Consiglio di Stato, Sez. 5, 27 maggio 2026, n. 4269 - Contratti pubblici e sicurezza sul lavoro: niente iscrizione nel Casellario ANAC se la sospensione non ha avuto effettiva durata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8519 del 2025, proposto da -OMISSIS- S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Giuffré e Maurizio Iacono Quarantino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Prefettura di Udine - Ufficio Territoriale del Governo, A. - Autorità Nazionale Anticorruzione, Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 15503 del 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Prefettura di Udine - Ufficio Territoriale del Governo, di A. - Autorità Nazionale Anticorruzione, del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2026 il Cons. Elena Quadri e uditi per le parti gli avvocati Quarantino Iacono. Si dà atto che l'avvocato dello Stato Daniela Nardo ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione;
Fatto
-OMISSIS- S.p.a. ha impugnato il provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti, come definite dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e contestuale revoca, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 15 maggio 2025 nei propri confronti a seguito della sospensione dell'attività d'impresa in conseguenza dell'accertata violazione di norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; la nota ministeriale di trasmissione all'A. del medesimo provvedimento per l'inserimento nel Casellario informatico degli operatori economici; tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali ancorché non conosciuti, ivi espressamente compresa l'annotazione A. sul Casellario informatico iscritta il 24 maggio 2025, riportante la segnalazione del provvedimento interdittivo.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso con sentenza n. 15503 del 2015, appellata da -OMISSIS- S.p.a. per i seguenti motivi di diritto:
I) error in iudicando nella qualificazione della natura del provvedimento interdittivo; violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 1, 2 e 9, del D.Lgs. n. 81 del 2008; violazione e falsa applicazione dei principi di tempestività, speditezza e celerità dell'azione amministrativa nonché di affidamento, di certezza, di proporzionalità e di ragionevole durata del procedimento, dell'art. 97 della Costituzione e della L. n. 241 del 1990 (in particolare artt. 1 e 3); violazione e falsa applicazione della Circolare n. 1733 del 3 novembre 2006; difetto di istruttoria; erronea, insufficiente, contraddittoria motivazione;
II) error in iudicando nella valutazione del provvedimento interdittivo; violazione del principio di ragionevolezza; difetto di istruttoria; erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione;
III) error in iudicando nella individuazione del Regolamento A.; difetto di istruttoria; erronea e insufficiente motivazione;
IV) error in iudicando nella valutazione dell'annotazione A.; violazione del diritto di partecipazione al procedimento e degli artt. 222 del D.Lgs. n. 36 del 2023, del regolamento A. nonché dell'art. 7 della L. n. 241 del 1990;
V) error in iudicando nella valutazione della durata dell'annotazione A.; violazione del principio di proporzionalità; violazione del regolamento A.; difetto di istruttoria; erronea, insufficiente, contradditoria e carente motivazione.
Si sono costituiti per resistere all'appello il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia e l'Ufficio territoriale del governo Udine.
Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All'udienza pubblica del 5 maggio 2026 l'appello è stato trattenuto in decisione.
Diritto
Giunge in decisione l'appello proposto da -OMISSIS- S.p.a. per la riforma della sentenza del Tar Lazio n. 15503 del 2025 che ha respinto il suo ricorso per l'annullamento del provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti, come definite dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e contestuale revoca, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 15 maggio 2025 nei propri confronti a seguito della sospensione dell'attività d'impresa in conseguenza dell'accertata violazione di norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; della nota ministeriale di trasmissione all'A. del medesimo provvedimento per l'inserimento nel Casellario informatico degli operatori economici; di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali ancorché non conosciuti, ivi espressamente compresa l'annotazione A. sul Casellario informatico iscritta il 24 maggio 2025, riportante la segnalazione del provvedimento interdittivo.
