Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 maggio 2026, n. 15697 - DPI e obbligo di manutenzione del datore di lavoro: irrilevanza del mutamento di mansioni ai fini della domanda risarcitoria


 

 


Presidente Di Paolantonio - Relatore Garri

 

Fatto



1. F. R., dipendente del Comune di (OMISSIS) inquadrato nella categoria professionale di operaio ed assegnato a mansioni di addetto alla raccolta rifiuti, ha adito il Tribunale di Napoli chiedendo l’accertamento dell’inadempimento datoriale relativo alla manutenzione e pulizia dei dispositivi di protezione individuale (DPI) fornitigli, nonché la condanna dell’ente al risarcimento del danno subito per avervi dovuto provvedere, nell’ultimo decennio anteriore alla proposizione della domanda, personalmente.

Il Comune si costituiva eccependo che, a partire dal 2015, il lavoratore era stato assegnato non più alla Direzione Ambiente – Servizio N.U./Ecologia, ma alla Direzione Attività produttive - Servizio Mercato Ittico all’Ingrosso, con mansioni di addetto alle pulizie e che la diversa assegnazione non prevedeva l’utilizzo di DPI, sicché già da questo punto di vista la pretesa era di certo parzialmente da disattendere.

Il Tribunale rigettava la domanda, ma la sentenza veniva riformata dalla Corte d’Appello di Napoli, la quale riconosceva la natura di DPI degli indumenti in questione e il conseguente obbligo del datore di provvedere alla loro manutenzione indipendentemente dall’unità lavorativa di assegnazione.

La Corte riteneva che gli indumenti forniti – in particolare guanti, scarpe e tute - fossero finalizzati alla sicurezza del lavoratore non solo nella raccolta rifiuti stradale, ma anche nelle attività di pulizie al Mercato Ittico, per prevenire l’insorgenza e il diffondersi d’infezioni.

Essa accertava pertanto l’inadempimento contrattuale del Comune, e lo condannava al risarcimento del danno per le spese di pulizia sostenute dal lavoratore, equitativamente determinate in complessivi euro 912,50, oltre accessori.

2. Il Comune di (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, resistito da controricorso del lavoratore.

3. È stata comunicata alle parti proposta di definizione accelerata ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., sul presupposto dell'inammissibilità del ricorso per essere con esso richiesta un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale di merito, ma il Comune ricorrente ha depositato istanza di decisione della causa, che è stata quindi avviata a trattazione camerale.

4. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

 

Diritto



1. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., degli artt. 112, co. 1, 414, co. 1, nn. 4 e 5, 416, co. 3 e 420, co. 1, c.p.c. per esservi stata inversione della sequenza logica tra oneri assertivi e oneri asseverativi, in violazione del divieto di mutatio libelli e dei limiti dell’emendatio libelli propri del rito del lavoro.

Il Comune sostiene che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto di poter superare il fatto che il ricorrente dal 2015 fosse adibito alle pulizie in un settore diverso (il mercato ittico) e non, come dedotto nel ricorso introduttivo, su strada (nettezza urbana), in quanto i fatti riguardanti i due servizi sarebbero diversi ed era onere del ricorrente quello di delimitare con esattezza il thema decidendum.

Ciò tanto più in presenza di diritti, come quello oggetto di causa, di natura eteroindividuata ed avallandosi altrimenti una inammissibile mutatio libelli, senza contare che anche l’emendatio libelli non sarebbe consentita, nel rito del lavoro, se non nelle forme e nei termini di cui all’art. 420, co. 1, c.p.c., che avrebbe permesso la modifica solo in presenza di gravi motivi e previa autorizzazione del giudice.

2. Orbene, la presente causa è pienamente sovrapponibile a quella esaminata con la recente pronuncia di questa Corte n. 74/2026, che ha respinto analogo ricorso, pronuncia dalla quale il Collegio non intende discostarsi e che si richiama ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

3. In fatto è accaduto che, secondo la narrativa contenuta nella sentenza di appello, il ricorrente ha agito al fine di sentir dichiarare l’obbligo del Comune, suo datore di lavoro, di rimborsargli quanto speso per la pulizia degli indumenti necessari per lo svolgimento della prestazione a far tempo dal mese di giugno 2012.

