Cassazione civile, Sez. Lav., 11 giugno 2026, n. 19072 - Azione di regresso INAIL e giudicato penale: efficacia vincolante della condanna del datore di lavoro nell'accertamento del fatto illecito


 

 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente

Dott. MANCINO Rossana - Consiglier

Dott. ORIO Attilio Franco - Relatore

Dott. MAGNANENSI Simona - Consigliere

Dott. GNANI Alessandro - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



sul ricorso 19730-2021 proposto da

A.A., rappresentata e difesa dall'avvocato CLAUDIO SALIBBA;

- ricorrente principale -

contro

B.B., rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO MILONE;

- controricorrente - ricorrente incidentale –

nonché contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati LETIZIA CRIPPA, ANDREA ROSSI;

- controricorrente -

nonché contro

VITTORIA ASSICURAZIONI Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO BRUNO;

- controricorrente -

nonché contro

VI.RI. EDIL IN LIQUIDAZIONE Srl, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa,

- intimate -

avverso la sentenza n. 290/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 03/05/2021 R.G.N. 176/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere Dott. ATTILIO FRANCO ORIO.



Fatto


1. La Corte d'Appello di Palermo, in accoglimento del gravame proposto da INAIL, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado e condannato A.A., in qualità di legale rappresentante della ditta C.C. E Figli Sas, a rimborsare ad INAIL il valore capitalizzato della rendita costituita in favore di un suo dipendente, D.D. per complessivi Euro 524.121,71, per l'infortunio occorso sul cantiere ove stava operando in data 5/8/2008, come accertato in forza di sentenza penale di condanna passata in giudicato.

Nel giudizio di primo grado, avente ad oggetto la domanda di regresso promossa da INAIL verso la società datrice C.C. Sas, che chiamava in garanzia la compagnia assicurativa VITTORIA ASSICURAZIONI Spa, il Tribunale aveva escluso il nesso di causalità tra la contestata omessa informazione datoriale sui comportamenti da attuare in presenza di attrezzature in movimento ed il sinistro, stante la mancata dimostrazione dell'esatta dinamica dell'incidente. L'ex socio accomandatario e successore a titolo particolare della estinta C.C. Sas, sig. B.B., evocava in giudizio la VI.RI. Edil Srl titolare del noleggiato mezzo escavatore che aveva investito il lavoratore, e la UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, compagnia assicurativa per la circolazione del mezzo, entrambi coobbligati solidali in responsabilità civile.

1.1 - La Corte territoriale ha rilevato che l'appello di INAIL si fondava sull'autorità di giudicato, erroneamente disattesa dal primo giudice, della sentenza penale di appello che aveva definitivamente accertato la penale responsabilità di A.A., ribaltando di fatto gli effetti della condanna, e si trattava di pronuncia che fa stato nel giudizio di regresso in ordine alla sussistenza del fatto ed alla sua commissione da parte dell'imputato, rendendo intangibile ogni rilettura della vicenda sul piano della violazione della normativa prevenzionale, per l'omessa informazione che aveva contribuito a cagionare l'evento; sebbene non fosse chiaro nella dinamica dell'incidente se il lavoratore fosse stato investito dal mezzo in movimento o fosse stato colpito dalla caduta di pesanti blocchi di cemento, restava affermata la responsabilità civile del legale rappresentante della società, soggetto tenuto a rimborsare ad INAIL quanto erogato al lavoratore assicurato a titolo di rendita vitalizia. Poiché il processo penale non aveva coinvolto la posizione della società C.C. Sas, non citata in giudizio penale da A.A. a titolo di persona civilmente responsabile, e non propagandosi, quindi, verso di essa gli effetti della pronuncia penale, la Corte territoriale ha respinto l'appello di INAIL nei confronti della società e verso B.B., subentrato nella titolarità dell'obbligazione civile quale ex socio accomandatario della C.C. E Figli Sas e della VITTORIA ASSICURAZIONI, dal primo chiamata in garanzia, ed ha anche dichiarato inammissibile la chiamata in causa in grado di appello di VI.RI. Edil Srl e di Unipolsai, evocati motu proprio dal B.B. quali litisconsorti coobbligati solidali in virtù di un distinto titolo di responsabilità.

1.3 - In punto di regolazione delle spese di lite, la Corte ha condannato A.A. a rifondere le spese processuali ad INAIL per entrami i gradi di giudizio; ha condannato INAIL a rifondere all'Erario le spese sostenute in grado di appello da B.B. (ammesso al gratuito patrocinio) e da VITTORIA ASSICURAZIONI (chiamata in garanzia dal B.B. per la posizione di C.C. Sas non citata nè intervenuta in giudizio); ha condannato B.B. al pagamento delle spese sostenute da Unipolsai (vittoriosa) ed ha compensato le spese con VI.RI. Edil Spa (non costituita in giudizio).

