Regione Puglia
Deliberazione della Giunta Regionale 22 luglio 2025, n. 1010
Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare. Presa d’atto. - Piano di intervento per la prevenzione dai rischi climatici da ondate di calore a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Approvazione

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l’Atto di Alta Organizzazione “M.A.I.A. 2.0”;
- il Regolamento interno di questa Giunta.
VISTO il documento istruttorio della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sanità, Benessere animale, Sport per tutti.
PRESO ATTO
a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell’art. 6, co. 8 delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
 

DELIBERA

1. di prendere atto del documento “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” approvato dalla Conferenza dei Presidenti e delle Province Autonome, redatto nell’ambito del Gruppo Tecnico Interregionale “Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro” del Coordinamento Interregionale dell’Area Prevenzione, sulla base dei documenti già emanati da Regioni/PA, da INAIL e dall’Istituto Superiore di Sanità per prevenire il rischio di stress da caldo e da radiazione solare, di cui all’Allegato “A” alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il “Piano di intervento per la prevenzione dai rischi climatici da ondate di calore a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” della Regione Puglia, di cui all’allegato “B” al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale e che comprende anche le “Indicazioni operative per la prevenzione degli effetti delle elevate temperature sulla salute e sicurezza sul lavoro”;
3. di delegare la Sezione Promozione della Salute e del Benessere a:

a. emanare gli indirizzi operativi attuativi del “Piano di intervento per la prevenzione dai rischi climatici da ondate di calore a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” al fine di adottare strumenti operativi (schede di autovalutazione, etc...) in linea con eventuali indirizzi nazionali e orientare le azioni poste in capo ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPeSAL) dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali affinché sia garantita un’efficace attività di assistenza e vigilanza nei comparti maggiormente esposti nel territorio regionale;
b. predisporre e avviare per il corrente anno una campagna di sensibilizzazione e di informazione specifica rivolta ad imprese, lavoratori e operatori della sicurezza volta ad accrescere la consapevolezza sui rischi da calore nei luoghi di lavoro e la cultura della prevenzione in ambito lavorativo, da attuarsi attraverso diverse modalità e con il coinvolgimento delle associazioni di rappresentanza e territoriali;
c. sviluppare, nell’ambito del Piano regionale di Comunicazione a Supporto della Prevenzione, uno specifico piano che preveda una calendarizzazione di massima di tutte le iniziative divulgative - da intensificare a ridosso della stagione estiva - e da attuare con cadenza programmata a partire dalla prossima annualità;
d. formare gli operatori dei Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPeSAL) dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali affinché pongano in essere le azioni previste dal “Piano di intervento per la prevenzione dai rischi climatici da ondate di calore a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
e. definire, in collaborazione con INAIL Puglia, i flussi informativi da utilizzare per la pianificazione, il monitoraggio e la verifica della efficacia degli interventi di prevenzione posti in essere;
f. promuovere, in seno al Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del D.lgs. 81/2008, momenti di confronto periodico sul tema della Salute e Sicurezza del lavoro per rischi correlati alle condizioni di microclima, a supporto e nel rispetto delle specifiche competenze, onde favorire:
 la diffusione di buone prassi;
 l’individuazione ed evidenziazione di tematiche da approfondire, nella comune consapevolezza e convinzione che i migliori risultati si possano ottenere solo attraverso la collaborazione di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti;
 il monitoraggio, a conclusione della stagione estiva, dell’attuazione delle misure contemplate dal “Piano di intervento per la prevenzione dai rischi climatici da ondate di calore a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
 la condivisione di ulteriori attività svolte nello stesso ambito, al fine di individuare aree di miglioramento in termini di coordinamento, integrazione e omogeneità territoriale degli interventi;
4. di stabilire che le Organizzazioni Sindacali e Datoriali, anche per il tramite del Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs 81/2008, forniscano efficace supporto al fine di garantire la divulgazione delle informazioni relative agli obblighi e alle opportunità di migliorare la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei confronti del rischio calore;
5. di stabilire che i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPeSAL) dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali attuino per il corrente anno specifiche iniziative, anche attraverso l’attuazione di Piani Mirati di Prevenzione, finalizzati a:
