AUO Federico II
Regolamento aziendale per la disciplina del lavoro agile (smart working)


Articolo 1
Definizioni e finalità

1. Ai fini del presente regolamento, con il termine “lavoro agile” o “smart working” (i due termini verranno utilizzati alternativamente nell’ambito del presente regolamento) non si intende una tipologia contrattuale autonoma, ma una modalità non ordinaria di esecuzione della prestazione di lavoro, consistente nello svolgimento di una parte dell’orario lavorativo settimanale in luogo diverso dalla sede aziendale, entro i limiti di durata dei tempi di lavoro previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Inoltre, l’attuazione del Piano Organizzativo del Lavoro Agile ha introdotto un’evoluzione dei tradizionali modelli organizzativi aziendali ottimizzando le risorse e le mansioni che possono essere svolte anche a distanza attraverso una pianificazione del lavoro che concilia il benessere del lavoratore con le esigenze aziendali.
2. Lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro ordinaria non modifica il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
3. L’utilizzo del lavoro agile non deve in alcun modo pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi a favore degli utenti.
4. Il presente Regolamento ha l'obiettivo di fornire le linee guida nonché le procedure di accesso allo svolgimento dell’attività lavorativa in regime di smart working, in accordo con il proprio Direttore/Responsabile.
 

Articolo 2
Destinatari

1. La disciplina del lavoro agile, oggetto del presente Regolamento, si applica a tutto il personale dipendente di qualsiasi livello organizzativo della AOU (a tempo indeterminato e determinato, che abbiano superato il periodo di prova), purché le attività cui sono preposti siano eseguibili in tale modalità e non rientrino nei casi di esclusione di cui al punto 3 del presente articolo.
2. Il dipendente può eseguire la prestazione in modalità smart working qualora le attività assegnate allo stesso dal Responsabile/Direttore risultino idonee all’esecuzione in modalità agile secondo i requisiti di seguito individuati:
• Le attività assegnate al dipendente possono essere, almeno in parte, delocalizzate, senza che sia necessaria una costante presenza fisica presso la sede di lavoro. Restano di norma escluse dallo svolgimento in modalità di lavoro agile le attività assistenziali e di cura che richiedono il contatto diretto con i pazienti, le prestazioni da effettuarsi su turni e quelle che implicano l’uso continuativo di strumentazioni non eseguibili da remoto;
• Il dipendente può avvalersi di strumenti tecnologici idonei allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di servizio;
• L’attività lavorativa può essere organizzata nel rispetto degli obiettivi programmati nel Piano della Performance, garantendo autonomia nell’esecuzione;
• Il dipendente svolge, in tutto o in parte, mansioni che non richiedono un controllo continuo sulle modalità di esecuzione, ma che prevedono la verifica del rispetto dei tempi e dei risultati attesi, sulla base di obiettivi previamente definiti;
• Lo svolgimento dell’attività in modalità agile deve risultare compatibile con le esigenze organizzative della struttura di appartenenza e con il ruolo ricoperto dal dipendente;
• Il dipendente deve possedere adeguate capacità organizzative e dimostrare propensione all’assunzione di responsabilità.
3. In relazione alla tipologia di attività prestata, non possono comunque essere svolte in modalità agile le seguenti attività:
• attività sanitarie/assistenziali. Per la telemedicina saranno separatamente dettate specifiche disposizioni;
• attività per le quali è necessario un contatto diretto con l’utenza o con il pubblico;
• attività non eseguibili attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche, ovvero che possono essere eseguite con tecnologie o strumenti non ancora in uso in Azienda o che prevedano l’utilizzo di documenti non digitalizzabili o di documenti che, per ragioni di sicurezza dei dati trattati, è vietato trasportare fuori dai locali di servizio (es. cartelle cliniche);
• attività di carattere tecnico da effettuarsi materialmente sul luogo di lavoro che richiedano la presenza fisica del lavoratore in sede (es. manutenzioni, trasporti, laboratori, ecc…) o incarichi attribuiti (es. attività di ispezione e controllo su strutture, macchinari, attrezzature, materiali);
• i lavori con articolazione in turno;
• attività non pianificabili né verificabili nell’esecuzione e nella misurazione dei risultati.
4. Fermo restando i diritti di priorità sanciti dalle normative legislative e contrattuali tempo per tempo vigenti e l’obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate, l’AOU avrà cura prioritariamente di facilitare l’accesso al lavoro agile ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo pieno rispetto a quelli con contratto part-time, o che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure. Hanno carattere prioritario le richieste di esecuzione del lavoro in modalità agile formulate da parte:
• delle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo per maternità;
• dei lavoratori con disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/92 e s.m.i.;
• dei lavoratori c.d. “fragili” che versano nelle condizioni di cui al Decreto del Ministero della Salute del 04.02.2022 o che siano conviventi con soggetti immunodepressi;
• dei lavoratori che abbiano nel nucleo familiare una persona con disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/92 e s.m.i.;
• dei lavoratori con problemi di salute (non riconducibile a disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/92) o personali, ossia una "temporanea difficoltà”;
• dei lavoratori di età superiore ai 60 anni;
• dei lavoratori con presenza nel nucleo familiare di figli minori fino a 12 anni di età (art. 18 co. 3 bis L. n. 81/2017);
• dei lavoratori la cui distanza tra domicilio dichiarato all’Amministrazione e sede di lavoro superiore ai 50 km.
Si precisa che il possesso di una delle suddette condizioni non attribuisce alcun diritto allo svolgimento del lavoro agile, ma esclusivamente una priorità rispetto agli altri dipendenti.
 