2. Ricorre per cassazione A.A. con tre motivi, a cui INAIL e VITTORIA ASSICURAZIONI resistono con controricorso; anche B.B. si costituisce con controricorso proponendo ricorso incidentale per due motivi, illustrati da memoria difensiva.

3. La causa è stata trattata e decisa all'adunanza camerale del 14 gennaio 2026.



Diritto


1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 651 e 654 c.p.p., e degli artt. 10 e 11 D.P.R. 1124/65 per avere la Corte d'Appello attribuito piena efficacia di giudicato della sentenza penale nel giudizio di regresso nel quale non "fa stato" come evincibile dalla circostanza che il giudizio civile non resta sospeso ex art. 295 c.p.c. dal concomitante procedimento penale a carico del datore di lavoro; e ciò in ragione del fatto che la sentenza penale non può fare stato nei confronti di INAIL che non è parte del processo penale, e perché l'azione di regresso è diversa dalla domanda risarcitoria o restitutoria che legittima la costituzione di parte civile nel processo penale. Per la mancata coincidenza soggettiva tra le parti del processo penale e quello civile dovuta alla mancata costituzione di INAIL nel primo, il giudice civile resta tenuto all'autonomo accertamento dei fatti esplicando integri poteri di cognizione; e nel caso in esame, la pedissequa osservanza del giudicato penale aveva fuorviato il corretto esercizio dei poteri cognitori del giudice civile malgrado questi ne avesse riconosciuto l'oggettiva lacunosità e contraddittorietà delle evidenze fattuali emerse in ordine alle cause del sinistro. Inoltre, l'azione di regresso rientra nel novero degli altri giudizi civili contemplati dall'art. 654 c.p.p. per i quali il giudicato penale ha rilevanza quanto al solo accertamento del fatto materiale che fu oggetto del processo penale ma non anche rispetto all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, riferibile al solo ambito di applicazione dell'art. 651 c.p.p.

2. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 654 c.p.c. e dell'art. 116 c.p.c. ritiene la ricorrente che il giudice conserva margini di sindacato sulla fattispecie già decisa in sede penale se difetta un effettivo e specifico accertamento sulla sussistenza del fatto e nesso causale, come ad es. individuare la causa dell'incidente, e il nesso di causalità tra la segnalata infrazione di norme previdenziali e l'infortunio, rimasto di ignota causa (incidente occorso per uno scontro con la macchina edile oppure per la caduta di blocchi di pietra).

3. Con il terzo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 D.P.R. 1124/65 e degli artt. 1218 e 2087 c.c per avere la sentenza gravata erroneamente ripartito tra le parti l'onere probatorio affermando che la ricorrente avrebbe potuto liberarsi da responsabilità solo provando il concorso di colpa del danneggiato. Per contro, spetta ad INAIL provare la imputabilità del fatto illecito a carico del datore, diversamente da quanto accade con l'azione ex art. 2087 c.c. in cui è sufficiente che il lavoratore infortunato dimostri il danno e la sua riconducibilità al titolo negoziale; l'INAIL avrebbe anche mancato di allegare il fatto lesivo precludendo la possibilità di prova contraria e di sindacato giudiziale sull'accertamento della colpa e ricognizione del nesso causale.

 Nel controricorso l'INAIL rileva la inammissibilità del ricorso per diretto di specificità e la sua infondatezza per la rilevanza della sentenza penale nell'azione di regresso; inoltre l'incertezza sulle modalità del fatto restano superate dalla condotta omissiva di violazione di obblighi informativi, e riguardo al riparto degli oneri probatori, ritiene che spetti al datore fornire la prova contraria che il danno sia dipeso da causa a sé non imputabile.

La compagnia assicurativa Vittoria, chiamata in causa per manleva dal C.C. subentrato nella titolarità dell'obbligazione civile quale ex socio accomandatario della C.C. E Figli Sas, richiama la sentenza sul danno differenziale pronunciata dalla Corte d'Appello di Palermo e eccepisce l'improcedibilità del ricorso per mancata allegazione della relata di notifica alla copia autentica della sentenza impugnata, la sua inammissibilità per difetto di autosufficienza, l'infondatezza dei motivi nel merito e la carenza di interesse a contraddire sui rapporti tra INAIL e la ricorrente Cucuzzella che non aveva mai svolto alcuna domanda nei confronti della VITTORIA ASSICURAZIONI.