 svolgere attività di sensibilizzazione, informazione e assistenza alle aziende operanti nei settori maggiormente coinvolti, in merito alle misure organizzative da adottare per prevenire eventi sanitari correlati al caldo (infortuni sul lavoro);
 coinvolgere attivamente le associazioni di categoria del territorio per raggiungere le aziende (engagement) nella gestione del rischio e aumentare la consapevolezza dei lavoratori (enpowerment);
 formare i consulenti aziendali e i medici competenti al fine di potenziare tutto il sistema della sicurezza;
6. di stabilire che le attività previste dal “Piano di intervento per la prevenzione dai rischi climatici da ondate di calore a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” siano progressivamente integrate alle attività di promozione della salute nei luoghi di lavoro, in coerenza con quanto previsto dai Piani nazionali e regionali di prevenzione;
7. di stabilire che i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali garantiscano l’effettuazione delle attività previste dal presente provvedimento, per il tramite degli SPeSAL, sulla base di una pianificazione operativa territoriale che preveda tempi, risorse e personale specificatamente dedicati;
8. di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, su proposta del Dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, di procedere con l’aggiornamento periodico del “Piano di intervento per la prevenzione dai rischi climatici da ondate di calore a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” di cui al presente provvedimento in ragione delle ulteriori evidenze scientifiche e degli indirizzi internazionali, europei e nazionali;
9. di provvedere alla notifica, a cura della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, del presente provvedimento ai Direttori Generali, ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione e ai Direttori SPeSAL dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, nonché ai componenti del Comitato regionale di Coordinamento ex art. 7 D.Lgs 81/2008;
10. di pubblicare sul BURP il presente provvedimento in versione integrale, inclusi gli allegati “A” e “B”;
11. di dare atto che il presente provvedimento e i relativi allegati saranno pubblicati sul sito istituzionale regionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti organi indirizzo politico - Provvedimenti della Giunta Regionale”, a cura della struttura proponente.

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare. Presa d’atto. - Piano di intervento per la prevenzione dai rischi climatici da ondate di calore a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Approvazione.
Visti:
• il Regolamento generale sulla Protezione dei Dati UE n. 2016/679 (GDPR);
• il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato e integrato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Codice per la protezione dei dati personali);
• la Deliberazione della Giunta regionale n.1466 del 15 settembre 2021, recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata Agenda di Genere;
• la Deliberazione della Giunta regionale n.1295 del 26 settembre 2024, recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG)". Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";
Premesso che:
- l'aumento delle temperature e gli effetti dei cambiamenti climatici rappresentano un rischio significativo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, comportando una maggiore esposizione ai pericoli, riducendo la capacità fisiologica di svolgere il lavoro in sicurezza e abbassando gli standard di qualità del lavoro;
- questi impatti riguardano tutti i lavoratori che trascorrono una parte o l’intero turno di lavoro in ambienti caldi, outdoor o indoor, che possono diventare ancora più caldi per l’innalzamento delle temperature esterne, l’aumento di eventi di calore estremo, lo slittamento o l’ampliamento delle stagioni calde;
- il rischio da esposizione a calore può inoltre essere aumentato da particolari condizioni di lavoro, quali compiti che comportano elevato impegno fisico o utilizzo di dispositivi di protezione individuale, ed è influenzato da variabili individuali come l’acclimatamento, lo scarso allenamento fisico, l’inadeguata idratazione, l’età avanzata, l’elevato indice di massa corporea, condizioni mediche preesistenti e l’utilizzo di alcuni farmaci;
- l’eccessivo carico di calore può causare:
 discomfort o disidratazione ma anche specifici quadri patologici correlati al calore come i crampi da calore, l’eritema da caldo, la sincope da calore, l’esaurimento da calore, il colpo di calore, fino alla morte;
 a lungo termine - malattie cardiovascolari, danno renale acuto o malattia renale cronica, nonché l’emersione di una serie di disordini mentali, quali depressione, ansia, irritabilità e suicidio in particolari gruppi di lavoratori soggetti a stress da calore;
 un incremento di incidenti sul lavoro, dato che la prolungata esposizione a calore può alterare le funzioni cognitive, ridurre la vigilanza e causare affaticamento.