Articolo 3
Accesso al lavoro agile

1. L’accesso a tale tipologia di lavoro può avvenire:
• su richiesta individuale del lavoratore, da presentare a mezzo e- mail istituzionale. Tale richiesta è subordinata all’autorizzazione da parte del Dirigente sovraordinato, da rilasciarsi previa valutazione delle specifiche necessità tecniche e organizzative delle attività e delle esigenze del servizio pubblico, da ritenersi comunque sempre prevalenti;
• Per scelta organizzativa da parte del Dirigente sovraordinato della struttura, previa adesione del dipendente;
• Per specifiche esigenze di natura temporanea e/o eccezionale (es. emergenze sanitarie, allerte meteo o di altro tipo).
2. Al fine di acquisire l’autorizzazione, il dipendente inoltra apposita istanza al Dirigente responsabile della Struttura di assegnazione, utilizzando il modello predisposto (Istanza di attivazione della prestazione lavorativa in modalità agile – ALLEGATO A).
Il Dirigente responsabile della Struttura di assegnazione esprime il proprio parere in merito alla compatibilità tra lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile e le esigenze tecnico¬organizzative del servizio. In caso di parere favorevole, l’Accordo individuale per la prestazione lavorativa in modalità lavoro agile (ALLEGATO B) debitamente compilato e sottoscritto dalle parti, viene trasmesso alla UOC Gestione Risorse Umane all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per i successivi adempimenti.
3. Per il personale autorizzato, lo svolgimento della prestazione in modalità smart working dovrà sempre fare riferimento ad una preventiva pianificazione ed in accordo con il proprio responsabile (onde accertarne la compatibilità con le esigenze di servizio, dinamiche organizzative della struttura e/o con caratteristiche anche temporanee di ruolo/mansione/contratto di assunzione).
4. In sede di presentazione della domanda da inoltrare a mezzo e-mail istituzionale, ferma restando la necessità della prevalenza del lavoro in presenza, il Dirigente sovraordinato autorizza lo smart working purché tale modalità sia compatibile con l’attività e l’organizzazione dell’Ufficio e comunque nella misura massima di 1 giorno a settimana; specifiche autorizzazioni per un numero di giorni superiore al suddetto limite, motivate da particolari condizioni di fragilità, saranno valutate dalla Direzione aziendale.
5. In ragione delle esigenze di servizio, il responsabile valuta di volta in volta l’approvazione della richiesta di smart working in modo da garantire un’adeguata presenza di personale presso la sede abituale di lavoro (almeno il 60 % dello stesso). A tal riguardo, l’utilizzo dello smart working deve avvenire tramite turnazione delle richieste tra i colleghi della struttura interessata, in relazione alle dimensioni della struttura stessa. Inoltre, per sopravvenute e documentate esigenze di servizio, l’approvazione può essere revocata da parte del Dirigente responsabile della struttura di assegnazione.
6. In caso di richieste di accesso al lavoro agile in numero superiore rispetto a quelle possibili (più del 40% del personale in servizio in quella Struttura che ne faccia richiesta per la stessa giornata), va riconosciuta priorità alle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità ovvero ai lavoratori in condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 co.3 della L. 104/1992.
7. Non è consentito lo svolgimento dello smart working in maniera sistematica nelle sole giornate del venerdì e lunedì.
8. In occasione della prestazione lavorativa effettuata in smart working, fermo restando che la sede di lavoro resta invariata ad ogni effetto di legge e di contratto, il dipendente potrà effettuare la prestazione presso il proprio domicilio o in altro luogo purché rispetti le indicazioni date in materia per la protezione dei dati e la sicurezza degli ambienti di lavoro. Il lavoratore è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni dell’Amministrazione in suo possesso e/o disponibili sul sistema informatico aziendale, ed è altresì tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie a garantire la salvaguardia e lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza. Inoltre, dovrà usare e custodire con la massima cura e diligenza tutte le informazioni.
9. Lo smart working dovrà consentire il mantenimento del medesimo livello quali-quantitativo di prestazione e di risultati che si sarebbe conseguito presso la sede dell’Amministrazione.
 

