Regione Marche
Ordinanza 22 giugno 2026, n. 1
Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica - misure di prevenzione per le attività lavorative svolte in condizioni di prolungata esposizione al sole.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l'articolo 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Marche;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, 1’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO l’articolo 117 comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO l'art. 650 del codice penale;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
CONSIDERATO che l'innalzamento delle temperature della presente stagione sta rendendo rischioso lo svolgimento dell'attività lavorativa, soprattutto nei settori per i quali il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno;
CONSIDERATO che l'elevata temperatura dell’aria, l'umidità e la prolungata esposizione al sole, rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio, quindi, di stress termico e colpi di calore con esiti anche letali;
PRESO ATTO della nota delle Organizzazioni sindacali del 28 maggio 2026 acquisita al protocollo n. 0732555 del 28/05/2026;
PRESO ATTO che, nell’incontro del 12 giugno 2026, sono state informate le Organizzazioni sindacali e datoriali della necessità di adottare la presente ordinanza;
VISTA la relazione dell’Agenzia regionale sanitaria prot. 0012314 del 29/05/2026 acquisita al protocollo con ID 0757454 del 03/06/2026 con la quale sono stati forniti elementi utili finalizzati a predisporre una specifica ordinanza avente lo scopo di “configurare la suddetta ordinanza come un intervento preventivo e mirato, coerente con l’evoluzione degli scenari climatici e finalizzato alla riduzione del rischio sanitario nei lavoratori maggiormente esposti agli effetti delle elevate temperature”;
VISTA la nota del Dipartimento Protezione civile e Sicurezza del territorio acquisita con ID 41191584 dell’11/06/2026, nella quale si evidenzia che, secondo i modelli previsionali utilizzati, sussiste la possibilità di andare incontro ad ondate di calore nel periodo estivo;
CONSIDERATO che l’INAIL nell’ambito del progetto Worklimate (INAIL-CNR), ha reso disponibile sul sito web www.worklimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo, al fine di contenere il rischio di esposizione dei lavoratori;
RITENUTE la necessità e l’urgenza, per le aree del territorio regionale interessate dallo svolgimento di attività lavorativa all’aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole, in particolare le attività svolte nel settore agricolo e florovivaistico, nella logistica (indipendentemente dal settore merceologico), nei cantieri edili, stradali e navali all’aperto e nelle attività estrattive svolte in cava, di emanare un provvedimento a tutela della salute e igiene pubblica finalizzato a ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute e, quindi, i rischi cui è esposto il relativo personale, evitando così conseguenze gravemente pregiudizievoli;
PRESO ATTO della nota prot. n. 4056/C7SAN del 12 giugno 2026 del Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con la quale, in considerazione dell'anticipato innalzamento delle temperature e dei conseguenti rischi per la salute dei lavoratori esposti, è stato nuovamente condiviso il documento recante “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, predisposto dal Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro e approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 19 giugno 2025, nonché richiamato nella seduta dell'11 giugno 2026, al fine di promuovere comportamenti uniformi sul territorio nazionale e favorire l'adozione di adeguate misure di prevenzione e protezione;
CONSIDERATE le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 806 del 16/06/2025, che prevedono, nell’ambito delle varie raccomandazioni per prevenire gli effetti del calore e della radiazione solare, misure relative all’organizzazione del lavoro quali limitare o evitare il lavoro nelle ore più calde della giornata, soprattutto per i lavoratori all'aperto qualora, nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione, lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore;
RITENUTO che l’applicazione delle suddette linee di indirizzo costituisca, in via generale, idonea misura di prevenzione per le lavorazioni all’aperto e per quelle svolte in ambienti chiusi non climatizzati le cui condizioni termiche risultino influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, garantisca un’adeguata tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; mentre per alcune attività lavorative caratterizzate da esposizione diretta alla radiazione solare e da elevato impegno fisico si renda necessario prevedere ulteriori misure di tutela;
RITENUTO inoltre che, al fine di prevenire situazioni di esposizione prolungata alla radiazione solare e ridurre conseguentemente il rischio da calore, i datori di lavoro possano adottare adeguate misure organizzative, tecniche e procedurali idonee ad evitare o limitare l’irraggiamento diretto dei lavoratori nella fascia oraria maggiormente critica, comprendenti, a titolo esemplificativo, la rimodulazione degli orari di lavoro mediante anticipazione dell’inizio delle attività nelle ore mattutine ed eventuale prosecuzione nelle ore serali, la riprogrammazione delle lavorazioni, l’esecuzione delle attività in aree ombreggiate o protette, anche mediante strutture fisse o mobili, l’alternanza del personale esposto, l’incremento delle pause di recupero in aree idonee, nonché l’utilizzo di attrezzature e mezzi che consentano di ridurre l’esposizione diretta alla radiazione solare;
RITENUTO che le misure sopraindicate possano anche essere adottate su specifica istanza dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RLST) o delle organizzazioni sindacali ed essere oggetto di comunicazione ai lavoratori interessati, agli RLS/RLST e alle organizzazioni sindacali;
RITENUTO d’altra parte che per le attività di consegna merci effettuate mediante velocipedi, anche a pedalata assistita, i soggetti organizzatori del servizio adottino ogni misura utile atta a prendere in considerazione il rischio da calore nella definizione dei tempi di consegna e delle distanze di percorrenza, garantendo che ciò non comporti effetti negativi sotto il profilo retributivo o reputazionale per gli operatori. Gli stessi soggetti assicurano inoltre la fornitura di idonee misure e dotazioni finalizzate alla mitigazione del rischio, in coerenza con le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” (Es. creme solari, acqua);
RITENUTO che, anche con riferimento agli interventi finanziati nell’ambito del PNRR e agli interventi di ricostruzione post-sisma, le esigenze di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori possano essere contemperate con il rispetto dei cronoprogrammi mediante l’adozione delle misure organizzative, tecniche e procedurali richiamate nel presente provvedimento, ivi compresa la rimodulazione degli orari di lavoro.
