Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 maggio 2026, n. 15494 - Carcinoma del vigile del fuoco e stato di vittima del dovere: la Cassazione ribadisce il requisito del quid pluris


 





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente

Dott. ORIO Attilio Franco - Consigliere

Dott. SARRACINO Antonella Filomena - Consigliera

Dott. MAGNANENSI Simona - Consigliera

Dott. PISAPIA Mariagrazia - Rel. Consigliera

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

sul ricorso 27398-2024 proposto da:

A.A., B.B., C.C. in qualità di eredi di D.D., rappresentate e difese dall'avvocato ANDREA PENNESI;

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 569/2024 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/06/2024 R.G.N. 326/2024;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dal Consigliere Dott. MARIAGRAZIA PISAPIA.



Fatto


1. Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 368/23, rigettava la domanda degli eredi (moglie e figlie) di D.D., ex Capo squadra dei vigili del fuoco, deceduto per insufficienza respiratoria da carcinoma polmonare, volta ad ottenere il riconoscimento dello status di "vittima del dovere", ai sensi dell'art. 1 comma 564 L. n. 266/2005 e del D.P.R. 243/06, e i relativi benefici.

2. Il Tribunale riteneva che l'esposizione alle sostanze nocive fosse avvenuta nell'ambito del normale espletamento dei compiti di istituto e che non vi fosse prova di circostanze straordinarie generatrici di un rischio specifico ulteriore. Inoltre, sulla base della sentenza emessa nel giudizio civile di responsabilità, ex art 2087 cc, intentato dalla medesima parte, rilevava che la genesi del tumore polmonare era attribuibile (come accertato dal CTU) all'85% al tabagismo, oltre che alle emanazioni nocive dei prodotti di combustione cui D.D. era sottoposto durante, in particolare, l'attività di spegnimento degli incendi e nel ruolo di conducente di mezzi di soccorso.

3. Proposto appello da parte degli eredi di D.D., la Corte d'Appello di Milano, con la sentenza impugnata, rigettava il gravame, confermando la decisione di primo grado. Escludeva la sussistenza del quidpluris necessario per la tutela ex art. 1 comma 564 L. n. 266/2005, stante l'assenza di particolari condizioni ambientali od operative eccedenti il rischio ordinario del servizio.

4.Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi di D.D., con due motivi.

5. Il Ministero dell'Interno si è costituito con controricorso, chiedendo il rigetto.

6. I ricorrenti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c.

7. Il ricorso è stato discusso all'adunanza camerale dell'11.03.2026.



Diritto


1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la violazione/falsa applicazione dell'art. 1 comma 564 L. n. 266/2005 e dell'art. 1 comma 1 D.P.R. n. 243/2006, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

1.1. Censurano l'errata interpretazione delle "particolari condizione ambientali/operative" e dei "maggiori rischi e fatiche", offerta dalla Corte territoriale, valorizzando l'accertata violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro, la mancanza di diagnosi tempestiva sull'insorgenza della patologia, la mancanza dei DPI (già accertate nel giudizio di responsabilità civile, proposto ex art 2087 c.c.).

1.2. Il motivo è infondato.

1.3. Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha chiarito che il riconoscimento dello status "vittima del dovere richiede un "quid pluris" rispetto alla mera dipendenza da causa di servizio, dovendo ricorrere circostanze straordinarie che espongono ad un rischio maggiore, rispetto a quello ordinario scaturente dallo svolgimento dei compiti istituto (Cass. n. 29819/2022, proprio su vigile del fuoco con carcinoma polmonare; nn. 8957, 10954/2023; 599/2024;n.1338/2026; 35011/2025; 3 1698, 17376, 16194 /2025).

1.4. Deve ritenersi che "particolare" è quella causa di danno non comune alla platea dei lavoratori del medesimo servizio e che l'insalubrità ambientale generica (anche scaturente da violazione dell'art. 2087 c.c.) non comporti automaticamente l'equiparazione tra causa di servizio e riconoscimento di vittima del dovere, dovendosi escludere ogni automatismo (Cass. S.U. n. 21969/2017; nn. 4238/2019, 823/2021).

