in conseguenza dell'attività promozionale e decentrata. L'eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario.
Il tersicoreo, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua attività in palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte peraltro nel rispetto della durata prevista per ciascun tipo di prova. È pertanto consentita l'effettuazione di prove miste di sala e di palcoscenico con pianoforte o con orchestra. In tal caso la frazione della prova in sala non può avere durata inferiore a 1 ora. Se la prova dura 2 ore sono previsti 10 minuti di riposo, elevati a 15 minuti se la prova dura 2 ore e 30 minuti. Se la prova dura 3 ore sono previsti 20 minuti di riposo suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione.
Le prove ordinarie dei primi ballerini inquadrati nella categoria extra e nella 1a categoria A potranno superare gli orari di cui sopra fino al limite di 5 ore e 30 minuti.
Tra le 2 prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.
Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10. Quelle serali, per l'attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 1, tranne le antiprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30.
Per l'attività lirica all'aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove antigenerali e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.
La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della RSU.
Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione, l'annullamento, l'aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari e la programmazione o l'annullamento delle prove straordinarie saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.
[…]
B) Fermo restando che l'orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione settimanale e giornaliera può anche essere diversificata per il singolo tersicoreo, l'orario individuale normale di lavoro è fissato in 28 ore settimanali, distribuite su un massimo di 11 prestazioni settimanali e 2 giornaliere e con un massimo di 6 ore giornaliere.
Il tersicoreo è tenuto ad eseguire 2 spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L'eventuale eccedenza oltre l'orario normale di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.
Il tersicoreo è tenuto a partecipare, al di fuori del normale orario di lavoro giornaliero, a lezioni di ballo della durata di 1 ora per un minimo di 3 giorni alla settimana.
Le prove di sala hanno la durata complessiva di 4 ore e 30 minuti oppure di 5 ore e 30 minuti, suddivise in 2 prestazioni, e assorbono, convenzionalmente e rispettivamente, 5 e 6 ore di lavoro.
Per le prestazioni di 2 ore di durata sono previsti 10 minuti di riposo, elevati a 15 minuti per le prestazioni di 2 ore e 30 minuti di durata. Per le prestazioni di 3 ore di durata sono previsti 20 minuti di riposo suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione.
Qualora 1 soltanto delle 2 prestazioni giornaliere sia una prova di sala, potrà avere una durata di 2 ore, con 10 minuti di riposo, di 2 ore e 30 minuti, con 15 minuti di riposo e di 2 ore e 45 minuti con 20 minuti di riposo, suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale e giornaliero, va computata l'effettiva durata della prova di sala, tranne che la prova di sala abbia una durata di 2 ore e 45 minuti, nel qual caso assorbe 3 ore di lavoro.
Le prove di palcoscenico con pianoforte di 2 ore di durata sono comprensive di 10 minuti di riposo, elevati a 15 minuti per le prestazioni di 2 ore e 30 minuti di durata. Per le prove di palcoscenico con pianoforte di 3 ore di durata sono previsti 20 minuti di riposo, suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione.
Le prove di palcoscenico con orchestra hanno la stessa durata prevista per i professori d'orchestra a prescindere che 1 soltanto o entrambe le prove giornaliere siano d'insieme con l'orchestra.
La prova unica giornaliera, sostitutiva delle 2 prove ordinarie, può essere prevista solo d'insieme con l'orchestra e solo in casi eccezionali.
Ha una durata di 3 ore e 30 minuti, non prolungabili nemmeno in regime straordinario, con 20 minuti di riposo e assorbe convenzionalmente 5 ore di lavoro. Nella giornata in cui è programmata la prova unica giornaliera, sostitutiva delle 2 prove ordinarie, non può essere programmata nessuna prova straordinaria.
Lo svolgimento delle prove antigenerali e generali può essere effettuato dalla Fondazione senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche e artistiche.
Non è posto alcun limite circa l'effettuazione e il numero delle prove antigenerali, nonché circa l'effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antigenerale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.
Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il tersicoreo usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antigenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova generale o antigenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico o in conseguenza dell'attività promozionale e decentrata. L'eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario.
Il tersicoreo, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua attività in palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte peraltro nel rispetto della durata prevista per ciascun tipo di prova. È pertanto consentita l'effettuazione di prove miste di sala e di palcoscenico con pianoforte o con orchestra. In tal caso la frazione della prova in sala non può avere durata inferiore a 1 ora. Se la prova dura 2 ore sono previsti 10 minuti di riposo, elevati a 15 minuti se la prova dura 2 ore e 30 minuti. Se la prova dura 3 ore sono previsti 20 minuti di riposo suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione.
Tra le 2 prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.
Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10. Quelle serali, per l'attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 1, tranne le antiprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30.
Per l'attività lirica all'aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove antigenerali e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.
La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della RSU.
Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione, l'annullamento, l'aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari e la programmazione o l'annullamento di prove straordinarie saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.
[…]

