C29 Convenzione sul lavoro forzato e obbligatorio


Ginevra, 21 giugno 1930


La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 10 giugno 1930, nella sua quattordicesima sessione,
Avendo stabilito di adottare diverse proposte relative al lavoro forzato o obbligatorio, questione posta al primo punto all’ordine del giorno della sessione,
Avendo deciso che tali proposte prendano forma di convenzione internazionale,
adotta, oggi ventuno giugno millenovecentotrenta, la convenzione qui appresso denominata Convenzione sul lavoro forzato, 1930, da sottoporsi alla ratifica degli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro conformemente alle disposizioni dello Statuto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Articolo 1

1. Ogni Stato membro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratifichi la presente convenzione s’impegna ad abolire nel più; breve termine possibile l’impiego del lavoro forzato o obbligatorio in tutte le sue forme.
2. In vista di questa abolizione totale, si potrà; far ricorso al lavoro forzato o obbligatorio, durante il periodo transitorio, solo per fini pubblici e a titolo eccezionale, secondo le condizioni e le garanzie previste negli articoli che seguono.
3. Alla scadenza di un periodo di cinque anni dall’entrata in vigore della presente convenzione e in occasione del rapporto previsto all’Articolo 31, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro esaminerà; la possibilità; di abolire immediatamente il lavoro forzato o obbligatorio in tutte le sue forme e deciderà; se sia il caso d’iscrivere tale questione all’ordine del giorno della Conferenza.

Articolo 2

1. Ai fini della presente convenzione il termine lavoro forzato o obbligatorio indica ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente.
2. Tuttavia, il termine lavoro forzato o obbligatorio non comprenderà;, ai fini della presente convenzione :
a. ogni lavoro o servizio di carattere puramente militare richiesto dalla legge sul servizio militare obbligatorio;
b. ogni lavoro o servizio facente parte dei normali obblighi civili dei cittadini di un paese che si governi in piena indipendenza;
c. ogni lavoro o servizio richiesto a una persona a seguito di una condanna emessa in tribunale, a condizione che tale lavoro o servizio venga eseguito sotto la vigilanza e il controllo delle pubbliche autorità; e che la persona non sia impiegata o messa a disposizione di singoli privati, o di imprese e società; private;
d. ogni lavoro o servizio richiesto in situazioni di emergenza, cioè; in caso di guerra, di calamità; o minaccia di calamità;, come incendi, inondazioni, carestia, terremoti, epidemie ed epizoozie violente, invasione di animali, insetti o parassiti vegetali nocivi, e in genere ogni circostanza che metta – o rischi di mettere – in pericolo la vita e le condizioni normali di esistenza dell’insieme o di una parte della popolazione;
e. i piccoli lavori di interesse collettivo, cioè; i lavori eseguiti dai membri di una comunità; nell’interesse diretto della comunità; stessa, lavori che possono pertanto essere considerati come normali obblighi civili per i membri di una comunità;, e sulla cui necessità; essi stessi o i loro rappresentanti diretti abbiano il diritto di pronunciarsi .

Articolo 3

Ai fini della presente convenzione il termine autorità; competente indica sia le autorità; metropolitane , sia le autorità; centrali superiori del territorio interessato.

Articolo 4

1. Le autorità; competenti non dovranno imporre o permettere l’imposizione di lavoro forzato o obbligatorio a vantaggio di privati, di imprese o di società; private.
2. Se una tale forma di lavoro forzato o obbligatorio a vantaggio di privati, imprese o società; private esiste alla data in cui è; registrata dal Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro la ratifica della presente convenzione da parte di uno Stato membro, tale Stato dovrà; abolire completamente il lavoro forzato o obbligatorio a partire dalla data di entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti.

Articolo 5

1. Nessuna concessione accordata a privati, imprese o società; private dovrà; avere per conseguenza l’imposizione di qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligatorio allo scopo di produrre o di raccogliere i prodotti di cui detti privati, imprese o società; si servono o di cui fanno commercio.
2. Se qualche concessione esistente prevede disposizioni aventi come conseguenza l’imposizione di siffatto lavoro forzato o obbligatorio, queste disposizioni dovranno essere annullate appena possibile, in conformità; alle prescrizioni dell’Articolo 1° della presente convenzione.

