ACCORDO INTER-ISTITUZIONALE
PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE
TRA
Comune di Genova – Corpo di Polizia Locale, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, ***, rappresentato dalla Dirigente dr.ssa Francesca Bellenzier;
I .N.A.I.L. – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Direzione Territoriale di Genova, con sede in Genova, Via G. D’Annunzio n. 76, ***, rappresentato dal Direttore dott. Marco Quadrelli;
Automobile Club Genova, ente pubblico non economico, con sede in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 1/A, ***, rappresentato dal Direttore dott. Raffaele Ferriello;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento Ovest – Ufficio 3 - Motorizzazione Civile di Genova e Sezioni Coordinate di Savona - La Spezia – Imperia, con sede in Genova, Via Cantore n. 3, ***, rappresentato dal Direttore dott. Piero Provenzano.
di seguito congiuntamente denominate “le Parti”.
PREMESSO CHE
Il Comune di Genova, tramite il Corpo di Polizia Locale, promuove attività di educazione stradale e di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla diffusione della cultura della sicurezza nella circolazione;
l’INAIL, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e ai sensi della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. n. 38/2000 e D.Lgs. n. 81/2008), promuove e realizza iniziative di informazione, formazione e prevenzione anche con riferimento agli incidenti stradali connessi all’attività lavorativa e agli spostamenti casa–lavoro;
l’Automobile Club Genova, ai sensi dell’articolo 4 del proprio Statuto “presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell’auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio”;
la Motorizzazione Civile svolge funzioni istituzionali in materia di sicurezza e circolazione stradale mediante prevenzione, informazione e vigilanza finalizzata alla sicurezza del veicolo e dei conducenti;
la legge 17 maggio 1999, n. 144 promuove politiche integrate per il miglioramento della sicurezza stradale e la cooperazione tra istituzioni competenti.
CONSIDERATO CHE
l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
uno dei principi fondamentali fissati dalla Commissione Europea nell’ambito degli orientamenti sulla sicurezza stradale è costituito dai concetti di “sussidiarietà, proporzionalità e responsabilità condivise”, nell’impegno e nelle azioni concrete a tutti i livelli, dai paesi UE ed autorità europee agli enti regionali e locali;
l’Agenda 2030 adottata dall’ONU comprende obiettivi inerenti alla sicurezza stradale (Road Safety), e nell’atto di indirizzo correlato, la Commissione europea ribadisce di far proprio l'obiettivo di "zero morti" (Vision zero): avvicinarsi quanto più possibile a zero vittime sulle strade entro il 2050 e ridurre il numero delle vittime della strada e dei feriti gravi del 50% tra il 2020 e il 2030;
il Piano Nazionale della sicurezza stradale 2030 definisce l’aumento della Sicurezza uno dei pilastri del sistema della mobilità sostenibile, che il raggiungimento di questo obiettivo prevede anche un forte investimento sulla cultura della sicurezza, a partire dalla scuola, allo scopo di ridurre al minimo i comportamenti sbagliati e aumentare il rispetto per gli altri, ponendo obiettivi specifici ai soggetti istituzionali che operano nel campo;
gli incidenti stradali rappresentano una delle principali cause di infortunio sul lavoro e in itinere;
la promozione della sicurezza stradale richiede un approccio integrato tra istituzioni pubbliche e soggetti operanti nel settore della mobilità e della prevenzione;
anche a livello regionale sono in corso di attuazione intese tra soggetti liguri referenti per la realizzazione di azioni che concorrano al sostegno e al miglioramento dei livelli di sicurezza stradale dei cittadini e dei lavoratori (tra i quali Inail, Aci e Motorizzazione Civile) e che la cornice entro cui si muove l’azione sinergica complessiva delle Istituzioni è quella di massimizzare l’efficacia dei risultati in materia di prevenzione e tutela della salute della persona, attraverso azioni di coordinamento e interventi che concorrano a raggiungere gli obiettivi nazionali e europei e globali sopra richiamati;
le Parti definiscono obiettivo strategico e comune la realizzazione di una mobilità sicura e sostenibile attraverso strumenti volti a migliorare la fluidità della circolazione dei mezzi di trasporto, i livelli di sicurezza della strada, di iniziative per la sensibilizzazione, informazione e formazione, il rispetto delle regole e della legalità da parte dei cittadini, la sostenibilità ambientale della circolazione veicolare; tutti elementi essenziali per la sicurezza, salute e qualità di vita dei cittadini;
le Parti riconoscono l’utilità di rafforzare la collaborazione istituzionale territoriale per la realizzazione di iniziative che contribuiscano a innalzare i livelli di sensibilizzazione e prevenzione della sicurezza stradale.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 – Oggetto
Il presente Accordo disciplina un rapporto di permanente collaborazione, opportunamente regolamentato e rivolto al perseguimento dei seguenti obiettivi generali:
• ridurre l’incidentalità stradale sulla viabilità comunale;
• intensificare e coordinare l’attività di sensibilizzazione contro l’incidentalità stradale;
• pianificare iniziative e interventi di educazione alla sicurezza stradale rivolti alla popolazione di tutte le fasce di età.
Art. 2 – Ambiti di collaborazione
Le Parti collaborano per la realizzazione di iniziative volte a promuovere la cultura della sicurezza stradale, la conoscenza e il rispetto delle norme in materia di circolazione stradale e a diffondere e attuare i principi di mobilità responsabile e sostenibile.
