Tipologia: CIA
Data firma: 6 marzo 2024
Validità: 01.01.2024 - 31.12.2026
Parti: HDI Assicurazioni e RSA/First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Snfia, Uilca-Uil
Settori: Credito Assicurazioni, HDI Assicurazioni
Fonte: fnaitalia.org
Sommario:
|
|
Premessa - Relazioni Sindacali |
|
Capitolo 2 - Tutele & Benefit |
Contratto Integrativo Aziendale
Il giorno 6 marzo 2024, HDI Assicurazioni […] e le Rappresentanze Sindacali Aziendali: First/Cisl, Fisac/Cgil, Fna, Snfia, Uilca/Uil, convengono e stipulano il seguente Contratto Integrativo Aziendale
Premessa - Relazioni Sindacali
Le parti si danno reciprocamente atto dell'importanza di mantenere corrette relazioni fra Società e Sindacati.
In via di principio ogni singola RSA è riconosciuta con pari dignità d'interlocuzione verso le Società e sarà cercata ogni soluzione per favorire la partecipazione delle RSA periferiche, cioè dislocate all'esterno della sede legale della Società.
Capitolo 1 - Organizzazione del lavoro
Articolo 1 - Orario di lavoro
I dipendenti di tutte le sedi della Compagnia osserveranno la seguente articolazione in conformità a quanto stabilito dal vigente CCNL:
Orario di Riferimento;
Dal Lunedi al Giovedì: 8.00 - 13.00 e 13.45 - 16.45;
Il Venerdì: 8.00- 13.00 (per i commessi 13.30).
Flessibilità:
Entrata: 7.40 - 9.30
Pausa pranzo: 12.45 - 14.15 (minimo 45 minuti)
Uscita lun - gio: (con recupero massima flessibilità entrata e pausa pranzo); 16.25 - 19.00
Uscita venerdì: 12.40 - 14.30 (per i commessi dalle 13.10 -15.00).
In considerazione dell'incompatibilità degli incarichi del personale con funzioni esterne agli schemi orari previsti per il personale adibito a funzioni interne, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 95 del CCNL, dalle procedure interne e comunicazioni organizzative sul tema, viene data ampia libertà di azione nell'espletamento dei propri incarichi, e si rammenta che l'esigenza di timbrature in entrata e in uscita dalle sedi è legata a esigenze di sicurezza.
Ritardi:
Si considera ritardo l'ingresso in Azienda oltre le ore 9,30 ed il rientro dopo la pausa pranzo successivo alle ore 14,15.
È possibile giustificare un massimo di 30 minuti al giorno di ritardo utilizzando il permesso conto recupero di cui ai successivi commi. In questo caso sarà necessario inserire apposito giustificativo per i soli minuti di effettivo ritardo.
Conto recupero compensazione positiva e negativa
I primi 30 minuti dopo il compimento dell'orario di lavoro (dopo 5.30 ore il venerdì, includendo la pausa obbligatoria di 30 minuti), vanno ad alimentare il Conto Recupero.
La maturazione avviene soltanto in caso di lavoro presso la propria sede.
Dal 31° minuto tutto l'extra lavoro sin dal primo minuto, si trasforma in banca ore (fino a 50 ore annue) o straordinario (superate le 50 ore di banca ore).
Nell'arco del mese è possibile utilizzare al massimo 7 ore di compensazione. Si può riportare al mese successivo un saldo non superiore a 7 ore, tutte le ore eccedenti vengono perse.
Non è possibile chiudere il mese con un saldo negativo superiore a 5 ore, eventuali ore negative eccedenti verranno considerate assenze ingiustificate e trattenute nello stipendio. Eventuali residui negativi si riportano al mese successivo.
Modalità di utilizzo della compensazione
I permessi a compensazione non possono essere utilizzati all'interno della seguente fascia di rigidità:
Lunedì - Giovedì 09.30 - 12,45 / 14,15 - 16.45
Venerdì 09.30- 13.00
La compensazione può essere utilizzata, senza autorizzazione del responsabile, per l'uscita anticipata a partire dalle ore 16.45 (il venerdì 13.00).
Non è possibile combinare la compensazione con altre causali d'assenza salvo deroghe previste esclusivamente per i ritardi e per i permessi di cui al punto b comma 2 articolo 4.
Inoltre all'interno della fascia di rigidità, può essere utilizzata la compensazione, sempre con l'autorizzazione del responsabile, anche nel caso in cui siano stati esauriti tutti i permessi orari disponibili inclusa la banca ore.