Articolo 6

I funzionari dell’amministrazione, ancorché abbiano il dovere di incoraggiare le popolazioni alle quali sono preposti ad una qualunque forma di lavoro, non dovranno esercitare su di esse una pressione collettiva o individuale affinché lavorino a profitto di privati, compagnie o enti privati.

Articolo 7

1. I capi che esercitano funzioni amministrative non dovranno ricorrere al lavoro forzato o obbligatorio.
2. I capi che esercitano funzioni amministrative potranno, con la espressa autorizzazione delle autorità; competenti, ricorrere al lavoro forzato o obbligatorio alle condizioni previste nell’Articolo 10 della presente convenzione.
3. I capi legalmente riconosciuti che non ricevano adeguata rimunerazione in altre forme, potranno beneficiare del godimento di servizi personali, purché siano debitamente regolati e tutte le misure opportune siano state prese per evitare abusi.

Articolo 8

1. La responsabilità; di qualsiasi decisione concernente il ricorso al lavoro forzato o obbligatorio spetterà; alle autorità; civili di grado più; elevato del territorio interessato.
2. Tuttavia, dette autorità; potranno delegare alle autorità; locali di grado più; elevato il potere di ricorrere al lavoro forzato o obbligatorio quando esso non implichi l’allontanamento dei lavoratori del luogo abituale della loro residenza. Le autorità; civili di grado più; elevato potranno parimenti delegare alle autorità; locali di grado più; elevato, durante il periodo di tempo e alle condizioni indicate dai regolamenti di cui all’Articolo 23, il potere di ricorrere al lavoro forzato o obbligatorio implicante l’allontanamento dei lavoratori dal luogo di loro abituale residenza, sempre che si tratti di agevolare il trasloco dei funzionari dell’amministrazione nell’esercizio delle loro funzioni ed il trasporto del materiale dell’amministrazione.

Articolo 9

Salvo le disposizioni contrarie di cui all’Articolo 10 della presente convenzione, ogni autorità; che possiede il potere d’imporre il lavoro forzato obbligatorio non dovrà; permettere che si ricorra a questa forma di lavoro senza essersi previamente assicurata :
a. che il servizio o il lavoro da eseguire presenti un interesse considerevole e diretto per la collettività; chiamata a effettuarlo;
b. che esso abbia carattere di necessità; attuale o immediata;
c. che è; stato impossibile procurarsi la mano d’opera volontaria per l’esecuzione di questo servizio o lavoro, malgrado l’offerta di salario, e di condizioni di lavoro almeno equivalenti;
d. che l’esecuzione di detto lavoro o servizio non richieda un onere eccessivo per la popolazione presente, considerata sia la mano d’opera disponibile sia la sua capacità; d’intraprendere il lavoro in questione.

Articolo 10

1. Il lavoro forzato o obbligatorio richiesto a titolo d’imposta e il lavoro forzato o obbligatorio richiesto per opere d’interesse pubblico dai capi che esercitano funzioni amministrative devono essere progressivamente aboliti.
2. In attesa dell’abolizione, allorché il lavoro forzato sia richiesto a titolo di imposta dai capi che esercitano funzioni amministrative per l’esecuzione di opere d’interesse pubblico, le autorità; competenti dovranno previamente assicurarsi :
a. che il servizio o il lavoro da eseguirsi presenti un interesse considerevole e diretto per la collettività; chiamata ad effettuarlo;
b. che esso abbia carattere di necessità; attuale e imminente;
c. che l’esecuzione di detto lavoro o servizio non comporti un eccessivo onere per la popolazione presente, considerata sia la mano d’opera disponibile sia la sua capacità; d’intraprendere il lavoro in questione;
d. che l’esecuzione di detto lavoro o servizio non obblighi i lavoratori ad allontanarsi dal luogo della loro abituale residenza;
e. che l’esecuzione del lavoro o del servizio sia diretta al rispetto delle esigenze religiose, della vita sociale e dell’agricoltura.

