Cassazione civile, Sez. 3, 10 giugno 2026, n. 18836 - Decesso del sergente della Marina Militare per presunta esposizione ad uranio impoverito durante la missione in Kosovo: confermato il rigetto per difetto di prova nel nesso eziologico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Magistrati
Dott. RUBINO Lina - Presidente
Dott. SIMONE Roberto - Consigliere Rel.
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera - Consigliere
Dott. SPAZIANI Paolo - Consigliere
Dott. SCALERA Antonio - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17526/2025 R.G., proposto da
A.A., B.B., C.C., D.D., E.E., F.F., G.G., rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Consoli, domiciliati ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLA DIFESA,
- intimato -
per la cassazione della sentenza n. 656/2025 della Corte d'Appello di Catania pubblicata l'8.5.2025;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29.4.2026 dal Consigliere dott. Roberto Simone.
Fatto
1. Il Tribunale di Catania, con sentenza pubblicata il 12.11.2019, accoglieva parzialmente la domanda proposta da A.A., B.B., C.C., D.D., E.E., F.F. e G.G. nei confronti del Ministero della Difesa, quali congiunti di H.H., affermandone la responsabilità ai sensi degli artt. 2043 e 2050 cod. civ. con conseguente condanna al pagamento della somma complessiva di Euro 1.410.000,00 a titolo di risarcimento dei danni.
Gli attori avevano dedotto che il loro congiunto H.H., sergente in servizio presso la Marina Militare, era stato impiegato tra il 1999 e il 2001 in missioni all'estero (in Kosovo, ex Jugoslavia e Albania) e che, durante il servizio, era stato esposto a uranio impoverito e ad altre sostanze radioattive senza dispositivi di protezione individuale idonei, da cui erano derivati l'insorgenza di una neoplasia cerebrale (oligoastrocitoma di III grado OMS in sede frontale sinistra) e, in seguito, il decesso avvenuto il 17.9.2013; su tali premesse, avevano chiesto la condanna del Ministero al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (biologici, morali ed esistenziali), iure proprio e iure hereditatis, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, in subordine, dell'art. 2050 cod. civ.
Il Ministero della Difesa si era costituito eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulle domande iure hereditatis e l'incompetenza per territorio del Tribunale adito (ritenendo competente il Tribunale di Roma), nonché, in via preliminare di merito, la prescrizione delle pretese risarcitorie; nel merito, aveva sostenuto l'infondatezza della domanda sia ex art. 2043 cod. civ., sia ex art. 2050 cod. civ., in subordine aveva contestato il quantum ed eccepito la compensatio lucri cum damno.
Disposta nel corso del giudizio C.T.U. medico-legale, il Tribunale di Catania, rilevato il difetto di giurisdizione quanto alla domanda iure hereditatis e disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio sulla domanda svolta iure proprio, affermava che, sebbene la malattia si fosse manifestata nel 2006, il diritto al risarcimento azionato dai congiunti iure proprio era sorto soltanto alla morte del congiunto, con decorrenza del termine prescrizionale da tale data; nel merito, sulla base della svolta C.T.U. e sul rilievo che l'amministrazione fosse gravata dall'onere di provare l'adozione di tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del lavoratore, riconosceva la responsabilità ex artt. 2043 e 2050 cod. civ. del convenuto e accoglieva la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, condannando il Ministero al pagamento dell'importo indicato.
2. La Corte d'Appello di Catania, con sentenza pubblicata in data 8.5.2025, accoglieva l'appello del Ministero della Difesa e, per l'effetto, riformava la decisione di primo grado, rigettando la domanda risarcitoria iure proprio dei familiari del militare, onerandoli delle spese del doppio grado e ponendo a loro solidale carico le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
La Corte d'Appello, la quale nel corso del giudizio aveva disposto la rinnovazione della C.T.U., attribuiva carattere assorbente al mancato accertamento del nesso di causalità. Sulla base della seconda relazione di C.T.U. era stata esclusa l'esistenza di: (i) un rilevante rischio radiobiologico da esposizione a uranio impoverito; (ii) una contaminazione o esposizione documentata del militare nel periodo di missione in Kosovo (indicato come dal 14.9.1999 al 25.11.1999), anche in ragione della brevità della missione e della mansione di servizio; (iii) un significativo accumulo cerebrale di uranio impoverito; (iv) evidenze epidemiologiche, sperimentali e cliniche di correlazione positiva tra uranio impoverito e tumori cerebrali primitivi. Sulla base di tali premesse, la Corte concludeva che il nesso di causa, il cui onere probatorio gravava sugli attori-appellati, non fosse stato adeguatamente provato con il conseguente rigetto della domanda e l'assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.
