Cassazione Civile, Sez. Lav., 09 giugno 2026, n. 18651 - Ferie del dirigente pubblico: escluso il risarcimento per mancato godimento delle stesse
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRICOMI Irene - Presidente
Dott. CONTE Dario - Rel. Consigliere
Dott. MICHELINI Gualtiero - Consigliere
Dott. GARRI Guglielmo - Consigliere
Dott. ARMONE Giovanni Maria - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 6404-2022 proposto da:
A.A., rappresentata e difesa dall'avvocato GIACOMO VALLA;
- ricorrente -
contro
A.DI.SU. PUGLIA - AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA BARBUZZI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2235/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 23/12/2021 R.G.N. 1335/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2026 dal Consigliere Dott. DARIO CONTE.
Fatto
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bari, in parziale accoglimento del gravame proposto da B.B. avverso sentenza del Tribunale di Bari del 16/4/2018, lo condannava al pagamento, in favore dell'A.DI.SU Puglia - Agenzia PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO, del netto fiscale e previdenziale della somma di Euro. 209.638,12, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. L'ADISU Puglia aveva convenuto in giudizio il B.B. per la restituzione di indebito per Euro. 255.149,92 in sorte, parte della quale somma, la sola che ormai rileva per il titolo, consisteva in quanto questi si era autoliquidato ed aveva riscosso, in corso di rapporto, anno per anno, a titolo di indennità sostitutiva di ferie maturate e non godute.
3. Il lavoratore aveva resistito e riconvenuto l'Azienda per il risarcimento del danno non patrimoniale che assumeva aver sofferto per non aver potuto fruire delle ferie.
4. Quanto alle ferie non godute, ed alla ricollegata pretesa risarcitoria la Corte di merito rigettava la doglianza perché: fuori dei non dedotti presupposti di cui all'art. 654 c.p.p., l'esclusione della rilevanza penale della condotta non rilevava ai fini civili secondo l'art. 651 c.p.p.; l'art. 17, comma 8, del CCNL 10/4/96 per il personale con qualifica dirigenziale del Comparto Regioni -Enti Locali escludeva la monetizzabilità delle ferie prima della cessazione del rapporto, in armonia all'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003, e dei principi eurounitari in materia (art. 7 direttiva 93/2004 CE, confluita nella direttiva 2003/88 CE). Cass SU n.24712/2008; Cass. n. 12881/2020). Il lavoratore, pur potendone fruire in piena autonomia, non le aveva mai chieste, "né ha denunciato, in termini chiari e circostanziati, l'esistenza, nel periodo in esame (2003/2009), di situazioni ostative alla fruizione delle stesse, rivendicandone il riconoscimento".
Generica e non pertinente ratione temporis era al riguardo la prodotta nota del 27/4/2001. Inoltre, risultava in atti che nel 2003 era stato assunto un altro dirigente per il settore Affari Generali fino a febbraio 2004, e nel 2007 un altro dirigente per il Settore Manutenzione- Sicurezza e prevenzione dei Lavori pubblici, con specifico compito di sostegno al B.B.; circostanze che contraddicevano la pretesa impossibilità di fruizione. Automonetizzando anno per anno il maturato, il dirigente aveva altresì impedito al datore di invitarlo alla fruizione in natura, ciò che escludeva ulteriormente la pretesa responsabilità datoriale, tenuto ulteriormente conto dell'art. 1227, co. 2, c.c.
5. Per la cassazione della sentenza ricorre A.A., erede di B.B., deceduto il 26/1/2019, con atto affidato a cinque motivi.
6. Resiste l'ADISU Puglia con controricorso.
7. La ricorrente ha presentato memoria.
Diritto
1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n. 3 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., violazione dell'art. 2109 c.c., e dell'art. 7, par. 2, della Direttiva 2003/88 CE.
La statuizione sulle ferie è censurata per aver disatteso il principio di diritto secondo il quale la monetizzazione delle ferie diviene doverosa se il datore non assolve all'onere di informare il lavoratore del diritto di fruire delle ferie e di invitarlo formalmente a fruirne.
