Cassazione Penale, Sez. 4, 03 giugno 2026, n. 20146 - Messa alla prova e reati per infortuni sul lavoro: il giudice deve valutare anche le condotte riparatorie e il risarcimento del danno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da
Dott. BELLINI Ugo - Presidente
Dott. GIORDANO Bruno - Consigliere
Dott. MARI Attilio - Consigliere
Dott. RICCI Anna Luisa Angela -Relatore
Dott. DAWAN Daniela - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica Presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di:
A.A. nato a C il (Omissis)
B.B. nato a E il (Omissis)
avverso l'ordinanza del 19/11/2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Fabio Picuti con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
Fatto
1. Con ordinanza emessa all'udienza del 19 novembre 2026, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a seguito della richiesta di A.A. e B.B., imputati del reato di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen., ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova per il periodo di mesi sei secondo le modalità e l'osservanza delle prescrizioni stabilite dal programma elaborato dall'U.E.P.E. e ha disposto, altresì, che per detto periodo gli imputati effettuino lavori di pubblica utilità da svolgersi presso l'ente e secondo le cadenze di cui al programma, fissando l'udienza per la valutazione della relazione conclusiva.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione. Secondo il ricorrente il provvedimento non ha correttamente vagliato i presupposti di ammissibilità dell'istituto della messa alla prova e non ha previsto la prestazione da parte degli imputati di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, al risarcimento del danno cagionato. Tali elementi sono necessari per la messa alla prova, in quanto le prescrizioni dell'affidamento dell'imputato al servizio sociale e della prestazione del lavoro di pubblica utilità sono aggiuntive e non alternative rispetto a quelle su indicate. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la ammissione alla definizione del procedimento con messa alla prova non rappresenta un diritto incondizionato, atteso che la relativa richiesta può trovare accoglimento solo nel caso in cui il giudice, all'esito del percorso valutativo e discrezionale da effettuare alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., reputi idoneo il trattamento. Vero è che il mancato risarcimento non può essere valutato come ostativo all'ammissione, tuttavia-prosegue il ricorrente-altrettanto vero è che l'inciso "ove è possibile" contenuto nel comma 2 dell'art. 168-bis cod. pen. deve essere interpretato nel senso che il risarcimento del danno, condizione di ammissione, deve essere proposto e deve corrispondere ove possibile al pregiudizio patrimoniale arrecato alla vittima o comunque allo sforzo massimo esigibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche. Si tratta di aspetti che il giudice, attivando i poteri di indagine di cui all'art. 464-bis cod. proc. pen., può e deve verificare. Nel caso in esame il giudice non ha affrontato detti aspetti e non ha ritenuto di attivare i poteri di indagine a lui attribuiti. Né può ritenersi rilevante che l'Inail abbia corrisposto all'infortunato una indennità, in quanto la giurisprudenza è consolidata nel senso che l'indennizzo corrisposto dall'Inail non costituisce condotta riparatoria idonea a consentire la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno.
3.Il Procuratore Generale, in persona del sostituto Fabio Picuti, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
Il difensore degli imputati ha depositato una memoria con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Diritto
1. Il ricorso merita accoglimento.
2. Preliminarmente si osserva che, secondo il disposto dell'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., il pubblico ministero, avverso il provvedimento con il quale il giudice, vagliata preventivamente l'ammissibilità dell'istanza di messa alla prova, dispone la sospensione, è legittimato ad esperire, in via esclusiva, uno specifico strumento di impugnazione, ovvero il ricorso per cassazione, con il quale può, in primo luogo, sollecitare il sindacato sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 168-bis cod. pen. Le contestazioni deducibili con il ricorso sono limitate ai motivi consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen., relativi a violazioni di legge e a vizi di motivazione, quindi con esclusione delle questioni che attengono al merito delle scelte effettuate dal giudice.
3.Il procuratore ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ammissione alla prova degli imputati di lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa per la prevenzioni infortuni sul lavoro, perché non comprensiva della voce del risarcimento del danno da considerarsi componente necessaria.
4.Il tema sollecitato dal ricorso, ovvero quello della valutazione da parte del giudice della idoneità del trattamento e del contenuto minimo che detto trattamento deve prevedere, è stato da ultimo affrontato da questa Corte con la sentenza Sez. 3 n. 5788 del 21/01/2026, Rv. 289417 – 01, secondo cui "l'omesso vaglio, da parte del giudice, di una o più voci trattamentali ulteriori rispetto al lavoro di pubblica utilità, laddove possibili e praticabili, integra violazione di legge per mancata valutazione dell'idoneità del programma presentato, nel caso in cui la sanzione trattamentale irrogata risulti non effettiva o non proporzionata al fatto e al suo autore e non consegua le finalità rieducative, risocializzanti e specialpreventive che caratterizzano il beneficio".
