Cassazione Penale, Sez. 4, 18 maggio 2026, n. 17877 - Infortunio mortale per il ribaltamento di una pressa: la responsabilità del datore di lavoro non può fondarsi su una regola cautelare elaborata ex post
- Datore di Lavoro
- Macchina ed Attrezzatura di Lavoro
- Omologazione, Certificazione e Marcatura CE
- Valutazione dei Rischi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da:
Dott. DOVERE Salvatore - Presidente
Dott. D'AURIA Donato - Relatore
Dott. BRANDA Francesco Luigi - Consigliere
Dott. ARENA Maria Teresa - Consigliere
Dott. LORENZETTI Luca - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A. nato a R il (Omissis)
avverso la sentenza del 14/07/2025 della Corte di appello dell'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Evo Talone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
1. Con sentenza del 14/07/2025 la Corte di appello dell'Aquila in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Chieti del 27/10/2022 - che aveva condannato A.A. per tutti i reati ascrittigli - dichiarava non doversi procedere in relazione ai reati di cui agli artt. 70, comma 2 e 87, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81 del 2008 ed agli artt. 28, comma 2, lett. a) e 55, comma 4, D.Lgs. n. 81 del 2008 perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena per la residua imputazione di cui all'art. 589, commi 1, 2 e 3, cod. pen.
La sentenza di condanna, dunque, è stata confermata in relazione al reato di omicidio colposo, perché, quale legale rappresentante della società Neos Italia Srl e datore di lavoro, per colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia e, in particolare, per non aver stabilizzato la pressa B.B. mod. Max, poggiante su quattro ruote, utilizzata per compattare le buste di plastica svuotate della materia prima utilizzata nel ciclo di produzione di pannolini, assicurandola a strutture fisse atte ad impedire eventuali sbilanciamenti e/o ribaltamenti (art. 70 D.Lgs. n. 81 del 2008), blocco "con appositi piedi prima dell'uso" prescritto dallo stesso manuale di manutenzione del macchinario e per non aver valutato nel documento di valutazione dei rischi quelli connessi all'utilizzo della pressa, cagionava - in cooperazione colposa con C.C. e D.D., quali responsabili del servizio di prevenzione e protezione succedutisi nel tempo - la morte del dipendente E.E. e le lesioni personali ad altro dipendente, che, nel tentativo di estrarre dal macchinario il prodotto compattato, che vi era rimasto bloccato, avendo la pressa raggiunto il massimo carico, venivano colpiti dalla stessa, che cadeva, ribaltandosi. In particolare, un lavoratore rimaneva ferito di striscio al capo, subendo lesioni dichiarate guaribili in sette giorni, consistite nella contusione del cranio con ferita lacero-contusa del cuoio capelluto regione frontale e in contusioni escoriate arto superiore, mentre il E.E., colpito al cranio, decedeva a seguito di schiacciamento della scatola cranica.
2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Il primo motivo si articola in plurime doglianze.
2.1.1. Sotto un primo profilo, deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. a), b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 70, comma 2 e allegato V par. 5, D.Lgs. n. 81 del 2008, nonché eccesso di potere e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Osserva che entrambi i giudici di merito hanno errato nel ritenere obbligatorio il fissaggio della pressa, sia con riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 70, comma 2, D.Lgs. n. 81 del 2008, sia in relazione alle prescrizioni contenute nel manuale di manutenzione del macchinario; che, invero, in ordine al primo profilo, la pressa in discorso è conforme alla direttiva comunitaria, benché costruita anteriormente alla entrata in vigore della cosiddetta "direttiva macchine", atteso che il costruttore vi aveva comunque apposto il marchio "CE", dato questo che è indicativo dell'intendimento di voler seguire la procedura comunitaria, anche se non ancora recepita; che, dunque, dovendo essere la pressa considerata alla stessa stregua dei macchinari immessi sul mercato dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 459 del 1996, l'utilizzatore non era tenuto a valutare se la macchina fosse conforme ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V al D.Lgs. n. 81 del 2008, cioè a valutare la stabilità della pressa, atteso che il macchinario era conforme alle "specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto", ai sensi dell'art. 70, comma 1, D.Lgs. n. 81 del 2008; che, con riferimento al secondo profilo, entrambi i giudici di merito hanno errato nell'interpretare le indicazioni contenute nel libretto di uso e manutenzione della pressa, che in nessun punto prevede la dotazione di un'attrezzatura che bloccasse le ruote a terra, né tantomeno il costruttore aveva fornito siffatta attrezzatura; che, dunque, i piedi con cui occorre bloccare la pressa, cui fa riferimento il libretto, sono null'altro che le ruote, come risulta dalla comunicazione della B.B. del 29/07/1998, in cui si specifica che per "piedi" sono da intendersi le ruote e che la pressa "non necessita di altri accorgimenti per il corretto funzionamento"; che, in conclusione, la responsabilità del ricorrente non può fondarsi sul combinato disposto di cui all'art. 70, comma 2 ed all'allegato V D.Lgs. n. 81 del 2008, attesa la conformità della macchina alla direttiva comunitaria, né sulla errata lettura del manuale di uso e manutenzione della pressa, che risulta contraria persino all'interpretazione fornita alla Neos dallo stesso costruttore B.B..
