Regione Basilicata
Ordinanza 15 giugno 2026, n.5
Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti alle alte temperature e alla radiazione solare durante la stagione estiva 2026.
B.U.R. 16 giugno 2026, n. 28 S.O.

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI
• gli articoli 32, 41, 117 e 118 della Costituzione;
• lo statuto regionale;
• l’art. 50 del D.lgs 267/2000;
• la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
• il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della Protezione Civile”;
• il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
• il Piano Nazionale di Prevenzione 2020-2025 e gli indirizzi regionali in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 19 giugno 2025;
• la nota prot. n. 405/C7SAN del 12/06/2026 con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ha ritenuto opportuno condividere nuovamente il documento approvato in data 19/06/2025 relativo alle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”;
• le previsioni meteorologiche e gli strumenti previsionali messi a disposizione dal progetto Worklimate, realizzato da INAIL e CNR;
CONSIDERATO CHE
• il territorio della Regione Basilicata è frequentemente interessato, nel periodo estivo, da ondate di calore caratterizzate da temperature elevate e prolungata esposizione alla radiazione solare;
• le attività lavorative svolte all’aperto espongono i lavoratori a rischi rilevanti per la salute e la sicurezza, con possibilità di insorgenza di stress termico, disidratazione, colpo di calore e altre patologie correlate;
• i comparti agricolo, florovivaistico, forestale, edile, estrattivo, della logistica esterna, della manutenzione stradale e ogni altra attività svolta prevalentemente all’aperto risultano particolarmente esposti;
• le citate Linee di indirizzo del 19 giugno 2025 raccomandano la limitazione o la sospensione delle lavorazioni nelle fasce orarie maggiormente critiche qualora gli indici previsionali evidenzino condizioni di rischio elevato;
RITENUTO
necessario adottare misure urgenti e temporanee volte a prevenire danni alla salute dei lavoratori durante il periodo estivo 2026;
 

EMANA
la seguente ordinanza


Articolo 1 – Ambito di applicazione

La presente ordinanza si applica alle attività lavorative svolte all’aperto nel territorio della Regione Basilicata nei settori:
a) agricolo e florovivaistico;
b) forestale;
c) edile e affini;
d) cave e attività estrattive;
e) logistica e movimentazione merci in aree esterne;
f) manutenzione stradale e ferroviaria;
g) ogni altra attività lavorativa che comporti esposizione prolungata alle condizioni climatiche esterne.


Articolo 2 - Divieto di lavoro nelle condizioni di rischio elevato

È vietato lo svolgimento di attività lavorative all’aperto con esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00 nei giorni e nelle aree in cui la piattaforma Worklimate segnali un livello di rischio “ALTO” per lavoratori esposti al sole e impegnati in attività fisica intensa. Il divieto si applica per l’intero periodo di validità della previsione giornaliera pubblicata sul portale Worklimate.it.
 

Articolo 3 - Obblighi dei datori di lavoro

Restano fermi tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.
I datori di lavoro adottano ogni misura organizzativa e tecnica necessaria per ridurre l’esposizione dei lavoratori al rischio da calore, compresa: 
a) la rimodulazione degli orari di lavoro;
b) la predisposizione di pause in aree ombreggiate o climatizzate;
c) la disponibilità costante di acqua potabile fresca;
d) l’informazione e formazione dei lavoratori;
e) la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) la fornitura di adeguati indumenti e dispositivi di protezione.
 

Articolo 4 - Deroghe

Sono esclusi dal divieto di cui all’articolo 2:
a) gli interventi urgenti e indifferibili finalizzati alla tutela della pubblica incolumità;
b) le attività di protezione civile;
c) gli interventi di pubblica utilità la cui sospensione possa determinare situazioni di pericolo per persone o cose.
In tali casi il datore di lavoro è tenuto ad adottare specifiche misure organizzative e di protezione idonee a garantire condizioni di sicurezza equivalenti.
 

Articolo 5 - Vigilanza

La vigilanza sull’applicazione della presente ordinanza è demandata alle Aziende Sanitarie Locali, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai Comuni e agli altri soggetti istituzionalmente competenti.
 

Articolo 6 - Efficacia

La presente ordinanza ha efficacia dal 15 giugno 2026 al 15 settembre 2026, salvo proroga o revoca anticipata.
 

Articolo 7 - Pubblicazione

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, sul sito istituzionale della Regione Basilicata ed è trasmessa alle Prefetture, alle Province, ai Comuni, alle Direzioni Territoriali dell’Ispettorato del Lavoro, alle Aziende Sanitarie Locali, alle organizzazioni sindacali e alle associazioni datoriali maggiormente rappresentative.
 

Potenza, 15/6/2026