Cassazione civile, Sez. Lav., 15 giugno 2026, n. 19858 - Carrello elevatore, rischio da attrezzatura di lavoro e danno differenziale: rigettata la domanda fondata su una diversa ricostruzione dell'infortunio
- Datore di Lavoro
- Informazione, Formazione, Addestramento
- Luogo di Lavoro
- Macchina ed Attrezzatura di Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. LEONE Margherita Maria - Presidente
Dott. PONTERIO Carla - Relatore
Dott. BOGHETICH Elena - Consigliere
Dott. PICCONE Valeria - Consigliere
Dott. BUCONI Maria Lavinia - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 23134-2024 proposto da
A.A., rappresentato e difeso dagli avvocati ALBERTO ERNESTO LUNGHI, ALDO EGIDI;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA ROSSI, LETIZIA CRIPPA;
- controricorrente -
nonché contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati VINCENZO PALTRINIERI, LUCA PALTRINIERI;
- controricorrente -
nonché contro
EUROFRIGO VERNATE Srl;
- intimata -
avverso la sentenza n. 323/2024 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/04/2024 R.G.N. 29/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dalla Consigliera CARLA PONTERIO.
Fatto
1. La Corte d'Appello di Milano ha respinto l'appello di A.A., confermando la sentenza di primo grado che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento del danno subito a causa dell'infortunio occorso il 14.12.2019 presso lo stabilimento della EUROFRIGO VERNATE Srl, committente della sua datrice di lavoro Virgo soc. coop.
La Corte territoriale ha ritenuto integrata una inammissibile mutatio libelli poiché il lavoratore, nel ricorso introduttivo di primo grado, aveva dedotto che l'incidente si era verificato a causa della presenza di ghiaccio sul pavimento aziendale, fonte di pericolo segnalata al datore di lavoro (la società cooperativa) e non eliminata, e che aveva provocato il ribaltamento del carrello elevatore che egli stava guidando, con schiacciamento della mano contro la sbarra metallica di uno scaffale e le conseguenze lesive poi accertate (amputazione del quinto dito della mano sinistra). Soltanto nelle note conclusive, e in base all'esito della istruttoria svolta, che aveva escluso la presenza di ghiaccio sul pavimento, il lavoratore aveva affermato che l'incidente era avvenuto a causa della irregolarità del carrello elevatore in quanto privo di ripari che impedissero al conducente di posizionare la mano sul retro del veicolo; egli infatti, procedendo in retromarcia con la mano poggiata sul retro, aveva subito lo schiacciamento della stessa contro lo scaffale.
2. Avverso la sentenza il lavoratore soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Hanno resistito con autonomi controricorsi la UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa, chiamata in causa nel giudizio di primo grado dalla EUROFRIGO VERNATE Srl, e l'Inail. La Eurofrigo non ha svolto difese. È stata depositata memoria nell'interesse dell'Unipolsai.
3. Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni, ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 149 del 2022.
Diritto
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 420 c.p.c. per avere la Corte d'Appello errato nel ravvisare una mutatio libelli anziché una emendatio libelli.
Richiamati i precedenti di legittimità Cass. n. 28754 del 2018 e Cass. n. 13622 del 2024, il ricorrente assume che l'accertamento in giudizio di diverse modalità di verificazione dell'infortunio, pacificamente occorso, non comporta una modifica del thema probandum, con la conseguenza che l'argomentare sulla base delle diverse, ma accertate, circostanze costituisce mera emendatio libelli, pacificamente ammessa.
2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 30, comma 1, n. 3 c.p.c., la errata applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale del datore di lavoro in caso di infortunio. Il ricorrente argomenta che, in base alle citate disposizioni, il lavoratore ha diritto ad un ambiente di lavoro a prova di infortunio e che è onere del datore di lavoro dimostrare di avere adottato le necessarie cautele; sostiene, richiamando Cass. n. 9120 del 2024, che l'onere di allegazione del dipendente non può estendersi fino a comprendere anche l'individuazione di specifiche "norme di cautela violate", come preteso dai giudici di appello; che, in base alla dinamica dell'incidente come emersa dall'istruttoria (e integrante una legittima emendatio libelli) sarebbe stato onere della società (committente) dimostrare di avere adempiuto ai propri obblighi di prevenzione e protezione; che nel caso di specie la prova dell'inadempimento della società era ricavabile dalla circostanza, accertata in causa, dell'avvenuta modifica dei carrelli, dopo l'infortunio, con elevazione della parte posteriore allo scopo di evitare il rischio di schiacciamento delle mani.
Il ricorrente critica la decisione d'appello anche per non avere preso posizione sulla declaratoria, adottata dal Tribunale, di difetto di legittimazione passiva dell'Inail.
3. Il primo motivo di ricorso è infondato.
3.1. Secondo l'insegnamento costante di questa Corte, si ha mutatio libelli, non consentita dall'art. 420 c.p.c., quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; si ha, invece, semplice emendatio, consentita dall'art. 420 c.p.c. previa autorizzazione del giudice, quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (Cass. n. 21017 del 2007; Cass. n. 1757 del 2009; Cass. n. 1585 del 2015).