Dichiarazione a verbale.
Fermo restando l'orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è concordata una riduzione del monte ore annuo di 10 ore in ragione d'anno finalizzata all'aggiornamento o perfezionamento professionale.

Art. 91 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il tersicoreo è tenuto a prestare il lavoro straordinario che gli venga richiesto in prolungamento delle prestazioni ordinarie, ovvero con la fissazione di prove straordinarie fermo restando che l'orario complessivo di lavoro giornaliero, ordinario e straordinario, non può eccedere le 7 ore.
[…]
La durata massima delle prove straordinarie è fissata in 2 ore ivi compresi 10 minuti di riposo. È consentito tuttavia, anche in deroga a quanto previsto nel comma 1 del presente articolo, il prolungamento di un quarto d'ora delle prove straordinarie […]
Tale prolungamento non può in alcun caso essere superato rappresentando il limite massimo di durata delle prove straordinarie. […]
I prolungamenti di cui ai punti 2) e 3), comma 2 del presente articolo e le prove straordinarie devono essere comunicati al tersicoreo con l'ordine del giorno settimanale. Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale (programmazione, annullamento, aumento o riduzione dei prolungamenti di cui ai punti 2) e 3), programmazione o annullamento delle prove straordinarie) devono essere comunicate entro le ore 13 del giorno precedente.
[…]

Impiegati
Art. 101 - Orario di lavoro.

Ferme le deroghe ed eccezioni previste dalla legge, per gli impiegati cui si applicano le limitazioni dell'orario di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative la durata normale del lavoro è fissata in 39 ore settimanali effettive con un massimo di 8 ore giornaliere.
La durata giornaliera del lavoro qualora la prestazione sia continuata non può superare le 6 ore.
Nei periodi interstagionali di ridotta attività gli impiegati esauriranno il normale orario di lavoro settimanale di 39 ore in 5 giornate lavorative. S'intendono per periodi interstagionali di ridotta attività quelli intercorrenti dal giorno successivo all'ultimo spettacolo a 20 giorni prima dell'inizio delle singole stagioni liriche al chiuso o all'aperto, a 10 giorni prima dell'inizio delle stagioni di balletto e ad 1 settimana prima dell'inizio delle tournées all'estero.
Peraltro, in relazione alle esigenze connesse con l'attività programmata e con le manifestazioni da realizzare, potrà essere concordata in sede aziendale l'articolazione del normale orario di lavoro settimanale in 5 giornate lavorative per un periodo più contenuto rispetto a quello sopra indicato.
L'orario giornaliero di lavoro degli impiegati che per l'espletamento delle proprie mansioni seguono le prestazioni dei complessi artistici sarà regolato, secondo le esigenze del servizio, nel limite delle 7 ore giornaliere.

