Regione Campania
Ordinanza 17 giugno 2026, n. 1
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni in materia di attività lavorative nei settori agricolo, edile ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole.

B.U.R.  17 giugno 2026, n. 31


Il Presidente

VISTI
- l’art. 32 della Costituzione;
- lo Statuto della Regione Campania;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32;
- l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare, l’art.117 (Interventi d’urgenza);
- il Decreto-legge 28 luglio 2023, n.98, convertito con legge 18 settembre 2023, n. 127;
- l’art. 650 del Codice penale;
- Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare approvate il 19 giugno 2025 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e confermate nella seduta dell’11 giugno 2026;
RILEVATO che
- per effetto del riscaldamento globale, la temperatura nei mesi estivi raggiunge, in particolari giorni, ore e al verificarsi di determinate condizioni climatiche, valori estremamente elevati, tali da arrecare pregiudizio ai lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa all’aperto;
PRESO ATTO che
- l’INAIL, nell’ambito del progetto Worklimate (Inail-CNR), rende disponibile in tempo reale sul sito web www.worklimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione occupazionale al caldo, proprio al fine di contenere il rischio al quale sono esposti i lavoratori;
CONSIDERATO che
- il lavoro nei campi e nei cantieri è svolto essenzialmente all’aperto, senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura;
- l’elevata temperatura dell’aria, l’umidità e la prolungata esposizione al sole, rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio, quindi, di stress termico e colpi di calore con esiti anche gravi;
RITENUTO
- necessario assicurare la tutela della salute dei lavoratori dei settori agricolo, edile ed affini, la cui attività si svolge all’esterno, in condizioni di prolungata esposizione ai raggi solari, anche in orari di particolare stress termico e climatico, adottando misure idonee a ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla salute dei lavoratori medesimi;
- di dover disporre a tal fine, con efficacia dal 21 giugno 2026 e fino al 31 agosto 2026 - salvi successivi provvedimenti - il divieto, su tutto il territorio campano, di lavoro nei settori agricolo, edile ed affini, in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12,30 alle ore 16,00, nei giorni in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attività-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00 segnali un livello di rischio “ALTO”, fatto salvo l’obbligo, da parte dei datori di lavoro, dell’adozione di ogni misura organizzativa idonea e necessaria a salvaguardare i livelli minimi delle prestazioni dei servizi pubblici essenziali;
- necessario comunque garantire lo svolgimento delle operazioni indispensabili ed urgenti finalizzate al ripristino di servizi essenziali a seguito di eventi imprevedibili a condizione del rispetto, da parte dei datori di lavoro, degli obblighi di organizzazione del lavoro a tutela della salute dei lavoratori impegnati nei menzionati interventi e della normativa vigente in tema di prevenzione del rischio;
RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
emana la seguente
 

ORDINANZA

Con efficacia dal 21 giugno 2026 e fino al 31 agosto 2026, salvi successivi provvedimenti, con riferimento al territorio regionale della Campania:
1. è fatto divieto di lavoro nei settori agricoli, edili ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”;
2. le presenti disposizioni non trovano applicazione per le operazioni indispensabili ed urgenti necessarie al ripristino di servizi essenziali a seguito di eventi imprevedibili, a condizione del rispetto, da parte dei datori di lavoro, degli obblighi di organizzazione del lavoro a tutela della salute dei lavoratori impegnati nei menzionati interventi e della normativa vigente in tema di prevenzione del rischio;
3. fermo quanto sopra, con riferimento alle attività svolte dai concessionari di pubblico servizio o connesse a ragioni di pubblica utilità, i datori di lavoro adottano idonee misure organizzative finalizzate a salvaguardare i livelli minimi delle prestazioni dei servizi pubblici essenziali.
L’inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell’art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC, ed è trasmessa alle Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, anche per il successivo inoltro alle Prefetture site nel territorio campano e agli Enti del SSR, alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, anche per il successivo inoltro alle organizzazioni professionali agricole della Campania ed alla Direzione Generale Lavoro e Formazione anche per il successivo inoltro alla Direzione interregionale del Sud (Napoli) presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

firmato        

Roberto Fico