2. Il motivo è inammissibile.
Il principio di diritto invocato, che la ricorrente mutua da CGUE 6 novembre 2018 in C.- 569/16, 570/16, 619/16, 684/16, Max-Planck, e Cass. nn. 13613/2020, 18140/2022, 21780/2022, 29844/2022 si applica nel caso in cui il lavoratore sia cessato dal servizio con ferie maturate e non godute, e rivendichi il diritto al pagamento della relativa indennità sostitutiva. Il fondamento del principio risiede invero nel rilievo che l'art. 7 della Direttiva 93/2004 CE, confluita nella direttiva 2003/88 CE, nel prevedere che: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. 2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo il caso di fine rapporto di lavoro" tutela essenzialmente il diritto del lavoratore alla fruizione effettiva (ossia in natura) delle ferie, diritto di particolare importanza nel diritto sociale dell'Unione (punti 19 e 20 sentenza Max-Planck); mentre il diritto al pagamento dell'indennità finanziaria sostitutiva è previsto in via residuale per il solo caso la fruizione in natura del maturato divenga impossibile in ragione della cessazione del rapporto di lavoro (punto 23).
In coerenza con tali princìpi, l'art. 10 del D.Lgs. n.66/2003 prevede al comma 2 che "Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro". E peraltro l'art. 17, comma 8, del CCNL 10/4/96 per il personale con qualifica dirigenziale del Comparto Regioni -Enti Locali già prevedeva che "Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità e nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'ente"; ed al comma 3 che "Fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, l'amministrazione di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l'amministrazione receda dal rapporto ai sensi dell'art. 27".
Nella specie la causa sul punto risulta vertere unicamente sul diritto del datore di lavoro a ripetere una indennità sostitutiva che il lavoratore, secondo l'accertamento della Corte di merito, ha riscosso, autoliquidandosela, in corso di rapporto, anno per anno, in violazione del principio posto dall'art.7, par. 2, della Direttiva, e riprodotto dall'art. 10 del D.Lgs. n.66/2003, nonché dal CCNL applicato, che, al fine di tutelare il diritto indisponibile del lavoratore alla fruizione delle ferie in natura, ne vieta la monetizzazione in corso di rapporto. Tale divieto è assoluto ed inderogabile, non rilevando affatto la circostanza che la mancata fruizione sia stata determinata da fatto datoriale.
3. Il secondo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., violazione degli artt. 2109 e 2909 c.c..
Si addebita alla Corte di merito di aver giudicato indebita la monetizzazione delle ferie in corso di rapporto per una ragione (la mancanza di prova di esigenze impeditive di servizio) diversa da quella enunciata dal Tribunale, e senza tener conto del giudicato penale di insussistenza del fatto, così violando statuizioni coperte dal giudicato.
4. Anche tale motivo è inammissibile. La Corte di merito ha giudicato il riscosso ripetibile in ragione della regola che vieta la monetizzazione delle ferie in corso di rapporto, e poiché il lavoratore aveva dedotto di essersi trovato nell'impossibilità di fruire delle ferie, ed aveva anche posto tale assunto a fondamento di una pretesa al risarcimento del danno non patrimoniale, ha disatteso anche tale assunto con accertamento in fatto non censurabile in questa sede per violazione di legge. La prima ratio decidendi, quanto alla questione dell'esistenza dell'indebito, è autonoma e regge in modo autosufficiente la decisione sul punto, posto che comunque, finché il rapporto di lavoro è in essere, e quindi le ferie anche arretrate possono essere fruite in natura, la monetizzazione è comunque vietata, anche se a dar causa alla mancata fruizione sia stato il datore. Di conseguenza il mancato confronto con la ratio decidendi in questione rende di per sé la seconda doglianza, sul punto, inammissibile (tra le tante, Cass. nn. 11493/2018, 5102/2024).
