Categoria: 1994
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Tipologia: CCNL
Data firma: 28 giugno 1994
Validità: 01.02.1994 - 31.01.1998
Parti: Anec-Agis e Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Cinematografi
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Regolamentazione comune agli impiegati ed operai
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Visita medica
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Classificazione del personale
Art. 5 - Mutamento temporaneo di mansioni
Art. 6 - Lavoro dei minori
Art. 7 - Personale addetto ai turni
Art. 8 - Garanzia degli orari di lavoro
Art. 9 - Organizzazione del lavoro
• Flessibilità degli orari di lavoro

• Rapporto di lavoro a tempo parziale
• Dichiarazione a verbale
• Situazioni di grave crisi
Art. 10 - Riposo settimanale
Art. 11 - Lavoro domenicale
Art. 12 - Ferie
Art. 13 - Tredicesima mensilità o gratifica natalizia
Art. 14 - Premio annuale
Art. 15 - Aumenti periodici di anzianità
• Norme transitorie per gli impiegati
• Norme transitorie per gli operatori
• Norme transitorie per gli operai
Art. 16 - Congedo matrimoniale
Art. 17 - Tutela della maternità
Art. 18 - Divise
Art. 19 - Missioni temporanee
Art. 20 - Permessi
Art. 21 - Servizio militare
Art. 22 - Assenze
Art. 23 - Cambiamento di spettacolo
Art. 24 - Contratti a termine
Art. 25 - Doveri del lavoratore
Art. 26 - Provvedimenti disciplinari
Art. 27 - Cessione o trasformazione di azienda
Art. 28 - Rappresentanze sindacali
Art. 29 - Diritti sindacali
• Assemblea
• Permessi per cariche sindacali ed aspettativa
• Contributi sindacali
Art. 30 - Relazioni sindacali
• Stagione cinematografica
Art. 31 - Osservatorio nazionale
Art. 32 - Disciplina dei licenziamenti
Art. 33 - Piccolo esercizio
Art. 34 - Preavviso
Art. 35 - Indennità di anzianità - Trattamento di fine rapporto
Art. 36 - Indennità in caso di morte
Art. 37 - Norme speciali
Art. 38 - Condizioni di miglior favore
Art. 39 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 40 - Decorrenza e durata del contratto
Regolamentazione per i lavoratori con qualifica operaia
Art. 41 - Orario di lavoro
Art. 42 - Sospensioni ed interruzioni del lavoro
Art. 43 - Recuperi
Art. 44 - Chiusure stagionali
Art. 45 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 46 - Festività
Art. 47 - Corresponsione ed elementi della retribuzione
Art. 48 - Malattia ed infortunio
Art. 49 - Trasferimenti
Regolamentazione per i lavoratori con qualifica impiegatizia
Art. 50 - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato
Art. 51 - Passaggio di livello
Art. 52 - Orario di lavoro
Art. 53 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 54 - Festività
Art. 55 - Indennità di cassa
Art. 56 - Corresponsione ed elementi della retribuzione
Art. 57 - Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 58 - Trasferimenti
Stralcio della parte economica dell'accordo 28 giugno 1994
Appendice
Protocolli aggiuntivi
• Accordo 10 dicembre 1977
• Accordo 6 dicembre 1980 (stralcio)

Agis Associazione Generale Italiana dello Spettacolo
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali stipulato il 28 giugno 1994


L'anno 1994 il giorno 28 del mese di giugno in Roma, tra l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema (Anec) […] con l'intervento dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (Agis) […] e la Filis-Cgil [...] assistiti dalle delegazioni regionali del Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Sicilia, Sardegna, la Fis-Cisl […] assistiti dalle Delegazioni regionali della Lombardia, Lazio, Campania, Liguria e Toscana, la Uilsic-Uil […] assistiti dalle Delegazioni di Roma, Torino, Napoli e Padova

