Tipologia: Accordo per la disciplina del telelavoro
Data firma: 10 novembre 2015
Parti: Ispra e Anpri-Cida, Fir-Cisl, Flc-Cgil, Uil-Rua, Us/Rdb Ricerca
Comparti: P.A., Istituzioni e enti di ricerca e sperimentazione, Ispra
Fonte: isprambiente.gov.it

Sommario:


Il giorno 10 del mese di novembre 2015 in Roma, presso la sede ISPRA sita in via Brancati, n. 48 si sono riuniti per l’Amministrazione il Presidente […] e il Direttore Generale […] e per le OO.SS. i rispettivi rappresentanti come risultanti dalle firme apposte in calce, per sottoscrivere il presente Accordo per la disciplina del telelavoro In relazione alla definizione degli ambiti riservati alla contrattazione integrativa in materia di telelavoro, ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70 nonché dell’Accordo quadro del 23 marzo 2000 e nel rispetto delle disposizioni dei vigenti CCNL del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione le parti convengono di definire i seguenti aspetti.

Art. 1 Selezione dei dipendenti
Il presente articolo definisce le modalità di redazione della graduatoria di cui all’art. 5, comma 4, delle Linee operative per la disciplina del telelavoro adottato dall’ISPRA. Le candidature pervenute saranno inserite in un'unica graduatoria redatta tenuto conto dei criteri di scelta e dei punteggi di seguito indicati, in ordine di priorità:
a) situazioni di disabilità psico-fisiche del dipendente certificate dal riconoscimento di un’invalidità civile non inferiore al 51% (in caso di certificazioni antecedenti la L. 183/2010 con indicazione di “ridotta capacità motoria”): punti 6;
b) situazioni di disabilità psico-fìsiche del dipendente certificate dal riconoscimento di un’invalidità civile non inferiore al 46% (o senza indicazione percentuale per le certificazioni antecedenti la L. 183/2010): punti 4;
c) esigenze di cura di figli minori (nella categoria dei figli minori sono ricompresi i figli adottivi e gli affidamenti: in quest’ultimo caso per l’attribuzione del punteggio è necessario che l’affidamento sia superiore a sei mesi nel corso dell’anno di assegnazione del progetto di telelavoro):
- in età compresa tra 0 e 3 anni: punti 4;
- in età compresa tra 4 e 8 anni: punti 3;
- in età compresa tra 8 e 10 anni: punti 2;
- in presenza di più figli verrà attribuito il punteggio onnicomprensivo di punti 5;
- assegnazione di 1 punto aggiuntivo in caso di situazioni monogenitoriali (sarà cura del dipendente certificare debitamente il requisito);
d) esigenze di cura, debitamente certificate, nei confronti di familiari o conviventi del dipendente in situazioni di disabilità psico-fisiche certificate dal riconoscimento di un'invalidità civile:
- al 100% unitamente al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento: punti 5;
- dal 67% al 100%: punti 4;
- in presenza di più situazioni di conviventi del dipendente in situazioni di disabilità psico-fìsiche verrà attribuito il punteggio onnicomprensivo di punti 5;
e) distanza tra l'abitazione del dipendente o altro luogo dove è prevista l’attività in telelavoro e la sede Ispra della struttura di riferimento, superiore a 15 Km: con l'attribuzione di punti 0,1 per ogni due chilometri ulteriore rispetto ai 15 fino ad un massimo di punti 3; il conteggio dei chilometri è arrotondato all’unità inferiore se il primo decimale è inferiore a 5, o all’unità superiore se esso è uguale o superiore a 5. Nel caso in cui il tempo di percorrenza della distanza tra la sede del telelavoro e la sede Ispra della struttura di riferimento del dipendente sia superiore ad un ora (calcolata il giorno successivo della data di scadenza del bando di telelavoro per un arrivo calcolato entro le ore 09.30) verrà assegnato 1 punto aggiuntivo. Sia le distanze che il tempo di percorrenza verranno calcolate tramite il motore di ricerca “Google Maps”.
f) età anagrafica del richiedente:
- a partire dai 50 anni punti 0,1 per ogni anno di età;
I punteggi indicati al presente articolo sono fra loro cumulabili.
Nel caso di parità di punteggio, la precedenza è accordata, nell’ordine:
a) al dipendente con il maggior punteggio di cui all’art. 2 lett. a) e b);
b) al dipendente che non sia mai stato assegnato a progetti di telelavoro;
c) al dipendente che abbia un’età anagrafica maggiore.
Preliminarmente all’applicazione delle suddette precedenze, qualora la parità sia determinata da un’esclusiva attribuzione del punteggio di cui alla lettera c), eventualmente cumulata solo con il punteggio di cui alla lettera e), la precedenza è accordata cumulando integralmente punteggi di cui alla lettera c).

Art. 2
La presenza delle condizioni che hanno dato origine all’attribuzione dei punteggi di cui all’articolo 1 sarà oggetto di apposita verifica all’atto dell’eventuale richiesta di proroga. La proroga sarà concessa solo se il nuovo punteggio non sarà inferiore a quello attribuito all’ultima posizione assegnataria di progetto nella graduatoria cui era inserito il dipendente medesimo.

Art. 3
I punteggi di cui all’articolo 1 troveranno applicazione per l’attivazione dei nuovi progetti di telelavoro mentre per le proroghe anno 2016 verrà attuato quanto previsto dall’articolo 2.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 10 novembre 2015

Accordo sulla disciplina del telelavoro - Nota a verbale
Usb Pi firma l'accordo sul telelavoro in considerazione della volontà positiva espressa dall'Amministrazione a voler aprire una discussione finalizzata all'adozione di misure atte alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche sulla base dell'art 14 della L. 124 del 2015.