Lavoro a turni.
L'orario di lavoro degli impiegati può essere articolato a turni nei seguenti termini:
(1) impiegati addetti alla preparazione-esecuzione in palcoscenico degli spettacoli e impegnati per tale attività a turni per squadre secondo la seguente articolazione:
- mattina e pomeriggio;
- pomeriggio e sera;
- mattina e sera.
(2) impiegati addetti alla preparazione-esecuzione degli spettacoli e impegnati durante gli stessi per tale attività a turni secondo la seguente articolazione:
- mattina e pomeriggio;
- pomeriggio e sera;
- mattina e sera.
[…]
La durata minima di una delle prestazioni giornaliere non dovrà risultare inferiore alle 3 ore.
Per gli impiegati di cui al precedente punto 1) la durata delle prestazioni relative agli spettacoli lirici, alle prove antigenerali e generali, comprese le operazioni di riordino del palcoscenico, e forfettizzata, qualunque ne sia l'effettiva durata, in una durata convenzionale da stabilirsi aziendalmente.
Per gli impiegati di cui al precedente punto 2) la durata delle prestazioni relative agli spettacoli lirici, alle prove antigenerali e generali, comprese le operazioni preparatorie precedenti l'inizio dello spettacolo lirico, della prova generale e antigenerale, e forfettizzata, qualunque ne sia l'effettiva durata, in una durata convenzionale da stabilirsi aziendalmente.
La fissazione dell'orario d'inizio e di termine dei vari turni di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della RSU.
Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione, l'annullamento, l'aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.
[…]
L'orario d'inizio del 1° turno è fissato come norma alle ore 8,30 mentre l'orario di termine dell'ultimo turno non può superare, in regime normale di lavoro, le ore 24 per l'attività relativa alla preparazione degli spettacoli e le ore 1 per le prove antigenerali, generali e per gli spettacoli. I limiti suddetti sono elevati, rispettivamente, alle ore 0,30 e alle ore 1,30 per l'attività all'aperto.
Per esigenze di produzione e organizzazione, il 1° turno può peraltro iniziare dopo le ore 8,30 e non oltre le ore 9,30. L'eventuale fissazione dell'orario d'inizio del 1° turno oltre le ore 9,30 sarà concordata in sede aziendale. Il 1° turno può altresì iniziare prima delle ore 8,30 ove sia garantito all'impiegato un intervallo di almeno 8 ore dal termine dello spettacolo, prova generale e antigenerale e di almeno 9 ore dal termine della prova ordinaria.
Sono ammessi prolungamenti straordinari dei turni di lavoro, fino a una durata massima di 5 ore per prestazione. In caso di doppio spettacolo, di antiprova generale o prova generale e spettacolo, fermo restando il limite massimo di 10 ore giornaliere, uno dei 2 turni può essere prolungato fino ad un massimo di 6 ore.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro devono essere programmati mediante l'ordine del giorno delle prestazioni per frazioni di mezz'ora. I prolungamenti resi necessari da esigenze contingenti sono ammessi per frazioni di quarti d'ora, con un massimo di 2.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro sono retribuiti con il compenso previsto per il lavoro straordinario.
Per gli impiegati addetti ai turni l'intervallo tra la prestazione antimeridiana e pomeridiana e tra la prestazione pomeridiana e serale è fissato in 2 ore. La durata di tale intervallo può essere aumentata qualora nel 2° turno sia programmato uno spettacolo, una prova generale o antigenerale.
Nel caso in cui per esigenze di produzione l'intervallo tra le 2 prestazioni fosse inferiore alle 2 ore, l'impiegato, ove non esista un servizio mensa alle condizioni d'uso o un servizio equivalente, avrà diritto a un rimborso spese forfettario […]
La durata degli intervalli tra le prestazioni giornaliere come sopra individuata è riferita ai turni normali di lavoro, esclusi quindi gli eventuali prolungamenti straordinari.
La consistenza e la composizione delle squadre saranno definite dalla Direzione aziendale in base alle esigenze produttive mediante l'ordine del giorno settimanale, attuando nei limiti del possibile la rotazione del personale addetto nei vari turni settimanali.
Le eventuali variazioni della consistenza e della composizione delle squadre, rese necessarie da esigenze eccezionali e imprevedibili, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.
Nella giornata di domenica (o nella giornata di sabato ove il riposo coincida con la domenica) e per l'intera durata della stagione lirica e ballettistica l'impiegato è tenuto a prestare 4 ore di lavoro straordinario per consentire l'effettuazione dello spettacolo, della prova antigenerale, generale o ordinaria e il connesso montaggio delle scene, nonché per qualsiasi altra prestazione che la Fondazione ritenga di chiedergli nell'ambito e nel rispetto della sua professionalità.
Qualora, per esigenze tecnico-produttive, anche in relazione all'articolazione degli orari di lavoro delle categorie artistiche, l'orario di lavoro settimanale dell'impiegato dovesse essere esaurito in 5 giorni, le 4 ore di lavoro straordinario di cui sopra potranno essere utilizzate dalla Fondazione nell'arco delle 5 giornate lavorative in prolungamento delle prestazioni ordinarie giornaliere, con un massimo di 2 ore giornaliere.
Il personale addetto alla preparazione e all'esecuzione in palcoscenico degli spettacoli, nonché alla costruzione dei vari elementi che compongono l'allestimento scenico è utilizzabile, a seconda del momento della produzione, sia in laboratorio che in palcoscenico. Durante la stagione lirica il personale addetto normalmente ai laboratori potrà essere destinato occasionalmente o per l'intera stagione a lavori di palcoscenico. Viceversa nei periodi destinati alla produzione concertistica il personale normalmente addetto al palcoscenico potrà essere chiamato a lavoro di laboratorio.
La presente disciplina, normativa ed economica, sostituisce integralmente, abrogandoli, tutti gli accordi, pattuizioni, usi e consuetudini nazionali e aziendali in materia.