La vicenda ha preso le mosse dalla notifica da parte del comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Venezia alla società appellante, in qualità di affidataria dei lavori all'Ospedale civile di Cattinara, del provvedimento di sospensione prot. n. -OMISSIS- - 1 del 26 novembre 2024, adottato per una presunta violazione in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008. Il 13 dicembre 2024 il provvedimento è stato revocato con provvedimento prot. n. (...), adottato dal medesimo Comando. In conseguenza di ciò, il 15 maggio 2025 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso alla società appellante il sede di C. interdittivo prot. -OMISSIS- del 15 maggio 2025, con il quale ha decretato, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2008, l'interdizione a contrarre con la P.A. per il periodo tra il provvedimento di sospensione e la sua revoca. Nello specifico, all'art. 1 del provvedimento di interdizione si legge che: "è fatto divieto di contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti … con decorrenza dalla data di cui alla notificazione del provvedimento di sospensione ovvero dalla diversa data ivi indicata, ed efficacia per tutto il periodo di durata della sospensione sino alla intervenuta revoca del provvedimento stesso". Il Ministero ha anche evidenziato che: "Il presente provvedimento interdittivo non produce effetti nei confronti del destinatario e si intende revocato per effetto dell'intervenuto provvedimento di revoca della sospensione adottato dall'Autorità competente" (art. 2). Nel contempo, ha comunicato l'adozione del provvedimento all'A. per l'inserimento nel casellario informativo, nonché al Provveditorato interregionale e alla Prefettura di Udine. Il 24 maggio 2025 l'A. ha, pertanto, provveduto ad annotare il provvedimento interdittivo nel Casellario informatico.
Ritenendo che tali provvedimenti ledessero i propri interessi, la -OMISSIS- S.p.a. ha impugnato gli atti predetti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio il quale, premettendo la sussistenza dell'interesse all'impugnazione in relazione alla persistenza dell'annotazione nel casellario A. e alla rilevanza dell'interdizione ai fini della qualificazione per la partecipazione a future gare pubbliche, ha respinto il ricorso.
Con il primo motivo di ricorso l'appellante ha dedotto che il Tar avrebbe erroneamente qualificato il provvedimento interdittivo come atto meramente ricognitivo e vincolato, disconoscendo la natura procedimentalizzata e discrezionale dell'attività amministrativa e i vincoli temporali che la disciplinano previsti peraltro dalla circolare adottata dallo stesso Ministero (Circolare MIT n. 1733 del 3 novembre 2006). Pur essendo il provvedimento interdittivo conseguenziale alla sospensione, esso manterrebbe, invero, una propria autonomia procedimentale che impone il rispetto dei principi di tempestività e buon andamento dell'azione amministrativa nonché di speditezza dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione e del principio generale di affidamento che governa i rapporti tra privato e P.A. In tal senso deporrebbe anche: 1) il tenore letterale dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 2008 che dispone l'espressa adozione di un provvedimento ministeriale che non avrebbe alcun senso in presenza di un effetto vincolato e sostanzialmente ex lege; 2) la stessa emanazione della succitata circolare che, nel prevedere le modalità operative del procedimento di emissione, conferma che si tratta di un provvedimento vero e proprio e soggetto a sua istruttoria e tempistica. Del tutto irrilevante - a dispetto di quanto affermato dal Tar - sarebbe, invece, la non perentorietà del termine di 45 gg., atteso che il provvedimento finale dovrebbe essere emanato comunque "tempestivamente", anche in virtù del principio generale di "celerità" che è insito in ogni attività della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 97 della Costituzione. Il provvedimento interdittivo è stato adottato il 15 maggio 2025, ossia a distanza di quasi sei mesi dall'adozione del provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81 del 2008, avvenuta il 26 novembre 2024, e di quasi 4 mesi dalla sua acquisizione da parte del Ministero, avvenuta il 30 gennaio 2025, senza specifica motivazione sul ritardo, con conseguente lesione dell'affidamento dell'appellante sulla conclusione favorevole del procedimento, e senza che siano indicate apprezzabili ragioni a giustificazione del ritardo nell'adozione. Il provvedimento, dunque, difetterebbe di una corretta istruttoria e presenterebbe una motivazione erronea, insufficiente e contraddittoria, in quanto, dopo aver richiamato la suddetta circolare, il Ministero l'avrebbe disattesa; il provvedimento sarebbe anche profondamente ingiusto, essendo la violazione accertata di soli 3000 euro e, peraltro, immediatamente pagata; il provvedimento, inoltre, sarebbe intimamente contraddittorio, avendo disposto l'interdizione per tutto il periodo di durata della sospensione e sino alla sua revoca e, nel contempo, avendone riconosciuto l'inefficacia in virtù dell'intervenuta revoca.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha dedotto l'erroneità della pronuncia per non aver tenuto conto della intrinseca contraddittorietà che inficia il provvedimento interdittivo il quale, se all'art. 1 ha disposto l'interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni, al successivo art. 2 ha stabilito la sua inefficacia nei confronti del destinatario in virtù dell'intervenuta revoca della sospensione adottata dall'autorità competente. Per l'appellante, invero, un atto che si autodefinisce come inefficace non potrebbe al contempo produrre effetti, per il tramite della trasmissione all'A., ai fini dell'annotazione nel Casellario informatico. Peraltro, il provvedimento in parola si porrebbe in contrasto con il principio di proporzionalità in quanto comminerebbe una sanzione molto grave a fronte di una contestazione di appena 3.000 euro, peraltro immediatamente sanata dalla società.