Ulteriori disposizioni
Viene convenzionalmente ripristinato l'Orario di Riferimento, senza quindi considerare la flessibilità sia in ingresso che in uscita, nei casi in cui si usufruisca delle seguenti causali in concomitanza dell'inizio o della fine dell'orario di lavoro e della pausa pranzo;
- Mezza giornata di ferie o ex festività.
- Permessi retribuiti per Legge, CCNL e CIA.
- Malattia.
- Sciopero.
Non possono essere utilizzate più causali di permessi orari per giustificare la singola assenza, ad eccezione del mese di dicembre.
Tutte le richieste (permessi retribuiti per Legge, CCNL, CIA e ferie) devono essere autorizzate entro il giorno lavorativo precedente.
Articolo 2 - Orari differenziati e reperibilità
1) Orari differenziati
Nel rispetto del vigente CCNL e ad integrazione di quanto previsto all'Art. 1 del presente CIA, con particolare riferimento alle esigenze organizzative delle funzioni che garantiscono il presidio delle piattaforme tecnologiche e applicative del sistema informativo e la connettività aziendale (Sistemi e Reti Telematiche), sono previste due diverse ulteriori articolazioni dell'orario di lavoro:
Orario 1
Dal Lunedì al Giovedì: 7.15 - 13.00 e 13.45 - 16.00.
Il Venerdì: 7.15-12.15,
Flessibilità:
Dal Lunedì al Giovedì: in entrata 7.15 - 7.45 da recuperare al minuto giornalmente in uscita (16.00-16.30);
il Venerdì in entrata 7.15-7.45 da recuperare al minuto giornalmente in uscita (12.15-12.45).
Orario 2.
Dal Lunedì al Giovedì: 9.30- 13.00 e 13.45-18.15.
Il Venerdì: 9.30- 14.30.
Flessibilità:
Dal Lunedì al Giovedì: in entrata 9.30 - 10.00 da recuperare al minuto giornalmente in uscita (18.15 - 18.45);
il Venerdì in entrata 9.30 - 10.00 da recuperare al minuto giornalmente in uscita (14.30- 15.00).
In tema di pausa pranzo, ai colleghi che osservano orari differenziati si applicano le disposizioni sulla flessibilità di cui all'articolo 1.
Gli impiegati che svolgono le suddette attività sono tenuti ad osservare, rispettivamente, l'articolazione dell'Orario 1 o dell'Orario 2. Tali articolazioni vengono alternate mensilmente tra le persone oggi in servizio e coinvolte. A fronte di tale diversa distribuzione nell'orario e per la durata della stessa, la Compagnia riconosce un importo per diversa articolazione dell'orario di lavoro pari a € 750,00 lordi annuali. In caso la diversa articolazione sia inferiore a 12 mesi, tale somma verrà riconosciuta rispetto agli effettivi mesi (il mese intero viene considerato qualora il dipendente effettui tale diversa articolazione entro il 15 del mese stesso). Analoghe condizioni verranno applicate a coloro i quali, in seguito a movimentazione orizzontale, presteranno servizio presso la suddetta funzione.
Nel caso in cui un dipendente che osserva una delle articolazioni contenute nel presente articolo dovesse essere oggetto di movimentazione orizzontale, osserverà dalla decorrenza della movimentazione, l'orario così come previsto all'Art. 1 del presente Contratto. Dalla stessa data pertanto non verrà più riconosciuto l'importo per orario differenziato.
2) Reperibilità
Le funzioni interessate alla reperibilità, nel rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL, sono quelle che garantiscono il presidio delle piattaforme tecnologiche e applicative del sistema informativo e la connettività aziendale (Sistemi e Reti Telematiche).
La reperibilità si attua su base settimanale, dal venerdì alle ore 8 fino alla stessa ora del venerdì successivo, coprendo eventuali necessità di intervento (diretto o da remoto) al di fuori del normale orario di lavoro. Il personale appartenente alle sopra indicate strutture pertanto si alternerà in reperibilità ogni settimana.
Al personale in reperibilità settimanale spetta un compenso pari a € 400,00 lorde per ciascuna settimana; tale somma è a copertura anche di eventuali interventi cosiddetti da remoto. In caso di effettivo intervento (cosiddetto diretto) in Azienda, il dipendente avrà diritto ad un gettone orario lordo […]
In caso di chiamata il dipendente è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte, in tempo congruo e utile, all'intervento.