Il Comune, costituendosi, ha eccepito che la pretesa poteva essere riferita solo al periodo fino all’anno 2013 in cui il ricorrente aveva svolto attività che effettivamente presupponevano lo svolgimento di mansioni tali da determinare la consegna di indumenti con funzione protettiva a tutela della salute, in quanto successivamente il lavoratore era stato adibito, dal medesimo Comune, alle pulizie presso il mercato ittico.

4. Il tema del decidere è se, avendo il ricorrente agito menzionando solo l’adibizione al Servizio di Nettezza Urbana, e risultando che nell’ultima parte di quel periodo le mansioni erano state svolte invece presso il Servizio del Mercato Ittico, la Corte d’Appello, nell’accogliere integralmente la pretesa, abbia esorbitato dai limiti dell’originaria domanda, avallando un’indebita mutatio o emendatio libelli.

5. In proposito, si deve ritenere che l’identificazione del fatto costitutivo del credito e la corrispondente attività assertiva vadano valutati in modo coerente con la realtà comune alle parti entro cui il processo si inserisce.

Opinando diversamente si finirebbe per avallare un approccio meramente formalistico, in contrasto con le esigenze di tutela cui il giudizio è chiamato a sopperire, tanto più in ambito di diritto del lavoro.

Ciò significa che, a fronte del pacifico sussistere di un unico rapporto di lavoro tra le stesse parti e per tutto il periodo interessato, l’individuazione della domanda si determina attraverso la deduzione dell’esistenza del rapporto di lavoro e dell’adibizione a mansioni di pulizia, senza la manutenzione o il lavaggio da parte del datore dei necessari indumenti protettivi.

Una volta dedotto quanto sopra, l’obbligo su cui verte il processo resta individuato ed ha per oggetto la necessità, per quelle lavorazioni, di indumenti idonei ad assicurare la protezione della salute, nei diversi incarichi intercorsi, senza che di altro vi sia bisogno.

Non potendosi di certo in alcun modo dire che il datore di lavoro potesse subire disorientamenti o essere violato nel diritto al contraddittorio, per il fatto che il ricorrente, pur contemplando nella pretesa tutto l’ultimo decennio, aveva fatto riferimento al Servizio amministrativo di adibizione solo nella prima parte del periodo oggetto di causa (Servizio di Nettezza Urbana) e non al Servizio amministrativo del secondo periodo (Servizio di pulizia al Mercato Ittico), una volta considerato che la prestazione è resa tra due parti del medesimo rapporto e che necessariamente al datore è noto quanto fa il lavoratore e quali cautele comporti l’attività interessata, sia pur diversi siano nel tempo i Servizi di adibizione, pur sempre in mansioni di pulizia.

Tali ulteriori specificazioni sui servizi di adibizione non integrano quindi una mutatio libelli, ma, proprio perché non indispensabili a definire l’oggetto del contendere ed al dispiegamento delle reciproche difese, neanche di un’emendatio libelli, concernendo esse il merito e non l’individuazione di ciò su cui si deve decidere.

Anche il richiamo alla natura c.d. “eterodeterminata” non è decisivo, perché non si tratta di concetto assoluto, ma relativo, che va apprezzato tenendo conto del se, muovendo sempre dai fatti comuni alle parti, le diverse circostanze possano comportare la coesistenza di due diversi diritti, sicché deve sapersi se sia uno o l’altro quanto oggetto del processo.

Nel caso delle mansioni svolte in progresso di tempo presso il medesimo datore di lavoro il problema non si pone e, senza indulgere a concettualismi, tutto consiste nel vedere se in tali diversi tempi, vi fossero indumenti resi necessari da esigenze di tutela della salute del lavoratore o, più in generale, di tutela della salubrità dell’attività svolta, perché sono questi, in una con l’esistenza del rapporto di lavoro, i fatti fondativi del diritto azionato.

