CAMERA DEI DEPUTATI
XIX LEGISLATURA
N. 2849
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato ZARATTI
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni concernenti l'introduzione dei reati di omicidio e di lesioni personali gravi o gravissime commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali
Presentata il 19 marzo 2026
Onorevoli Colleghi e Colleghe! – Il bilancio delle vittime sul lavoro in Italia nel 2024, secondo le fonti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, è stato tragico, con 1.077 decessi registrati, segnando un aumento del 4,7 per cento rispetto al 2023. Nel 2025 si sono registrate 1.093 vittime, un dato quasi identico al 2024 (+0,3 per cento), confermando un'emergenza persistente. Le costruzioni e i trasporti sono i settori più colpiti, con un incremento significativo degli infortuni mortali sia in occasione di lavoro sia in itinere, evidenziando una costante emergenza in materia di sicurezza.
Sono dati che testimoniano ancora una volta la necessità e l'urgenza, da parte del legislatore, di adottare norme specifiche che possano almeno attenuare la drammatica frequenza di incidenti mortali.
Il 24 aprile 2024 si è insediata la Commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, istituita con decreto del Ministro della giustizia 24 marzo 2024, con il compito di avanzare proposte alle Camere in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di affrontare quanto prima il tema delle morti sul lavoro. Lo scopo della Commissione è quello di analizzare l'attuale quadro normativo e giurisprudenziale per verificarne i limiti e le criticità, formulando nuove proposte di intervento.
Questione di particolare rilevanza sono, da tempo, gli appalti al massimo ribasso e i subappalti a cascata. Sono passati oltre quattro secoli da quando l'architetto Sébastien Le Prestre, Marchese di Vauban, generale francese e figura di spicco della Francia del Re Sole, la cui fama di eccellenza dell'ingegneria militare ha attraversato i secoli, scrisse al Ministro della guerra del Regno di Francia, François Michel Le Tellier, Marchese di Louvois, per lamentare i rischi della diffusa pratica di assegnare gli appalti di opere pubbliche secondo il criterio del massimo ribasso, affermando: «questo succede, Eccellenza, per la confusione causata dai frequenti ribassi che si apportano nelle opere Vostre, poiché va certo che tutte le rotture di contratti, così come i mancamenti di parola ed il ripetersi degli appalti, ad altro non servono che ad attirarvi quali Impresari tutti i miserabili che non sanno dove batter del capo ed i bricconi e gli ignoranti, facendo al tempo medesimo fuggire da Voi quanti hanno i mezzi e la capacità per condurre un'impresa. E dirò inoltre che tali ribassi ritardano e rincarano considerevolmente i lavori, i quali ognora più scadenti diverranno».
È tutt'altro che recente la polemica che anima ciclicamente il dibattito pubblico sul massimo ribasso quale criterio di aggiudicazione degli appalti pubblici. Una polemica che, come noto, si riprende la scena, nelle cronache e nelle trasmissioni televisive quando, a causa drammatici eventi, chi esce da casa per recarsi al lavoro, non torna più dai suoi cari.
Il massimo ribasso costituisce regola generale a partire dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante legge quadro sui lavori pubblici, cosiddetta «legge Merloni», che confermava la regola generale dell'aggiudicazione degli appalti pubblici basata sul criterio del massimo ribasso, circoscrivendo a pochi e tassativi casi la possibilità di ricorrere al sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che implica, invece, la valutazione delle offerte anche sotto un profilo tecnico e qualitativo, con relativa assegnazione di punteggi, ed esige quindi la formulazione di giudizi discrezionali di una commissione di esperti all'uopo nominata. Vale segnalare che dall'importo di gara assoggettabile al massimo ribasso offerto dalle imprese erano esclusi i cosiddetti «oneri di sicurezza» ovverosia i costi di sicurezza del cantiere da sostenere a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; tale intangibilità della parte di costi concernenti la sicurezza è stata sempre confermata dalla disciplina in materia di contratti pubblici introdotta successivamente, ivi compresa quella vigente.
La stessa legge Merloni prevedeva l'applicazione di metodi stringenti dettagliati, basati su formule matematiche, per verificare la effettiva tenuta e congruità delle offerte connotate da eccessivi ribassi e dunque sospettate di anomalia e inattendibilità. La rilevanza e l'applicazione di tali metodi di verifica sono state anch'esse confermate dalle disposizioni in materia approvate successivamente. La legge citata, pur tenendo in debito conto i princìpi fondamentali della disciplina comunitaria, si mostrava nei fatti estremamente guardinga e diffidente nei confronti di imprese e privati e degli stessi funzionari pubblici e risultava così palesemente tesa a limitare il più possibile la discrezionalità delle amministrazioni nel corso dell'intero iter realizzativo dei lavori pubblici.
Tra le regole più rigorose e restrittive in tal senso vi erano quelle preposte alla valutazione delle offerte, che imponevano la regola generale dell'aggiudicazione sulla base del criterio del massimo ribasso, in modo da ancorare l'assegnazione dei punteggi a formule matematiche predefinite e contenere i casi di valutazione delle offerte anche dal punto di vista tecnico e qualitativo.
Un primo sensibile cambio di direzione al riguardo si è verificato all'inizio degli anni 2000, sulla spinta delle censure e delle indicazioni fornite in materia rispettivamente dai giudici e dalla legislazione di derivazione europea.