Le ore di reperibilità e di effettivo intervento non sono considerate ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.
Per quanto riguarda le esclusioni vale quanto già disciplinato dal vigente CCNL:
L'istituto della reperibilità non potrà riguardare l'assenza per ferie e per studio. Inoltre non potrà riguardare lavoratrici/tori madri e padri che utilizzano la legge sui congedi parentali, i lavoratori con familiari gravemente malati e/o portatori di handicap, i lavoratori con contratto di lavoro part-time e apprendistato. Saranno inoltre esclusi i lavoratori con gravi e comprovate esigenze familiari e/o personali.
[…]
Articolo 3 - Part time
Le Parti condividono il valore del principio della non discriminazione tra dipendenti ad orario Full Time e dipendenti ad orario Part Time su tutti gli aspetti caratterizzanti il rapporto di lavoro. Le Parti concordano, inoltre, sull'importanza che tale strumento contrattuale riveste nel coniugare le esigenze personali dei dipendenti con quelle organizzative e lavorative della Compagnia.
[…]
La quota del personale dipendente con rapporto di lavoro Part Time rispetto alla totalità dell'organico al mese precedente a quello di decorrenza del PT stesso (esclusi i dirigenti e ogni tipologia di contratti a tempo determinato, apprendisti), non può superare l'8% per il Part Time orizzontale e il 3% per il PT verticale. L'Azienda comunicherà alle OOSS entro il 31 gennaio la percentuale di part time raggiunta.
La trasformazione del rapporto di lavoro da Full Time a Part Time, salvo eccezionali esigenze aziendali e previa comunicazione alle Rappresentanze Sindacali, è esclusa per:
-ogni tipologia di lavoro subordinato che preveda un termine (Tempo Determinato, apprendisti, etc.);
i primi 3 anni dall'assunzione o dalla trasformazione a tempo indeterminato salvo casi di comprovata urgenza;
- chi ha funzioni esterne (tecnico commerciali o di carattere ispettivo);
- i dipendenti inquadrati nell'Area Professionale A sez, A - 7° livello - Funzionari;
il personale con orario differenziato di cui all'Art. 2 e in regime di reperibilità;
- i commessi.
Per i dipendenti aventi responsabilità di Unità organizzativa, fermo restando quanto previsto al precedente capoverso, la trasformazione del rapporto di lavoro da Full Time a Part Time è prevista, esclusivamente per le seguenti motivazioni:
- assistenza di figli con età compresa tra 0 e 10 anni;
- assistenza di figli disabili.
Per la categoria di dipendenti di cui sopra, il Part Time potrà avere una durata massima di un anno e sarà rinnovabile per non più di 5 anni complessivamente, previa autorizzazione del proprio responsabile gerarchico.
L'accoglimento delle richieste di passaggio al tempo parziale resta subordinato alla compatibilità con le esigenze tecniche ed organizzative aziendali ed alla valutazione delle motivazioni, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, pertanto, nel caso in cui non vi fossero i presupposti per procedere con la trasformazione, l'Azienda potrà prendere in considerazione la possibilità di inserire il dipendente in altra unità organizzativa, con mansioni equivalenti e comunque nella stessa sede di lavoro. In caso anche questa seconda possibilità non fosse realizzabile, l'Azienda ne darà comunicazione alle Rappresentanze Sindacali Aziendali al fine di verificare la possibilità di trovare altre soluzioni e venire, così, incontro alle esigenze personali del dipendente. In ogni caso l'Azienda darà comunicazione scritta al dipendente illustrando le motivazioni che impediscono in quel momento l'accoglimento della sua richiesta entro il primo termine utile di seguito previsto.
I rapporti di lavoro Part Time hanno di norma durata non inferiore all'anno, e precisamente decorrenza 1° gennaio e termine 31 dicembre del medesimo anno; l'Azienda consentirà, inoltre, la decorrenza del 1° luglio di ciascun anno con termine il 30 giugno dell'anno successivo.
Part Time D'Urgenza: in caso di comprovate situazioni di particolare gravità, di salute, personale o familiari, l'Azienda si impegna a considerare il passaggio a Part Time a scadenza determinata, fornendo tempestivo riscontro al collega richiedente. Il dipendente potrà richiedere il rientro a Full Time in anticipo rispetto alla scadenza. Tale forma di Part Time non impatta sulle percentuali del personale dipendente con rapporto di lavoro Part Time rispetto alla totalità dell'organico.
