Cassazione Civile, Sez. Lav., 16 giugno 2026, n. 20075 - Rischio silicosi e premio supplementare INAIL: legittimo l'accertamento dell'esposizione dei lavoratori


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE


Composta da:

Dott. MARCHESE Gabriella - Presidente

Dott. GANDINI Fabrizio - Consigliere

Dott. SARRACINO Antonella Filomena - Consigliere

Dott. MIMMO Giovanni - Consigliere

Dott. D'ADDARIO Luca - Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
 


sul ricorso 20632-2022 proposto da:

CB PLAST Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO D'ALESSIO;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati LORELLA FRASCONA', RAFFAELLA FABBI;

- controricorrente -

nonché contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;

- intimata -

avverso la sentenza n. 655/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/03/2022 R.G.N. 2692/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dal Consigliere Dott. LUCA D'ADDARIO.

 

Fatto


1. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 655 del 2022, pubblicata l'11 marzo 2022, confermando la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Benevento, ha rigettato la domanda di accertamento negativo svolta dall'attuale parte ricorrente nei confronti dell'INAIL. La Corte di merito ha ritenuto fondata la pretesa contributiva avanzata dall'Istituto in riferimento allo svolgimento, presso lo stabilimento produttivo della società ricorrente, di attività concernente la produzione di alcune vernici da esterno comportanti l'esposizione al rischio silicosi per alcuni lavoratori dell'azienda. All'esito dell'istruttoria svolta, la Corte territoriale ha ritenuto integrato tale rischio e conseguentemente dovuto il premio supplementare per la silicosi evaso, per tardiva denuncia in relazione agli anni dal 2008 al 2012 e pari ad Euro 3.980,49.

2. La Corte ha ritenuto accertata la predetta produzione (e la conseguente esposizione al rischio per alcuni giorni all'anno) in quanto confermata dal titolare dell'azienda, accertato in sede di accertamento ispettivo ed infine alla luce delle analisi effettuate sui campioni prelevati.

3. Avverso tale sentenza ricorre la C.B. Plast Srl, con ricorso affidato a due motivi, cui resiste, con controricorso l'INAIL.

4. Il Pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

5. All'esito della trattazione svolta in occasione dell'adunanza camerale dell'11 giugno 2026, la Corte ha riservato giorni sessanta per il deposito della motivazione.
 

Diritto


1. Con il primo motivo la Società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 111 Cost. e 118 disp att c.p.c. Nell'ambito di tale profilo di doglianza la ricorrente evidenzia di aver presentato ampie deduzioni fattuali e giuridiche volte a contestare la sussistenza, in concreto, del rischio silicotico, con relativa allegazione di parte, ivi compresa una perizia giurata. A fronte di siffatte prove, la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato le medesime pervenendo, inoltre, ad una decisione munita di una motivazione insufficiente in quanto inidonea ad individuare l'iter logico seguito, dalla medesima Corte, per assumere la decisione.

2. Con il secondo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c.; del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 2, 153, 154 e 155; nonché la violazione dei principi in tema di formazione e valutazione delle prove (Artt. 244 e ss. c.p.c. e artt. 115 e 166 c.p.c.). Osserva che la Corte territoriale ha fondato la propria decisione sulle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società in sede di accertamento ispettivo, senza assumere le prove per testi e l'accertamento tecnico d'ufficio che la medesima Società aveva richiesto. In tal modo, osserva la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe di fatto operato un sostanziale ribaltamento dell'onere della prova, posto a carico della medesima Società, in violazione dell'art. 2697 c.c. ed avrebbe altresì attribuito al verbale ispettivo un valore probatorio, analogo agli atti cui venga attribuito valore fino a querela di falso, che lo stesso non poteva avere.