4. Infine, B.B., nell'aderire ai motivi di ricorso principale, propone ricorso in via incidentale chiedendo di cassare la sentenza nella parte in cui, premesso che Vi.RI. e Unipolsai sono stati evocati in giudizio dal C.C. quali litisconsorti/coobbligati solidali, ha ritenuto di dichiararne "l'estraneità all'oggetto del giudizio e l'inammissibilità della loro chiamata nella presente fase processuale"; deduce, invero, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c. in relazione all'art. 344 c.p.c. in motivazione ed in relazione agli artt. 102, 106, 420 c.p.c. relativamente alla chiamata in garanzia di Unipolsai, nonché all'art. 350 c.p.c. lamenta che la sentenza impugnata si ponga in contrasto con le citate disposizioni normative, non essendo stato chiesto alcun intervento di terzo ma solo la chiamata in garanzia già proposta in primo grado ed autorizzata dal Tribunale, e per avere la Corte d'Appello evocato norme non pertinenti, laddove ha ritenuto di dichiarare l'estraneità di VI.RI. Edil Srl e di Unipolsai all'oggetto del giudizio e la inammissibilità della loro chiamata in causa argomentando ex art. 344 c.p.c. secondo il quale l'intervento in giudizio di appello è ammesso soltanto per i terzi che potrebbero proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. Con il secondo motivo di ricorso incidentale deduce, in relazione all'art. 360 co.1 n. 5 c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché per omessa motivazione riguardo a fatti controversi e decisivi per il giudizio, per non avere la Corte d'Appello esaminato la memoria di costituzione del B.B. sulla corretta chiamata in giudizio di Viri Edil e Unipolsai.

5. Preliminarmente è infondata l'eccezione di improcedibilità sollevata da VITTORIA ASSICURAZIONI Spa risultando compiuti, in atti telematici allegati al ricorso principale, gli adempimenti e le attestazioni di conformità come richiesti dall'art. 369 co.2 n. 2 c.p.c. Peraltro, anche quando dalla copia analogica del duplicato informatico non risulti la data del deposito, i dati necessari ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione sono comunque presenti nel documento informatico e sono leggibili mediante adeguati strumenti informatici (Cass. sent. n. 13198/2025).

6. Tutte le doglianze espresse nel ricorso principale ed in quello incidentale non sono meritevoli di accoglimento.

7. Quanto al ricorso di A.A., il primo motivo è infondato per fonte legislativa (artt. 10 e 11 D.P.R. 1124/65 e 651 c.p.c.) e per costante orientamento giurisprudenziale il giudicato penale di condanna ha efficacia vincolante nel giudizio civile risarcitorio, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso e nell'azione di regresso esercitata da INAIL; il giudicato che accerta la responsabilità penale del datore di lavoro giova all'istituto per quanto attiene all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua commissione da parte dell'imputato.

7.1 - Già con sentenza n.13377/99 questa Corte precisava che "Nel processo avente ad oggetto l'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro per le somme pagate all'infortunato a titolo di indennità e spese accessorie, la sentenza penale dibattimentale di condanna del datore di lavoro per il reato di lesioni colpose in danno del dipendente ha efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 651 c.p.p. "quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato l'ha commesso"; pertanto il giudice civile deve esaminare la natura e il contenuto del provvedimento del giudice penale e riscontrare se, alla luce di tale norma, sussistano tutti i parametri per l'efficacia del giudicato penale ai fini dell'accertamento della responsabilità civile". Ciò tuttavia non impedisce al chiamato in regresso di chiedere che nel giudizio civile sia sviluppata ogni indagine che non sia stata svolta nel giudizio penale, tra cui quella relativa all'eventuale concorso di colpa della vittima, qualora in sede penale non sia stata compiuta o non sia stato fissato il grado del concorso stesso (cfr. sent. 21563/18) né preclude al giudice civile un autonomo accertamento, con pienezza di cognizione, del concorrente apporto causale alla produzione del danno da parte di terzi rimasti estranei al processo penale (ord. 2426/2024). In sostanza, la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.

7.2 - L'accertamento della concorsualità causale o dell'apporto di terzi che siano rimasti estranei al giudizio penale è pur sempre verificabile nel giudizio civile; ma il nucleo oggettivo del reato, nella sua materialità fenomenica, resta ancorato all'accertamento penale che fa stato nel processo civile. E di tanto può giovarsi l'INAIL, ma non può dolersene colui al quale è attribuita la condotta illecita che, diversamente, avrebbe dovuto fornire prove di una diversa ricostruzione fattuale per evitare una affermazione di penale responsabilità che, di rimando, si rifletta anche sulla consequenziale azione civile.