Dichiarazione a verbale.
Fermo restando l'orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è concordata una riduzione del monte ore annuo di 16 ore in ragione d'anno, finalizzata all'aggiornamento professionale.

Art. 102 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Entro i limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e salvo giustificati motivi d'impedimento, l'impiegato è tenuto a prestare il lavoro straordinario, notturno e festivo, che gli venga richiesto.
[…]

Operai
Art. 108 - Orario di lavoro.

L'orario di lavoro dell'operaio è fissato in regime normale in 39 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere.
L'intervallo per il pasto non potrà superare le 2 ore.
Ferma restando la durata complessiva dell'orario settimanale, nei giorni di domenica l'orario normale di lavoro non potrà superare le 4 ore. La relativa prestazione potrà essere dall'ente richiesta per esigenze di lavoro in regime antimeridiano, pomeridiano o serale.
Durante ciascuna delle prestazioni l'operaio ha diritto a una sosta di 10 minuti.
Per i portieri e guardiani con alloggio l'orario di lavoro sarà quello consuetudinario.
L'orario di lavoro, qualora la prestazione sia continuata, è fissato in 36 ore settimanali con un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri, comprensivi di una sosta di 15 minuti.
Nei periodi interstagionali di ridotta attività l'operaio osserverà un orario di lavoro settimanale di 39 ore ripartito in 5 giornate lavorative.
S'intendono per periodi interstagionali di ridotta attività quelli intercorrenti dal giorno successivo all'ultimo spettacolo a 20 giorni prima dell'inizio delle singole stagioni liriche al chiuso o all'aperto, a 10 giorni prima dell'inizio delle stagioni di balletto e ad 1 settimana prima dell'inizio delle tournées all'estero.
Peraltro, in relazione alle esigenze connesse con l'attività programmata e con le manifestazioni da realizzare, potrà essere concordata in sede aziendale l'articolazione del normale orario di lavoro settimanale in 5 giornate lavorative per un periodo più contenuto rispetto a quello sopra indicato.