Articolo 11

1. Potranno essere sottoposti al lavoro forzato o obbligatorio solo gli adulti validi di sesso maschile la cui età; non sia presunta inferiore ai 18 anni né superiore ai 45. Salvo per le categorie di lavoro indicate all’Articolo 10 della presente convenzione, dovranno essere osservati i limiti e le condizioni seguenti :
a. riconoscimento preliminari, in tutti i casi in cui ciò; sia possibile, da parte di un medico designato dall’amministrazione, dell’assenza di ogni malattia contagiosa e della capacità; fisica degli interessati a sopportare il lavoro richiesto e le condizioni nelle quali sarà; effettuato;
b. esonero del personale scolastico, allievi e professori, nonché del personale amministrativo in generale;
c. mantenimento in ogni collettività; del numero di uomini adulti e validi indispensabili alla vita familiare e sociale;
d. rispetto dei legami coniugali e familiari.
2. Ai fini indicati nel capoverso c) di cui sopra, i regolamenti previsti all’Articolo 23 della presente convenzione determineranno la proporzione di individui appartenenti alla popolazione permanente valida di sesso maschile che potrà; essere oggetto di eventuale requisizione, senza che tuttavia tale proporzione possa in alcun modo oltrepassare il 25% della popolazione. Nel determinare detta popolazione, le autorità; competenti dovranno tener conto della densità; della popolazione, dello sviluppo sociale e fisico di essa, della stagione e dei lavori che gli interessati devono eseguire sul luogo e per loro proprio conto, e dovranno in modo generale rispettare le necessità; economiche e sociali della vita normale della collettività; di cui si tratta.

Articolo 12

1. Il periodo massimo di tempo durante il quale un individuo qualsiasi potrà; essere costretto al lavoro forzato o obbligatorio nelle sue diverse forme non deve oltrepassare 60 giorni per ogni periodo di 12 mesi, compresi 4 giorni di viaggio necessari per recarsi al luogo del lavoro e ritornare.
2. Ogni lavoratore costretto al lavoro forzato o obbligatorio dovrà; essere munito di un certificato indicante il periodo di lavoro forzato o obbligatorio che avrà; effettuato

Articolo 13

1. L’orario normale di lavoro di ogni persona costretta al lavoro forzato o obbligatorio dovrà; essere lo stesso di quello in uso per il lavoro libero e le ore di lavoro effettuate in più; della durata normale dovranno essere retribuite allo stesso saggio in uso per l’orario supplementare dei lavoratori liberi.
2. Un giorno di riposo settimanale dovrà; essere accordato a tutte le persone sottoposte a una qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligatorio, ed esso dovrà; coincidere per quanto è; possibile con quello consacrato dalle tradizioni e dagli usi del paese o della religione.

Articolo 14

1. Ad eccezione del lavoro previsto all’Articolo 10 della presente convenzione, il lavoro forzato o obbligatorio in tutte le sue forme dovrà; essere retribuito in danaro e a saggi non inferiori, per lo stesso lavoro, sia a quelli in vigore nella regione ove i lavoratori sono occupati sia a quelli in vigore nella regione ove i lavoratori sono stati reclutati.
2. Nel caso di lavoro imposto dai capi nell’esercizio delle loro funzioni amministrative, il pagamento del salario nelle condizioni prescritte dal presente paragrafo dovrà; essere introdotto al più; presto possibile.
3. I salari dovranno essere versati a ogni lavoratore individualmente e non ai loro capi tribù; o ad altre autorità;.
4. I giorni di viaggio necessari per recarsi al luogo del lavoro e per ritornare dovranno essere calcolati, per il pagamento del salario, come giornate di lavoro.
5. Il presente articolo non avrà; per effetto di vietare la fornitura di razioni alimentari ordinarie come parte del salario, purché tali razioni abbiano almeno un valore equivalente all’ammontare di cui tengono luogo. Tuttavia, non dovrà; essere fatta alcuna deduzione dal salario, sia per il pagamento delle imposte, sia per la fornitura di vitto, abiti e alloggio speciali allo scopo di mantenere i lavoratori in grado di continuare il lavoro, avuto riguardo alle condizioni speciali del loro impiego, sia per la fornitura di utensili.