3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorrono A.A., B.B., C.C., D.D., E.E., F.F., G.G., sulla base di quattro motivi. Il Ministero della Difesa è rimasto intimato.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.
I ricorrenti non hanno depositato memoria.
Diritto
1. Preliminarmente, deve essere rilevato che la notifica al Ministero della Difesa è stata fatta dai ricorrenti presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e non presso l'Avvocatura Generale dello Stato in violazione dell'art. 11, comma primo, r.d. 1611/1933 (v. ex multis Cass., sez. lav., 28 maggio 2024, n. 14914; Cass., sez. 6-III, 24 giugno 2020, n. 12410; Cass., Sez. Un., 15 gennaio 2015, n. 608; Cass., sez. II, 17 ottobre 2014, n. 22079).
Sebbene nulla la notifica fatta all'Autorità, tuttavia, poiché, per quanto si dirà, il ricorso è manifestamente infondato, è superfluo ordinare la rinnovazione della notifica e l'integrazione del contraddittorio, giacché nessun vantaggio ne potrebbe derivare al resistente pretermesso. Questa Corte ha già più volte affermato che ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del principio della "ragione più liquida", dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (v., tra le tante, Cass., sez. II, 18 aprile 2019, n. 10839; Cass., Sez. Un., 18 novembre 2015, n. 23542; Cass., sez. II, 10 maggio 2018, n. 11287; Cass., Sez. Un., 22 marzo 2010, n. 6826; Cass., sez. 6-III, 24 maggio 2013, n. 12995).
2. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza o del procedimento per violazione del principio del contraddittorio e del diritto alla discussione orale per violazione degli artt. 281-sexies, 127 e 101 cod. proc. civ.
I ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per aver omesso la Corte d'Appello di fissare l'udienza di discussione orale, nonostante la rituale istanza formulata nella memoria conclusionale con conseguente lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
Sebbene la sola mancata fissazione dell'udienza sia causa di nullità, i ricorrenti lamentano l'impedimento a interloquire su temi reputati decisivi, tra cui: i) la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado (concessa senza adeguato confronto sul fumus e sul periculum); ii) la valutazione della C.T.U. di primo grado, dei rilievi di parte, dell'idoneità dell'istruttoria tecnica già espletata e l'applicazione del criterio del "più probabile che non"; iii) la contestazione dell'ammissibilità e della motivazione della rimessione sul ruolo e della nuova C.T.U. in appello, espresse sulla base argomenti generici e non conformi ai presupposti del potere istruttorio officioso. 2.1. Il motivo va disatteso.
Deve essere osservato in via preliminare che i ricorrenti non hanno debitamente riportato, né provveduto alla relativa localizzazione, il contenuto della richiesta di discussione orale ex art. 352, comma secondo, cod. proc. civ. Tuttavia dal tenore del motivo e dalla sentenza impugnata si ricava che la doglianza riguarda la prima udienza di precisazione delle conclusioni, a cui sono conseguite la rimessione della causa sul ruolo e la rinnovazione della C.T.U.
Che la doglianza svolta dai ricorrenti afferisca alla prima fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni si desume da quanto ulteriormente affermato dai ricorrenti, i quali si dolgono che la mancata fissazione della discussione orale dinanzi al collegio ha impedito di discutere proficuamente dei seguenti temi: a) sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado; b) valutazione della C.T.U. di primo grado e dei rilievi di parte, l'idoneità dell'istruttoria tecnica già espletata; c) contestazione dell'ammissibilità e della motivazione della rimessione sul ruolo e della nuova C.T.U. in appello.
È vero che, come statuito ancora di recente da questa Corte, sulla scia di Cass., Sez. Un., 25 novembre 2021, n. 36596, "nel giudizio di appello, la mancata fissazione dell'udienza di discussione orale della causa nonostante la rituale richiesta di una delle parti, formulata in sede di precisazione delle conclusioni e ribadita nel termine per il deposito delle memorie di replica ai sensi dell'art. 352, comma 2, c.p.c., comporta, di per sé, la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, poiché l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le loro difese finali, anche nelle forme orali, all'esito dell'esame delle memorie di replica, costituisce di per sé un "vulnus" al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa." (v. Cass. 18 febbraio 2025, n. 4277; Cass. 22 novembre 2024, n. 30162; Cass. 11 settembre 2024, n. 24440; Cass. 12 luglio 2024, n. 19229; Cass. 9 maggio 2024, n. 12684; Cass. 1 agosto 2023, n. 23353; Cass. 24 gennaio 2023, n. 2067).