Lavoro a turni.
L'orario di lavoro degli operai può essere articolato a turni nei seguenti termini:
(1) operai addetti alla preparazione-esecuzione in palcoscenico degli spettacoli e impegnati per tale attività a turni per squadre secondo la seguente articolazione:
- mattina e pomeriggio;
- pomeriggio e sera;
- mattina e sera.
(2) operai addetti alla preparazione-esecuzione degli spettacoli e impegnati durante gli stessi per tale attività a turni secondo la seguente articolazione:
- mattina e pomeriggio;
- pomeriggio e sera;
- mattina e sera.
[…]
La durata minima di una delle prestazioni giornaliere non dovrà risultare inferiore alle 3 ore.
Per gli operai di cui al precedente punto 1) la durata delle prestazioni relative agli spettacoli lirici, alle prove antigenerali e generali, comprese le operazioni di riordino del palcoscenico, è forfettizzata, qualunque ne sia l'effettiva durata, in una durata convenzionale da stabilirsi aziendalmente.
Per gli operai di cui al precedente punto 2) la durata delle prestazioni relative agli spettacoli lirici, alle prove antigenerali e generali, comprese le operazioni preparatorie precedenti l'inizio dello spettacolo lirico, della prova generale e antigenerale, è forfettizzata, qualunque ne sia l'effettiva durata, in una durata convenzionale da stabilirsi aziendalmente.
La fissazione dell'orario d'inizio e di termine dei vari turni di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della RSU.
Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione, l'annullamento, l'aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.
[…]
L'orario d'inizio del 1° turno è fissato come norma alle ore 8,30 mentre l'orario di termine dell'ultimo turno non può superare, in regime normale di lavoro, le ore 24 per l'attività relativa alla preparazione degli spettacoli e le ore 1 per le prove antigenerali, generali e per gli spettacoli. I limiti suddetti sono elevati, rispettivamente, alle ore 0,30 e alle ore 1,30 per l'attività all'aperto.
Per esigenze di produzione e organizzazione, il 1° turno può peraltro iniziare dopo le ore 8,30 e non oltre le ore 9,30. L'eventuale fissazione dell'orario d'inizio del 1° turno oltre le ore 9,30 sarà concordata in sede aziendale. Il 1° turno può altresì iniziare prima delle ore 8,30 ove sia garantito all'operaio un intervallo di almeno 8 ore dal termine dello spettacolo, prova generale e antigenerale e di almeno 9 ore dal termine della prova ordinaria.
Sono ammessi prolungamenti straordinari dei turni di lavoro, fino a una durata massima di 5 ore per prestazione. In caso di doppio spettacolo, di antiprova generale o prova generale e spettacolo, fermo restando il limite massimo di 10 ore giornaliere, uno dei 2 turni può essere prolungato fino ad un massimo di 6 ore.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro devono essere programmati mediante l'ordine del giorno delle prestazioni per frazioni di mezz'ora. I prolungamenti resi necessari da esigenze contingenti sono ammessi per frazioni di quarti d'ora con un massimo di 2.
[…]
Per gli operai addetti ai turni l'intervallo tra la prestazione antimeridiana e pomeridiana e tra la prestazione pomeridiana e serale è fissata in 2 ore. La durata di tale intervallo può essere aumentata qualora nel 2° turno sia programmato uno spettacolo, una prova generale o antigenerale.
Nel caso in cui, per esigenze di produzione l'intervallo tra le 2 prestazioni fosse inferiore alle 2 ore, l'operaio, ove non esista un servizio mensa alle condizioni d'uso o un servizio equivalente, avrà diritto a un rimborso spese forfettario […]
La durata degli intervalli tra le prestazioni giornaliere come sopra individuata è riferita ai turni normali di lavoro, esclusi quindi gli eventuali prolungamenti straordinari.
La consistenza e la composizione delle squadre saranno definite dalla Direzione aziendale in base alle esigenze produttive mediante l'ordine del giorno settimanale, attuando nei limiti del possibile la rotazione del personale addetto nei vari turni settimanali.
Le eventuali variazioni della consistenza e della composizione delle squadre, rese necessarie da esigenze eccezionali e imprevedibili, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.
Nella giornata di domenica (o nella giornata di sabato ove il riposo coincida con la domenica) e per l'intera durata della stagione lirica e ballettistica l'operaio è tenuto a prestare 4 ore di lavoro straordinario per consentire l'effettuazione dello spettacolo, della prova generale, antigenerale od ordinaria e il connesso montaggio delle scene, nonché per qualsiasi altra prestazione che la Fondazione ritenga di chiedergli nell'ambito e nel rispetto della sua professionalità.
Qualora, per esigenze tecnico-produttive, anche in relazione all'articolazione degli orari di lavoro delle categorie artistiche, l'orario di lavoro settimanale dell'operaio dovesse essere esaurito in 5 giorni, le 4 ore di lavoro straordinario di cui sopra potranno essere utilizzate dalla Fondazione nell'arco delle 5 giornate lavorative in prolungamento delle prestazioni ordinarie giornaliere, con un massimo di 2 ore giornaliere.
Il personale addetto alla preparazione e all'esecuzione in palcoscenico degli spettacoli, nonché alla costruzione dei vari elementi che compongono l'allestimento scenico, è utilizzabile, a seconda del momento della produzione, sia in laboratorio che in palcoscenico. Durante la stagione lirica il personale addetto normalmente ai laboratori potrà essere destinato occasionalmente o per l'intera stagione a lavori di palcoscenico. Viceversa nei periodi destinati alla produzione concertistica il personale normalmente addetto al palcoscenico potrà essere chiamato a lavoro di laboratorio.
La presente disciplina, normativa ed economica, sostituisce integralmente, abrogandoli, tutti gli accordi, pattuizioni, usi e consuetudini nazionali e aziendali in materia.

