Cassazione Civile, Sez. Lav., 26 maggio 2026, n. 16352 - Rendita ai superstiti per malattia professionale da esposizione ad amianto: inammissibile il ricorso per difetto di prova del nesso causale



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE


Composta da:

Dott. GARRI Fabrizia - Presidente

Dott. CASOLA Maria - Consigliere

Dott. GANDINI Fabrizio - Consigliere

Dott. ROSETTI Riccardo - Consigliere

Dott. D'ADDARIO Luca - Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
 


sul ricorso iscritto al n. 14452/2024 R.G. proposto da:

A.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Beatrice Goddi

-ricorrente-

contro

Inail - Istituto Nazionale Per l'Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilia Favata unitamente all'avvocato Luciana Romeo

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari sez. dist. di Sassari n. 26/2024 depositata il 29/01/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dal Consigliere Luca d'Addario.

 

Fatto


1. La Corte di appello di Cagliari (Sezione distaccata di Sassari), nel riformare la sentenza del Tribunale di Nuoro, ha rigettato la domanda, proposta da A.A. in qualità di vedova di B.B., volta ad ottenere l'erogazione della rendita contemplata dall'art. 85 del D.P.R. n. 1124 del 1965 in relazione al decesso di quest'ultimo in conseguenza di Broncopneumopatia cronica ostruttiva scaturente, in tesi, dall'esposizione all'asbesto durante l'attività lavorativa svolta dal medesimo presso lo stabilimento di Ottana.

2. Il Tribunale di Nuoro, con la riformata sentenza, aveva accolto il ricorso dichiarando l'INAIL tenuto a costituire, in favore della ricorrente la rendita per i superstiti prevista dalla citata disposizione. In particolare, il Tribunale aveva ritenuto che il decesso fosse stato determinato, quantomeno in termini di concausa, dall'avvenuta esposizione, durante l'attività lavorativa svolta, all'asbesto.

3. Nella sentenza impugnata, la Corte territoriale, dopo aver rinnovato la consulenza tecnica, aderendo alle conclusioni esposte da quest'ultima, ha escluso l'imputabilità della morte del B.B. all'inalazione di fibre di amianto e di diossina ed ha conseguentemente respinto la domanda formulata dalla A.A.

4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la A.A. sulla base di quattro motivi.

5. L'INPS, con controricorso, ha chiesto il rigetto di tutti i motivi formulati dalla A.A.

6. Il Pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

7. All'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.

 

Diritto


1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia". L'adesione acritica da parte della sentenza impugnata alle conclusioni peritali di una delle consulenze tecniche d'ufficio, senza svolgere una analisi comparativa, integra, ad avviso della ricorrente, un vizio della sentenza, con riferimento all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; in particolare si riferisce alla circostanza che il defunto fosse stato esposto, nel corso dell'attività lavorativa, secondo quanto "oggetto di prova testimoniale" alla diossina ed evidenzia che dal certificato di morte risultasse ulteriore patologia BPCO che, in quanto "malattia professionale tabellata Inail, conseguente all'esposizione lavorativa all'amianto, poteva costituire concausa di morte o malattia idonea ad accelerare il decesso del B.B.".

2. Con la seconda critica la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione art. 360 n. 4 c.p.c. per essere la Corte territoriale incorsa in errore riguardo alla "individuazione o applicazione della norma sulla prova". Lamenta, in particolare, la violazione del principio di equivalenza delle condizioni, cristallizzata nell'art. 41 c.p., che impone di attribuire rilievo a tutti i processi eziologici che possano aver condotto alla malattia, così da imporre di attribuire rilievo, quale concausa del decesso del coniuge, anche l'ambiente di lavoro nel quale questi svolgeva la propria attività lavorativa caratterizzato da alta tossicità ed evidenzia come nell'elaborato peritale difettasse l'indicazione del "decorso causale alternativo che aveva condotto alla morte il B.B.".