Ciononostante, non essendovi dubbi riguardo al momento del riferito vulnus, deve escludersi che la mancata discussione orale dinanzi al collegio ex art. 352, comma secondo, cod. proc. civ. nel caso di specie abbia recato alcun effettivo pregiudizio al diritto di difesa dei ricorrenti. Invero, nella sentenza impugnata si legge che, posta la causa in decisione all'udienza del 10.6.2022, era disposta la rimessione sul ruolo per poter provvedere alla rinnovazione della C.T.U. adottata con ordinanza del 7.3.2023, mentre la corte etnea riferisce che, posta in decisione all'udienza del 31.5.2024, la causa era nuovamente rimessa sul ruolo per la discussione tenutasi il 20.12.2024.
Da tanto deriva che i ricorrenti hanno avuto un ampio lasso di tempo per poter far valere le proprie argomentazioni in ordine alla disposta rinnovazione della C.T.U., potendo non solo instare per la sua revoca, di cui tuttavia non vi è traccia, ma anche partecipare con pienezza del contraddittorio all'operato del collegio di ausiliari nominati dalla Corte d'Appello.
Il riferito indirizzo giurisprudenziale si giustifica in ragione della collocazione strutturale e temporale della richiesta di fissazione dell'udienza discussione orale ex art. 352, comma secondo, cod. proc. civ., che deve intervenire all'atto di precisazione delle conclusioni e alla scadenza del termine per le memorie di replica, tale da rendere di chiara evidenza la violazione ex se del diritto di difesa e del contraddittorio, poiché nel caso di decisione deliberata senza la previa celebrazione della discussione orale si preclude alla parte a ciò interessata la possibilità di replicare agli ultimi scritti defensionali avversari nonostante l'espressa previsione normativa.
Nel caso di specie, invece, è da escludere qualsiasi lesione del diritto al contraddittorio integrato nel diritto di difesa ex art. 24 Cost., da intendersi in senso procedimentale in quanto riferito a tutto lo svolgimento del processo e, dunque, anche alle sue appendici conclusive, poiché, come già detto, i ricorrenti sono stati posti nella condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, tanto rispetto all'ordinanza di rinnovazione della C.T.U. disposta il 7.3.2023, quanto alle operazioni del collegio di consulenti d'ufficio.
3. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., "erronea qualificazione giuridica del titolo di responsabilità - violazione e falsa applicazione degli artt. 2050 e 2087 c.c. - inapplicabilità dell'art. 2043 c.c. quale fonte esclusiva della responsabilità datoriale"
I ricorrenti lamentano che la Corte d'Appello erroneamente ha ricondotto la responsabilità del Ministero della Difesa esclusivamente nell'alveo dell'art. 2043 cod. civ., omettendo di provvedere al più corretto inquadramento negli artt. 2087 e 2050 cod. civ. Richiamano l'art. 2087 cod. civ., norma di chiusura del sistema antinfortunistico ed espressione di una responsabilità contrattuale basata sulla violazione dell'obbligo di sicurezza, interseca l'art. 2050 cod. civ., poiché quella svolta (l'impiego del militare in scenari esteri con documentata esposizione a sostanze nocive come l'uranio impoverito) era attività pericolosa soggetta a obblighi di protezione rafforzata e alla conseguente diversa distribuzione dell'onere della prova.
I ricorrenti, inoltre, osservano che nell'indicata diversa cornice sarebbe stato sufficiente provare l'esistenza del rapporto di lavoro, il danno alla salute e l'esposizione al rischio, gravando poi sul datore di lavoro la prova liberatoria dell'adozione di tutte le misure necessarie. Viceversa, l'incasellamento nell'art. 2043 cod. civ. ha aggravato in modo iniquo il carico probatorio, incidendo anche sulla valutazione del nesso eziologico, che la Corte avrebbe dovuto apprezzare secondo la regola del "più probabile che non", con giudizio controfattuale in tema di condotte omissive, non tra causa ed evento morte, ma tra patologia insorta ed esposizione alla contaminazione nel corso dell'attività prestata. 3.1. Il motivo è infondato.
I ricorrenti hanno svolto una censura in relazione al profilo del nesso di causa sul rilievo che in una fattispecie regolata dall'art. 2087 cod. civ. e intersecata con l'art. 2050 cod. civ., per l'affermata natura pericolosa dell'attività svolta dal sergente H.H., sia sufficiente "dimostrare che la patologia insorta sia riconducibile all'essere stato esposto a luoghi di rischio (...)" e che "(...) il lavoratore (o i suoi eredi) provi: a) l'esistenza del rapporto di lavoro; b) il danno alla salute (nel caso di specie, il decesso); c) il fatto storico dell'esposizione al rischio durante l'attività lavorativa; gravando poi sul datore di lavoro la prova liberatoria circa l'adozione di tutte le misure necessarie a prevenire il danno".