Articolo 15

1. Le norme riguardanti il risarcimento degli infortuni e delle malattie dovute alle condizioni del lavoro e le disposizioni che prescrivono il versamento di un’indennità; alle persone a carico di lavoratori morti o invalidi, che sono o saranno in vigore sul territorio interessato, dovranno applicarsi alle persone sottoposte al lavoro forzato o obbligatorio nelle stesse condizioni che ai lavoratori liberi.
2. In ogni caso, qualsiasi autorità; che occupi un lavoratore al lavoro forzato o obbligatorio dovrà; avere l’obbligo di assicurarlo qualora un infortunio o una malattia derivante dalle condizioni di lavoro lo renda totalmente o parzialmente incapace di sovvenire ai suoi bisogni. Essa dovrà; parimenti avere l’obbligo di adottare le misure opportune per assicurare il mantenimento di qualunque persona che sia effettivamente a carico del lavoratore in caso d’invalidità; o di morte dovute alle condizioni di lavoro.

Articolo 16

1. Le persone sottoposte a lavoro forzato o obbligatorio non devono, salvo in caso di eccezionale necessità;, essere trasferite in regioni dove le condizioni di nutrimento e di clima siano così; diverse da quelle a cui esse sono state abituate, da costituire un pericolo per la loro salute.
2. In nessun caso sarà; permesso il trasferimento dei lavoratori, se tutte le misure necessarie ai bisogni del loro alloggiamento e alla tutela della loro salute non siano state strettamente applicate.
3. Allorché il trasferimento non potrà; essere evitato, si dovranno adottare misure che assicurino l’adattamento progressivo alle nuove condizioni di nutrimento e di clima, su parere del competente servizio medico.
4. Nel caso in cui i lavoratori siano chiamati ad eseguire un lavoro regolare al quale essi non sono abituati, dovranno essere adottate misure per assicurare il loro adattamento a questa specie di lavoro, specialmente per quanto riguarda l’allenamento progressivo, l’orario di lavoro, la concessione di riposi intercalari e il miglioramento o l’aumento delle razioni alimentari che potessero essere necessari.

Articolo 17

Prima di autorizzare il ricorso al lavoro forzato o obbligatorio per opere di costruzione o di manutenzione che obblighino i lavoratori a dimorare nei luoghi di lavoro per un lungo periodo di tempo, le autorità; competenti dovranno assicurarsi :
1. che tutte le misure necessarie siano state prese per assicurare l’igiene dei lavoratori e per garantir loro le cure mediche indispensabili, e che, in particolare : a) questi lavoratori siano sottoposti ad un esame medico prima di cominciare i lavori e a nuovi esami a intervalli determinati durante il periodo della loro occupazione; b) che siano previsti l’assistenza di personale medico sufficiente nonché l’impianto di dispensari, infermerie, ospedali e materiale necessario per fronteggiare tutte le necessità;; c) che le buone condizioni igieniche dei luoghi di lavoro, l’approvvigionamento dei lavoratori con acqua, viveri, combustibili e utensili di cucina siano stati assicurati in maniera soddisfacente e che sia stata prevista, qualora ve ne fosse bisogno, la fornitura di abiti e di alloggio;
2. che siano state prese misure appropriate per assicurare la sussistenza della famiglia del lavoratore, specialmente facilitando l’invio ad essa, con mezzi sicuri, di una parte del salario, con l’assenso o su domanda del lavoratore;
3. che i viaggi dei lavoratori per recarsi sul luogo del lavoro e per ritornare siano assicurati dall’amministrazione sotto la sua responsabilità; e a sue spese, e che l’amministrazione faciliti questi viaggi servendosi nella più; larga misura possibile di tutti i mezzi di trasporto che sono a sua disposizione;
4. che in caso di malattia o di infortunio del lavoratore, che comportino inabilità; al lavoro per un certo periodo, il rimpatrio del lavoratore sia assicurato a spese dell’amministrazione;
5. che ogni lavoratore che desiderasse restare sul posto come lavoratore libero allo spirare del suo periodo di lavoro forzato o obbligatorio abbia la facoltà; di farlo senza decadere dal diritto al rimpatrio gratuito durante un periodo di due anni.