7.3 - Va anche escluso che l'INAIL non possa giovarsene sol perché non abbia partecipato al processo penale; "Nell'azione di regresso esercitata dall'INAIL, il giudicato penale che abbia accertato la responsabilità penale del chiamato in regresso può esser fatto valere dall'INAIL, ancorché non abbia partecipato al giudizio penale, per ciò che attiene all'accertamento della sussistenza del fatto e alla sua riferibilità all'imputato" (cfr. Cass. 13890/99). Invero, richiamando la pronuncia di questa Corte n. 21563/18, devesi affermare che "quanto alla efficacia del giudicato penale di condanna in seno all'azione di regresso posta in essere dall'Inali, va ricordato, che questa Corte di legittimità già con la sentenza n. 13890 dell'11 dicembre 1999 ha avuto modo di chiarire che le disposizioni del nuovo codice di procedura penale in materia di rapporto fra giudicato penale e il seguente giudizio civile sono improntate al principio che il giudicato penale non possa sortire effetti nei confronti dei soggetti che non siano stati parti del giudizio penale e non abbiano, quindi, potuto esprimere le proprie ragioni in quel giudizio, esercitandovi appieno il proprio diritto di difesa. Il giudicato penale è però, vincolante per chi sia stato parte del giudizio penale, nei limiti di quanto sia stato espressamente deciso. Se, però, il giudicato penale non può essere opposto a chi non è stato parte del giudizio penale, ciò non toglie che tale ultimo soggetto, nel processo civile, possa invocare in proprio favore il giudicato medesimo, per quanto in esso espressamente deciso, dato che, comunque, per il condannato, esso esplica in pieno la sua funzione di giudicato (art. 651 e 654 cod. proc. pen.). 8. Ne consegue che nell'azione di regresso esercitata dall'Inail ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 1124/65 ben può giovare all'Istituto, che ad esso si richiami, il giudicato penale che ha accertato la responsabilità penale del chiamato in regresso per ciò che attiene l'accertamento della sussistenza del fatto e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Ogni indagine, però, che non sia stata svolta nel giudizio penale e che, invece, sia essenziale nel giudizio civile, deve essere sviluppata in tale ultimo giudizio e, in particolare, ciò vale per l'indagine sull'eventuale concorso di colpa della vittima, qualora non sia stata svolta nel giudizio penale o in tale giudizio non sia stato fissato il grado del concorso stesso".

6.4 - Nel caso di specie, la Corte territoriale, condividendo il giudizio del giudice penale contenuto nella sentenza di condanna, ha validamente posto in essere, come le spetta, l'accertamento del fatto attraverso l'esame delle risultanze processuali ed ha dato atto che il giudice penale ha accertato la responsabilità esclusiva del L.r. della società, coprendo, dunque, col giudicato, la questione relativa alla individuazione di altre ipotesi di dinamica della condotta e modalità di avveramento del fatto lesivo che non siano compatibili con l'omissione informativa delle norme di prevenzione sul luogo di lavoro.

8. Il motivo è altresì infondato anche con riferimento all'iniziale richiamo alle disposizioni sulle sospensioni pregiudiziali non ricorrendo un'ipotesi di sospensione necessaria, ai sensi dell'articolo 295 c.p.c.; il nesso di pregiudizialità che abilita alla detta sospensione, deve consistere in un nesso in senso tecnico-giuridico fra le due cause, tale da determinare un possibile conflitto di giudicati. Tale ipotesi, pertanto, non ricorre nel caso di contemporanea pendenza, davanti a due giudici diversi, del giudizio sull'accertamento di responsabilità penale e un giudizio di recupero della rendita erogata al soggetto danneggiato da reato, fra i quali esiste un rapporto di pregiudizialità solamente in senso logico, ma non in senso tecnico-giuridico, perché la riforma o la cassazione della sentenza sul primo determina l'automatica caducazione della pretesa sul secondo, con conseguente esclusione del conflitto di giudicati.