Le richieste di trasformazione da Full Time a Part Time, e viceversa, precedentemente autorizzate dai propri responsabili, dovranno essere presentate a Gestione Risorse almeno un mese prima della decorrenza della trasformazione richiesta.
Il rapporto di lavoro Part Time potrà essere rinnovato anno per anno tramite una richiesta preventiva da presentare almeno un mese prima del termine della scadenza.
La Compagnia nel mese di dicembre (o giugno) valuterà le diverse richieste di passaggio a Part Time e, sulla base delle condizioni stabilite nel presente articolo, accoglierà o meno le diverse, richieste, dandone comunicazione alle RSA e ai dipendenti interessati, possibilmente, entro il 20 dicembre (o 20 giugno),
Ferma restando la compatibilità con le esigenze tecniche e organizzative aziendali, le diverse richieste di trasformazione entreranno a far parte di una graduatoria e verranno accolte nel rispetto delle seguenti motivazioni in ordine decrescente di importanza:
a) Assistenza a figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/1992;
b) Familiare (ossia coniuge, persona unita civilmente, conviventi di fatto, figlio o genitore del lavoratore) affetto da una malattia oncologica o da una malattia cronico-degenerativa;
c) Assistenza a figlio di età fino a 3 anni;
d) Assistenza a figlio di età superiore ai 3 anni fino a 13 anni;
e) Concessione del part time al posto del congedo parentale;
f) Altre motivazioni, da indicare espressamente;
Inoltre a seguito del decreto legge 81-2015 i dipendenti affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
Con riferimento all'ultimo punto, altre motivazioni, la Compagnia, indipendentemente dal rispetto delle percentuali suindicate, si riserva la facoltà, previa comunicazione alle Rappresentanze Sindacali, di non accogliere le richieste unicamente per comprovati motivi tecnici, organizzativi e produttivi aziendali e per motivazioni oggettivamente futili. La comunicazione dell'eventuale rifiuto, con le relative motivazioni, avverrà per iscritto al richiedente.
In caso le richieste superassero i limiti percentuali indicati in precedenza, e a parità di motivazione, che il richiedente sarà tenuto ad indicare nella domanda, verranno accolte le richieste dei dipendenti che non hanno in passato usufruito del contratto Part Time o che ne hanno usufruito per un numero inferiore di anni.
[…]
Al momento del ritorno a tempo pieno il lavoratore potrà essere assegnato ad una diversa unità organizzativa, ed essere adibito a mansioni diverse purché equivalenti a quelle fino a quel momento svolte.
I dipendenti in Part-Time non subiranno alcuna discriminazione nella partecipazione ai corsi di formazione che la Compagnia promuove ogni anno; la partecipazione ai corsi, oltre l'orario di lavoro, non sarà considerata straordinario, né banca ore e né orario supplementare.
Le Parti si impegnano ad incontrarsi in caso di evoluzione legislativa in materia.
Articolo 4 - Permessi
[…]
2) Permessi per visite mediche
Viene riconosciuta al dipendente la possibilità di usufruire di permessi retribuiti per l'effettuazione di visite mediche, analisi cliniche, accertamenti diagnostici e Day Hospital, nel rispetto dei seguenti punti, previa autorizzazione del proprio responsabile gerarchico.
a) le visite e gli accertamenti devono di norma svolgersi al di fuori del normale orario di lavoro del dipendente. Tuttavia, qualora sussista l'impossibilità dichiarata di sottoporsi a visite ed accertamenti al di fuori dell'orario, viene riconosciuto il permesso retribuito per l'orario effettivo della visita, quando questo è indicato nell'attestazione medica, e per i tempi ragionevoli degli spostamenti. Nei casi in cui, invece, nell'attestazione non siano presenti gli orari di inizio e fine prestazione sanitaria, viene riconosciuto un permesso retribuito per il tempo strettamente necessario e comunque per non più di 3 ore complessive, comprensive dei tempi necessari per gli spostamenti. Nel caso di visite mediche eseguite al di fuori della provincia della sede effettiva di lavoro, viene riconosciuto identico trattamento con esclusione del permesso retribuito per il tempo necessario per gli spostamenti;
b) nel caso in cui tali permessi vengano usufruiti prima dell'entrata in Azienda, vengono riconosciuti 30 minuti di permesso antecedenti all'orario di inizio visita indicato nel giustificativo fornito dal dipendente, oppure in proporzione per la parte che precede l'entrata se questa avviene nei primi 30 minuti dell'Orario di Riferimento; se il permesso viene richiesto in uscita dall'Azienda, quindi prima della fine dell'orario di lavoro, e gli orari indicati nel giustificativo medico non completano la giornata lavorativa, si potrà utilizzare il permesso conto recupero, previa apposita richiesta nell'attuale gestionale HR Zucchetti a completamento dell'orario giornaliero.
