Regione Abruzzo
Ordinanza 9 giugno 2026, n. 1
Misure di prevenzione per l’attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini all’aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole

B.U.R. 10 giugno 2026, n. 23


Il Presidente della Giunta Regionale

PREMESSO CHE in data 27 marzo 2024 l’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello dell’Aquila ha proclamato eletto il dott. Marco Marsilio, quale Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo;
VISTI:
- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 - “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare gli art. 14, comma 2, e 27;
- la L.R. della Regione Abruzzo 14.09.1999, n. 77 - “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;
VISTI:
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
- il D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”;
- l’art. 650 del codice penale, "Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”;
- il D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i”;
- il D.L. del 15 maggio 2024, n. 63, “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché le imprese di interesse strategico nazionale”;
- il D.L. del 28 luglio 2023, n. 98, “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”.
RICHIAMATE:
- la Circolare del Ministero della Salute n. prot. 0003873 del 21 maggio 2026 - Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie della Direzione Generale della Prevenzione - recante Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute – Attività 2026 -
- la Circolare del Ministero della Salute n. prot. n. 14360, del 16 maggio 2024 – ufficio 4 Ex DGPRE, recante “Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti al caldo sulla salute – Attività 2024”;
- la Circolare del Ministero della Salute n. prot. n. 18460, del 21 giugno 2024 – ufficio 4 Ex DGPRE, recante “Raccomandazioni per fronteggiare l’emergenza caldo”;
- la DGR n. 447 del 15.07.2025 recante Approvazione “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla Radiazione solare”;
- il Messaggio INPS Messaggio numero 2130 del 03-07-2025 avente ad oggetto “Richieste di integrazione salariale per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo. Indicazioni per la presentazione delle istanze e la gestione dell’istruttoria” con il quale INPS a fornito le indicazioni per le richieste di integrazione salariale a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in considerazione di eccezionali ondate di calore sul territorio nazionale;
- la Circolare INPS del 3 agosto 2023, n. 73, ad oggetto: “Decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98. Disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) conseguenti all’emergenza climatica. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti”;
RILEVATO che la Regione Abruzzo, nell’ambito della propria attività e delle proprie competenze, con la finalità di dare una risposta efficace e tempestiva alle emergenze sanitarie e ai relativi effetti, attraverso il coinvolgimento coordinato delle strutture, regionali e non, che sono titolari di competenze in materia, intende promuovere azioni adeguate atte a prevenire le patologie da elevate temperature ambientali a carico dei lavoratori impegnati nei settori per i quali il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno;
CONSIDERATO a tal proposito che l’elevata temperatura dell’aria, l’umidità e la prolungata esposizione al sole, rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio quindi di stress termico e colpi di calore con esiti potenzialmente anche letali;
CONSIDERATO, altresì, che il lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili ed affini è svolto essenzialmente all’aperto senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura;
CONSIDERATO che l’INAIL nell’ambito del progetto Worklimate (Inail-CNR), ha reso disponibile sul sito web www.worklimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo, al fine di contenere il rischio di esposizione dei lavoratori;
RITENUTA la necessità, per tutte le aree o zone del territorio della Regione Abruzzo interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini, in condizioni di esposizione prolungata al sole, di emanare un provvedimento a tutela della salute e igiene pubblica finalizzato a ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla salute e, quindi, i rischi cui è esposto il relativo personale, evitando così conseguenze gravemente pregiudizievoli;
RITENUTO, pertanto, nelle more di acquisire e recepire le raccomandazioni, da parte del Coordinamento Tecnico Interregionale della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, per i lavoratori esposti a rischi derivanti dall’innalzamento delle temperature, in particolare nei cantieri edili e affini, in agricoltura e nel flori-vivaistico, di disporre, fino al 31 agosto 2026, il divieto lavorativo tra le 12:30 e le 16:00, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a:“lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”;
EVIDENZIATO che le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza non trovano applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, fatta salva in ogni caso l’adozione di idonee misure organizzative ed operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008;
RICORDATO che la mancata osservanza delle disposizioni previste dalla presente Ordinanza degli obblighi da essa derivanti determina le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 codice penale, se il fatto non costituisce più grave reato.
DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l’adozione di un’Ordinanza in materia di igiene sanità pubblica;
RITENUTO, pertanto:
- necessario assicurare la tutela della salute dei lavoratori del settore agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili ed affini, le cui attività si svolgono all’esterno, in condizioni di prolungata esposizione ai raggi solari, anche in orari di particolare stress termico e climatico, adottando misure idonee a ridurre l’impatto dello stress termico ambientale a salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori impegnati nelle suddette attività;
- nell’esercizio dei poteri contingibili e urgenti attribuiti al Presidente della Regione a tutela della salute e igiene pubblica, di dover emanare un provvedimento finalizzato a ridurre i rischi per la salute derivanti dalla prolungata esposizione al sole, in particolare, dei lavoratori del settore agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili ed affini, operanti, in tutte le aree e le zone del territorio abruzzese, allo scopo di evitare possibili conseguenze gravemente pregiudizievoli per incolumità degli stessi;
RICORDATO che:
- restano salvi e validi gli accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali volti a tutelare la salute dei lavoratori di fronte a siffatto rischio, qualora quest’ultimi siano migliorativi e non vadano in contrasto con la presente Ordinanza;
- restano, altresì, salvi i provvedimenti sindacali, riferiti al territorio comunale, che non contrastano con la presente Ordinanza e gli obblighi gravanti sul Datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori.
DATO ATTO:
- che la presente Ordinanza non reca oneri a carico del bilancio regionale;
- che la presente Ordinanza può essere pubblicata integralmente, non recando dati da omettere o minimizzare, ai sensi della vigente normativa in materia di riservatezza dei dati ed ai sensi della L.R. n. 1 del 2022, art. 20, comma 5;
 

ORDINA

Per quanto esposto in narrativa, da intendersi integralmente richiamato nel presente dispositivo, quale sua parte integrante e sostanziale, che:
1. a decorrere dalla data odierna e fino al 31 agosto 2026, è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili ed affini, nei soli giorni in cui la mappa del rischio pubblicata alla pagina web https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/, riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”;
2. restano salvi e validi gli accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali volti a tutelare la salute dei lavoratori di fronte a siffatto rischio, qualora quest'ultimi siano migliorativi e non vadano in contrasto con la presente Ordinanza;
3. restano, altresì, salvi i provvedimenti sindacali, riferiti al territorio comunale, che non contrastano con la presente Ordinanza e gli obblighi gravanti sul Datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori;
4. trovano applicazione le misure di trattamento di integrazione salariale richiamate nei Messaggi INPS e nella Circolare INPS richiamate in premessa;
5. le prescrizioni contenute nella presente Ordinanza non trovano applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, fatta salva in ogni caso l’adozione di idonee misure organizzative ed operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008; 
6. la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Ordinanza determina le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 codice penale, se il fatto non costituisce più grave reato;
7. le disposizioni della presente Ordinanza hanno decorrenza immediata;
8. avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi;
9. la presente ordinanza, per gli adempimenti di competenza e per garantire la più ampia diffusione sull’intero territorio regionale, venga trasmessa a:
a) i Prefetti delle Province di L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo;
b) il Presidente di ANCI Abruzzo, per la diffusione capillare a favore di tutti i Comuni abruzzesi;
c) le quattro Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo;
d) i rappresentanti regionali delle Organizzazioni Sindacali e dei Datori di Lavoro;
10. la presente Ordinanza viene pubblicata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo. Tale pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge;
11. la presente Ordinanza viene, altresì, pubblicata sul BURAT.