1.5. Questa Corte ha chiarito, infatti, che, se pure la disciplina prevista a tutela delle vittime del dovere consente un allargamento della tutela in presenza di condizioni di lavoro in situazione di illegittimità che ledano il diritto alla salute e causino malattie professionali, deve pur sempre individuarsi un netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto. Affinché possa predicarsi infatti lo status di vittima del dovere in capo a chi abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non è sufficiente la semplice dipendenza dell'infermità da causa di servizio, occorrendo appunto che questa sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, essendo dunque necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito, dovendo invece escludersi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro. L'opposta opzione interpretativa fatta propria da Cass. n. 4238 del 2019 (e ribadita da talune successive conformi), nella misura in cui equipara la particolarità delle condizioni di lavoro alla loro nocività, porterebbe ad estendere il riconoscimento dello status di vittima del dovere in ogni caso di prospettata violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c. ed altresì a far venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finirebbe per concorrere quasi in via automatica senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris sposto che con tutta evidenza la legge richiede attraverso l'individuazione dello specifico requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative (cfr 8957 del 2023).

1.6. L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è il risultato, quindi, della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, escludendosi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro.

1.7. Nel caso di specie, la Corte d'Appello - esaminando l'esposizione a gas di scarico, l'omessa sorveglianza sanitaria, la carenza DPI - ha escluso la straordinarietà del rischio, ravvisando il rischio ordinario connesso all'espletamento dell'ordinaria attività di vigile del fuoco, ritenendo che la riscontrata violazione della normativa generale in tema di salute del lavoro integrasse la mera insalubrità dell'ambiente di lavoro ma non le particolari condizioni ambientali ed operative rilevanti per il beneficio in questione.

1.8. La decisione assunta è conforme all'orientamento di questa Corte ed è adeguatamente motivata.

2 .Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono l'omesso esame di circostanza decisiva, ex art. 360 n. 5 c.p.c., costituito dal tabagismo quale concausa del tumore di D.D., come accertato dal C.T.U. nel giudizio civile di responsabilità, incardinato ex art 2087 cc, e definito con sentenza n. 28450/2018 della Corte di Cassazione.

2.1. Deducono che l'abitudine al fumo di D.D., era valutabile intorno a 20 sigarette all'anno per 30 anni e quindi con una media di solo 1,64 sigarette al giorno, dovendosi rivalutare la rilevanza del "sinergismo per l'esposizione ai fumi tossici delle auto". Lamentano che la Corte d'Appello ha ritenuto assorbito tale profilo, senza esplicitare alcuna valutazione.

3. Il motivo è inammissibile, non essendo stata prospettata la decisività ai fini di una diversa valutazione ed è in ogni caso infondato.

3.1. La Corte d'Appello ha, infatti, ritenuto assorbito tale motivo, per la ragione prevalente dell'assenza di un quid pluris ai fini del riconoscimento dello status di vittime del dovere. Tale profilo preliminare non è stato scardinato dal ricorso e la circostanza che si assume essere stata omessa è stata riproposta senza alcuna prospettazione della sua decisività. Anzi il tabagismo quale concausa del tumore finisce per rafforzare l'assenza di un rischio specifico straordinario.

4. Per tutto quanto detto, il ricorso va rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6.Infine, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti della parte ricorrente, per evitare la diffusione di dati riguardanti lo stato di salute, si deve disporre, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l'omissione delle generalità e di ogni altro dato identificativo dei ricorrenti e del de cuius.



P.Q.M.


La Corte rigetta ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero Interno, liquidate in Euro 3.000,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi ricorrenti e del de cuius.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, all'adunanza camerale dell'11 marzo 2026.

Depositata in Cancelleria il 21 maggio 2026.