Considerato che:
- negli ultimi anni, numerosi studi hanno evidenziato una forte correlazione tra temperature elevate e infortuni sul lavoro, riconoscendo l'importanza crescente del fenomeno e le sue ripercussioni sulla salute e sicurezza dei lavoratori;
- la dimensione del problema ha portato l’Organizzazione Internazionale del Lavoro – Agenzia specializzata delle Nazioni Unite – a inserire nella Strategia globale sulla salute e la sicurezza sul lavoro per il periodo 2024–2030 la necessità di “mettere in atto urgentemente misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro per tutti i lavoratori interessati dai rischi correlati al clima e dagli eventi meteo estremi, occupandosi delle conseguenze sulla salute fisica e mentale e promuovendo ambienti di lavoro sicuri e sani”.
Atteso che:
- in Italia, come in tutti i paesi europei e del mondo sono stati sviluppati sistemi di previsione e di allerta per le ondate di calore; in particolare:
o il Ministero della Salute ha attivato fin dal 2005 il “Piano operativo nazionale per la prevenzione del caldo sulla salute”, nell’ambito del quale sono stati introdotti sul territorio nazionale sistemi di previsione/allarme per città specifiche (Heat Health Watch Warning System – HHWWs) e tramite i quali è possibile prevedere con un anticipo di 72 ore l’arrivo di una ondata di calore e attivare tempestivamente interventi di prevenzione a livello locale; o in ambito lavorativo sono stati sviluppati diversi indici per valutare discomfort e stress lavorativo da caldo, considerando, oltre alla rilevazione di parametri climatici come temperatura, umidità, ventilazione, anche l’attività svolta dal lavoratore in termini di intensità dell’attività fisica (dispendio metabolico), la durata dell’esposizione al rischio, l’abbigliamento, la possibilità di idratazione, il lavoro in pieno sole o all’ombra;
o nell’ambito dell’attività previsionale di allerta meteo, recentemente, nell’ambito del progetto Worklimate, portato avanti da INAIL assieme ad altri istituti di ricerca, e dopo una revisione degli indici occupazionali a disposizione della comunità scientifica, è stato messo a punto un prototipo di sistema previsionale basato sull’utilizzo dell’indice Wet Bulb Globe Temperature (WBGT), particolarmente adatto per la valutazione dello stress da calore nelle lavorazioni all’aperto. Ad oggi il WBGT rappresenta l'indice di stress termico più comunemente utilizzato negli ambienti di lavoro a rischio severo da caldo per garantire che la temperatura corporea media di un lavoratore non superi i 38 °C. (https://www.worklimate.it);
- tali piattaforme di allerta, raggiungibili direttamente o attraverso la pagina web dedicata della Regione Puglia consentono alle aziende di ottenere informazioni previsionali utili per l’attivazione delle misure previste nel Documento di valutazione dei rischi (DVR), fermo restando la possibilità di individuare, in relazione a specifiche esigenze, propri sistemi di monitoraggio delle temperature (ambienti chiusi, cantieri di grandi dimensioni e di lunga durata, ambienti isolati).
Ritenuto che
- gli effetti avversi del caldo sulla salute e sicurezza dei lavoratori possono essere ampiamente prevenibili attraverso l’attuazione di misure operative, di prevenzione, buone pratiche nonché attraverso l’adozione di strategie individuali e collettive volte a mitigare l'impatto delle temperature elevate sulla popolazione lavorativa.