Art. 110 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Entro i limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e salvo giustificati motivi d'impedimento, l'operaio è tenuto a prestare il lavoro straordinario, notturno e festivo che gli venga richiesto.
[…]

Art. 114 - Attrezzi di lavoro e indumenti di lavoro.
La Fondazione fornirà agli operai gli attrezzi indispensabili alle prestazioni lavorative, nonché gli indumenti di lavoro.

Appendice
Protocollo in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (applicazione D.lgs. n. 626/94).

- Premesso il forte impegno delle parti perché nell'ambito delle Fondazioni lirico-sinfoniche sia assicurato il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- riaffermata la necessità che ad un'adeguata opera di informazione e formazione del personale si accompagni l'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni loro impartite al fine di eliminare o contenere i rischi del lavoro;
- richiamato è confermato quanto previsto dall'Accordo interconfederale 22.6.95, recepito nel settore delle Fondazioni lirico-sinfoniche con l'accordo di rinnovo contrattuale 2.7.96, si conviene quanto segue:

A) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
I RLS sono 3 e sono ricompresi nel numero dei componenti la RSU.
Hanno diritto a 40 ore annue di permesso in aggiunta a quelle previste per i componenti la RSU.
Non vengono imputate al monte-ore come sopra individuato le ore di permesso utilizzate per gli adempimenti di cui all'art. 19, lett. b), c), d), g), i), l), D.lgs. n. 626/94.
All'atto dell'elezione della RSU, i candidati a RLS devono essere indicati specificamente fra i candidati proposti per l'elezione della stessa.
Qualora la RSU sia già costituita i RLS sono designati dai componenti al loro interno.
L'utilizzazione dei permessi deve essere richiesta al datore di lavoro per iscritto e con un anticipo di almeno 48 ore. Analogo termine deve essere osservato per le visite del RLS ai luoghi di lavoro.
Il RLS espleta i compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94, come modificato dal D.lgs. n. 242/96 e, in particolare:
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione del rischio, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle attività di prevenzione;
- è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;
- riceve informazioni e documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione;
- riceve informazioni provenienti dai servizi di vigilanza in merito ad argomenti attinenti alla salute e alla sicurezza;
- può presentare proposte per l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- presenta proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni;
- esamina con la Direzione aziendale le eventuali esigenze di manutenzione finalizzata alla prevenzione e sicurezza;
- partecipa alle riunioni periodiche previste dalle leggi;
- avverte il responsabile della Fondazione dei rischi individuati nel corso della sua attività.
Il RLS ha diritto ad una formazione di almeno 32 ore e il programma deve comprendere:
- conoscenze generali su obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia d'igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.

B) Riunioni periodiche.
Le riunioni periodiche previste dall'art. 11, D.lgs. n. 626/94, devono essere comunicate con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi e con un ordine del giorno scritto.
Il RLS può chiedere comunque la convocazione di un'ulteriore riunione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di lavoro nell'azienda.

C) Organismo paritetico nazionale (OPN).
L'Osservatorio nazionale di cui all'art. 49 del presente contratto assume anche i seguenti compiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori:
- promozione della costituzione degli Organismi paritetici territoriali (OPT) e coordinamento delle loro attività;
- promozione di attività formative dirette ai componenti degli OPT;
- definizione di linee guida e di posizioni comuni in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro - valutando eventuali esperienze e intese già operanti in ambito settoriale - di riferimento per gli OPT anche in relazione alla definizione dei progetti formativi di ambito locale;
- promozione dello scambio di informazioni e di valutazione degli aspetti applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle pubbliche autorità e di altre istituzioni.

D) Organismi paritetici territoriali (OPT).
A livello regionale o interregionale sono costituiti OPT con i seguenti compiti:
- composizione delle controversie relative all'applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti. Le parti interessate s'impegnano ad adire l'OPT per ogni controversia in materia;
- elaborazione di progetti formativi inerenti le materie della sicurezza e salute dei lavoratori;
- informazione dei soggetti interessati sui temi della salute e sicurezza;
- tenuta di un elenco contenente i nominativi dei RLS eletti o designati nelle aziende del territorio di competenza dell'Organismo;
- trasferimento dei dati di cui sopra all'OPN.