Articolo 4
L’accordo individuale per lo svolgimento del lavoro agile

1. L’accordo individuale per lo svolgimento dell’attività in modalità agile, a norma del DM 08.10.2021, è stipulato per iscritto tra il lavoratore e l’Azienda, secondo lo schema allegato al presente Regolamento.
2. Il dirigente della UOC Gestione Risorse Umane, esaminato l’accordo in relazione alla rispondenza alle norme contrattuali ed al presente regolamento, predispone nota di autorizzazione, a firma del Direttore Amministrativo/Direttore Sanitario, allo svolgimento dello smart working.
3. L’accordo, per la sua validità, deve contenere i seguenti elementi essenziali:
• la durata;
• l’indicazione del numero delle giornate di lavoro agile;
• il luogo ove verrà svolta l’attività lavorativa;
• la dotazione tecnica e informatica di cui il lavoratore dovrà avvalersi e le misure idonee a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate;
• orario di lavoro e la fascia di contattabilità;
• i tempi di riposo del lavoratore, non inferiori a quelli previsti per i lavoratori in presenza, e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare il diritto alla disconnessione;
• gli obiettivi assegnati e le modalità di valutazione della performance;
• le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali dell’amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 della legge n. 300/1970 e s.m.i.
• le modalità di recesso, con un termine di preavviso non inferiore a 30 giorni salve le ipotesi previste dall’art. 19 legge n. 81/2017;
• le ipotesi di giustificato motivo di recesso.
4. L’accordo in essere decade automaticamente, senza preavviso, qualora il dipendente cambi struttura o servizio di assegnazione, ovvero nel caso di modifica del contratto di lavoro (es. trasformazione da full time a part-time o viceversa, da part-time orizzontale a part-time verticale, progressione di carriera, ecc..). Nel caso in cui cambi il Dirigente responsabile ma resti inalterata la struttura di assegnazione del lavoratore, l’accordo mantiene la sua validità fino alla scadenza.
5. Il lavoro agile può essere sospeso per sopravvenute esigenze di servizio; in tal caso il dipendente può essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per consentire la ripresa del servizio in modalità ordinaria, e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in sede non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.
 