Considerato che:
- l’informazione e la formazione sono indispensabili per i lavoratori che operano in ambienti in cui vi sono condizioni microclimatiche severe e che possono esporre ad un rischio per la salute;
- l’acquisizione della consapevolezza sui rischi da esposizione alle elevate temperature è obiettivo fondamentale dell’azione di prevenzione e di promozione della salute e per la sicurezza del lavoro e, pertanto, riguarda tutte le figure professionali e tutti i livelli di responsabilità previsti dalle norme vigenti;
Richiamati:
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 avente ad oggetto l’ “attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza” che indica tra gli obblighi del datore di lavoro quello di valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”, compresi quelli riguardanti “gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari” e quindi anche al rischio di danni da calore;
- il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 (PNP) del Ministero della Salute, recepito con DGR n. 2131 del 22.12.2020 e il Piano Regionale della Prevenzione approvato con DGR n. 2198 del 22 dicembre 2021 che, attraverso il programma Predefinito “Ambiente, Salute e Clima”, identificano i cambiamenti climatici come un fattore di rischio significativo, che richiede interventi tempestivi per ridurre gli effetti negativi sulla salute individuale e collettiva;
- il Programma salute, ambiente, biodiversità e clima (PRACSI) che persegue obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità, e il miglioramento della qualità della vita, rispetto a determinanti di rischio ambientali e climatici, definendo un Sistema Nazionale di Protezione della Salute (SNPS) che, sia a livello centrale che regionale e locale, operi in costante coordinamento e integrazione con l’esistente Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA);
- l’art. 133 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42 con la quale è stato istituito il «Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici» (SRPS) il quale assicura l’interazione con il SNPA (ARPA Puglia);
- il Piano Nazionale di Prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, elaborato nell’ambito del progetto del Centro per la prevenzione e controllo delle malattie (CCM) “Piano operativo nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute”, coordinato dal Dipartimento di Epidemiologia del SSR Lazio, che aggiorna le linee di indirizzo nazionali del 2013, sulla base di nuove evidenze epidemiologiche e le integra con la prevenzione degli effetti acuti dell’inquinamento atmosferico;
- le “Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da agenti fisici”, elaborate dal Gruppo Tematico Agenti Fisici del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro in collaborazione con INAIL e ISS che dedica la sezione C della terza parte del documento alla valutazione del rischio in tema di microclima.
Rilevato che la Regione Puglia, al fine di arginare il fenomeno delle morti da calore, è intervenuta, tra le prime regioni italiane, adottando lo strumento delle ordinanze per regolamentare gli orari di lavoro nel periodo a maggior rischio per stress termico, in alcuni settori strategici quali l’agricoltura e l’edilizia.
Richiamata l'Ordinanza del Presidente n. 350 del 18 giugno 2025 avente ad oggetto: "Misure di prevenzione e tutela della salute durante le ondate di calore – Disposizioni per la stagione estiva 2025” che stabilisce una serie di prescrizioni sanitarie per la tutela della salute dei lavoratori che svolgono:
• attività agricola e/o forestale svolta all’aperto, in particolare per:
o raccolta manuale o meccanizzata di frutta, ortaggi, prodotti stagionali;
o lavorazioni in campo e movimentazione merci;
o attività caratterizzate da elevato impegno fisico e assenza di copertura ombreggiante;
• attività svolta all’aperto nelle cave e nei cantieri edili ivi compresi i cantieri mobili, con particolare riferimento ai cantieri stradali;
• attività agricola e/o florovivaistica svolta in serra.
Ritenuto che occorre definire una strategia di medio e lungo termine per assicurare la realizzazione sistematica degli obiettivi di promozione della salute e di prevenzione dai rischi derivanti dalle esposizioni occupazionali alle condizioni microclimatiche severe in tutto il territorio regionale e negli ambiti lavorativi particolarmente esposti, al fine di ridurre i rischi e preservare la salute degli occupati.
Atteso che:
• nell’ambito del Gruppo Tecnico Interregionale “Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro” del Coordinamento Interregionale dell’Area Prevenzione, sono state elaborate le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, redatte sulla base dei documenti già emanati da Regioni/PA, da INAIL e dall’Istituto Superiore di Sanità per prevenire il rischio di stress da caldo e da radiazione solare, con l’obiettivo di fornire indicazioni utili ai datori di lavoro e ai soggetti impegnati nelle attività di prevenzione per contrastare il rischio legato al caldo e all’esposizione solare;
• nella seduta del 19 giugno 2025, la Conferenza dei Presidenti e delle Province Autonome ha approvato le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, menzionate al punto precedente, allegate al presente provvedimento (All. “A”). Stante la necessità di definire su scala regionale un piano di intervento volto a realizzare una più efficace azione strutturale di prevenzione degli effetti del caldo sulla salute e sicurezza del lavoro in linea con il Piano Regionale della Prevenzione, è stato predisposto il documento “Piano di intervento per la prevenzione dai rischi climatici da ondate di calore a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (d’ora in poi “Piano”) completo delle “Indicazioni operative per la prevenzione degli effetti delle elevate temperature sulla salute e sicurezza sul lavoro”. Il Piano assume, peraltro, i contenuti delle linee di indirizzo redatte dal Gruppo Tecnico Interregionale “Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro” specifiche per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare, menzionate al paragrafo precedente ed è dettagliato nell’Allegato “B” al presente provvedimento.