premesso
che le Associazioni stipulanti il presente contratto nazionale, nel convenire che il contratto assorbe ed esaurisce tutte le richieste di modifiche agli istituti economici e normativi proposte in sede di trattativa, concordano sulla inderogabile esigenza per le imprese dell'esercizio cinematografico di poter programmare la propria attività sulla base di elementi predeterminati per tutta la durata del contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme;
che, in relazione a ciò, le parti assumono l'impegno di rispettare e di far rispettare ai propri iscritti a tutti i livelli, compreso quello di azienda, il presente contratto e gli accordi integrativi territoriali dello stesso per il periodo di relativa validità;
che le organizzazioni nazionali e territoriali dei lavoratori si impegnano conseguentemente a non promuovere e ad intervenire perché siano comunque evitate, a qualsiasi livello, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare o innovare quanto ha formato oggetto di accordi in sede nazionale e territoriale;
è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli esercizi cinematografici e cinema-teatrali.

Regolamentazione comune agli impiegati ed operai
Art. 2 - Visita medica

Prima dell'assunzione in servizio il lavoratore potrà essere sottoposto a visita sanitaria da parte di un medico di fiducia dell'azienda.

Art. 6 - Lavoro dei minori
Per il lavoro dei minori si richiamano le disposizioni di legge in vigore.

Art. 9 - Organizzazione del lavoro
Flessibilità degli orari di lavoro

Per far fronte alle variazioni dell'attività, nell'intento di realizzare obiettivi di maggiore produttività aziendale e di salvaguardare i livello retributivi ed occupazionali dei lavoratori, potranno essere realizzati diversi regimi di orari di lavoro in particolari periodi dell'anno, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite previsto dalle leggi in materia di orario di lavoro.
L'adozione della flessibilità e le modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate, in tempo utile, in sede di esame tra direzioni aziendali ed organismi rappresentativi aziendali. In assenza di questi ultimi, le predette intese saranno definite in tempo utile tra i rappresentanti delle competenti organizzazioni territoriali dell'Anec e della Filis-Cgil, Fis-Cisl e Uilsic-Uil, le direzioni aziendali e i lavoratori.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale sarà prevista:
- una corrispondente entità di ore di riduzione in periodi di minore attività lavorativa. In tal caso i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale;
- oppure la concessione di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un numero di giorni rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario contrattuale, restando inteso che i lavoratori percepiranno nei periodi di superamento la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale.
L'accordo dovrà comunque contenere la predeterminazione dell'orario settimanale e giornaliero che il singolo lavoratore è chiamato a svolgere.
Resta inteso che, qualora a seguito di verifica da effettuarsi semestralmente risulti a favore del lavoratore una eccedenza di ore di lavoro prestate rispetto all'orario concordato, l'azienda procederà, a conclusione della verifica, al pagamento con la maggiorazione del lavoro straordinario delle ore eccedenti salvo diverse intese intervenute tra le parti di cui al precedente 2° comma.

Dichiarazione a verbale
In riferimento alla legge 19 dicembre 1984, n. 863, le parti concordano che la particolare esplicazione ed articolazione dell'attività di esercizio cinematografico non consente la predeterminazione dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno e che le specifiche esigenze organizzative della stessa attività postulano necessariamente la possibilità di prestazioni di lavoro eccedenti rispetto all'orario concordato e risultante dal contratto individuale.

Art. 10 - Riposo settimanale
Ai lavoratori spetta una giornata di riposo settimanale.
Il riposo può essere fissato in giorno diverso dalla domenica in base a turni di servizio stabiliti dalla direzione possibilmente all'inizio di ciascun mese e comunicati agli interessati con apposita tabella esposta in luogo loro accessibile. I turni di servizio dovranno essere organizzati in modo da assicurare ai lavoratori nell'ambito dell'anno la coincidenza di 9 giornate di riposo settimanale con la domenica o con una delle festività indicate negli artt. 46 e 54.
Il giorno di riposo compensativo sarà considerato festivo a tutti gli effetti.
In caso di modificazione dei turni di riposo il lavoratore dovrà essere informato della modificazione stessa almeno 48 ore prima del nuovo giorno fissato per il riposo.