RITENUTO, pertanto, di disporre, a decorrere dalle ore 00:00 del 24 giugno 2026 e fino alle ore 24:00 del 31 agosto 2026, termine eventualmente prorogabile, il divieto lavorativo tra le 12:30 e le 16:00, limitatamente ai giorni e alle aree del territorio regionale in cui la mappa del rischio indicata sul sito https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”;
DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;
CONSIDERATO che l’applicazione della presente ordinanza può determinare, nei contratti pubblici interessati, la necessità di adottare misure organizzative conseguenti, trovando applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni di cui all’art. 121 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
ORDINA
1. Per i motivi rappresentati in premessa, a decorrere dalle ore 00.00 del 24 giugno 2026 e fino al 31 agosto 2026, termine eventualmente prorogabile, limitatamente ai giorni e nelle aree del territorio regionale per i quali la mappa del rischio pubblicata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/, riferita a “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” alle ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”, è vietato, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, lo svolgimento di attività lavorative svolte prevalentemente in ambiente esterno che comportino esposizione prolungata alla radiazione solare.
Rientrano nell’ambito di applicazione della presente ordinanza, in particolare, le attività svolte nel settore agricolo e florovivaistico, le attività di movimentazione, deposito, carico e scarico merci svolte in aree esterne nell’ambito della logistica (indipendentemente dal settore merceologico), i cantieri edili, stradali e navali all’aperto e le attività estrattive svolte in cava.
Inoltre, per le attività di consegna merci effettuate mediante velocipedi, anche a pedalata assistita, i soggetti organizzatori del servizio adottano adeguate misure organizzative finalizzate a prevenire l’esposizione dei lavoratori al rischio da calore, tenendo conto delle condizioni meteoclimatiche e assicurando la disponibilità di idonee misure e dotazioni di protezione in coerenza con le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” (Es. creme solari, acqua).
2. Restano salvi eventuali provvedimenti sindacali, riferiti al territorio comunale di competenza, che non contrastino con i contenuti della presente ordinanza.
3. Sono fatti salvi eventuali specifici accordi aziendali e/o sindacali volti a tutelare la salute dei lavoratori qualora siano migliorativi del contenuto dell’Ordinanza in questione, anche in attuazione del Protocollo quadro tra Governo, Sindacati e Categorie economiche per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.
4. Le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza non trovano applicazione per le pubbliche amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi urgenti di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, fatta salva in ogni caso l’adozione di idonee misure organizzative ed operative come previsto dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”.
5. Resta inoltre fermo l’obbligo del datore di lavoro di adottare tutte le misure di prevenzione e protezione previste dal D.Lgs. 81/2008 e in ogni caso, in tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, si raccomanda l’adozione delle misure contenute nelle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 19 giugno 2025 e richiamate con nota prot. n. 4056/C7SAN del 12 giugno 2026.
6. L’inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell’art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato.
7. Del contenuto della presente Ordinanza sarà data ampia diffusione sull’intero territorio regionale, ai Prefetti delle Province della regione Marche, all’ANCI Marche, all’UPI Marche e all’UNCEM e a tutti i Sindaci dei Comuni della regione Marche, ai Presidenti delle Province, alle Aziende Sanitarie Territoriali della regione Marche, all’INAIL, all’INPS, agli Ispettorati Territoriali del Lavoro, alle Università, ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e datoriali, al Presidente della Camera di commercio delle Marche, all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
8. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
RACCOMANDA
altresì ai Comuni della Regione Marche di valutare tempestivamente l’adozione, temporaneamente e previa verifica della situazione contingente, di specifici provvedimenti di deroga ai regolamenti locali in materia di contenimento delle emissioni acustiche, al fine di consentire lo svolgimento delle attività lavorative in fasce orarie più fresche.
La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
Il Presidente
(Francesco Acquaroli)