Atteso che, con nota prot. n. 0337976/2025 del 20/06/2025, il servizio competente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ha trasmesso ai componenti il Comitato Regionale di Coordinamento di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il Piano, al fine di condividerne i contenuti e raccogliere eventuali osservazioni, proposte di integrazione o revisioni.
Preso atto che, entro il termine fissato al 27 giugno 2025, non sono pervenute osservazioni da parte dei componenti del Comitato Regionale di Coordinamento in merito ai contenuti del Piano, che si intende pertanto tacitamente approvato.
Tenuto conto del “Protocollo Quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro”, sottoscritto in data 2 luglio 2025 tra le parti sociali, su convocazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Considerato che tale Protocollo costituisce uno strumento fondamentale per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, definendo le azioni e le misure preventive da adottare per far fronte agli effetti derivanti dalle emergenze climatiche e che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha promosso e attivato il recepimento del Protocollo tramite apposito Decreto, confermando così l’impegno istituzionale verso la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici negli ambienti lavorativi.
Considerato che il Piano regionale proposto individua – in coerenza con gli indirizzi nazionali e con quanto previsto dal Protocollo Quadro siglato dalle parti sociali – gli strumenti e le strategie di prevenzione degli effetti del caldo sulla salute dei lavoratori, fondamentali per la realizzazione di specifici interventi a livello territoriale che prevedano un ruolo attivo delle aziende e di tutte le figure aziendali della sicurezza, compresi i lavoratori e prevede tra l’altro l’attuazione di specifiche campagne di sensibilizzazione e di informazione specifica rivolta ad imprese, lavoratori e operatori della sicurezza volta ad accrescere la consapevolezza sui rischi da calore nei luoghi di lavoro e la cultura della prevenzione in ambito lavorativo, da attuarsi attraverso diverse modalità e con il coinvolgimento delle associazioni di rappresentanza e territoriali.
Tanto premesso, con il presente provvedimento, si propone alla Giunta Regionale di prendere atto del documento “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” di cui all’allegato “A” al presente provvedimento e di approvare il “Piano di intervento per la prevenzione dai rischi climatici da ondate di calore a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” della Regione Puglia, di cui all’allegato “B” al presente atto, che comprende anche le “Indicazioni operative per la prevenzione degli effetti delle elevate temperature sulla salute e sicurezza sul lavoro”.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del.vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE
Esiti valutazione impatto di genere: neutro.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, al fine di procedere con la presa d'atto delle linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare e l'approvazione del Piano di intervento per la prevenzione dai rischi climatici da ondate di calore a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 lett. a) ed) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta di:
1. di prendere atto del documento "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal caldo e dalla radiazione solare" approvato dalla Conferenza dei Presidenti e delle Province Autonome, redatto nell'ambito del Gruppo Tecnico Interregionale "Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro" del Coordinamento Interregionale dell'Area Prevenzione, sulla base dei documenti già emanati da Regioni/PA, da INAIL e dall'Istituto Superiore di Sanità per prevenire ii rischio di stress da caldo e da radiazione solare, di cui all' Allegato "A" alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il "Piano di intervento per la prevenzione dai rischi climatici da ondate di calore a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" della Regione Puglia, di cui all'allegato "B" al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale e che comprende anche le "Indicazioni operative per la prevenzione degli effetti delle elevate temperature sulla salute e sicurezza sul lavoro";
3. di delegare la Sezione Promozione della Salute e del Benessere a:
a. emanare gli indirizzi operativi attuativi del "Piano di intervento per la prevenzione dai rischi climatici da ondate di calore a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" al fine di adottare strumenti operativi (schede di autovalutazione, etc ... ) in linea con eventuali indirizzi nazionali e orierìtare le azioni poste in capo ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPeSAL) dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali · affinché sia garantita un'efficace attività di assistenza e vigilanza nei comparti maggiormente esposti nel territorio regionale;
b. predisporre e avviare per il corrente anno una campagna di sensibilizzazione e di informazione specifica rivolta ad imprese, lavoratori e operatori della sicurezza volta ad accrescere la consapevolezza sui rischi da calore nei luoghi di lavoro e la cultura della prevenzione in ambito lavorativo, da attuarsi attraverso diverse modalità e con il coinvolgimento delle associazioni di rappresentanza e territoriali;