2.1.2. Sotto un secondo profilo, eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Rappresenta che entrambi i giudici di merito hanno male inteso il chiarimento fornito alla Neos dal produttore, di cui si è detto al punto che precede, ritenendo che fosse relativo solo al funzionamento della pressa e non all'utilizzo in sicurezza della stessa; che, invero, non è dato comprendere come sia possibile distinguere il funzionamento del macchinario dall'utilizzo in sicurezza dello stesso, atteso che, se così fosse, tutti i costruttori sarebbero legittimati a produrre macchine non sicure o, comunque, a non inserire nel libretto d'uso e manutenzione le prescrizioni finalizzate ad un uso sicuro, potendo porre la propria attenzione solo sul funzionamento del macchinario, senza prevederne i rischi connessi all'utilizzo.
2.1.3. Sotto un terzo profilo, lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., con riferimento all'arbitraria valutazione della stabilità della pressa. Rileva che la Corte territoriale, eccedendo dalle proprie attribuzioni, si è spinta ad effettuare una valutazione non consentita, avendo ritenuto dalla visione della documentazione fotografica che la pressa, tenuto conto delle ridotte dimensioni della base di appoggio rispetto all'altezza, presentava caratteristiche intrinseche di instabilità e, quindi, di pericolosità per la sicurezza dei lavoratori; che, invece, il giudice penale non può incidere sull'efficacia del provvedimento amministrativo, potendo solo accertare la conformità tra ipotesi di fatto e fattispecie legale; che, nel caso di specie, i giudici di appello hanno eseguito una valutazione, relativa alla stabilità della pressa, che sarebbe spettata agli organi amministrativi di vigilanza o, al più, ad un consulente tecnico; che, invero, il consulente tecnico ha evidenziato come le presenza delle ruote, di cui due fisse e due piroettanti, consentiva alla pressa di evitare il ribaltamento e come il bloccaggio di due di esse serviva unicamente ad impedire un movimento della macchina e non certo a stabilizzarla; che, del resto, le ruote non frenate sono dispositivi a vantaggio della stabilità rispetto a ruote frenate o a piedi posizionati al posto delle ruote, in quanto consentono di annullare il movimento ribaltante, facendo traslare avanti la pressa; che, nel caso di specie, il ribaltamento è avvenuto a causa di un comportamento del tutto imprevedibile del E.E., che si era inginocchiato ed aveva piantato un piede contro le ruote, che ha contrastato la traslazione naturale del macchinario in avanti; che, in conclusione, il giudice non può fondare la dichiarazione di responsabilità su una valutazione tecnica effettuata in forza della visione di una fotografia, in assenza di una verifica tecnica effettuata dai competenti organi amministrativi.