3. Nell'ambito della terza doglianza la ricorrente lamenta la "violazione o falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio". Lamenta a tal riguardo una "sopravvalutazione" da parte del consulente e dunque della Corte territoriale, circa l'incidenza del fumo di sigarette rispetto alle potenzialità lesiva dei rischi connessi all'attività lavorativa svolta. In particolare, si duole della mancata valutazione della prova fornita circa la massiccia esposizione del deceduto alle polveri di amianto in conseguenza del lavoro svolto presso il polo industriale di Ottana, come confermati da "esiti della prova testimoniale e dalla relazione di consulenza medico legale di primo grado" osservando come in primo grado si fosse dato rilievo al ruolo "quanto meno concausale" della predetta esposizione.

4. Nell'ambito del quarto motivo lamenta, infine, la violazione o errata applicazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per violazione della normativa processuale a tutela del contraddittorio in relazione alla mancata concessione di termine per deduzioni sulla c.t.u.. Sostiene, a tal riguardo, come il proprio consulente tecnico non abbia potuto "interagire con l'ausiliario nominato dal Giudice", in particolare, con riferimento alla richiesta di differire l'udienza al fine di nominare altro consulente stante l'impossibilità, dello specialista già nominato, di formulare osservazioni alla relazione medico legale.

5. I primi tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto tendono, tutti, a contestare, sotto profili tra loro connessi, le valutazioni dell'elaborato peritale che sorreggono la decisione impugnate e si rivelano, come sostenuto nella proposta di decisione accelerata, nel loro complesso, inammissibili.

6. La denuncia riguardante l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, non è conforme al paradigma delineato dal codice di rito (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.), allorché si risolva nella richiesta di riesaminare l'apprezzamento delle prove già compiuto dai giudici di merito e nella contrapposizione di una diversa, più appagante, lettura del materiale probatorio acquisito (fra le molte, Cass., sez. II, 19 luglio 2021, n. 20553), senza enucleare un accadimento storico-naturalistico idoneo a sovvertire, secondo un coefficiente di certezza, la decisione adottata (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053).

7. Allorché la sentenza impugnata abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, in sede di legittimità può essere denunciato solo il vizio che si traduca nella palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo tali nozioni, non si possa prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi. Al di fuori di tale ambito, la censura si sostanzia in un mero dissenso diagnostico e in un'inammissibile critica delG convincimento che il giudice si è formato all'esito del prudente apprezzamento delle prove acquisite (Cass., sez. lav., 3 febbraio 2021, n. 2474).

8. Le censure mosse in relazione agli ulteriori profili attinti nei predetti motivi di censura, mirano nel complesso, come correttamente evidenziato nella proposta di definizione accelerata, a sovvertire il giudizio espresso dalla Corte di appello, senza ritualmente enucleare alcun fatto decisivo omesso dai giudici di merito.

9. La Corte di merito ha preso le mosse dalla corretta premessa ermeneutica che, in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale - come nel caso di specie - la prova del nesso eziologico tra attività lavorativa e danno alla salute grava sul lavoratore e deve essere valutata secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità ed ha escluso, alla luce della consulenza tecnica svolta in sede di appello, che la morte del B.B. fosse imputabile all'inalazione di fibre di amianto o di diossina.

10. La sentenza impugnata, si fa carico di vagliare i rilievi critici dell'odierna ricorrente ed attraverso il richiamo alla consulenza tecnica svolta in appello, ha escluso, stante l'assenza di casistica sul punto, la riconducibilità delle patologie da cui era affetto il B.B. all'esposizione all'amianto ovvero all'inalazione di diossina.

11. Tali ragioni trovano riscontro in un'argomentazione plausibile e analitica, che non presenta le incongruenze e le lacune denunciate dalla ricorrente. Tutti i criteri, in definitiva, convergono nel contraddire la ragionevole probabilità scientifica della correlazione causale.

12. Al cospetto della pluralità e della concordanza dei dati di fatto che corroborano l'analisi svolta e della malcerta forza dimostrativa degli elementi antitetici indicati nel ricorso, non si ravvisa quella macroscopica distonia rispetto alle nozioni scientifiche comunemente recepite, che può essere denunciata in sede di legittimità.