3. Il primo motivo è, nel complesso, inammissibile e comunque infondato.

3.1 La Corte territoriale ha evidenziato di aver ritenuto accertata l'esposizione al rischio silicosi di alcuni lavoratori alla luce dell'istruttoria compiuta in primo grado e dei rilievi tecnici svolti nel corso della medesima, i quali hanno dato prova dell'effettiva esistenza, seppure per pochi giorni all'anno, del rischio silicotico nella produzione di alcune vernici da esterno. Di seguito ha evidenziato la correttezza della quantificazione del premio supplementare silicosi effettuata dall'Inail alla luce delle poche effettive occasioni di produzione di vernici al quarzo svolte dall'azienda e delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'azienda che ha riferito circa la presenza dei lavoratori.

3.2 Ciò premesso deve preliminarmente rilevarsi come sono denunciabili ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., le sole fattispecie di motivazione assente, apparente, manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa ed incomprensibile, tale da determinare una violazione costituzionalmente rilevante ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. n. 4965 del 2018), anche esse non sussistenti nell'iter argomentativo e decisionale della Corte di merito: ipotesi, questa, non ravvisabile nel caso in esame ove è stato chiaramente esplicitato, con adeguate argomentazioni, gli elementi in base ai quali si è ritenuta accertata la lavorazione ed il rischio silicosi connesso al premio maggiorato oggetto di contestazione. Relativamente al vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost., esso sussiste solo quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 25866 del 2010 e n. 1763 del 2022): anche questa ipotesi non è ravvisabile nel caso de quo. Inoltre, va sottolineato che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).

3.3 Né, sotto altro profilo, appare ammissibile la censura articolata nel primo motivo di ricorso in relazione alla ricorrenza di un errore percettivo ed all'evidente discrasia che, a detta della ricorrente, sussisterebbe tra "gli atti del processo e l'affermazione motivazionale che risulta avulsa dal dato processuale". In disparte la palese inammissibilità del predetto profilo, derivante dal fatto che il ricorso non chiarisce, in alcun modo, in cosa consisterebbe tale errore percettivo ma si limita a contestare genericamente le considerazioni spese dalla Corte territoriale, deve altresì rilevarsi come esso tenda, in sostanza, a contrastare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dalla Corte territoriale e ad ottenere un inammissibile riesame nel giudizio di legittimità. Per costante giurisprudenza di legittimità la valutazione delle risultanze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (fra tante, Cass. nn. 17702 del 2015, 13485 del 2014).

4. Parimenti inammissibile ed infondato è il secondo motivo di ricorso.

4.1 Non ricorre, in primo luogo, la violazione dell'art. 2697 c.c. la quale, come è noto, sussiste allorquando il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (fra tante, Cass. n. 26769 del 2018). Orbene nel caso di specie, come risulta evidente dalla motivazione, la Corte territoriale non ha effettuato alcun ribaltamento dell'onere probatorio ma, piuttosto, si è limitata a valutare gli elementi emersi nel corso della fase istruttoria tra i quali le affermazioni rese, in relazione, tra le altre cose, all'attività produttiva, dal legale rappresentante della società in sede di accesso ispettivo e, senza attribuire al contenuto del corrispondente verbale, alcun valore di prova fino a querela di falso, ha viceversa attribuito rilievo al compendio probatorio emerso dagli atti, compreso il verbale ispettivo, la cui valutazione è stata compiuta unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte.

4.2 Non ricorre, altresì la violazione dell'115 c.p.c. per la quale occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa, fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. Sez.U. n. 20867 del 2020) e la doglianza per violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile ormai, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez.U. n.8053 del 2014 e numerose successive conformi).

4.3 Anche in questo caso il motivo, peraltro, al di là della formale intitolazione, si risolve, inammissibilmente, nella richiesta di rivalutazione del compendio istruttorio alla stregua del quale la Corte di merito, conformemente a quanto rilevato dal giudice di primo grado, ha ritenuto integrato l'aggravamento del rischio di produzione e dunque correttamente contestato dall'Istituto l'aumento del premio.

4.4 Deve inoltre rammentarsi come i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori), il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (fra tante, Cass. n. 9251 del 2010).

5.- Al rigetto del ricorso segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

6. Ai sensi dell'art.13, co.1-quater, D.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art13, co. 1, se dovuto.

 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento.

Ai sensi dell'art.13, co.1-quater, D.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, co. 1, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 11 giugno 2026.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2026.