2.2. Con il secondo motivo si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 28, comma 2, D.Lgs. n. 81 del 2008, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia che il A.A. è stato condannato anche per un ulteriore profilo di colpa, individuato nella omessa valutazione, nel documento di valutazione dei rischi, di quelli connessi all'utilizzo della pressa e della conseguente mancata formazione dei lavoratori sullo specifico rischio; che, invece, l'assenza della menzione della pressa nel DVR non equivale ad omessa valutazione del macchinario ai fini della sicurezza dei lavoratori impiegati nel suo utilizzo; che, invero, la valutazione del rischio era stata effettuata non in relazione alle singole attrezzature, ma in base alle mansioni svolte dai dipendenti; che, del resto, il DVR non deve necessariamente contenere l'elenco delle attrezzature, ben potendo - come nel caso del DVR della Neos - riportare un elenco delle mansioni e per ciascuna di esse indicare le operazioni più pericolose con le relative misure di prevenzione; che, proprio da un'attenta analisi dei rischi derivanti dall'utilizzo della pressa, era emersa la necessità di montare un pulsante di arresto supplementare sulla macchina; che, con riferimento al profilo della formazione dei lavoratori, i documenti prodotti e le testimonianze acquisite dimostrano la accurata attività di formazione dei lavoratori regolarmente svolta dalla Neos, che aveva finanche predisposto un sistema di segnalazione dei rischi, in virtù del quale i dipendenti avanzavano nel corso degli anni le proprie osservazioni in ordine a situazioni rilevate dagli stessi come potenzialmente pericolose, rispetto alle quali venivano poi adottate le relative misure di prevenzione; che, nel caso di specie, sia il E.E., che l'altro lavoratore, conoscevano bene le procedure per l'uso sicuro dei macchinari e soprattutto sapevano che era loro precluso svolgere qualunque tipo di attività su un'attrezzatura di lavoro in avaria o bloccata, caso nel quale le procedure aziendali imponevano di chiamare la funzione aziendale di manutenzione per il ripristino della regolare funzionalità della macchina; che è versata in atti la prova della partecipazione di entrambi i lavoratori in discorso ai corsi di formazione, come si evince dalle sottoscrizioni apposte sui relativi registri; che, anche con riferimento all'interruzione del nesso causale per il comportamento abnorme tenuto dai due lavoratori, la sentenza impugnata erra laddove confonde la condotta abnorme con i problemi di inceppamento della macchina; che, invero, dopo aver caricato più del dovuto la pressa di sacchetti di plastica, a fronte delle difficoltà di estrazione della balla, i due lavoratori applicavano una forza al macchinario, non ammessa in un uso corretto e prevedibile, tale da ribaltare la pressa; che, dunque, detto comportamento, del tutto imprevedibile e spropositato, ha interrotto il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e gli eventi lesivi; che più correttamente i due lavoratori avrebbero dovuto astenersi da qualunque attività e far intervenire il personale addetto alla manutenzione, invece di applicare congiuntamente sulla pressa due tipi di forze di notevole entità: la trazione in avanti, anche puntando i piedi, il E.E. e la spinta verso il basso, poggiando l'altro lavoratore la mano sinistra sullo sportello, in modo da fare leva; che trattasi all'evidenza di un comportamento del tutto eccezionale ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive lavorative ricevute, avendo attivato un rischio eccentrico ed esorbitante dalla sfera di rischio governata dal garante.
Diritto
1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono, quanto al primo motivo, che ha valenza assorbente.
1.1. Va, innanzitutto, premesso che è consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui grava sempre sul datore di lavoro l'obbligo di eliminare tutte le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che nello svolgimento delle proprie mansioni debbano utilizzare macchinari e, dunque, di adottare tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori, con la precisazione che a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio di progettazione, che non consentano di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza (Sez. 4, n. 41147 del 27/10/2021, Favaretto, Rv. 282065 - 01; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta Pelli Srl, Rv. 275114 - 02; Sez. 4, n. 22249 del 14/03/2014, Enne, Rv. 259229 - 01), circostanza quest'ultima che all'evidenza non ricorre nel caso che si sta scrutinando, come si avrà modo di evidenziare.