9. Il secondo motivo di ricorso principale è inammissibile per difetto di specificità e per mancata allegazione e riproduzione del testo della sentenza penale da cui risulterebbe l'incertezza dell'accertamento penale; neppure riporta il passaggio argomentativo della sentenza civile sul danno differenziale da cui risulterebbe un concorso di colpa con il danneggiato; le argomentazioni addotte si riducono quindi a mere asserzioni non idonee a destabilizzare l'argomento motivazionale svolto nella impugnata sentenza sul centrale aspetto di omessa informazione, formazione ed istruzione dei lavoratori circa le proprie mansioni, le modalità d'uso delle attrezzature di lavoro e circa i rischi connessi all'uso delle stesse. È la condotta omissiva a connotare il nucleo della materialità del fatto penalmente rilevante, emergendo, sotto il profilo soggettivo, la antidoverosità colposa e, sotto il profilo eziologico, il suo contributo a cagionare l'evento.

10. Non si ravvisa, poi, la lamentata violazione dell'art. 116 c.p.c., riferibile al diverso caso di giudizio formulato su prove non assunte dalle parti o introdotte dal giudice di sua iniziativa, disattendendo la libera valutazione delle prove (si veda sul punto, Cass. ord. n. 9731/25); per contro, proprio attraverso l'acquisizione del documento rappresentato dalla sentenza penale passata in giudicato, risultano accertati -e non attraverso la violazione dei criteri valutativi delle prove- sussistenza del fatto materiale, sua illeceità penale, e affermazione che l'imputato l'ha commesso.

11. Anche il terzo motivo è infondato. Premesso che l'INAIL non ha omesso di provare l'imputabilità del fatto illecito al datore destinatario di azione di regresso, avendo fornito a sostegno della domanda la sentenza penale di condanna (che, si ripete, fa stato ai sensi dell'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso), va richiamato al riguardo quanto già affermato da questa Corte con sent. n.10529/08 "La responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale, sicché, il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio, o l'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile." E tale prova contraria, per il datore, è mancata.

11.1 - Trattasi di principio ribadito anche in sent. sez. Lav. n. 12041/2020 "in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall'Inail, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso".

12. Passando ad analizzare le doglianze espresse nel ricorso incidentale, anch'esse sono infondate.

13. Sul primo motivo, premesso che i rilievi di violazione ex art. 112 c.p.c. sono inammissibili se non censurati come error in procedendo ossia sotto il profilo di omessa pronuncia su un motivo, un'eccezione o una domanda proposta in giudizio (cfr. Cass. sent. 22759/14, ord. n. 29952/2022, n. 27551/2024), va evidenziata l'infondatezza della lamentata violazione dell'art. 277 c.p.c. se il giudice ritiene di limitare l'istruzione ad alcune domande, ritenendole assorbite o superflue rispetto ad altre, e nel caso di specie, il giudice di merito ha precisamente affermato che non c'era stato coinvolgimento del B.B. nel giudizio penale, quindi ha escluso che verso di lui potesse estendersi il giudicato penale. Ma anche nel giudizio civile per danno differenziale la domanda di Marino verso B.B. era stata respinta nei due gradi di merito perché dai testi non era stata confermata la dinamica dell'incidente e veniva valorizzata la dinamica denunciata dalla C.C. Sas (ossia la caduta sul piede di un blocco di pietra estratto da una pedana).

14. Il secondo motivo è inammissibile per carenza di allegazione specifica delle argomentazioni difensive svolte in giudizio, di cui il ricorrente incidentale lamenta l'omesso esame, non essendo stato riprodotto neppure per estratto l'atto contenente la chiamata in giudizio di VI.RI. e di Unipolsai per poter verificare "come", "dove" e "quando" la parte qui ricorrente incidentale abbia segnalato le difese non esaminate dal giudice di appello.

14.1 - Solo nelle conclusioni, infine, il controricorrente chiede di cassare la sentenza "laddove ha condannato B.B. al pagamento delle spese legali", ma per tale doglianza conclusiva non ha articolato alcun motivo specifico.

14. In conclusione, entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, vanno respinti. La non irrilevante complessità delle questioni trattate, la unidirezionalità delle censure svolte dalla ricorrente principale verso il solo INAIL, limitatosi quest'ultimo a mere difese, la mancata costituzione di VI.RI. ed Unipolsai, l'infondatezza dell'eccezione sollevata da VITTORIA ASSICURAZIONI, l'estraneità del B.B. al giudizio penale e la natura adesiva al ricorso principale, consentono di ritenere sussistenti le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c., interpretato alla luce della sent. Corte Cost. n. 77/2018, per disporre la compensazione delle spese processuali reciprocamente fra le parti costituite.

Seguono le disposizioni su contributo unificato a carico di entrambi i ricorrenti principale e incidentale.



P.Q.M.


Rigetta il ricorso principale e incidentale. Compensa le spese processuali fra tutte le parti.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 14 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria l'11 giugno 2026.