Articolo 5
Trattamento giuridico ed economico

1. La modalità lavoro agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in corso, che rimane regolato dalle vigenti norme di legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e integrativi. Il dipendente resta assegnato alla struttura di appartenenza e conserva, per quanto compatibili con la modalità di lavoro a distanza, i medesimi diritti e obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza.
2. L'Amministrazione garantisce parità di trattamento economico e normativo, anche in riferimento alle indennità e al trattamento accessorio sulla base dei contratti nazionali e integrativi vigenti, e le stesse opportunità rispetto alle progressioni di carriera previste per tutti dipendenti che svolgono mansioni analoghe nelle sedi aziendali.
3. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile, non possono essere applicati gli istituti contrattuali peculiari del lavoro in presenza, quali il lavoro straordinario, le trasferte, il lavoro disagiato, il lavoro svolto in condizioni di rischio. Pertanto, al lavoratore in modalità agile non spettano, in nessun caso, le relative indennità.
4. Nelle giornate di attività di lavoro agile il dipendente non ha diritto all’erogazione del buono pasto in quanto viene a mancare il presupposto stesso della possibilità di fruire del buono pasto, vale a dire di prestare l’attività lavorativa nella sede di lavoro per un determinato orario, con annessa previsione di un’apposita pausa pranzo.
5. L’AOU garantisce ai dipendenti che svolgono il lavoro in modalità agile specifiche iniziative formative, finalizzate al mantenimento e allo sviluppo della professionalità, nonché ad accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del lavoro agile. La mancata partecipazione comporta la decadenza automatica dallo stesso.
 

Articolo 6
Rilevazione delle presenze e ricognizione dell’attività lavorativa in modalità lavoro agile

1. Nei giorni e nella fascia oraria di contattabilità, il lavoratore deve attendere alle funzioni e compiti assegnati. Egli può astenersi dal lavoro con le stesse modalità del lavoro in presenza, ove ne ricorrano i relativi presupposti, attraverso la richiesta di fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge. Il dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, è sollevato dagli obblighi stabiliti dall’art. 9 per la fascia di contattabilità.
2. Per sopravvenute e documentate esigenze di servizio può essere revocata da parte del Dirigente sovraordinato l’approvazione della giornata di smart working mediante comunicazione scritta (nota o e-mail) almeno il giorno antecedente.
3. Per il personale del comparto la prestazione lavorativa in modalità agile può essere articolata nelle seguenti fasce temporali:
a) fascia di contattabilità - nella quale il lavoratore è contattabile sia telefonicamente che via e-mail o con altre modalità similari. Tale fascia oraria non può essere superiore all’orario medio giornaliero di lavoro;
b) fascia di inoperabilità - nella quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa. Tale fascia comprende il periodo di 11 ore di riposo consecutivo giornaliero previsto dal CCNL e nella fascia oraria notturna tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del giorno successivo.
4. La prestazione lavorativa in modalità agile è svolta senza un vincolo di orario nell’ambito delle ore massime di lavoro giornaliere e settimanali stabilite dai CCNL. Il lavoratore è tenuto a rispettare le norme sui riposi e sulle pause previste per legge e dalla contrattazione nazionale ed integrativa in materia di salute e sicurezza.
5. Il lavoratore del Comparto in “modalità agile” può decidere di rispettare la fascia oraria utilizzata durante l’attività prestata in presenza o può organizzare la propria giornata lavorativa nell’ambito della fascia oraria 8:00/20:00.
6. Il lavoratore dovrà essere contattabile per comunicazioni di servizio a mezzo mail e telefono negli orari definiti nell’accordo individuale. Se il dipendente è in possesso di cellulare di servizio, le chiamate entranti dall’interno telefonico del proprio ufficio sono inoltrate sul predetto cellulare di servizio
7. L’Azienda effettua, ove lo ritenga opportuno, tutti i controlli necessari ad accertare che l’effettiva operatività del lavoratore si realizzi in termini sovrapponibili al lavoro in presenza.
8. L’orario di lavoro giornaliero effettuato in modalità agile viene rilevato dal dipendente interessato, sotto la sua responsabilità, su foglio elettronico (ALL. C), evidenziando le attività svolte, l’ora di inizio e l’ora di cessazione delle stesse; tale foglio elettronico viene inviato dal lavoratore al Dirigente sovraordinato quotidianamente ovvero settimanalmente in caso di più giorni settimanali di smart working. Il Dirigente, controllata la rispondenza dell’orario e le attività svolte rispetto agli impegni assunti dal lavoratore nell’accordo individuale, procede alla convalida, provvedendo altresì a protocollare il foglio tramite procedura LAPIS.
9. Il Dirigente sovraordinato invia il riepilogo mensile in copia firmata in formato PDF e in copia formato Excel, all’Ufficio Presenze della UOC Gestione Risorse Umane, per la registrazione.
 