3.2. Nella fattispecie oggetto di causa, fermo il petitum formulato in termini di condanna della società al risarcimento del danno differenziale per l'infortunio occorso, tuttavia nel ricorso introduttivo di primo grado il lavoratore ha allegato che "mentre era alla guida di un carrello elevatore, dopo aver segnalato la presenza di ghiaccio sul terreno al rappresentante del datore Virgo società cooperativa, il quale lo aveva invitato a proseguire l'attività, il carrello scivolava e si piegava su un fianco fino a ribaltarsi e il lavoratore rimaneva con la mano schiacciata contro la barra metallica di uno scaffale" (sentenza, p. 4). Nelle note conclusive, come già nell'interrogatorio formale, il lavoratore ha invece sostenuto che, mentre guidava in retromarcia, è andato a sbattere contro la sbarra di ferro di uno scaffale con schiacciamento della mano, per irregolarità del carrello in quanto privo di protezioni che impedissero di poggiare la mano sullo schienale (p. 9).
3.3. La descrizione contenuta nel ricorso introduttivo della lite e quella esposta nelle note conclusive rappresentano l'accaduto in modo sensibilmente diverso, sotto molteplici profili giuridicamente rilevanti; più esattamente, sono ricostruiti in modo diverso la condotta del lavoratore (guida con le mani sul manubrio oppure in retromarcia e con una mano sullo schienale), le condizioni di pericolosità (dovute alla presenza di ghiaccio sul pavimento oppure all'altezza dello schienale), l'inadempimento datoriale (la mancata eliminazione del ghiaccio sul pavimento oppure l'utilizzazione del carrello con un sedile inadeguato o, ancora, la mancata formazione e sorveglianza sulla necessità di guida con le mani sul manubrio), il nesso causale tra l'inadempimento datoriale e le lesioni (schiacciamento a seguito del ribaltamento del carrello per la presenza di ghiaccio oppure urto diretto della mano, poggiata sullo schienale, contro lo scaffale durante una manovra in retromarcia).
3.4. Appare evidente come, a fronte di un identico petitum, risulti modificata nel corso del giudizio la complessiva causa petendi, avendo il lavoratore fatto leva, nelle note conclusive, su un fatto costitutivo radicalmente diverso rispetto a quello inizialmente prospettato, sì da comportare una differente condotta, una alternativa sequenza causale e, correlativamente, un inadempimento datoriale di diverso contenuto, con conseguente spostamento, su un versante non esplorato in sede di reciproche allegazioni e prove, dei termini della controversia e delle esigenze di difesa della società (v. Cass. n. 17457 del 2009 che ha qualificato come domanda nuova, preclusa in appello, quella del lavoratore che in primo grado aveva dedotto essere l'infortunio ascrivibile al difettoso funzionamento di una pressa e alla mancanza di sistemi di sicurezza, e solo in appello aveva fatto riferimento alla mancata informazione in ordine ai rischi conseguenti all'uso della macchina).
3.5. Questa Corte, nel tracciare i confini dell'inammissibile mutamento della domanda nei giudizi di risarcimento del danno, ha precisato che il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, deve essere considerato nella sua essenzialità materiale ed ha giudicato ammissibili successive specificazioni della condotta addebitata al responsabile ove esse attengano ad aspetti tecnico-scientifici la cui individuazione non è esigibile ex ante ma è di norma acquisibile solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una c.t.u. (così Cass. n. 10901 del 2024; Cass. n. 13269 del 2012 in tema di danno derivato da colpa medica).
3.6. Nel caso in esame, la modifica della causa petendi non ha investito aspetti di natura tecnico-scientifica, generalmente acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e in base ad una c.t.u., ma la originaria allegazione sulle modalità dell'incidente nei suoi aspetti fattuali, attinenti alla direzione e alla guida del carrello, al ribaltamento o meno dello stesso, al meccanismo di urto contro lo scaffale, aspetti tutti direttamente rilevanti al fine di individuare e circoscrivere i termini della controversia e l'ambito dell'onere di prova incombente su parte datoriale quanto al rispetto degli obblighi di prevenzione e protezione di cui all'art. 2087 c.c.
3.7. Appare quindi corretta la qualificazione operata dai giudici di appello in termini di inammissibile mutatio libelli, dal che discende il rigetto del primo motivo di ricorso.
4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza d'appello, che non ha addossato al lavoratore l'onere di indicare le cautele specifiche omesse ma ha ravvisato una inammissibile mutatio libelli, cioè una modifica del fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno, sub specie di nocività dell'ambiente di lavoro e nesso causale tra esso e le lesioni patite dal dipendente.
5. Sulla posizione dell'Inail, la Corte d'Appello ha dato atto della declaratoria del Tribunale di difetto di legittimazione passiva (rectius di titolarità passiva) dell'Istituto rispetto alla domanda di danno differenziale. L'attuale ricorrente non ha allegato di avere impugnato detta statuizione in appello, con conseguente formarsi del giudicato.
6. Le considerazioni finora svolte portano al rigetto del ricorso.
7. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della Unipolsai segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. Non si provvede sulle spese nei confronti della società rimasta intimata. Sono invece irripetibili le spese sostenute dall'Inail controricorrente a cui il ricorso è stato notificato al mero scopo di litis denuntiatio, non essendo questi contraddittore del ricorrente e rimanendo indifferente all'esito della lite (v. Cass. n. 8491 del 2023).
7. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dell'Unipolsai che liquida in Euro 4.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Dichiara non ripetibili le spese da parte dell'Inail.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Dispone che, in caso di diffusione del provvedimento, in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di A.A.
È STATA DISPOSTA D'UFFICIO LA SEGUENTE ANNOTAZIONE IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DI A.A.
Così deciso in Roma il 23 aprile 2026.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2026.