Si precisa che, ad eccezione dell'effettuazione del Check Up previsto nell'attuale copertura sanitaria aziendale, non potrà essere utilizzato il permesso visita medica nella giornata in cui non vi sia parziale prestazione lavorativa salvo casi in cui il giustificativo per la visita medica copra l'intera giornata lavorativa.
c) il dipendente fornirà documentazione della avvenuta effettuazione della visita/accertamento ad Amministrazione Risorse; vengono riconosciuti come giustificativi solo appositi documenti medici attestanti la presenza presso la struttura, non si accettano fatture, o altra documentazione non idonea.
d) è riconosciuto il permesso retribuito per visita medica per i Check-Up effettuati nell'ambito della Copertura Sanitaria disciplinata dal Contratto Integrativo Aziendale e per i Day Hospital;
e) è possibile effettuare visite mediche odontoiatriche, senza impatto chirurgico, limitatamente a 4 eventi l'anno, ferme restando le regole generali previste per la fruizione dei permessi visita medica.
f) il permesso retribuito di cui al presente punto 2) non spetta per le seguenti fattispecie: visite ed interventi odontoiatrici ad eccezione di quelli con impatto chirurgico che deve essere evidenziato nel giustificativo rilasciato dalla struttura, salvo quanto previsto dal punto precedente;
visite e terapie cicliche in genere, a meno che non siano finalizzate alla cura di gravi malattie di cui al D.M. 278/2000 o di disabilità;
visite e terapie fisioterapiche, a meno che non siano conseguenti ad infortuni professionali.
[…]
f) Viene riconosciuto un "permesso fumo" nelle seguenti modalità:
Massimo 20 minuti al giorno, con due pause, suddivisi in 10 minuti prima della pausa pranzo ed i restanti successivamente alla stessa.
Il venerdì è consentita una sola pausa di massimo 10 minuti.
• Ogni giorno, i primi 10 minuti sono riconosciuti dall'azienda, per gli ulteriori minuti si utilizzerà la compensazione secondo le regole di maturazione precedentemente esposte.
[…]
Articolo 5 - Fruizione ferie e banca ore
Le Parti concordano nell'importanza di usufruire delle ferie spettanti e di quelle eventualmente residue dagli anni precedenti per permettere il recupero psico-fisico del lavoratore e per il rispetto della normativa nazionale vigente.
[…]
Articolo 10 - Straordinario
L'effettuazione di lavoro straordinario, e quindi la maturazione delle relative ore di banca ore e straordinario, è consentita unicamente previa autorizzazione aziendale, nel pieno rispetto delle norme di legge e di contratto che disciplinano la materia.
La prestazione sarà considerata straordinaria qualora superi i 30 minuti dopo la fine del normale orario di lavoro.
Nella giornata del venerdì, i primi 30 minuti eccedenti il normale orario di lavoro giornaliero non danno diritto né alla maturazione di banca ore e straordinario né ai permessi di cui all'Art. 1 del presente CIA. La prestazione pertanto sarà considerata straordinaria a partire da 30 minuti dopo la fine del normale orario di lavoro, fatto salvo quanto previsto al precedente capo verso.
La partecipazione ai corsi, oltre l'orario di lavoro, non sarà considerata straordinario né banca ore.
Articolo 11 - Commissione mobbing bossing
Le parti riconoscono la rilevanza delle problematiche relative al Mobbing ed al Bossing nell'ambito dell'attività lavorativa e l'opportunità di azioni volte all'informazione, alla prevenzione ed alla tutela rispetto a tali fenomeni.
Pertanto - oltre quanto previsto in materia dal vigente CCNL - viene costituita una commissione interna bilaterale Mobbing - Bossing che verrà convocata, in caso di necessità, anche in via preventiva su richiesta di una delle parti. Compito della Commissione sarà quello di identificare eventuali cause e caratteristiche che possono determinare situazioni di mobbing - bossing.
Tale istanza dovrà essere esaminata dalle Commissione entro di norma 15 giorni dalla presentazione della stessa e comunque non oltre 30 giorni.