Articolo 7
Luogo della prestazione in modalità agile

1. È prevista un'alternanza tra lavoro a distanza e lavoro in ufficio, per le verifiche ed i contatti necessari al corretto svolgimento delle mansioni del lavoratore, in modo variabile in base al tipo di attività, secondo le modalità previste da ciascuna Struttura.
2. L’attività lavorativa, nei giorni di svolgimento in modalità “lavoro agile”, potrà essere svolta:
• presso il domicilio del lavoratore e\o presso altro luogo, idoneo a garantire la salute e sicurezza del dipendente e la custodia delle informazioni e dei dati personali di altri soggetti di cui lo stesso venga a conoscenza nello svolgimento della propria attività lavorativa, entrambe indicate nell’accordo individuale sottoscritto.
3. In ogni caso il dipendente è tenuto ad accertare che il luogo ove svolgerà la propria prestazione lavorativa rispetti le condizioni minime idonee a garantire la sua salute e sicurezza in conformità alle indicazioni fornite dal servizio di prevenzione e protezione dell’Istituto.
4. Il dipendente s’impegna, altresì, a comunicare tempestivamente e preventivamente, anche per le finalità assicurative, ogni variazione circa il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile.
 

Articolo 8
Dotazione tecnologica e Sicurezza dei dati

1. L’Amministrazione individua nell’ambito della UOC Sistemi informativi uno o più referenti per l’assistenza ai lavoratori in modalità agile.
2. Il lavoratore è autorizzato ad utilizzare i supporti informatici di sua proprietà o nella sua disponibilità, senza alcun diritto a ristoro o rimborso spese; in tal caso l’Azienda verifica l’idoneità tecnica delle attrezzature e provvede alla configurazione delle impostazioni necessarie allo svolgimento dell’attività, assicurando la riservatezza dei dati e delle informazioni trattati. Solo in situazioni identificate ed autorizzate dall’Amministrazione le attività potranno essere svolte con l’utilizzo degli strumenti di lavoro assegnati agli interessati dall’Ente.
3. Qualora si renda necessario accedere ai server contenenti applicativi, database o sistemi non fruibili tramite browser, l’Amministrazione autorizza l’accesso alle risorse attraverso VPN (Virtual Private Network), previa verifica da parte del Dirigente e del referente informatico e relativa comunicazione alla struttura competente in materia di sistemi informatici.
4. I costi direttamente e/o indirettamente collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa (telefono, elettricità, linea di connessione, etc.) o le eventuali spese per il mantenimento in efficienza dell’ambiente di lavoro agile sono a totale carico del lavoratore.
5. Eventuali impedimenti tecnici allo svolgimento dell’attività lavorativa nelle giornate di lavoro agile, malfunzionamenti della linea dati o problemi di comunicazione telefonica devono essere tempestivamente comunicati dal dipendente al Dirigente sovraordinato e al referente informatico al fine di trovare rapida soluzione al problema. Qualora ciò non sia possibile il Dirigente responsabile adotta tutti i provvedimenti organizzativi necessari al completamento della prestazione lavorativa, anche mediante il richiamo del dipendente nella sede di lavoro.
6. Alla postazione di lavoro agile sono applicati i normali protocolli di sicurezza previsti nell'ambito dei piani per il trattamento dei dati e per la salvaguardia della loro integrità e riservatezza, nel rispetto di standard di sicurezza equivalenti a quelli garantiti alle postazioni lavorative presenti negli uffici regionali. Il dipendente in lavoro agile è tenuto al rispetto della normativa riguardante il segreto d’ufficio e della normativa inerente la protezione dei dati personali di cui al D.lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE n. 679/2016 della quale dichiara di aver preso visione.
 