Questa Corte ha tuttavia reiteratamente affermato che "il nesso causale è elemento costitutivo dell'illecito, e rientra tra i compiti del giudice individuare, tra le possibili concause, gli antecedenti in concreto rilevanti per la verificazione del danno, mediante l'adozione di un criterio di selezione la cui scelta - censurabile in sede di legittimità ex art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ. in quanto suscettibile di essere operata in violazione di norme sostanziali - correttamente (laddove non soccorra la regola della c.d. equivalenza delle cause di cui all'art. 2055 cod. civ.) è effettuata procedendo all'identificazione della c.d. "causa prossima di rilievo" - quale causa di per sé sufficiente a produrre l'evento -, secondo quanto dispone l'art. 41, secondo comma, cod. pen. La valutazione delle conseguenze derivanti dall'adottato criterio di selezione si risolve, invece, in un mero accertamento di fatto, come tale sottratto al sindacato di legittimità in presenza di congrua motivazione" (v. Cass., sez. III, 7 dicembre 2005, n. 26997; Cass., sez. III, 25 febbraio 2014, n. 4439; Cass., sez. III, 24 maggio 2017, n. 13096; Cass., sez. III, 27 settembre 2018, n. 23197; Cass., sez. III, 10 aprile 2019, n. 9985; Cass., sez. III, 8 aprile 2020, n. 7760; Cass., sez. III, 14 aprile 2023, n. 10178).
In quanto elemento costitutivo della fattispecie ex art. 2043 cod. civ., grava sull'attore l'onere della prova della causalità materiale, ossia del collegamento tra la condotta e l'evento di danno. Nondimeno, sia che la fattispecie la si osservi nell'ottica dell'art. 2087 cod. civ., sia che la si voglia inquadrare nell'art. 2050 cod. civ., in ogni caso ricade sull'attore la prova della causalità materiale (v., ex plurimis, Cass., sez. lav., 28 novembre 2022, n. 34968; Cass., sez. lav., 4 febbraio 2016, n. 2209, quanto all'art. 2087 cod. civ. e, quanto all'art. 2050 cod. civ., Cass., sez. 6-III, 5 marzo 2012, n. 3424; Cass., sez. III, 22 settembre 2014, n. 19872; Cass., sez. III, 17 luglio 2021, n. 10382).
3.2. In disparte il carattere gravemente aspecifico del motivo, in relazione all'art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., sia per l'omessa indicazione della motivazione oggetto di critica (i ricorrenti alludono genericamente a quanto deciso dalla Corte d'Appello sul tema del nesso di causa), sia per difetto di correlazione specifica con la decisione impugnata, la decisione impugnata si è basata sul mancato raggiungimento della prova del nesso di causa tra la patologia, che ha portato al decesso lo sfortunato sig. H.H., e l'attività da lui prestata in occasione delle missioni disposte dal Ministero della Difesa.
Come già detto, i ricorrenti sostengono che, dati l'obbligo di protezione gravante sul datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. e la natura pericolosa dell'attività svolta, l'onere della prova a loro carico sarebbe stato circoscritto alla dimostrazione dell'esistenza del rapporto di lavoro, del danno alla salute e dell'esposizione al rischio, gravando poi sul datore di lavoro la prova liberatoria dell'adozione di tutte le misure necessarie, aggiungendo che l'applicazione del criterio del "più probabile che non" avrebbe dovuto condurre al riconoscimento del nesso di causa, qualora, secondo un giudizio controfattuale, l'adozione delle misure precauzionali avrebbe evitato l'evento dannoso.
I ricorrenti nella formulazione della censura non hanno adeguatamente considerato nel suo complesso la motivazione resa dalla Corte d'Appello, la quale, sulla base di una valutazione di merito, non censurabile in questa sede, alla luce della C.T.U. collegiale svolta in appello - non senza aver motivatamente spiegato le ragioni a sostegno della non attendibilità delle conclusioni esposte nella relazione del C.T.U. svolta in primo grado (v. da pagina 11, ultimo capoverso, a pagina 14, fino al penultimo capoverso) - ha escluso in primo luogo l'esposizione del sergente H.H. a un "rilevante rischio radiobiologico da esposizione a Uranio impoverito".
