CAMERA DEI DEPUTATI 
XIX LEGISLATURA

N. 2904

PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei Deputati
GRIBAUDO, MARROCCO, QUARTINI, COPPO, GIACCONE, AMBROSI, BARZOTTI, BELLOMO, CERRETO, GATTA, GIAGONI, GRUPPIONI, IACONO, MAERNA, MALAGOLA, MARI, PISANO, GAETANA RUSSO, SCOTTO, SOUMAHORO, MOLINARI, BRAGA

Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegua totale inabilità o decesso 


Presentata il 27 aprile 2026


ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge interviene in materia di accesso alla giustizia penale, con particolare riferimento alle vittime di infortuni sul lavoro con esito mortale o da cui consegua l'inabilità permanente totale, in attuazione dei princìpi sanciti dagli articoli 24 e 32 della Costituzione, che garantiscono rispettivamente il diritto inviolabile alla difesa in ogni stato e grado del procedimento e la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività. Tali princìpi assumono particolare rilevanza nei procedimenti penali derivanti da infortuni sul lavoro, nei quali si accerta la responsabilità per eventi lesivi della vita e dell'integrità fisica del lavoratore.
Il fenomeno degli infortuni sul lavoro continua a rappresentare una criticità strutturale. Secondo i dati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i decessi sul lavoro negli ultimi tre anni si sono mantenuti su livelli elevati e sostanzialmente stabili: le vittime sono state 1.041 nel 2023, 1.090 nel 2024 e 1.093 nel 2025.
Accanto a questi dati si registra un volume significativo di infortuni con esiti gravemente invalidanti. Le nuove rendite per inabilità permanente si collocano stabilmente tra le 16.000 e le 20.000 unità annue, mentre le inabilità permanenti totali, al 100 per cento, sono stimabili in circa 1.300-2.000 casi annui.
Si tratta di lavoratori che hanno perso la vita o la piena autonomia lavorativa e di famiglie che, oltre al danno umano e sociale, si trovano a dover affrontare procedimenti penali complessi e spesso economicamente onerosi.
L'attuale disciplina del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale garantisce l'accesso alla difesa, ma non sempre assicura una tutela piena ed effettiva nei casi di infortuni sul lavoro di particolare gravità, nei quali la condizione di vulnerabilità delle vittime o dei loro familiari può non essere adeguatamente intercettata dai limiti reddituali previsti. Si tratta di lavoratori che diventano inabili a causa del lavoro e di nuclei familiari che perdono un prossimo congiunto, i quali non possono essere costretti a dover pagare per accedere alla giustizia a fronte di un'offesa che deriva solo dall'aver adempiuto al proprio dovere, a quel lavoro che è alla base della Costituzione.
La presente proposta di legge ha, dunque, la finalità di colmare tale lacuna, prevedendo l'estensione del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dai limiti di reddito, in favore delle vittime di infortuni sul lavoro con inabilità permanente totale e, nei casi di esito mortale, dei loro familiari nei procedimenti penali connessi.
Si tratta di un intervento normativo circoscritto ma ad alto impatto sociale, che rafforza il principio di effettività del diritto di difesa e assicura che, nei procedimenti penali relativi agli infortuni sul lavoro più gravi, nessuno sia escluso dall'accesso alla giustizia.
Le famiglie colpite e i lavoratori stessi chiedono che, nel momento della fragilità, lo Stato dimostri loro vicinanza e il gratuito patrocinio può essere il primo segnale della vicinanza che crediamo lo Stato debba dimostrare a tutte le vittime del lavoro.
 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 4-ter dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle medesime condizioni di cui al primo periodo sono ammessi al patrocinio la persona resa totalmente inabile in conseguenza di reato commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, qualora dal medesimo reato consegua il decesso, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 3, del codice di procedura penale».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


fonte: Camera dei Deputati