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LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA CALORE NEL SETTORE DEL FOOD DELIVERY
 

PREMESSE

VISTO il crescente fenomeno del cambiamento climatico che negli ultimi anni ha investito l'Italia con particolare intensità in particolare nei mesi di luglio e agosto, caratterizzato da ondate di calore che raggiungono temperature estreme, ponendo a serio rischio la salute e la sicurezza di chiunque svolga attività lavorativa all'aria aperta;
DATO ATTO del “Protocollo quadro per l’adozione di misure di contenimento dei rischi lavorativi legato alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 2 luglio 2025 dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali con gli auspici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riguardante la prevenzione dei rischi da stress termico per i lavoratori, che ha stabilito principi fondamentali per la tutela della salute dei lavoratori esposti a condizioni climatiche estreme, definendo linee guida per l'identificazione dei rischi, l'adozione di misure preventive e la informazione/formazione specifica del personale;
CONSIDERATO che AssoDelivery aderisce a Confcommercio e che Confcommercio è una delle associazioni datoriali firmatarie del citato Protocollo quadro; nonché le organizzazioni sindacali firmatarie sono CGIL, CISL, UIL e UGL e che AssoDelivery mantiene relazioni industriali con le rispettive organizzazioni di categoria NIDIL CGIL, FELSA CISL, UILTEMP e UGL Rider;
CONSIDERATO altresì che, pur auspicando che si possa raggiungere un’intesa con le organizzazioni sindacali, allo stato attuale il persistere di divergenze rende impossibile concordare e sottoscrivere un eventuale protocollo quadro per la gestione dell’emergenza calore nel settore del food delivery;
CONSIDERATA anche l’urgenza non più procrastinabile di coordinare le misure che le piattaforme aderenti ad AssoDelivery intendono adottare per tutelare la sicurezza dei lavoratori del settore del food delivery;
CONSIDERATO che diverse Regioni hanno emanato ordinanze volte a tutelare le condizioni di salute dei lavoratori in situazioni meteorologiche di calore estremo, prevedendo, in casi estremi, persino l'interruzione del servizio "laddove non sia possibile adottare misure volte alla riduzione del rischio cui sono esposti i lavoratori" (cfr ordinanza del Presidente della Regione Piemonte, Atto 2/2025/XII del 2 luglio 2025) o con altre formulazioni simili.
CONSIDERATA la specificità del settore del food delivery, caratterizzato dalla novità del comparto, dalla capillare distribuzione dell'attività su tutto il territorio nazionale in migliaia di città, dall'assenza di specifici luoghi e/o sedi di lavoro tradizionali e dall'autonomia che caratterizza i rapporti di lavoro tra rider e piattaforme aderenti ad AssoDelivery;
CONSIDERATO l'interesse comune alle piattaforme operanti nel settori di tutelare la salute dei lavoratori, a prescindere dalla tipologia di rapporto intercorrente con le piattaforme, essendo il diritto alla salute e allo svolgimento di attività lavorativa in condizioni salubri un diritto irrinunciabile e incomprimibile;
CONSIDERATO che AssoDelivery condivide e sottoscrive pienamente l'importanza dello svolgimento di attività in condizioni di sicurezza e salute, confermando l'impegno di AssoDelivery e delle aziende ad essa aderenti ad adottare misure finalizzate alla riduzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori che collaborano con le stesse, così da consentire l'esercizio dell'attività in condizioni di sicurezza e in coerenza con il protocollo quadro sottoscritto dalle Parti Sociali il giorno 2 luglio 2025 presso il Ministero del Lavoro, nonché con le ordinanze emesse ed emanande da parte delle Regioni sul tema;
CONSIDERATO che, dopo ampia discussione tra le piattaforme, sentiti anche gli esperti in materia di sicurezza sul lavoro, l’associazione ha identificato nel presente protocollo le misure minime atte a ridurre i rischi specifici per il caldo a cui i rider sono esposti nello svolgimento dell'attività e consentire quindi lo svolgimento dell'attività degli stessi, fermo ovviamente il diritto delle piattaforme di prevedere ulteriori misure aggiuntive in dialogo con i propri medici competenti e responsabili della sicurezza;
 

TUTTO CIÒ PREMESSO, VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI
LINEE GUIDA
 

ARTICOLO 1 - MISURE DI SICUREZZA
Le piattaforme aderenti ad AssoDelivery adottano diversi presidi volti a tutelare la sicurezza dei rider che collaborano con le stesse. Tra di essi, si ricordano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
• l’inserimento dei rider nell’allegato al o nel documento di valutazione dei rischi;
• la sottoposizione dei rider a visita medica di idoneità al raggiungimento di determinate soglie;
• l’informazione e la formazione obbligatoria dei rider sui rischi specifici dell’attività svolta;
• la fornitura dei DPI identificati nel documento di valutazione dei rischi.
Fermi i presidi di cui sopra, le piattaforme identificano le seguenti ulteriori misure specifiche, per incrementare i livelli di sicurezza per i lavoratori che svolgono la propria attività in condizioni di calore:
• Informazione / formazione specifica sui rischi da stress termico e sulle misure di prevenzione;
• Fornitura di acqua sufficiente per consentire un'idonea idratazione del lavoratore durante l'attività;
• Fornitura di sali minerali per la reintegrazione degli stessi dovuta all'eccessiva sudorazione;
• Fornitura di borracce atte a contenere l'acqua che possano essere ricaricate nel corso della giornata, evitando al lavoratore di dover trasportare con sé una scorta eccessiva di acqua.
 