In definitiva, il mutamento del Servizio di adibizione non è elemento individuativo del diritto fatto valere che dipende, presso quello stesso datore di lavoro, dall’essersi dedotto lo svolgimento di mansioni di pulizia, senza lo svolgimento, da parte del datore, delle conseguenti attività di manutenzione e lavaggio degli indumenti di lavoro a tal fine necessari.

6. Nessuna censura è svolta rispetto all’accertamento nel merito – tra l’altro di assoluta evidenza – secondo cui anche presso il mercato ittico vi era necessità di indumenti di protezione, che necessitavano di manutenzione e lavaggio e dunque non vi è da attardarsi su quest’ultimo punto.

7. Il ricorso per cassazione va quindi disatteso.

8. In ordine alla istanza di pubblica udienza ai sensi dell’art. 375, comma 1, c.p.c., si osserva come la trattazione in pubblica udienza costituisca modalità eccezionale, riservata alle controversie in cui le questioni presentino una particolare rilevanza nomofilattica o specifiche esigenze di approfondimento orale.

Nel caso di specie, le questioni dedotte sono state affermate da tempo da questa Corte. In particolare, in materia di differenze fra mutatio ed emendatio libelli la Corte ha affermato il principio seguito dalla Corte di appello secondo cui si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12621 del 20/07/2012). Parimenti consolidato è l’orientamento di questa Corte sulla distinzione fra fatti primari e fatti secondari, dedotti solo in funzione della prova, secondo cui in tema di giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 14, l. n. 69 del 2009, che ha sostituito l'art. 115, comma 2, c.p.c., il principio di non contestazione trova applicazione solo con riferimento ai fatti primari, ovvero costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi del diritto fatto valere in giudizio mentre, per i fatti secondari - vale a dire quelli dedotti in mera funzione probatoria -, la non contestazione costituisce argomento di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., per cui tali fatti possono essere contestati per la prima volta anche nel giudizio di appello. (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 40756 del 20/12/2021).

9. Orbene considerato che, rispetto alla domanda fatta valere in giudizio, il luogo di esercizio delle mansioni ricomprese nella qualifica di inquadramento non può essere ritenuto fatto primario perché concorre unicamente a determinare la natura degli indumenti di lavoro ed a consentirne la qualificazione, non si ravvisa ragione alcuna per rimeditare l’orientamento già espresso da questa Corte né per disporre il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione in udienza pubblica, risultando le questioni dedotte, già esaminate dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato e che trovano soluzione nella applicazione di principi già affermati, senza necessità di ulteriori approfondimenti nomofilattici.

In conclusione, non si evidenziano profili di particolare complessità o rilevanza sistematica tali da giustificare la deroga al modulo camerale, potendo la decisione essere utilmente assunta in sede camerale, sulla base degli atti e delle difese scritte, non emergendo esigenze di discussione orale.

10. Va pertanto ribadito il seguente principio di diritto affermato nel precedente citato: «l’individuazione dei fatti costitutivi della domanda va condotta tenendo conto di quanto strettamente necessario alla comprensione dell’oggetto del contendere e sulla base anche di quanto, appartenendo alla realtà comune alle parti, è necessariamente noto ad esse e non idoneo come tale a disorientare il contraddittorio, mentre ogni altro particolare non ha valore determinante al fine di comportare mutatio o emendatio libelli e riguarda solo il merito della controversia».

11. La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza. Data la non conformità tra proposta e decisione finale, non ricorrono i presupposti di cui all'ultimo comma dell'art. 380-bis, c.p.c., per le ulteriori condanne di cui all'art. 96, co. 3 e 4, c.p.c. (v. anche Cass. 1 agosto 2024, n. 21668). Al riguardo va precisato che la proposta è stata motivata nel senso dell'inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto sulla base di esso si sarebbe rivendicata una diversa ricostruzione del merito della controversia.

In realtà, non era quello il senso del motivo, che è palesemente di portata processuale e che, come tale, era ammissibile, ma viene qui rigettato.

12. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

 

P.Q.M.
 


La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 600,00 a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 se dovuto