Articolo 9
Salute e Sicurezza sul lavoro

1. Il lavoratore che svolge la prestazione lavorativa in modalità agile, nel rispetto delle prescrizioni di legge, delle norme contrattuali e delle indicazioni contenute nel presente Regolamento è tenuto:
• a rispettare ed applicare correttamente le direttive dell’Amministrazione;
• a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali;
• a prendersi cura della propria salute e sicurezza, in linea con le disposizioni dell'art. 20 del D.lgs. 81/08, comma 1.
2. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 1 della Legge n. 81/2017, garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.
4. Il lavoratore è tenuto a sottoscrivere, unitamente all’accordo individuale, l’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro.
5. Nell'eventualità di un infortunio durante la prestazione in smart working, il lavoratore dovrà fornire tempestiva e dettagliata informazione all’Amministrazione. L’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni in cui il lavoratore o terzi dovessero incorrere a causa di uso improprio delle apparecchiature in uso del dipendente, dalla scelta di luoghi ove espletare la prestazione lavorativa non rispondenti ai requisiti minimi indicati nell’informativa di cui al punto 2 del presente articolo o da qualsiasi altro comportamento imprudente o negligente nell’espletamento dell’attività lavorativa;
6. Ogni singolo dipendente collabora proficuamente e diligentemente con l’Amministrazione al fine di garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro;
7. L’Azienda sarà comunque esonerata da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali danni a cose e/o persone procurati da un uso improprio delle apparecchiature assegnate.
 

Articolo 10
Valutazione e monitoraggio

1. I risultati raggiunti durante l’attività svolta in modalità agile, sia in termini qualitativi che quantitativi, sono oggetto di valutazione nell’ambito del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, analogamente a quanto previsto per l’attività lavorativa prestata in sede. Nel valutare la prestazione del dipendente in modalità agile, il Dirigente sovraordinato tiene conto delle attività e dei risultati in relazione agli obiettivi indicati nell’accordo individuale
2. Il raggiungimento degli obiettivi dovrà essere verificato dal Dirigente sovraordinato, sulla base di report prodotti e sottoscritti dal dipendente e tenuti agli atti della struttura a cura del Dirigente stesso.
3. L’esecuzione della prestazione in lavoro agile non modifica il potere direttivo e di controllo del dirigente della Struttura di assegnazione, che sarà esercitato con modalità analoghe a quelle applicate con riferimento alla prestazione resa in presenza. Il potere di controllo sulla prestazione resa al di fuori della sede ordinaria dovrà comunque avvenire nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 della legge n. 300/1970 e successive modificazioni.
 

Articolo 11
Recesso dall’accordo individuale

1. Durante lo svolgimento del lavoro agile, sia l’Amministrazione, su istanza o parere del Dirigente sovraordinato, sia il dipendente possono, fornendo specifica motivazione, recedere dall’accordo individuale prima della sua naturale scadenza, con un preavviso di 30 giorni, elevato per il recesso da parte aziendale a 90 giorni nel caso di dipendenti con disabilità. È possibile la rinuncia al preavviso da parte del soggetto che subisce il recesso.
2. Costituisce giustificato motivo di recesso dell’Amministrazione, senza obbligo di preavviso, il ricorrere delle seguenti circostanze:
• qualora l’efficienza e l’efficacia delle attività svolte dal dipendente non risultino rispondenti ai parametri stabiliti;
• qualora il dipendente non rispetti i tempi o le modalità di effettuazione della prestazione lavorativa;
• in caso di ripetuto mancato rispetto delle fasce di contattabilità;
• in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e definiti nell’accordo individuale;
• per sopravvenute esigenze di servizio non procrastinabili;
• in caso di mancata osservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sicurezza e tutela dei dati, fedeltà e riservatezza.
 

Articolo 12
Ruolo del CUG e dell’OIV

1. Ai sensi dell’art 57 D. Lgs. 165/2001, il CUG (Comitato Unico Garanzia) e l’OIV costituito ai sensi del D. Lgs. 150/2009, svolgono funzione consultiva, propositiva e di verifica in materia di lavoro agile. Il CUG contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di violenza morale o psichica dei lavoratori.
 

Articolo 13
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti della AOU Federico II.
2. In caso di entrata in vigore di disposizioni legislative, contrattuali nazionali e/o discipline regolamentari regionali che apportino modifiche all’istituto del lavoro agile, le norme di cui al presente Regolamento sono di conseguenza modificate o disapplicate.
3. Resta salva la possibilità di modificare il presente Regolamento per rispondere ad eventuali esigenze emerse durante l’applicazione dello stesso, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.


fonte: policlinico.unina.it