Articolo 18

1. Il lavoro forzato o obbligatorio per il trasporto di persone o di merci, quale ad esempio il lavoro dei portatori e dei battellieri, dovrà; essere abolito nel più; breve tempo possibile, e, in attesa dell’abolizione, le autorità; competenti dovranno promulgare regolamenti che stabiliscano in particolare :
a. l’obbligo di non ricorrere a questo lavoro se non per agevolare lo spostamento dei funzionari dell’amministrazione nell’esercizio delle loro funzioni o il trasporto del materiale dell’amministrazione e, in caso di necessità; assoluta ed urgente, il trasporto di altre persone;
b. l’obbligo di non adibire a siffatti trasporti se non uomini riconosciuti fisicamente adatti a tale lavoro in virtù; di un esame medico preliminare, laddove esso sia possibile; qualora esso non sia possibile, la persona che occupa questa mano d’opera dovrà; assicurarsi, sotto la sua responsabilità;, che i lavoratori occupati abbiano la capacità; fisica richiesta e non soffrano di malattie contagiose;
c. il peso massimo da portare;
d. il percorso massimo che può; essere imposto a detti lavoratori dal luogo abituale di residenza;
e. il numero massimo dei giorni per mese o per qualunque altro periodo di tempo durante il quale questi lavoratori potranno essere requisiti, commutando in tal numero i giorni di viaggio per il ritorno;
f. le persone autorizzate a ricorrere a questa forma di lavoro forzato o obbligatorio nonché la misura nella quale hanno diritto a ricorrervi.
2. Nello stabilire i massimi di cui alle lettere c), d), e) del paragrafo precedente, le autorità; competenti devono tener conto dei vari elementi da considerare, specialmente la capacità; fisica della popolazione che dovrà; subire la requisizione, la natura dell’itinerario da percorrere, nonché le condizioni climatiche.
3. Le autorità; competenti devono inoltre prendere le misure necessarie affinché il percorso quotidiano normale dei portatori non superi la distanza corrispondente alla durata media di una giornata di lavoro di otto ore, restando inteso che per determinare tale percorso si debba tener conto non solo del peso da trasportare e della distanza da percorrere, ma anche dello stato della viabilità;, della stagione e di ogni altro fattore rilevante; se fosse necessario imporre ai portatori ore supplementari di cammino, queste devono essere retribuite a saggi più; elevati di quelli ordinari.

Articolo 19

1. Le autorità; competenti non dovranno autorizzare il ricorso alle coltivazioni obbligatorie, se non allo scopo di prevenire la fame o la carestia dei prodotti alimentari e sempre con la riserva che le derrate o i prodotti così; ottenuti dovranno rimanere proprietà; degli individui o della collettività; che li avranno prodotti.
2. Il presente articolo non dovrà; avere per effetto, quando la produzione è; organizzata secondo la legge o i costumi su una base comunale e quando i prodotti o i benefici provenienti dalla vendita di questi prodotti restano in proprietà; della collettività;, di abolire l’obbligo per tutti i membri della collettività; di compiere il lavoro così; imposto.

Articolo 20

Le legislazioni che prevedono la repressione collettiva applicabile a una intera comunità; per delitti commessi da qualcuno dei suoi membri, non dovranno comportare il lavoro forzato o obbligatorio della collettività; come uno dei mezzi di sanzione.

Articolo 21

Non si dovrà; ricorrere al lavoro forzato o obbligatorio per i lavori sotterranei da eseguire nelle miniere.

Articolo 22

Le relazioni annuali che gli Stati membri che ratifichino la presente convenzione s’impegnano a presentare all’Ufficio Internazionale del Lavoro, in conformità; dell’Articolo 22 dello Statuto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, sulle misure da essi prese per dare effetto alle disposizioni della presente convenzione, dovranno contenere le informazioni più; complete possibili, per ogni territorio interessato, sulla misura in cui sarà; stato fatto ricorso al lavoro forzato o obbligatorio in questo territorio, nonché sui punti seguenti : scopi per cui il lavoro sarà; stato effettuato; saggi di morbilità; e di mortalità;; ore di lavoro; metodi di pagamento dei salari e ammontare di questi, nonché ogni altra informazione pertinente.