ARTICOLO 2 - MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA
2.1 Informazione / Formazione
Il cambiamento climatico e in particolare l'aumento delle temperature possono incidere significativamente sul rischio di infortunio sul lavoro associato all'esposizione a temperature estreme e, in particolare, alle ondate di calore.
In considerazione di ciò, le piattaforme predispongono, in collaborazione con i propri medici competenti, adeguato materiale formativo destinato ai rider che collaborano con le stesse, volto a fornire informazione / formazione specifica relativa a:
• Patologie da calore e loro riconoscimento
• Raccomandazioni per una corretta gestione del rischio
• Principali rischi per la salute legati al caldo
• Tema della disidratazione e possibili conseguenze connesse
Le piattaforme si impegnano a mettere a disposizione questo materiale formativo e informativo per tutti i rider in modalità multilingua, così da consentirne la diffusione e comprensione, essendo riconosciuto che l'informazione sui rischi specifici legati al calore rappresenti la primaria fonte di riduzione degli infortuni e di prevenzione.
Le piattaforme si impegnano a introdurre entro il 21 luglio soluzioni per la formazione online dei lavoratori c.d. Rider che prevedono l’obbligo di svolgere e completare i corsi di formazione sui rischi specifici legati al calore entro il 31 luglio. Nella fase iniziale di implementazione di tali misure, sarà adottato un approccio graduale per favorire l'adeguamento da parte di tutti i lavoratori. Dal 1° agosto, tuttavia, i lavoratori che non avranno completato questi corsi non potranno svolgere le consegne, fino alla fine di questa emergenza.


2.2 Fornitura di acqua, sali minerali e borracce
AssoDelivery prende atto delle peculiarità del settore e della capillare diffusione del servizio di food delivery sul territorio nazionale, a cui fa da contraltare l'assenza di sedi di lavoro fisiche e strutturate. L’associazione riconosce quindi che questa condizione rende, laddove non impossibile, quantomeno estremamente difficile una effettiva e rapida messa a disposizione fisica di bottigliette d'acqua, sali minerali e borracce o distribuzione delle stesse ai lavoratori, eventualità che richiederebbe un tempo estremamente lungo, incompatibile con la migliore gestione dell’emergenza caldo in corso.
AssoDelivery riconosce quale modalità alternativa possibile per assicurare la disponibilità di acqua, sali minerali e borracce ai lavoratori, l'introduzione di un contributo per il rimborso del prezzo degli stessi (modalità coerente con l’interpretazione fornita da alcune autorità regionali che hanno già emesso provvedimenti sul tema), in ragione del lavoro eventualmente svolto, secondo la seguente tabella:
 

Acqua

0,10 euro per ogni consegna completata con temperature superiori o uguali ai 32 °C nei mesi di luglio, agosto e sino al 15 settembre

Sali minerali

0,50 euro per ogni giorno in cui viene completata almeno una consegna con temperature superiori o uguali ai 32 °C nei mesi di luglio, agosto e sino al 15 settembre

Borraccia

5,00 euro (una tantum) nel caso in cui venga completata almeno una consegna in presenza di temperature superiori o uguali ai 32 °C nei mesi di luglio, agosto e sino al 15 settembre

 
I contributi saranno versati con il primo pagamento utile successivo alla piena disponibilità dei dati del mese intero da parte della piattaforma.
In aggiunta, le piattaforme aderenti si impegnano a mettere a disposizione dei rider un elenco delle applicazioni e/o siti internet disponibili che consentano di identificare eventuali punti dove è possibile approvvigionarsi gratuitamente di acqua.


2.3 Gestione della sicurezza da parte del rider
Ai fini delle presenti linee guida, le piattaforme confermano:
- di aver adottato modelli operativi tali che consentano ai lavoratori c.d. rider di poter sempre rifiutare le eventuali proposte di consegna ricevute, senza che questo possa determinare alcuna conseguenza sulla possibilità di riceverne altre;
- di non implementare alcun meccanismo di valutazione della performance, classificazione o penalità legato alle pause o al rifiuto di accettare ordini, in relazione alle condizioni climatiche.
I rider avranno sempre la possibilità di scegliere, non solo le eventuali consegne da eventualmente completare, ma soprattutto come svolgere le attività di consegna in sicurezza, senza il controllo del committente e senza alcuna pressione per il loro svolgimento entro tempistiche specifiche.

ARTICOLO 3 - VIGENZA
Le linee guida entrano in vigore dalla data di sottoscrizione e avranno validità fino alla loro eventuale revisione. Quanto concordato e sottoscritto ha una validità limitata ai territori delle singole regioni italiane.
 

Milano, 15 luglio 2025


fonte: riderhub.glovoapp.com