Con il terzo motivo, l'appellante ha censurato l'operato del giudice di prime cure per aver ritenuto applicabile alla fattispecie, quanto all'annotazione da parte dell'A., le previsioni del regolamento di cui alla Delib. Anac n. 272 del 2023 e non quello adottato con Delib. Anac n. 225 del 2025, ritenendo che le disposizioni di quest'ultimo trovino applicazione esclusivamente con riguardo alle comunicazioni pervenute in data successiva alla pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale, senza tuttavia considerare che il regolamento in parola costituisce una mera revisione del precedente, peraltro annullato in sede giurisdizionale.
Con il quarto motivo, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che anche l'annotazione nel casellario A. costituisca atto vincolato e meramente consequenziale rispetto al provvedimento di interdizione, privo dunque di contenuto discrezionale, omettendo tuttavia di tenere conto dei diritti partecipativi dell'operatore economico. Il nuovo regolamento A., invero, espressamente riconoscerebbe, agli artt. 10 e 11, la necessità della comunicazione di avvio del procedimento all'operatore economico, omessa nel caso di specie. Tale comunicazione sarebbe essenziale per l'instaurazione, da parte dell'A., di una reale istruttoria sul punto, che consenta di analizzare e valutare, anche in contraddittorio con gli interessati, l'effettiva rilevanza che l'iscrizione potrà avere per i soggetti che consultano il Casellario.
Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante ha gravato la sentenza per aver ritenuto congruo il termine di efficacia di tre anni, disposta in sede di annotazione, senza considerare l'evidente sproporzione tra tale termine e la durata effettiva della sospensione, pari a soli 17 giorni. Inoltre, l'annotazione fa decorrere i tre anni dalla pubblicazione (24 maggio 2025) anziché dalla data della commissione del fatto (26 novembre 2024), in violazione del citato art. 23, comma 6, del predetto regolamento A., che considera, invece, che l'annotazione debba decorrere dalla commissione del fatto (e quindi in questo caso dalla originaria data del provvedimento di sospensione del 26 novembre 2024). L'annotazione A. fa illegittimamente iniziare i tre anni dalla data della pubblicazione dell'annotazione, facendola durare sei mesi più del dovuto. Su quest'ultimo aspetto, peraltro, la motivazione del Tar sarebbe del tutto carente.
Per le amministrazioni coinvolte, tutti i motivi si appalesano infondati.
In particolare, quanto al termine di adozione del provvedimento in parola, questo dovrebbe considerarsi del tutto ragionevole, tenuto conto del fatto che la previsione di 45 giorni nella menzionata circolare n. 1733/2006 è priva di carattere perentorio, avendo natura esclusivamente ordinatoria e della circostanza che lo stesso termine sia rivolto esclusivamente all'istruttoria di competenza del Provveditorato territorialmente competente e non a quella dell'Amministrazione Generale. Peraltro, per l'amministrazione l'adozione del decreto interdittivo, nonché la sua comunicazione all'A., sarebbe doverosa anche laddove, come nel caso in parola, sia già intervenuta la revoca della sospensione. Detto altrimenti, anche laddove il provvedimento di sospensione abbia prodotto i suoi effetti per un periodo di tempo circoscritto, il MIT sarebbe comunque legittimato ad adottare un provvedimento interdittivo, essendosi pienamente concretizzati i presupposti richiesti dalla legge per l'adozione del provvedimento in parola e i rischi che tali norme mirano a neutralizzare.