Nella sentenza impugnata si legge che "(...) 1. non è documentata né dimostrata la esposizione o contaminazione del sgt. H.H. a Uranio impoverito nel corso della sua missione in Kosovo, svolta nel periodo intercorrente tra il 14/09/1999 e il 25/11/1999, in considerazione anche della brevità della stessa e della mansione di servizio che lo stesso era incaricato di svolgere (tecnico motorista); 2. non può ritenersi ipotizzabile un accertato e significativo accumulo cerebrale di Uranio impoverito nelle condizioni espositive, comunque ipotetiche, dello scenario di servizio in cui ha operato il militare; 3. non è riscontrabile alcuna evidenza epidemiologica, sperimentale o clinica di una correlazione positiva tra esposizione a Uranio impoverito e insorgenza o incremento di tumori cerebrali primitivi..... a giudizio del collegio C.T.U. è quindi da escludersi alcun nesso scientificamente accertato di causalità o concausalità, anche sotto il profilo dell'accertamento in materia civile, fondato sul criterio probabilistico" (da pagina 5, terzo capoverso, a pagina 6, primo capoverso), fornendo ampia rappresentazione delle risposte rese dagli ausiliari alle osservazioni dei consulenti di parte e dello stesso difensore dei ricorrenti (da pagina 6, terzo capoverso, a pagina 11, penultimo capoverso).
In secondo luogo, la ragione che ha determinato la corte territoriale a escludere il nesso di causa tra la patologia del sergente H.H. e la pretesa esposizione all'uranio impoverito, ossia a escludere che questa potesse ritenersi come la causa "più probabile che non", è esposta a pagina 9, segnatamente là dove si legge: "Nella relazione preliminare è stato esplicitato che sono stati indagati molti 'potenziali' fattori di rischio ma che solo pochi forniscono una spiegazione per il numero di casi di tumore al cervello continuamente identificati. Non essendovi in Letteratura alcuna certezza delle cause efficienti e/o predisponenti, causali o concausali, della neoplasia maligna incriminata non è pertanto possibile ascrivere in modo inconfutabile, né tanto meno probabilistico, la sussistenza di una diretta correlazione etiologica fra il rischio radiobiologico di esposizione a DU e l'insorgenza della malattia neoplastica che ha condotto al decesso il Sgt. H.H." (pagina 9, da riga 14 a riga 21).
L'indicata conclusione ha poi indotto la Corte d'Appello ad assorbire l'ulteriore doglianza svolta dall'appellante Ministero in ordine alla sussunzione della vicenda nell'ambito dell'art. 2050 cod. civ., posto che, comunque, tale norma non esonera il danneggiato dall'onere della prova della causalità materiale, risultando del tutto inconferente l'indicata inversione dell'onere della prova basata sulla legislazione attributiva di prestazioni di natura assistenziale in favore delle vittime del dovere (v., rispettivamente, pagina 17, secondo capoverso, e pagina 16, della sentenza impugnata). In ogni caso, fermo restando l'onere della prova della causalità materiale a carico degli attori, solo all'esito di tale dimostrazione si sarebbe potuto esaminare, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'adozione, o meno, da parte del Ministero della Difesa, delle misure "che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
3.3. I ricorrenti, per corroborare l'adeguatezza della dimostrazione in merito all'esposizione al rischio e nel ritenere la sussistenza di un'inversione dell'onere della prova a carico del Ministero a proposito dell'adozione di misure di prevenzione, hanno invocato la giurisprudenza lavoristica in materia di benefici erogati alle vittime del dovere, ma hanno omesso, altresì, di tenere conto di quanto detto dalla Corte d'Appello a pagina 16, là dove ha puntualizzato che l'inversione dell'onere della prova vale solo per la domanda di corresponsione delle indennità previste per le vittime del dovere (v., da ultimo, Cass., sez. III, 24 dicembre 2025, n. 34025).
Va, peraltro, osservato che l'invocata giurisprudenza lavoristica in tema di riconoscimento dei benefici per le vittime del dovere ex art. 1, commi 563 e 564, della L. n. 266 del 2005, in presenza di un rischio tipizzato e di correlazione concausale con la patologia sofferta dal lavoratore, talché è onere del datore dimostrare l'efficacia causale esclusiva di fattori patogeni extralavorativi idonei a superare la presunzione legale di eziologia professionale" (v., ex plurimis, Cass., sez. lav., 8 maggio 2024, n. 12595; Cass., sez. lav., 4 gennaio 2024, n. 287; Cass., sez. lav., 24 maggio 2017, n. 13024), è del tutto irrilevante alla luce del mancato raggiungimento della stessa prova in ordine all'esposizione al fattore di rischio.
Nondimeno, è stato affermato ancora di recente da questa Corte (v. Cass., sez. lav., 9 luglio 2025, n. 19145) che "In attuazione delle previsioni del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010), la normativa di settore dettata dagli artt. 1078 e 1079 del D.P.R. n. 90 del 2010 ha istituito un peculiare apparato di tutele per il personale civile e militare esposto all'uranio impoverito e ad altro materiale bellico, che abbia contratto infermità o altre patologie tumorali. A favore di chi si è trovato nelle situazioni di vicinanza all'ambiente nocivo tipizzate dalle disposizioni in esame la normativa menzionata sancisce "una presunzione di sussistenza del nesso causale tra la malattia contratta e l'esposizione all'ambiente descritto dalla norma" (Cass., sez. lav., 14 marzo 2023, n. 7409). Una volta che l'interessato abbia allegato e dimostrato l'esposizione ai fattori nocivi, grava sull'amministrazione la prova contraria (Cass., sez. lav., 31 dicembre 2024, n. 35324, punto 7 del Ritenuto), che può riguardare anche l'insussistenza della correlazione, anche solo concausale, tra il fattore di rischio cui la persona è stata esposta e la specifica patologia che ha contratto".