Con tale pronuncia si è premesso che la messa alla prova è un trattamento sanzionatorio penale, Così definito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 14840 del 27/10/2022, dep. 2023, in motivazione, pag. 20, e prim'ancora Sez. U, n. 36272 del 31/03/2016, in motivazione, pag. 10) e dalla Corte costituzionale (Corte cost., sent. n. 68 del 2019 -secondo cui "la messa alla prova per gli adulti costituisce un vero e proprio "trattamento sanzionatorio", ancorché anticipato rispetto all'ordinario accertamento della responsabilità dell'imputato e rimesso comunque -a differenza delle pene -alla spontanea osservanza delle prescrizioni da parte del soggetto"-; in termini Corte cost., sent. n. 75 del 2020, n. 139 del 2020, n. 146 del 2022 e n. 174 del 2022), "alternativo alla pena e al processo" (cfr. Corte cost., sent. n. 91 del 2018, ma anche Corte cost., sent. n. 68 del 2019, n. 146 del 2022, n. 174 del 2022), nel quale convivono finalità deflattive e social-preventive.
Si è, indi, osservato che la valutazione sull' ammissione alla prova è connotata da una forte discrezionalità del giudizio, teso a verificare i contenuti prescrittivi e di sostegno rispetto alla personalità dell'imputato, l'idoneità del programma, sia nella parte "afflittiva", sia nella parte "rieducativa" e, in ultima analisi, la rispondenza del trattamento alle esigenze del caso concreto. La decisione del giudice sull'ammissione o meno dell'imputato alla prova trova il suo fulcro proprio nella valutazione di idoneità del programma, caratterizzata da una piena discrezionalità che attinge il merito (Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, in motivazione, pag. 10-11). Il giudizio sulla ammissione passa attraverso l'analisi del contenuto del programma che viene elaborato dall'U.E.P.E. con il consenso dell'imputato e che viene poi recepito dal giudice con l'ordinanza di sospensione del procedimento: con tale ordinanza il giudice è chiamato non solo a "validare" il programma dell'U.E.P.E. ma anche ad integrarlo e modificarlo, avendo presente il carattere specialpreventivo e la vocazione alla finalità rieducativa, a cui dovrebbero conformarsi i contenuti trattamentali alternativi alla pena edittale.
Quanto alle voci trattamentali delle quali si compone l'istituto, si è ribadito che il lavoro di pubblica utilità non è l'unica componente necessaria, in quanto ad essa si affiancano necessariamente anche le condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato (Sez. 3, n. 39455 del 10/05/2017, Rv. 271642 – 01; Sez. 3, n. 36822 del 14/09/2022, Rv. 283664 - 01; Sez. 3, n. 5910 del 11/01/2023, Rv. 284247 - 01). In tal senso depone il tenore letterale dell'art. 168-bis, comma 2, cod. pen. secondo cui "La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti da reato, nonché ove possibile il risarcimento del danno cagionato" e dell'art. 464-bis, comma 4, cod. proc. pen. secondo cui il programma in ogni caso prevede, fra l'altro, le "prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni".
Sia al momento della elaborazione del programma da parte dell'U.E.P.E., sia in sede di adozione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, tutte le varie, possibili, voci devono essere tenute in considerazione e fra le stesse, oltre al L.p.u. (che è la componente necessaria), il giudice, per quel che interessa in questa sede, deve valutare e scegliere, con la discrezionalità "rigorosa" che connota questo vaglio, quelle che rendono efficace, nei termini sopradescritti, il trattamento sanzionatorio in esame.
Alla luce di queste considerazioni, deve, pertanto, affermarsi che l'omesso vaglio, da parte del giudice, di una o più voci trattamentali (possibili e praticabili), ulteriori rispetto al lavoro di pubblica utilità, di cui si compone, ai sensi degli artt. 168-bis, commi 2 e 3, cod. pen. e 464-bis, comma 4, cod. proc. pen., la messa alla prova, integra la violazione di legge per omessa valutazione della idoneità del programma di trattamento presentato, nel caso in cui la sanzione trattamentale da irrogare risulti non effettiva o non proporzionata all'autore e al fatto e non consegua le finalità rieducative, risocializzanti e specialpreventive che la connotano.
5.Così delineato il sindacato da parte del giudice in sede di ammissione alla prova, il motivo di ricorso, nell'evidenziare come la valutazione nel caso in esame sia stata carente, coglie nel segno.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con l'ordinanza di sospensione adottata, si è limitato a validare il programma di trattamento elaborato dall'U.E.P.E., che prevedeva soltanto lo svolgimento del L.p.u., nonostante l'imputazione fosse relativa alle lesioni colpose cagionate con violazione delle norme prevenzione infortuni sul lavoro, e ha omesso di considerare la possibilità di integrarlo, nella specie, con prestazioni comportamentali volte ad elidere le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato e in particolare con il risarcimento del danno riportato dal lavoratore dipendente.
Sotto tale ultimo profilo, si deve osservare che, come puntualizzato dal Procuratore ricorrente, la erogazione di somme da parte dell'Inail non ha carattere risarcitorio, ma solo indennitario (da ultimo in tal senso Sez. 4, n. 38470 del 07/9/2023, Rv. 285005; Sez. 4, n. 45806 del 27/06/2017, Rv. 271023 -01), sicché nessun rilievo può essere attribuito ai fini di interesse a tale erogazione.
6.Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, nel nuovo esame, dovrà attenersi ai principi su indicati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per nuovo esame.
Deciso in Roma, il 12 maggio 2026.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2026.