Rispetto alla correttezza del procedimento svolto dall'A., per le resistenti l'estensione delle garanzie partecipative agli operatori economici sarebbe applicabile solo ai procedimenti insorti sotto la vigenza del regolamento successivamente approvato con Delib. Anac n. 225 del 2025, e non invece sulla base del regolamento precedente, emanato con Delib. Anac n. 272 del 2023, ratione temporis applicabile al caso di specie. L'annotazione, invero, sarebbe un atto doveroso e vincolato per l'Autorità, che non implicherebbe alcun tipo di valutazione ulteriore, rispetto al quale la mancata comunicazione di avvio del procedimento, anche laddove doverosa, si atteggerebbe a vizio non invalidante, dal momento che l'appellante non avrebbe potuto addurre alcuna circostanza specifica atta ad impedire l'iscrizione de qua. Difatti, l'A. si sarebbe limitata a dare esecuzione ad una comunicazione obbligatoria proveniente dall'amministrazione competente in materia, senza svolgere alcuna autonoma valutazione discrezionale, giacché la garanzia del contraddittorio avrebbe dovuto spiegarsi in sede di procedimento interdittivo, mentre l'annotazione non richiederebbe alcun ulteriore adempimento istruttorio da parte dell'Autorità. Con riferimento alla durata triennale dell'annotazione, ritenuta sproporzionata dalla società appellante, le resistenti hanno sostenuto che tale permanenza dell'interdizione in archivio assolva ad una finalità di trasparenza e certezza giuridica, che conserva rilievo quale notizia utile per le stazioni appaltanti di future procedure di gara.
L'appello è parzialmente fondato quanto al secondo motivo di gravame.
Anzitutto, deve premettersi l'infondatezza del primo motivo di appello, relativo alla natura giuridica dei provvedimenti impugnati e, nello specifico, del provvedimento di interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni di cui è stata destinataria la società appellante. Tale provvedimento, invero, è stato adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della sospensione dell'attività d'impresa in conseguenza della violazione di norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, in ossequio all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2008. Ed invero, la predetta disposizione, atta al contrasto del lavoro irregolare nonché alla salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori, espressamente prevede che "(…) al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, (…) in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I". Trattasi, dunque, di un'azione che l'autorità competente è chiamata ad intraprendere al verificarsi dei presupposti predeterminati dal legislatore. Sul punto, dunque, si condivide l'orientamento espresso dal primo giudice, relativamente alla natura vincolata del provvedimento in parola, "in quanto alla riscontrata commissione di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I del D.Lgs. n. 81 del 2008 consegue invariabilmente l'interdizione alla contrattazione con la pubblica amministrazione per il periodo indicato dalla stessa legge (collegato alla durata della sospensione dell'attività)" (cfr. sentenza appellata). Occorre escludere, infatti, che ove si realizzino le violazioni espressamente previste dalla disposizione in parola, le autorità competenti abbiano facoltà di discostarsi dal dettato normativo e possano omettere di adottare il provvedimento di sospensione.
Peraltro, il predetto art. 14 prosegue, al comma 2, precisando che "Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (A.) e al Ministero infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo". Dalla previsione del divieto a contrarre "per tutto il periodo di sospensione" consegue la doverosità dell'adozione, da parte del MIT, del provvedimento interdittivo, anche a prescindere dall'intervenuta revoca della sospensione che, ai sensi del successivo comma 9, interviene, come nel caso in parola, nel caso di "c) (…) rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I; … e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie". Inoltre, è la stessa circolare del Ministero delle infrastrutture 3 novembre 2006, n. 1733 ad aver precisato che il provvedimento interdittivo deve essere emanato anche in caso di successiva revoca della sospensione e che, comunque, resta inalterata la possibilità da parte dell'Amministrazione di revocare il provvedimento interdittivo adottato laddove venga constatato il venir meno delle violazioni poste in essere.