Anche a voler riguardare in questa diversa prospettiva, che però fa leva sul ridetto apparato normativo specialistico di natura assistenziale (e che trova conferma nelle sentenze del Consiglio di Stato, Ad. Plen., 7 ottobre 2025, nn. 12, 13 e 14), la sentenza impugnata si sottrae alla censura svolta, là dove ha valutato criticamente l'esito della svolta C.T.U. nei termini sopra riportati.
3.4. Deve essere disattesa la tesi sostenuta dai ricorrenti a proposito di una distribuzione dell'onere della prova sulla base dell'inquadramento della fattispecie all'interno dell'art. 2087 cod. civ., intersecata con l'art. 2050 cod. civ., sì che sarebbe sufficiente "dimostrare che la patologia insorta sia riconducibile all'essere stato esposto a luoghi di rischio (...) in base al combinato disposto degli artt. 2087 e 2050 c.c., è sufficiente che il lavoratore (o i suoi eredi) provi: a) l'esistenza del rapporto di lavoro; b) il danno alla salute (nel caso di specie, il decesso); c) il fatto storico dell'esposizione al rischio durante l'attività lavorativa; gravando poi sul datore di lavoro la prova liberatoria circa l'adozione di tutte le misure necessarie a prevenire il danno".
L'assunto poggia sull'erroneo presupposto di una inversione dell'onere della prova quale asserita conseguenza dei principi causali funzionali (ossia di causalità specifica del caso concreto, operanti sul piano della prova) di causalità materiale della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non".
Infatti, i principi funzionali di causalità specifica indicati, pur operando sul terreno della prova, non incidono sul piano dell'onere della prova, né danno vita a una presunzione di origine pretoria, quale strumento di conformazione dell'onere in discorso.
Il primo criterio (la probabilità prevalente, che può essere più correttamente definito come quello della "prevalenza relativa") implica che, rispetto ad ogni enunciato, venga considerata l'eventualità che esso possa essere vero o falso, e che l'ipotesi positiva venga scelta come alternativa razionale quando è logicamente più probabile di altre ipotesi positive, in particolare di quella/e contraria/e (senza che la relativa valutazione risulti in alcun modo legata ad una concezione meramente statistico/quantitativa della probabilità), per essere viceversa scartata quando le prove disponibili le attribuiscano un grado di conferma "debole" (tale, cioè, da farla ritenere scarsamente credibile rispetto alle altre).
Il secondo criterio ("il più probabile che non") comporta che il giudice, in assenza di altri fatti positivi, scelga l'ipotesi fattuale che riceve un grado di conferma maggiormente probabile rispetto all'ipotesi negativa. In entrambi i casi, il termine "probabilità" non viene riferito al concetto di frequenza statistica, bensì al grado di conferma logica che la relazione tra fatti ha ricevuto sulla base dei fatti storici acquisiti al processo (v. Cass., sez. III, 8 maggio 2024, n. 12497; Cass., sez. III, 2 settembre 2022, n. 25884; Cass., sez. III, 6 luglio 2020, n. 13872).
Risulta evidente come erroneamente i ricorrenti oggi assumano di poter fondare una inversione dell'onere della prova sul tema causale, qualora accertata l'esposizione al fattore di rischio, sulla base di una regola funzionale preordinata al solo fine della prova della causalità specifica del caso concreto, poiché - come già più volte evidenziato - il nesso causale è elemento costitutivo dell'illecito (anche contrattuale) che deve essere provato dall'attore anche mediante presunzioni (v., Cass., sez III, 11 novembre 2019, n. 28991; Cass., sez. 6-III, 26 novembre 2020, n. 26907; Cass., sez. III, 21 ottobre 2024, n. 27142).
Dimostrazione, quest'ultima, non ricorrente nel caso di specie, avendo la Corte d'Appello nel riesame critico della C.T.U. collegiale evidenziato come "Non essendovi in Letteratura alcuna certezza delle cause efficienti e/o predisponenti, causali o concausali, della neoplasia maligna incriminata non è pertanto possibile ascrivere in modo inconfutabile, né tanto meno probabilistico, la sussistenza di una diretta correlazione etiologica fra il rischio radiobiologico di esposizione a DU e l'insorgenza della malattia neoplastica che ha condotto al decesso il Sgt. H.H." (pagina 9, da riga 14 a riga 21). 4. Con il terzo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., "lacunosa valutazione delle risultanze istruttorie con conseguente erronea esclusione del nesso causale -omessa valutazione del comportamento omissivo dell'Amministrazione a seguito della richiesta di accesso agli atti - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio".