Quanto al giudicato penale, il motivo è infondato, perché la stessa ricorrente deduce in ricorso che il dante causa era stato prosciolto dall'accusa di peculato perché la somma riscossa non era superiore al corrispettivo del maturato feriale, che è ragione estranea al divieto di monetizzazione in corso di rapporto dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, che ha la funzione specifica di non pregiudicare il diritto alla fruizione delle ferie in natura finchè questa non resti definitivamente impedita dalla cessazione del rapporto di lavoro.
5. Il terzo motivo denuncia, in relazione al n. 3 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., violazione dell'art. 2697 c.c.
Si censura il giudizio reso dalla Corte di merito in punto di fruibilità delle ferie quantomeno nei periodi in cui c'erano altri dirigenti, sull'assunto di essere stato reso invertendo l'onere probatorio riguardo al potere del lavoratore di mettersi in ferie da solo.
6. Il motivo, in quanto volto a censurare il capo di sentenza che ha giudicato indebita la monetizzazione delle ferie, è inammissibile per le ragioni già sopra evidenziate.
In quanto volto a censurare il capo di sentenza che ha respinto la domanda risarcitoria, è ancora inammissibile, perché non si confronta col fatto che la Corte territoriale ha accertato in fatto, in modo non censurabile per violazione di legge, che il lavoratore, oltre a potersi prendere le ferie in autonomia -che peraltro è anche dato contrattuale - non aveva mai nemmeno chiesto di fruire delle ferie.
7. Il quarto motivo denuncia, in relazione al n. 3 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., violazione dell'art. 2697 c.c.
Si censura il rigetto della riconvenzionale, sull'assunto che per molto tempo egli era stato l'unico dirigente, sicché non sarebbe vero che potesse fruire delle ferie, come sarebbe provato dai documenti prodotti e si era chiesto di provare per testi.
8. Il motivo è inammissibile.
Questa Corte ha costantemente affermato che la censura di violazione dell'art. 2967 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass., nn. 15107/2013, 13395/2018, 26769/2018, 26739/2024).
Nella specie la Corte territoriale ha respinto la domanda risarcitoria sulla base dell'accertamento in fatto, come tale non censurabile in sede di legittimità per violazione di legge, che il B.B. non aveva fruito delle ferie né chiesto di fruirne nemmeno nei consistenti periodi in cui avrebbe potuto fruirne, per la presenza in servizio di altri dirigenti in grado di sostituirlo.
9. Il quinto motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 345 c.p.c.
Si lamenta che la Corte di merito abbia giudicato inammissibile, per novità, il motivo di appello sul quantum, perché la misura della condanna formava oggetto di un onere probatorio del datore, ed egli aveva contestato il quantum già in primo grado in memoria autorizzata del 2/2/2018 sulla base della sentenza della Corte dei conti del 2014.
Sostiene inoltre che la contestazione da lui svolta sull'an comprendesse di per sé anche la contestazione sul quantum.
10. Il motivo è infondato.
La stessa ricorrente, nel riportare in ricorso il contenuto della memoria del 2/2/2018, mostra che nella stessa, come peraltro affermato dalla Corte territoriale, il B.B. vi si limitò a dedurvi che il giudizio contabile si era estinto, la pretesa violazione del principio del ne bis in idem, e la mancata detrazione dalla pretesa restitutoria complessiva avanzata dal datore di lavoro di somme asseritamente già pagate per ottenere l'estinzione di quel giudizio, senza sollevare alcuna specifica contestazione sulla misura della somma chiesta in ripetizione, nei termini, richiedenti nuovi accertamenti in fatto, in cui la questione del quantum debeatur era stata proposta in appello. Quanto alla somma versata, questa era stata accertata e detratta dal Tribunale.
Sotto il secondo profilo, la doglianza si pone in contrasto col consolidato insegnamento di questa Corte, secondo il quale nel processo del lavoro l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul "quantum debeatur" (Cass. n. 29236/2017).
11. In conclusione, il ricorso va respinto.
12. Le spese sono liquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro. 5.500,00 per compensi, Euro. 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese forfettarie ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Conclusione
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale della Sezione lavoro il 10 aprile 2026.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2026.