Va, altresì, premesso che questa Corte in più occasioni ha avuto modo di precisare che non è sufficiente, per ritenere adempiuto l'obbligo di "ridurre al minimo" il rischio di infortuni sul lavoro (art. 71 D.Lgs. n. 81 del 2008), il rilascio, da parte del costruttore ovvero di un organismo certificatore munito di autorizzazione ministeriale, della certificazione di rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza, essendo imposto al datore di lavoro di verificare e garantire la persistenza nel tempo dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei propri dipendenti alla luce dei progressi della tecnologia (Sez. 4, n. 41147/2021, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 46784 del 10/11/2011, Lanfredi, Rv. 251620 - 01). In proposito, è stato condivisibilmente affermato che il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, di talché risponde dell'infortunio occorso al dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità (Sez. 4, n. 37060 del 12/06/2008, Vigilardi, Rv. 241020 - 01), come, invece, si afferma in ricorso.
1.2. Ciò posto, per una corretta impostazione del caso oggetto di scrutinio, occorre prendere le mosse dalla individuazione, ad opera della Corte territoriale, della regola cautelare violata, consistente nella stabilizzazione della pressa mediante appositi dispositivi, che è stata omessa dal datore di lavoro. Ebbene, non risulta che la sentenza impugnata dia conto di come detta regola cautelare, ritenuta doverosa, sia stata selezionata, specie se si considera che dalle allegazioni difensive, che non sono state sconfessate dai provvedimenti di merito, emerge che l'ordinario utilizzo del macchinario in discorso non necessitasse dell'installazione di piedi fissi, in luogo delle ruote previste dal costruttore. Invero, la difesa aveva prodotto nel giudizio di appello documentazione dalla quale si evince che la Neos aveva chiesto delucidazioni alla ditta produttrice, la B.B., in relazione ad alcuni elementi della pressa (segnatamente, i piedi), proprio in funzione dell'accertamento della sua stabilità, ricevendo in risposta la comunicazione del 29/07/1998, con la quale veniva precisato che i piedi, cui fa riferimento il libretto d'uso, sono le ruote; in detta comunicazione della B.B. veniva, altresì, specificato che la pressa "non necessita di altri accorgimenti per il corretto funzionamento". A fronte di tale documentazione, la Corte territoriale ha ribadito la distinzione operata dal Tribunale tra il funzionamento del macchinario ed il suo utilizzo in sicurezza, ritenendo che le spiegazioni fornite dal costruttore facessero riferimento solo al primo profilo, senza dar conto del senso di tale differenziazione e del perché il corretto funzionamento del macchinario prescinderebbe da un suo utilizzo in sicurezza.
Detto altrimenti, nel caso di specie, manca nella sentenza impugnata la motivazione relativa al criterio con il quale è stata individuata la regola ritenuta doverosa, assenza che nasce - come si è evidenziato - dalla mancata presa in carico delle osservazioni dell'imputato, come sopra sintetizzate. In buona sostanza, la Corte territoriale non si è fatta carico di dar conto dell'assunto difensivo per il quale la regola cautelare, posta dal costruttore ed indicata nel libretto d'uso, era stata rispettata: il non aver indicato il percorso attraverso il quale è stata individuata una diversa regola cautelare (quella che imporrebbe la stabilizzazione della pressa mediante appositi dispositivi), lascia fondatamente supporre che i giudici di appello abbiano finito per desumerla dalla condotta che hanno ritenuto fosse in grado di evitare l'evento, costruendo, dunque, la regola cautelare ex post, peraltro, sulla base di convinzioni del tutto soggettive, non supportate da un sapere tecnico.
Osserva il Collegio che l'accertamento della causalità colposa, fondato su un giudizio controfattuale ipotetico, si presti - come è, appunto, avvenuto nel caso di specie - a derive ricostruttive, che rischiano di sfociare in forme di responsabilità ex post. Entrambe le sentenze di merito, invero, sono state motivate sulla base di un ragionamento viziato, frutto di una tipica logica del "senno del poi", così sintetizzabile: poiché la pressa si è ribaltata, era instabile. In tal modo, tuttavia, gli stessi giudici hanno ricavato la regola cautelare (che si ipotizza) violata sulla base di una valutazione ex post, partendo cioè dall'evento verificatosi, per poi chiedersi quali precauzioni avrebbero potuto impedirlo, dandosi in tal modo una risposta ovvia (il bloccaggio della pressa).