Peraltro, nel caso di specie, trattasi di condotte particolarmente gravi, afferenti la peculiare salvaguardia apprestata dall'ordinamento rispetto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. Da quanto esposto, pertanto, consegue la legittimità del provvedimento interdittivo adottato dal Ministero.
Risulta invece fondato il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante ha censurato la contraddittorietà del provvedimento gravato il quale, nonostante si autodefinisce come improduttivo di effetti nei confronti del destinatario, risulta invece efficace ai fini della comunicazione all'A. e della conseguente iscrizione nel Casellario informatico. Ed invero, l'art. 1 del provvedimento in parola decreta nei confronti della Società -OMISSIS- S.p.a. il "divieto di contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti, come definite dal Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con decorrenza dalla data di cui alla notificazione del provvedimento di sospensione ovvero dalla diversa data ivi indicata, ed efficacia per tutto il periodo di durata della sospensione sino alla intervenuta revoca del provvedimento stesso". L'art. 2 del medesimo provvedimento prosegue affermando che "Il presente provvedimento interdittivo non produce effetti nei confronti del destinatario e si intende revocato per effetto dell'intervenuto provvedimento di revoca della sospensione adottato dall'Autorità competente".
Occorre, pertanto, scindere i due piani per così dire sanzionatori: da una parte, quello relativo all'adozione del provvedimento interdittivo da parte del MIT che, come si è detto, risulta azione vincolata da parte dell'amministrazione; dall'altra, il successivo piano della intervenuta comunicazione all'A. e del conseguente procedimento di iscrizione nel Casellario informatico. Così ragionando, il provvedimento de quo ben può essere ritenuto legittimo ma inefficace, in considerazione del fatto che, come nel caso in parola, la sospensione dell'attività d'impresa sia stata pressoché contestualmente revocata dall'amministrazione competente in virtù dell'accertamento delle condizioni di cui al comma 9 del predetto art. 14 e che, pertanto, la sua durata sia stata nella pratica pari a zero. Ne consegue che, se il provvedimento, per sua espressa previsione, non produce effetti nei confronti del destinatario, lo stesso non può dirsi efficace neppure ai fini della comunicazione all'A..
Peraltro, la circolare n. 33 del 10 novembre 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale per l'attività ispettiva - Divisione I - Consulenza, contenzioso, formazione del personale ispettivo e affari generali, recante "provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008 - modifiche apportate dall'art. 11 del D.Lgs. n. 106 del 2009", non versata in atti ma citata dalla stessa difesa dell'amministrazione (cfr. pag. 9 della memoria delle resistenti in appello), nella parte relativa agli indirizzi interpretativo operativi inerenti al "Provvedimento interdittivo alla contrattazione con le PP.AA.", premettendo che il provvedimento deve essere comunicato al Ministero delle infrastrutture, cosi come già previsto dall'art. 36 bis del D.L. n. 223 del 2006, ovvero alla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora A.), sulla base dell'attività svolta dall'impresa sospesa, ha chiarito, proprio con riferimento alla disciplina dettata dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008, che: "il provvedimento di interdizione alla contrattazione con le PP.AA. è strettamente legato alla effettiva durata del provvedimento di sospensione dell'attività. Da ciò deriva che, qualora il provvedimento di sospensione, pur efficace, abbia durata pari a zero, la comunicazione di cui sopra non sarà dovuta. Tale circostanza ricorre nelle ipotesi in cui gli effetti del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale siano stati differiti ai sensi del comma 11 bis dell'art. 14 e lo stesso sia stato revocato ancor prima del termine iniziale così individuato". Ne discende che, in caso di durata pari a zero del provvedimento di sospensione (in altri termini, in caso di pressoché contestuale revoca del medesimo provvedimento), la comunicazione all'A. non sarà dovuta.
Di conseguenza, nel caso di specie la comunicazione non doveva essere effettuata e, pertanto, la stessa deve reputarsi illegittima.
Le ulteriori censure dedotte, pure rivolte all'annullamento dell'annotazione effettuata dall'A., possono essere assorbite.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello va accolto in parte e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va accolto in parte il ricorso di primo grado, conseguendone il solo annullamento della comunicazione all'A. e dell'annotazione.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno integralmente compensate per la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte il ricorso di primo grado, ai sensi di cui in motivazione.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
