Regione Umbria
Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale 11 giugno 2026, n. 3
Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica. Misure di prevenzione per attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole.
B.U.R. 17 giugno 2026, n. 27
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO VISTO l'articolo 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Umbria;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone che “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO l’art. 650 del codice penale;
VISTO il d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR. N. 738 del 16/07/2025 avente ad oggetto: “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare. Approvazione”;
VISTO il Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro sottoscritto in data 2 luglio 2025 dalle Organizzazioni Datoriali e Sindacali recepito con DM n. 95 del 9 luglio 2025 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;
VISTA l’Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 27/05/2026 avente ad oggetto: “Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica. Misure di prevenzione per l'attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto, in condizioni di esposizione prolungata al sole”.
CONSIDERATO che l’innalzamento delle temperature tipico della presente stagione renderà rischioso lo svolgimento dell’attività lavorativa, soprattutto nei settori per i quali il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno;
CONSIDERATO che l’elevata temperatura dell’aria, l’umidità e la prolungata esposizione al sole, rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio, quindi, di stress termico e colpi di calore, con esiti anche letali;
CONSIDERATO che il lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all’aperto, nelle cave e nel settore della consegna di merci tramite mezzi a pedalata anche assistita, nonché in quello della logistica (limitatamente ai piazzali destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti), è svolto essenzialmente all’aperto senza che sia possibile per i lavoratori ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura, in assenza di adeguate e apposite misure di tutela di salute e sicurezza;
CONSIDERATO altresì che l’INAIL nell’ambito del progetto Worklimate (Inail-CNR), ha reso disponibile in tempo reale sul sito web www.worklimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione occupazionale al caldo, proprio al fine di contenere il rischio al quale sono esposti i lavoratori;
RITENUTA la necessità, per tutte le aree o zone del territorio della Regione Umbria interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all’aperto, nelle cave e nel settore della consegna di merci tramite mezzi a pedalata anche assistita, nonché in quello della logistica (limitatamente ai piazzali destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti), in condizioni di esposizione prolungata al sole, di emanare un provvedimento a tutela della salute e igiene pubblica finalizzato a ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute e, quindi, i rischi cui è esposto il relativo personale, evitando così conseguenze gravemente pregiudizievoli;
RITENUTO, pertanto, per i lavoratori esposti a rischi derivanti dall’innalzamento delle temperature nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all’aperto, nelle cave e nel settore della consegna di merci tramite mezzi a pedalata anche assistita, nonché in quello della logistica (limitatamente ai piazzali destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti), laddove si operi in condizioni di esposizione prolungata al sole, di disporre, fino al 15 settembre 2026, il divieto lavorativo tra le 12:30 e le 16:00, limitatamente ai soli giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio indicata sul sito https://www.worklimate.it/scelta-mappa/soleattivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”;
CONSIDERATO che per il lavoro di consegna merci tramite mezzi a pedalata anche assistita, la parte organizzatrice debba provvedere ad inserire il rischio calore nei parametri di calcolo di tempi di consegna e distanze massime di percorrenza, anche intervenendo a tal fine sul proprio algoritmo laddove il servizio sia organizzato tramite piattaforma digitale e fornire agli operatori ogni ausilio finalizzato alla mitigazione del rischio, conformemente a quanto indicato nelle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” approvate con DGR. N. 738 del 16/07/2025;
VISTO che il datore di lavoro è tenuto alla valutazione del rischio microclima e alla individuazione delle misure di prevenzione secondo quanto previsto dal D.lgs 81/08 e smi e come riportato nelle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” approvate con DGR. N. 738 del 16/07/2025;
DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;
CONSIDERATO che il presente atto sostituisce integralmente il disposto dell’Ordinanza n. 2 del 27 maggio 2026 avente ad oggetto: “Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica. Misure di prevenzione per l'attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto, in condizioni di esposizione prolungata al sole”.
O R D I N A
Art. 1
a) Il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia immediata e fino al 15 settembre 2026, sull'intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all’aperto, nelle cave nonché nel settore della logistica (limitatamente ai piazzali destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti), limitatamente ai soli giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio indicata sul sito https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”;
b) Che il divieto di cui al punto precedente non trovi applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, fatta salva in ogni caso l’adozione di idonee misure organizzative ed operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro, come previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
c) Che per il lavoro di consegna merci tramite mezzi a pedalata anche assistita, la parte organizzatrice debba provvedere ad inserire il rischio calore nei parametri di calcolo dei tempi di consegna e distanze massime di percorrenza, senza che questo comporti alcuna conseguenza negativa in termini salariali e reputazionali, anche intervenendo a tal fine sul proprio algoritmo laddove il servizio sia organizzato tramite piattaforma digitale. Deve inoltre farsi carico di fornire agli operatori ogni ausilio finalizzato alla mitigazione del rischio conformemente a quanto indicato nelle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”;
d) Che restino salvi eventuali provvedimenti sindacali limitati all’ambito territoriale di riferimento;
e) Che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, comporti le sanzioni come per legge (art. 650 c.p.)
f) Che la presente ordinanza sostituisca integralmente l'Ordinanza n. 2 del 27 maggio 2026 avente ad oggetto: “Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica. Misure di prevenzione per l'attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto, in condizioni di esposizione prolungata al sole”.
RACCOMANDA
1. Ai Comuni di valutare l’opportunità di derogare, temporaneamente e previa verifica della situazione contingente, ai regolamenti locali in materia di contenimento delle emissioni acustiche, al fine di consentire lo svolgimento delle attività lavorative in fasce orarie più fresche.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente Ordinanza, per gli adempimenti di competenza e per garantire la più ampia diffusione sull’intero territorio regionale, viene trasmessa ai Prefetti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di Terni, al Presidente di ANCI Umbria, ai Sindaci dell’Umbria, alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Umbria, ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dei Datori di Lavoro e alle Associazioni nazionali di categoria;
La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
Presidente Stefania Proietti