c. sviluppare, nell'ambito del Piano regionale di Comunicazione a Supporto della Prevenzione, uno specifico piano che preveda una calendarizzazione di massima di tutte le iniziative divulgative - da intensificare a ridosso della stagione estiva - e da attuare con cadenza programmata a partire dalla prossima annualità;
d. formare gli operatori dei Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPeSAL) dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali affinché pongano in essere le azioni previste dal "Piano di intervento per la prevenzione dai rischi climatici da ondate di calore a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
e. definire, in collaborazione con INAIL Puglia, i flussi informativi da utilizzare per la pianificazione, il monitoraggio e la verifica della efficacia degli interventi di prevenzione posti in essere;
f. promuovere, in seno al Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del D.lgs. 81/2008, momenti di confronto periodico sul tema della Salute e Sicurezza del lavoro per rischi correlati alle condizioni di microclima, a supporto e nel rispetto delle specifiche competenze, onde favorire:
 la diffusione di buone prassi;
 l’individuazione ed evidenziazione di tematiche da approfondire, nella comune consapevolezza e convinzione che i migliori risultati si possano ottenere solo attraverso la collaborazione di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti;
 il monitoraggio, a conclusione della stagione estiva, dell’attuazione delle misure contemplate dal “Piano di intervento per la prevenzione dai rischi climatici da ondate di calore a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
 la condivisione di ulteriori attività svolte nello stesso ambito, al fine di individuare aree di miglioramento in termini di coordinamento, integrazione e omogeneità territoriale degli interventi;
4. di stabilire che le Organizzazioni Sindacali e Datoriali, anche per il tramite del Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs 81/2008, forniscano efficace supporto al fine di garantire la divulgazione delle informazioni relative agli obblighi e alle opportunità di migliorare la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei confronti del rischio calore;
5. di stabilire che i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPeSAL) dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali attuino per il corrente anno specifiche iniziative, anche attraverso l’attuazione di Piani Mirati di Prevenzione, finalizzati a:
 svolgere attività di sensibilizzazione, informazione e assistenza alle aziende operanti nei settori maggiormente coinvolti, in merito alle misure organizzative da adottare per prevenire eventi sanitari correlati al caldo (infortuni sul lavoro);
 coinvolgere attivamente le associazioni di categoria del territorio per raggiungere le aziende (engagement) nella gestione del rischio e aumentare la consapevolezza dei lavoratori (enpowerment);
 formare i consulenti aziendali e i medici competenti al fine di potenziare tutto il sistema della sicurezza;
6. di stabilire che le attività previste dal “Piano di intervento per la prevenzione dai rischi climatici da ondate di calore a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” siano progressivamente integrate alle attività di promozione della salute nei luoghi di lavoro, in coerenza con quanto previsto dai Piani nazionali e regionali di prevenzione;
7. di stabilire che i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali garantiscano l’effettuazione delle attività previste dal presente provvedimento, per il tramite degli SPeSAL, sulla base di una pianificazione operativa territoriale che preveda tempi, risorse e personale specificatamente dedicati;
8. di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, su proposta del Dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, di procedere con l’aggiornamento periodico del “Piano di intervento per la prevenzione dai rischi climatici da ondate di calore a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” di cui al presente provvedimento in ragione delle ulteriori evidenze scientifiche e degli indirizzi internazionali, europei e nazionali;
9. di provvedere alla notifica, a cura della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, del presente provvedimento ai Direttori Generali, ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione e ai Direttori SPeSAL dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, nonché ai componenti del Comitato regionale di Coordinamento ex art. 7 D.Lgs 81/2008;
10. di pubblicare sul BURP il presente provvedimento in versione integrale, inclusi gli allegati “A” e “B”;
11. di dare atto che il presente provvedimento e i relativi allegati saranno pubblicati sul sito istituzionale regionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti organi indirizzo politico - Provvedimenti della Giunta Regionale”, a cura della struttura proponente.

L’Assessore alla Sanità, Benessere animale, Sport per tutti ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto.

L’Assessore
(Raffaele Piemontese)


Allegati