Art. 11 - Lavoro domenicale
In riferimento a quanto previsto dall'art. 5 della legge 22 febbraio 1934 n. 370 circa la legittimità del godimento del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica nelle attività per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche od a ragioni di pubblica utilità, quali appunto quelle delle imprese di esercizio di sale cinematografiche, le parti confermano e ribadiscono che la specifica connotazione strutturale dell'attività svolta da tali imprese richiede necessariamente l'impiego di tutti i lavoratori in tutte le giornate di domenica. Confermano pertanto che, in sede di definizione dei contratti collettivi di lavoro succedutisi nel tempo, lo svolgimento del lavoro domenicale nell'ambito degli esercizi cinematografici è stato sempre tenuto presente ed adeguatamente valutato, quale presupposto, nella regolamentazione contrattuale nei suoi aspetti economici e normativi.
[…]

Art. 17 - Tutela della maternità
Per il trattamento delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 18 - Divise
[…]
Al personale di pulizia l'azienda fornirà i necessari indumenti di lavoro.

Art. 24 - Contratti a termine
Per la disciplina dei contratti a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 230 e relative norme integrative.
[…]

Art. 25 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 26 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni del lavoratore alle norme del presente contratto e a quelle aziendali potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
1) - rimprovero verbale;
2) - rimprovero scritto;
3) - multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
4) - sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni;
5) - licenziamento senza preavviso.
La punizione di cui al punto 3) sarà inflitta al lavoratore:
a) - che ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) - che esegua negligentemente, o con soverchia lentezza, il lavoro affidatogli;
c) - che rechi offesa ai compagni di lavoro e in genere al personale addetto al locale;
d) - che dia disposizioni contrastanti con quelle predisposte dalla direzione;
e) - che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto.
La punizione di cui al punto 4) sarà inflitta al lavoratore:
a) - che fumi o introduca bevande alcooliche nel locale senza il permesso della direzione;
b) - che sia trovato addormentato;
c) - che compia qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, alla sicurezza del locale, al normale e puntuale andamento del lavoro;
d) - nei casi in cui, per le mansioni svolte dall'interessato, le infrazioni indicate al 1° comma del presente articolo rivestano carattere di particolare gravità;
e) - nei casi di recidiva in qualunque delle mancanze di cui al punto 3).
Il licenziamento di cui al punto 5) potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri richiamati nel presente contratto o che compia azioni così gravi da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro, considerando tali anche i casi di recidiva in qualunque delle mancanze di cui al punto 4).
[…]

Art. 28 - Rappresentanze sindacali
Per quanto riguarda il riconoscimento, le attribuzioni e il funzionamento delle Commissioni interne, nonché la tutela dei lavoratori che rivestono cariche sindacali, saranno applicati gli accordi interconfederali vigenti in materia.
É recepito l'accordo interconfederale 1° dicembre 1993 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie.

Art. 29 - Diritti sindacali
Assemblea

In applicazione dell'art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300, tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore cinematografico e delle difficoltà obiettive per l'esercizio da parte dei lavoratori del diritto di assemblea durante l'orario di lavoro, le parti concordano che le assemblee del personale saranno effettuate fuori di tale orario.
A tale personale, che dimostri l'effettiva partecipazione all'assemblea, sarà corrisposto il trattamento economico per le ore di durata della assemblea stessa fino ad un massimo di 10 ore all'anno.
In via eccezionale e senza che ciò possa costituire precedente altrimenti invocabile, ai lavoratori non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e dipendenti da esercizi cinematografici siti in città capoluogo di regione sarà corrisposto il trattamento economico per le ore di durata delle assemblee, cui dimostrino di aver partecipato, fino ad un massimo di 5 ore all'anno.
A richiesta dei lavoratori l'azienda provvederà a mettere a loro disposizione un locale per lo svolgimento delle assemblee del personale dell'azienda medesima al di fuori delle ore di lavoro. Le convocazioni delle riunioni devono essere comunicate all'azienda con un preavviso di 24 ore.
Per quanto invece concerne le assemblee di tutto il personale dipendente dagli esercizi cinematografici cittadini, le organizzazioni provinciali dei lavoratori si rivolgeranno direttamente alle Sezioni territoriali dell'Anec che si adopereranno perché venga messo a loro disposizione un locale idoneo per lo svolgimento delle assemblee.