Articolo 23

1. Per dare effetto alle disposizioni della presente convenzione, le autorità; competenti dovranno promulgare una regolamentazione completa e precisa dell’impiego del lavoro forzato o obbligatorio.
2. Tale regolamentazione dovrà; contenere, in particolare, norme che permettano ad ogni persona sottoposta al lavoro forzato o obbligatorio di presentare alle autorità; ogni specie di ricorso relativamente alle condizioni di lavoro cui è; soggetta e che diano garanzie che tali reclami saranno esaminati e presi in considerazione.

Articolo 24

Misure appropriate dovranno essere prese in tutti i casi per assicurare la rigorosa applicazione dei regolamenti concernenti l’impiego del lavoro forzato o obbligatorio, sia estendendo al lavoro forzato o obbligatorio le attribuzioni degli organi ispettivi istituiti per la vigilanza del lavoro libero, sia mediante ogni altro sistema conveniente. Dovranno parimenti essere prese misure affinché questi regolamenti siano portati a conoscenza delle persone sottoposte al lavoro forzato o obbligatorio.

Articolo 25

Il fatto di esigere illegalmente il lavoro forzato o obbligatorio sarà; passibile di sanzioni penali ed ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione avrà; l’obbligo di assicurarsi che le sanzioni imposte dalla legge siano realmente efficaci e rigorosamente applicate.

Articolo 26

Ogni Stato membro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratifichi la presente convenzione s’impegna ad applicarla ai territori sottoposti alla sua sovranità;, giurisdizione, protezione, tutela od autorità;, nella misura in cui esso può; assumere obblighi riguardanti questioni di competenza interna. Tuttavia, qualora uno Stato membro voglia valersi delle disposizioni di cui all’Articolo 35 dello Statuto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, esso dovrà; unire alla ratifica una dichiarazione che faccia conoscere :
1. i territori nei quali lo Stato intende applicare integralmente le disposizioni della presente convenzione;
2. i territori nei quali esso intende applicare le disposizioni della presente convenzione con modifiche e in che consistano dette modifiche;
3. i territori per i quali lo Stato riserva la sua decisione.
2. La dichiarazione suindicata sarà; considerata parte integrante della ratifica e produrrà; identici effetti. Ogni Stato membro che formuli tale dichiarazione avrà; la facoltà; di rinunciare, con una nuova dichiarazione, alla totalità; o a una parte delle riserve contenute, in virtù; dei capoversi 2 e 3 di cui sopra, nella sua dichiarazione precedente.

Articolo 27

Le ratifiche ufficiali della presente convenzione, effettuate alle condizioni stabilite dallo Statuto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro che provvederà; alla loro registrazione.

Articolo 28

1. La presente convenzione sarà; vincolante solo per gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro le cui ratifiche siano state registrate presso l’Ufficio Internazionale del Lavoro.
2. Essa entrerà; in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, la convenzione entrerà; in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà; stata registrata.

Articolo 29

Allorché le ratifiche di due Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro saranno state registrate presso l’Ufficio Internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro ne darà; notifica a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Egli notificherà; altresì; ad essi la registrazione delle ratifiche che gli verranno ulteriormente comunicate da tutti gli altri Stati membri dell’Organizzazione.

Articolo 30

1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può; denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data iniziale di entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà; effetto che un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione, e che, entro un anno dal termine del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà; di denuncia prevista dal presente articolo, sarà; vincolata per un nuovo periodo di cinque anni e, in seguito, potrà; denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di cinque anni alle condizioni previste al presente articolo.

Articolo 31

Ogni qual volta lo riterrà; necessario il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà; alla Conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente convenzione ed esaminerà; l’opportunità; di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione di una sua revisione totale o parziale.

Articolo 32

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 30 di cui sopra, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore.
2. A partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
3. La presente convenzione rimarrebbe tuttavia in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 33

Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.


Entrata in vigore: 1 maggio 1932
Ratifica: Legge 29 gennaio 1934, n. 274
Note: Traduzione non ufficiale

Fonte: ILO