In particolare, potranno essere realizzate attività di formazione, campagne informative, programmi di educazione stradale nelle scuole, esercitazioni di guida sicura, convegni e seminari tematici anche in raccordo con le eventuali altre iniziative che potranno essere avviate nell’ambito dei protocolli istituzionali a carattere regionale o contigui territoriali che perseguono le medesime finalità richiamate dalle disposizioni di legge o indirizzi internazionali.
Art. 3 – Impegni delle Parti
Le Parti si impegnano a mettere a disposizione le rispettive competenze professionali, risorse umane, strumentali, tecniche ed organizzative nei limiti delle risorse effettivamente disponibili e nel rispetto dell’organizzazione dei servizi e delle priorità istituzionali.
Le Parti collaborano alla progettazione e realizzazione delle iniziative con il fine di rendere sistematica e coordinata la calendarizzazione annuale di:
• interventi formativi presso istituti scolastici di ogni ordine e grado, aziende e luoghi di lavoro, associazioni ed organizzazioni sociali;
• campagne di informazione e comunicazione per la conoscenza dei rischi collegati alla mobilità stradale e per la diffusione della cultura della sicurezza stradale;
• manifestazioni ed eventi pubblici a carattere territoriale per la sensibilizzazione contro l’incidentalità stradale (es: giornata della sicurezza stradale di Genova).
Art. 4 – Comitato Tecnico di Coordinamento
Per l’attuazione del presente Accordo è istituito un Comitato Tecnico di Coordinamento composto da rappresentanti designati in autonomia da ciascuna delle Parti nel numero minimo di due.
Il Comitato definisce i programmi operativi, coordina le iniziative e monitora lo stato di attuazione delle attività.
Art. 5 – Accordi attuativi
Qualora le parti lo ritengano necessario, le singole iniziative potranno essere disciplinate mediante specifici accordi di attuazione anche a carattere operativo, sottoscritti dalle Parti interessate che potranno includere anche la presenza di ulteriori eventuali soggetti che fossero ritenuti utili e funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel presente Accordo.
Gli accordi attuativi definiranno contenuti, modalità operative, eventuali aspetti organizzativi e finanziari.
Gli accordi attuativi che comportino trattamento di dati personali dovranno contenere specifica disciplina in materia di protezione dei dati, con l’individuazione delle finalità del trattamento, delle basi giuridiche, dei ruoli e delle responsabilità di ciascuna Parte ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.
Resta inteso che, in assenza di tale disciplina, non potranno essere avviate attività che comportino il trattamento di dati personali.
Art. 6 – Comunicazione istituzionale
Le Parti promuovono la diffusione delle attività realizzate nell’ambito del presente Accordo attraverso i rispettivi canali istituzionali.
La diffusione di contenuti avverrà nel rispetto dei principi di liceità, minimizzazione e pertinenza dei dati personali.
Art. 7 – Oneri finanziari
Il presente Accordo non comporta oneri finanziari diretti a carico delle Parti.
Eventuali costi relativi a specifiche iniziative saranno disciplinati nei singoli accordi attuativi come indicato all’art.5.
Resta inteso che il presente Accordo non comporta impegni indiretti di spesa, né obblighi di prestazioni straordinarie del personale, se non preventivamente autorizzate secondo le procedure vigenti.
Art. 8 – Durata
Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2029.
Eventuali rinnovi dovranno essere espressamente concordati per iscritto tra le Parti.
Art. 9 – Recesso
Ciascuna Parte può recedere dall’accordo mediante comunicazione scritta da trasmettere tramite PEC agli altri sottoscrittori con un preavviso minimo di tre mesi.
Art. 10 – Riservatezza
Le Parti si impegnano a garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati acquisiti nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.
Art. 11 – Trattamento dei dati personali
Le Parti trattano i dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ciascuna in qualità di titolare autonomo del trattamento, per quanto di rispettiva competenza e limitatamente alle finalità connesse all’attuazione del presente accordo.
Art. 12 – Controversie
Le Parti si impegnano a risolvere in via bonaria eventuali controversie derivanti dall’interpretazione o attuazione del presente Accordo.
In caso contrario, il Foro competente è quello di Genova.
Art. 13 – Registrazione
Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del DPR n. 131/1986.
Art. 14 - Trasparenza e pubblicità
Le Parti si impegnano ad assicurare la massima trasparenza alle attività svolte nell’ambito del presente Accordo, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.
Il presente Accordo potrà essere pubblicato sui siti istituzionali degli enti sottoscrittori nelle sezioni dedicate alla trasparenza amministrativa.
Art. 15 - Prevenzione della corruzione
Le Parti dichiarano di operare nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa e si impegnano ad osservare le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e alla normativa attuativa vigente.
Art. 16 - Uso dei loghi e comunicazione istituzionale
L’utilizzo dei loghi e dei segni distintivi delle Parti nell’ambito delle attività previste dal presente Accordo è consentito esclusivamente per finalità istituzionali e previo accordo tra i soggetti coinvolti.
Ogni iniziativa di comunicazione o diffusione dei risultati delle attività dovrà essere concordata tra le Parti nel rispetto delle rispettive politiche di comunicazione istituzionale.
Genova, 28/05/2026
Il presente documento è sottoscritto digitalmente dalle Parti.