Art. 30 - Relazioni sindacali
L'Anec e le organizzazioni sindacali nazionali concordano sull'opportunità di incontri periodici e, comunque, di regola annuali, per l'esame della situazione generale del settore e dei relativi problemi legislativi, economici e produttivi, anche in relazione alle trasformazioni strutturali nell'ambito della produzione e diffusione della comunicazione audiovisiva, per indicazioni e consultazioni sugli strumenti che possono contribuire al risanamento e al rilancio del settore a salvaguardia delle strutture e della occupazione, nonché per l'individuazione di eventuali linee di intervento in tale direzione, per le quali comunque resta necessaria ed opportuna l'iniziativa autonoma dell'Anec e delle Organizzazioni sindacali. Nel corso dell'incontro saranno fornite indicazioni in merito all'andamento della occupazione femminile, in relazione a quanto previsto dalla legge 903/1977, dalla raccomandazione CEE n. 635 del 13 dicembre 1985 e dalla legge 125/1991.
I temi di cui sopra costituiranno altresì oggetto di esame da parte delle Organizzazioni territoriali di categoria, con riferimento al comprensorio di competenza, nel corso di un incontro annuale da tenersi di norma entro il 1° quadrimestre. In tale sede le situazioni territoriali e le possibili linee di intervento saranno in particolare esaminate anche nella prospettiva di iniziative da parte degli enti locali a sostegno e rilancio del settore. Nel corso di tale incontro costituiranno oggetto di informazione e consultazione, con riferimento alle aziende presenti nel territorio di competenza, le questioni relative all'utilizzazione, alla qualificazione ed alla riqualificazione professionale dei lavoratori in rapporto agli sviluppi tecnologici e all'organizzazione produttiva e del lavoro.
Ferma restando la piena autonomia di potere decisionale e di responsabilità delle imprese nel conseguimento degli obiettivi aziendali e la piena autonomia di azione delle Organizzazioni sindacali nella sfera di propria competenza, oggetto di informazione, consultazione e confronto saranno, nel corso dello stesso incontro, lo stato applicativo delle forme di organizzazione del lavoro concordate nei termini di cui all'art. 9 con l'intento di contemperare le esigenze occupazionali e retributive dei lavoratori con le condizioni di produttività aziendale, gli eventuali processi di trasformazione e diversificazione delle strutture di pubblico spettacolo - anche in rapporto alle specificità economiche e socio-culturali delle diverse aree, alla introduzione di nuove tecnologie, alla formazione e aggiornamento dei lavoratori - nell'ipotesi in cui tali iniziative possano produrre alterazioni dei livelli occupazionali oppure avere implicazioni sulla qualificazione professionale dei lavoratori, i dati globali della occupazione disaggregati, per singole aziende. Nelle stesse sedi territoriali, su richiesta di una delle parti, oltre ai temi di cui sopra, potranno costituire oggetto di informazione, consultazione e confronto le questioni attinenti alla migliore qualificazione dell'offerta di cinema in pubblica sala, dalla funzionalità del servizio alla qualificazione professionale dei lavoratori tenuto conto della specificità dei vari segmenti di esercizio dal punto di vista produttivo, economico, organizzativo e di dimensione occupazionale.

Art. 31 - Osservatorio nazionale
Le parti convergono sull'esigenza di rafforzare il sistema di relazioni sindacali in essere, così come disciplinato dall'art. 30, e di organizzare con regolarità e sistematicità l'esame ed il confronto su temi di interesse comune.
A tal fine viene costituito un Osservatorio nazionale, formato da 6 componenti, dei quali 3 designati dall'Anec e 3 designati dalla Filis-Cgil, Fis-Cisl e Uilsic-Uil.
L'Osservatorio, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, fornirà alle parti supporto tecnico e di conoscenza attraverso l'acquisizione, l'esame e l'elaborazione di tutti i dati che, non rivestendo carattere di riservatezza, possano risultare utili agli effetti del quadro informativo complessivo del settore.
Costituiranno in particolare oggetto di esame ed attenzione da parte dell'Osservatorio nazionale:
- l'andamento del mercato nazionale ed internazionale, le questioni comunque suscettibili di aver incidenza sulla situazione dell'esercizio cinematografico, le prospettive produttive settoriali ed i relativi prevedibili effetti sull'occupazione;
- gli effetti dell'introduzione di nuove tecnologie e di nuovi modelli di offerta al pubblico sulla organizzazione del lavoro, sulla professionalità degli addetti e sull'assetto in genere dell'esercizio cinematografico anche in relazione alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori;
- l'analisi delle possibili linee di intervento legislativo di sostegno al settore.