13. I fatti delineati nel ricorso sono stati esaminati in modo coerente e adeguato, nei loro elementi qualificanti, e, mediante la censura di omesso esame, i ricorrenti si dolgono, a ben considerare, di una valutazione difforme rispetto alle aspettative. Nel reiterare rilievi che la sentenza d'appello ha puntualmente disatteso, le censure sottendono, dunque, un'istanza di rivalutazione delle prove raccolte, a fronte di una pronuncia d'appello che riforma la sentenza del Tribunale sulla scorta di un percorso argomentativo logico e coerente.

14. Né le argomentazioni sottoposte allo scrutinio di questa Corte valgono a dimostrare un nesso di causalità che trovi riscontro nella migliore scienza ed esperienza e soddisfi i criteri della ragionevole probabilità scientifica. Probabilità che non può identificarsi in una mera possibilità, sguarnita di più attendibili elementi di conferma, e che solo una più rappresentativa osservazione empirica e un'ampia condivisione nella comunità degli studiosi possono convalidare.

15. Dai rilievi svolti discende, pertanto, l'inammissibilità del ricorso.

16. Costituisce del resto principio di questa S.C. quello secondo cui, in presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio (nella specie la prima disposta nel giudizio di primo grado e la seconda in sede di gravame) ove il giudice aderisca al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo, "la motivazione della sentenza è sufficiente - ed è escluso quindi il vizio di motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., pur se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o aliunde deducibili" (cfr. ex multis, Cass. n. 8429/2021).

17. Rispetto al percorso motivazionale, che delinea adeguatamente le ragioni della decisione neppure è illustrato il fatto decisivo, desumibile dalla prima consulenza o aliunde ricavabile dagli atti di causa, idoneo a determinare un diverso esito del giudizio.

18. Anche il quarto motivo del ricorso è inammissibile in quanto non si confronta con il decisum.

19. La sentenza impugnata, nella parte conclusiva della motivazione, chiarisce in maniera esplicita la mancanza di profili di violazione del contraddittorio : il differimento del termine per consentire al consulente della parte appellata di formulare osservazioni, pure concesso dalla Corte territoriale, scaturiva dalla mancata trasmissione al medesimo, da parte del c.t.u., della bozza delle sue conclusioni le quali, viceversa, risultavano, anche documentalmente, trasmesse al difensore della medesima parte appellata la quale, peraltro, non ha fatto pervenire osservazioni di sorta neppure entro il nuovo termine fissato.

20. I punti salienti di tale ratio decidendi non sono stati oggetto di specifica censura nell'ambito del presente giudizio caratterizzato, come è noto, da una dinamica di critica cd. vincolata, per cui i motivi di censura devono avere i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata che, nel caso di specie, difettano essendosi la ricorrente lamentata, genericamente, di non avere avuto tempo di nominare un altro consulente onde formulare osservazioni alla relazione medico legale.

21. La proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366, n. 4 c.p.c. e determina l'inammissibilità del ricorso (cfr. ex multis, Cass. n. 9450 del 2024, Cass. n. 15517 del 2020, Cass. n. 20910 del 2017, Cass. n. 17125 del 2007, Cass. S.U. n. 14385 del 2007).

22. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato, anche in questa parte, inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c., con condanna della ricorrente alle spese in favore del controricorrente, secondo soccombenza, come liquidate in dispositivo.

23. Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di definizione anticipata e che il giudizio viene definito in conformità alla proposta, occorre applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal comma quarto del citato art. 380-bis c.p.c., non ravvisando, il Collegio, ragioni per discostarsi nella specie dalla suddetta previsione legale (cfr. Cass. S.U. nn. n. 10955/2024 e 36069/2023).

24. Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in Euro 1.500,00 in favore del controricorrente ed una ulteriore somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

25. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa la declaratoria di inammissibilità del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

P.Q.M.
 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge;

condanna parte ricorrente a pagare, in favore della parte controricorrente l'ulteriore somma di Euro 1.500,00 ed in favore della Cassa delle Ammende, della somma corrispondente ad Euro 1.500,00. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa la declaratoria di inammissibilità del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente e del coniuge, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 marzo 2026.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2026