I ricorrenti si dolgono che la Corte territoriale ha escluso il nesso causale senza una valutazione ponderata delle evidenze istruttorie offerte, assumendo che la documentazione prodotta (anche da fonti qualificate come la NATO e la Commissione parlamentare d'inchiesta) sia stata ignorata in violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e con conseguente omesso esame di fatti storici decisivi ritualmente allegati e discussi.
Sul piano fattuale, i ricorrenti prospettano, qualificandoli in parte come elementi "notori" o comunque facilmente riscontrabili, circostanze relative alle mansioni, modalità di permanenza nei luoghi di missione, approvvigionamenti idrici e assenza di DPI, divenuti obbligatori solo con il D.Lgs. 81/2008. Lamentano, altresì, l'adesione "acritica" da parte della Corte d'Appello alla C.T.U. svolta nel corso del giudizio d'impugnazione, contrapposta a quella del primo grado favorevole alla tesi attorea, deducendo che la seconda C.T.U. sarebbe viziata perché fondata su presupposti teorici, ipotesi non riscontrate negli atti e resa in violazione dei limiti del mandato con valutazioni sull'onere della prova.
4.1. I ricorrenti hanno compendiato all'interno del motivo quattro submotivi:
a) l'esclusione del nesso causale senza una valutazione ponderata delle risultanze istruttorie in violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e l'omesso esame di fatti storici decisivi ritualmente allegati e discussi;
b) prospettano, come elementi "notori" o comunque facilmente riscontrabili, circostanze relative alle mansioni (il sergente H.H. era impiegato durante la missione quale autista e non come tecnico motorista), alle modalità di permanenza nei luoghi di missione (durante le operazioni di bonifica il territorio era ampiamente contaminato e privo di strutture di alloggio, vivendo i militari in accampamenti improvvisati in prossimità delle zone operative), all'approvvigionamento idrico e all'assenza di DPI, divenuti obbligatori solo con il D.Lgs. 81/2008;
c) l'adesione "acritica" da parte della Corte d'Appello alla C.T.U. svolta nel corso del giudizio d'impugnazione, contrapposta a quella del primo grado favorevole alla tesi attorea;
d) deducono che la seconda C.T.U. è viziata perché fondata su presupposti teorici, ipotesi non riscontrate negli atti e in violazione dei limiti del mandato con valutazioni sull'onere della prova.
4.2. Il submotivo a) è inammissibile.
Deve essere evidenziato che la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è stata articolata in modo non adeguato alla stregua dei consolidati orientamenti espressi da questa Corte (v., Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto; Cass., VI-3, 23 ottobre 2018, n. 26769; sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313, quanto alla prima, nonché da Cass., 10 giugno 2016, n. 11892; 8 ottobre 2019, n. 25027; 31 agosto 2020, n. 18092; 22 settembre 2020, n. 19798; Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867, quanto alla seconda).
Del tutto irrituale è l'invocazione dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., poiché i ricorrenti non invocano correttamente il paradigma della norma nel rispetto dei principi indicati dalle Sezioni Unite del 2014 (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053-8054).
Il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. nella sua attuale formulazione presuppone la sussistenza di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, non considerato dal giudice del gravame. Il motivo non indica quale sarebbe il fatto omesso, dovendo intendersi per tale un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti (v. Cass., sez. I, 29 febbraio 2024, n. 5375; Cass., sez. V, 23 febbraio 2024, n. 4942; Cass., sez. III, 15 febbraio 2024, n. 4163; Cass., sez. lav., 22 gennaio 2024, n. 2226; Cass., sez. III, 14 dicembre 2023, n. 35106).
I ricorrenti con la censura, formalmente inquadrata nell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non prospettano l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma alludono genericamente all'omesso esame di documenti di fonte Nato e della Commissione parlamentare d'inchiesta in relazione alla "questione" del nesso di causa, sicché il rilievo è totalmente estraneo al paradigma normativo evocato ed è, per ciò solo, inammissibile.
4.3. Il submotivo b) è inammissibile.
Il preteso vizio della motivazione è fatto richiamando la previgente formulazione dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., dovendosi viepiù rimarcare come in ordine alle indicate circostanze la Corte d'Appello ha dedicato ampia e specifica motivazione, evidenziando come di esse "non si rinviene una idonea allegazione nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, né nella documentazione prodotta con lo stesso" (v. pagina 10, ultimo capoverso), aggiungendo la mancata integrazione dell'allegazione in sede di prima memoria ex art. 183, comma sesto, cod. proc. civ. (v. pagina 11, capoversi primo, secondo e terzo).