Art. 37 - Norme speciali
Per quanto non disposto dal presente contratto, valgono le disposizioni legislative vigenti.
Oltre al presente contratto collettivo di lavoro il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla direzione dell'azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti dal presente contratto e rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Nelle aziende che abbiano più di 20 dipendenti, copia degli eventuali regolamenti interni sarà consegnata a cura dell'azienda stessa a ciascun lavoratore.

Regolamentazione per i lavoratori con qualifica operaia
Art. 41 - Orario di lavoro

Premesso che la durata dell'orario normale di lavoro giornaliero e settimanale è disciplinata dalle norme di legge (8 ore giornaliere o 48 settimanali), l'orario normale contrattuale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia l'orario normale di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere. […]
Le norme di cui sopra non modificano le condizioni in atto per i portieri ed i guardiani con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze.
Il personale di cabina cinematografica, qualora l'orario di lavoro superi le 6 ore consecutive giornaliere, avrà diritto, per la cena, ad una sosta della prestazione non inferiore ad 1 ora, da escludersi dal computo dell'orario di lavoro.
Se l'azienda, per esigenze di lavoro, richiederà all'operatore di rinunciare, col suo consenso, alla suddetta sosta, la prestazione effettuata in tale ora verrà retribuita con una quota oraria di retribuzione normale maggiorata del 30%.
[…]
Dichiarazione a verbale
Fermo restando l'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, è concordata una riduzione del monte ore annuo di 8 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1° gennaio 1988, di ulteriori 8 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1° giugno 1991, di ulteriori 8 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1° giugno 1992, di ulteriori 6 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1° gennaio 1995 e di ulteriori 6 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1° luglio 1995. La riduzione di cui sopra sarà attuata secondo criteri da concordare in sede aziendale.

Art. 43 - Recuperi
Fermo restando quanto previsto dall'art. 42 è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro i 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 45 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Nessun lavoratore, entro i limiti consentiti dalla legge, potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
[…]

Art. 48 - Malattia ed infortunio
[…]
L'azienda ha inoltre facoltà di far controllare l'idoneità fisica del dipendente da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]

Regolamentazione per i lavoratori con qualifica impiegatizia
Art. 52 - Orario di lavoro

Premesso che la durata dell'orario normale di lavoro giornaliero e settimanale è disciplinata dalle norme di legge (8 ore giornaliere o 48 settimanali), l'orario normale contrattuale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, peraltro, l'orario normale di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere.
Restano ferme le più favorevoli situazioni aziendali per gli orari inferiori eventualmente in atto.
Salvo diverse esigenze aziendali l'orario lavorativo nel sabato degli impiegati addetti alle sedi amministrative al di fuori del cinema terminerà di norma alle ore 13.
[…]
Dichiarazione a verbale
Fermo restando l'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, è concordata una riduzione del monte ore annuo di 8 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1° gennaio 1988, di ulteriori 8 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1° gennaio 1989, di ulteriori 8 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1° giugno 1991, di ulteriori 8 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1° giugno 1992, di ulteriori 6 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1° gennaio 1995 e di ulteriori 6 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1° luglio 1995. La riduzione di cui sopra sarà attuata secondo criteri da concordare in sede aziendale.

Art. 53 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Il lavoro straordinario, notturno e festivo deve essere richiesto o autorizzato, salvo casi di urgenza o di forza maggiore, nella giornata precedente a quella nella quale deve essere effettuato.
Nessun impiegato potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo entro i limiti consentiti dalla legge salvo giustificati motivi di impedimento.
[…]

Art. 57 - Trattamento di malattia ed infortunio
[…]
L'azienda ha inoltre facoltà di far controllare l'idoneità fisica del dipendente da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]