La Corte di merito, in altri termini, si è limitata a muovere a ritroso dalla situazione di fatto così come si è verificata, chiedendosi cosa avrebbe impedito il suo dipanarsi, in tal modo "creando" la regola cautelare del singolo evento e non una regola astratta, oggettivamente desumibile dai tratti tipici caratterizzanti l'evento e idonea a prevenire eventi del genere di quello effettivamente occorso (Sez. 4, n. 57361 del 29/11/2018, Petti, Rv. 274949 - 01; Sez. 4, n. 36400 del 23/05/2013, Testa, Rv. 257112 - 01).
Viceversa, in tema di colpa generica (come, in definitiva, nel caso che occupa), l'individuazione della regola cautelare non scritta eventualmente violata non deve essere frutto di una elaborazione creativa, fondata su una valutazione ricavata ex post ad evento avvenuto e in maniera del tutto astratta e svincolata dal caso concreto, ma deve discendere da un processo ricognitivo che individui i tratti tipici dell'evento, per poi procedere formulando l'interrogativo se questo fosse prevedibile ed evitabile ex ante, con il rispetto di una regola cautelare preesistente, alla luce delle conoscenze tecnico - scientifiche e delle massime di esperienza (Sez. 4, n. 34944 del 24/05/2022, Piccioli, n.m.; Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Rv. 281997 - 17; Sez. 4, n. 9390 del 13/12/2016, dep. 2017, Di Pietro, Rv. 269254 - 01).
Dunque, nel caso di specie, i giudici di appello avrebbero dovuto indagare sui motivi che hanno determinato il ribaltamento, così, verificando, in particolare, se esso fosse stato la conseguenza di un uso ordinario o di un uso improprio del macchinario da parte dei lavoratori e individuare la correlativa regola cautelare che avrebbe dovuto essere osservata.
In proposito, la sentenza impugnata i) evidenzia che l'infortunio mortale per cui si procede è stato determinato da un uso improprio della pressa ad opera del lavoratore che la stavano utilizzando, aiutato da altro lavoratore nel tentativo di sbloccarla; invero, ii) precisa che, dopo aver caricato più del dovuto la pressa di sacchetti di plastica, a fronte delle difficoltà di estrazione della balla, i due lavoratori applicavano una forza considerevole al macchinario, non ammessa in un uso corretto, tale da causarne il ribaltamento; iii) giudica, poi, inadeguata la valutazione del rischio di ribaltamento e le misure volte a fronteggiarlo, tenuto conto che era previsto solo che i lavoratori, in caso di inceppamento del macchinario, avrebbero dovuto astenersi da qualsiasi intervento e rivolgersi al personale addetto alla manutenzione, al fine del ripristino della funzionalità della pressa.
Tuttavia, la Corte territoriale non ha spiegato perché, ex ante, la direttiva impartita non valesse quale idonea misura di prevenzione.
All'inverso, avrebbe dovuto spiegare adeguatamente le ragioni della ritenuta insufficienza delle misure previste per far fronte al rischio di infortuni legati all'inceppamento della pressa, atteso che, a giudizio del Collegio, non basta all'uopo il mero riferimento di entrambe le sentenze di merito al fatto che i frequenti inceppamenti della macchina avevano determinato l'adozione di una sbrigativa e pericolosa prassi lavorativa, che, di fronte al blocco della pressa, in luogo dell'intervento del personale addetto alla manutenzione, prevedeva la forzatura dell'estrazione della balla di plastica rimasta incastrata.
Invero, la Corte territoriale avrebbe dovuto interrogarsi in ordine alla conoscibilità da parte del datore di lavoro circa l'instaurazione di tale sciagurata prassi lavorativa tra i dipendenti della Neos, non potendosi prescindere da un siffatto accertamento per poter affermare la responsabilità dell'odierno ricorrente. Solo qualora si accertasse che l'imputato era a conoscenza della rischiosa prassi in uso all'interno dell'azienda o che l'abbia ignorata per colpa, potrebbe affermarsi che, nonostante il pericolo fosse riconoscibile e, dunque, prevedibile, non ha adottato le misure cautelari necessarie per scongiurarlo.
1.3. Le considerazioni svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia, che nello scrutinio della vicenda dovrà seguire il percorso logico sopra schematizzato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il giorno 12 marzo 2026.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2026.