4.4. Il submotivo c) è inammissibile, perché si colloca fuori dal perimetro segnato dalle Sezioni Unite di questa Corte in termini di riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione" (cfr. Cass., Sez. Un., 8053-8054/2014, citt.; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940; Sez. VI-3, 25 settembre 2018, n. 22598; sez. I, 3 marzo 2022, n. 7090). Le ragioni della preferenza verso la C.T.U. svolta in sede di impugnazione sono state adeguatamente ed esaustivamente motivate (v. da pagina 11, ultimo capoverso, a pagina 14, fino al penultimo capoverso).
4.5. Il submotivo d), relativo all'elaborato collegiale è prospettato in modo del tutto generico e assertivo, risultando pertanto inammissibile.
I ricorrenti, inoltre, omettono irritualmente di precisare se la nullità lamentata - peraltro non prospettata neppure in relazione a un eventuale accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti (v. Cass., Sez. Un., 1 febbraio 2022, n. 3086) - sia stata tempestivamente censurata nella prima occasione utile successiva al deposito della relazione (v. Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2022, n. 5624) e, in seguito, ribadita in sede di conclusioni in appello; di tali circostanze, infatti, i ricorrenti non hanno fatto alcuna menzione nella sezione dedicata all'esposizione dei fatti.
5. Con il quarto motivo è denunciata "erronea condanna integrale alle spese - violazione degli artt. 96, 92, comma 2, e 132 n. 4 c.p.c."
I ricorrenti contestano la statuizione sulle spese di lite, sostenendo che, a fronte della significativa complessità tecnico-giuridica e della presenza di due consulenze di segno opposto, la Corte d'Appello avrebbe dovuto, quantomeno, disporne la compensazione, mentre la condanna all'integrale rifusione, comprensiva delle spese di C.T.U., sarebbe decisione priva di idonea giustificazione e, dunque, viziata anche sotto il profilo motivazionale del tutto carente o contraddittoria.
I ricorrenti hanno aggiunto che il Ministero non aveva riscontrato un'istanza di accesso agli atti in sede stragiudiziale, producendo in giudizio documentazione ritenuta rilevante, ed erroneamente aveva indicato le mansioni svolte dal sergente H.H. come tecnico motorista, mentre dal foglio matricolare e da quanto ammesso dal C.T.P. era emerso lo svolgimento dell'attività di autista. Tale elemento aveva fuorviato i consulenti d'ufficio nominati in sede di impugnazione e la stessa Corte d'Appello, la quale avrebbe dovuto disporre la compensazione, almeno parziale, delle spese di lite o fornire una motivazione adeguata. 5.1. La censura è inammissibile.
La valutazione sulla concessione o meno della compensazione delle spese sul presupposto, eventualmente, dell'esistenza di una soccombenza reciproca (v. Cass., sez. II, 8 febbraio 2024, n. 3589; Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass. sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21083; Cass., sez. 6-I, 23 gennaio 2012, n. 901) o di altre ragioni, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed esula dalla valutazione di questa Corte (in termini, si veda il consolidato principio di diritto di cui a Cass., Sez. Un., 15 luglio 2005, n. 14989; ribadito da Cass., sez. V, 31 marzo 2006, n. 7607; Cass., sez. 6-V, 26 aprile 2019, n. 11329).
In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato di questa Corte è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass., sez. III, 11 gennaio 2008, n. 406; Cass., sez. III, 1 dicembre 2009, n. 25270; Cass., sez. V, 19 giugno 2013 n. 15317; Cass., sez. lav., 5 aprile 2003 n. 5386; Cass., sez. 1, 4 agosto 2017, n. 19613; Cass., sez. 6-III, 17 ottobre 2017, n. 24502; Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass., sez. III, 15 maggio 2023, n. 13212).
In disparte l'eccentrico il richiamo all'art. 96 cod. proc. civ. e i non pertinenti i richiami al contenuto della C.T.U. collegiale, poiché, nella specie, la corte etnea ha tenuto conto implicitamente dell'esito complessivo del giudizio, e non v'è dubbio che al termine dell'impugnazione gli odierni ricorrenti siano risultati completamente soccombenti, del suindicato principio la corte di merito ha nell'impugnata sentenza fatto piena e corretta applicazione. 6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese del giudizio di legittimità per essere rimasto intimato il Ministero della Difesa.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
Deve essere disposto, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196 del 2003, che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi dei ricorrenti e del parente deceduto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dispone che, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi dei ricorrenti e del parente deceduto.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 29 aprile 2026.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2026.