Capitolo 2 - Tutele & Benefit
Articolo 12 - Assistenza sanitaria
I dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato hanno diritto, dalla data di assunzione, o dalla data di eventuale trasformazione, ad una Copertura Sanitaria, per le cui condizioni si fa riferimento a quanto previsto all'Allegato 1 (Accordo Sindacale 31/10/2022 Copertura Sanitaria 2023 - 2024).
Articolo 19 - Aspettativa tutela della salute e maternità
1) Aspettativa
Fermo restando quanto previsto sul tema dal vigente CCNL, il periodo di aspettativa di cui all' Articolo 37, viene elevato a 4 mesi e potrà essere usufruito a richiesta del dipendente con frazionamento in tre periodi. Nei casi di frazionamento in tre periodi il termine di cinque anni indicato nel CCNL decorrerà dall'inizio del primo periodo dell'aspettativa stessa.
Per quanto riguarda i congedi parentali, per maternità e paternità, per disabili, per la cura dei figli, per gravi motivi familiari e formativi si fa riferimento alfa normativa nazionale vigente. Il termine dei 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa società, previsto dall'Art. 5 comma 1 Legge 53/2000 per i congedi per la formazione, viene ridotto a 2 anni.
Il dipendente studente universitario, purché abbia superato il periodo di prova, ha diritto di ottenere, previa richiesta inoltrata con due mesi di preavviso, un'aspettativa non superiore a tre mesi per il conseguimento della laurea presso un'Università legalmente riconosciuta, frazionabile fino ad un massimo di tre periodi ognuno dei quali non inferiore comunque a 15 giorni.
L'Azienda, fermo quanto previsto dal vigente CCNL, si impegna ad accogliere le richieste di aspettative, per periodi non inferiori a 15 giorni di calendario, finalizzate all'assistenza dei figli ammalati fino al 14° anno di età.
La Società terrà in particolare considerazione le richieste di aspettativa per attività formative e per la partecipazione attiva ad Associazioni di Volontariato.
Al rientro dall'aspettativa l'azienda si impegnerà affinché il dipendente svolgerà le stesse mansioni o mansioni equivalenti.
2) Tutela della Salute
Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 44 del vigente CCNL, l'Impresa conserverà il posto di lavoro per 20 mesi al lavoratore/trice con anzianità di servizio oltre i 20 anni.
Nei casi previsti al secondo capoverso dell'Art. 44 CCNL, l'Impresa conserverà il posto di lavoro al dipendente, che abbia superato il periodo di prova, fino a 30 mesi indipendentemente dall'anzianità di servizio.
In caso il dipendente risultasse ancora gravemente malato al termine dei 30 mesi di cui al precedente capoverso e in caso ne facesse richiesta, la Compagnia accorderà l'aspettativa fino ad un anno ai sensi dell'Art. 38 del vigente CCNL; tale previsione anticipa e non sostituisce quanto previsto all'Art. 44-6° comma in merito all'ulteriore periodo di conservazione del posto sino a 12 mesi.
La Compagnia comunicherà in forma scritta al dipendente interessato la scadenza del periodo di comporto almeno due mesi prima del maturare della stessa.
In caso di interdizione dal lavoro disposta dagli organi competenti a norma dell'art. 17 del D.Lgs n. 151/2001 (c.d. maternità anticipata), la dipendente ha diritto a percepire dalla Compagnia un'integrazione dell'indennità prevista dall'Art. 22 del D.Lgs n. 151/2001, pari al 20% della retribuzione presa a base per la determinazione dell'indennità di cui trattasi.
Al rientro dall'aspettativa l'Azienda assegnerà la lavoratrice o il lavoratore ad una posizione di lavoro che non vanifichi o diminuisca l'esperienza professionale precedentemente acquisita, anche con l'eventuale l'individuazione a cura del responsabile dell'unità organizzativa di assegnazione, di un idoneo percorso formativo di aggiornamento. Analoga raccomandazione viene rivolta per i casi di rientro in servizio dopo malattie di lungo periodo.
3) Rientro dalla maternità
La lavoratrice che rientri dal periodo di assenza per maternità avrà diritto a svolgere le stesse mansioni o, in caso di impossibilità, mansioni equivalenti comunque presso il comune sede di lavoro sino al compimento del primo anno di età del figlio/a.
Capitolo 3 - Premio di risultato
Articolo 22 - Decorrenza e durata
[…]
Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica ai dipendenti di HDI Assicurazioni, Inlinea spa e HDI Immobiliare srl