A seguito di una pronuncia della Corte di giustizia della Comunità europea (sentenza del 7 ottobre 2004, seconda sezione, causa C-247/02), dell'emanazione di nuove disposizioni comunitarie di cui alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e, in Italia, del primo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale regola generale delle aggiudicazioni è stata modificata, affidando alla discrezionalità delle stazioni appaltanti la scelta del criterio di valutazione delle offerte, in ragione delle particolari esigenze e caratteristiche del contratto da affidare e liberalizzando in tal modo, per la prima volta, il ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto tra la qualità e il prezzo.
Con le ulteriori direttive dell'Unione europea adottate nel 2014 e con il successivo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si mette in atto una nuova visione in materia di aggiudicazione: le nuove norme, aderendo alle sollecitazioni dell'Unione europea sull'effettivo perseguimento degli obiettivi di qualità, sostenibilità e avanzamento tecnologico di opere, servizi e forniture pubbliche, imponevano la regola generale dell'aggiudicazione secondo il miglior rapporto tra qualità e prezzo, stabilendo un tetto massimo per la valutazione dell'offerta economica. Era anche prevista la possibilità di fissare un prezzo a base di gara e far competere le imprese solo sulla qualità delle offerte. Era un vero e proprio ribaltamento dell'approccio legislativo sul punto, in ossequio agli obiettivi di valorizzazione della qualità e dello sviluppo tecnologico e sostenibile dei lavori, beni e servizi pubblici. Si fissava il criterio della qualità come regola generale da applicare per il conseguimento degli obiettivi, mentre il ricorso al criterio del massimo ribasso, denominato «minor prezzo», risultava residuale e fortemente circoscritto a pochi e tassativi casi.
Nella recente riforma attuata dal nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, seppur confermata la centralità del criterio di aggiudicazione basato sulla valutazione del miglior rapporto tra qualità e prezzo, resta ampia la possibilità di assegnare i contratti pubblici sulla base del solo criterio del minor prezzo.
Nonostante le citate norme che disciplinano gli appalti e i subappalti, gli infortuni sul lavoro scuotono, con una frequenza davvero preoccupante, le coscienze, inducendo a riflettere su questioni di diversa natura. Ci viene da chiedere se la legislazione vigente sia adeguata ed efficace ai fini della prevenzione. È una domanda che ciclicamente ci si pone.
Seppur la prevenzione rimanga l'arma più potente, l'obiettivo attuale è quello di procedere al riconoscimento di una fattispecie sanzionatoria penale che deve rappresentare un incentivo a considerare la vita dei lavoratori un bene da difendere prima di tutto e con ogni mezzo.
Ora, in attesa di una riforma complessiva, la presente proposta di legge reca disposizioni per l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro. Il tema non è nuovo e, per la verità, nel codice penale, all'articolo 589 recante il reato di omicidio colposo, è già previsto che «se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni», sia pure come circostanza aggravante.
La presente proposta di legge si compone di sette articoli.
L'articolo 1 introduce nel codice penale il reato di omicidio sul lavoro, prevedendo la pena della reclusione da due a sette anni per il responsabile.
L'articolo 2 introduce il reato di lesioni gravi o gravissime sul lavoro, commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, prevedendo la pena della reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
L'articolo 3 apporta le necessarie modifiche al codice penale in materia di prescrizione per il reato di omicidio colposo.
L'articolo 4 apporta modifiche al codice di procedura penale in materia di applicabilità delle misure coercitive, integrando la disciplina con i delitti di omicidio sul lavoro e di lesioni gravi o gravissime sul lavoro.
L'articolo 5 modifica l'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
L'articolo 6 reca modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevedendo specifiche ipotesi di reato nei casi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
L'articolo 7, infine, esclude la competenza penale del giudice di pace nelle fattispecie connesse alla colpa professionale e ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Introduzione degli articoli 589-quater e 589-quinquies del codice penale, in materia di omicidio sul lavoro)
1. Dopo l'articolo 589-ter del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 589-quater. – (Omicidio sul lavoro) – Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da due a sette anni.
Qualora il fatto previsto dal primo comma sia commesso dal datore di lavoro e questi non abbia adempiuto alla valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o non abbia provveduto alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 o non abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo 12 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si applica la pena della reclusione da otto a dodici anni.
La stessa pena si applica a chiunque, in violazione delle disposizioni dei capi I e IV del titolo VIII, dei capi I, II e III del titolo IX e dei capi I, II e III del titolo X del decreto legislativo n. 81 del 2008, cagioni per colpa la morte di una persona.
Fermo restando quanto previsto dal terzo comma, chiunque mettendo a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive dell'Unione europea di prodotto ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 81 del 2008, cagioni la morte di una persona è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La pena di cui al quarto comma si applica altresì:
a) se l'evento è stato determinato dalla violazione delle disposizioni dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b) se l'evento è stato determinato dalla violazione delle disposizioni dei capi II e III del titolo III, dei capi I e II del titolo IV, del titolo X-bis e dei capi I e II del titolo XI del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, la pena è aumentata se è riconosciuta altresì una responsabilità della persona giuridica ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e se il fatto è commesso da un datore di lavoro sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile verso prestatori d'opera e verso terzi. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.
Art. 589-quinquies. – (Omicidio sul lavoro e sfruttamento del lavoro) – Nei casi di cui all'articolo 589-quater, se il responsabile è punibile anche ai sensi dell'articolo 603-bis, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni».
Art. 2.
(Introduzione degli articoli 590-septies, 590-octies e 590-novies del codice penale, in materia di lesioni personali gravi o gravissime sul lavoro)
1. Dopo l'articolo 590-sexies del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 590-septies. – (Lesioni personali gravi o gravissime sul lavoro) – Chiunque cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
Qualora il fatto previsto dal primo comma sia commesso dal datore di lavoro e questi non abbia adempiuto alla valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o non abbia provveduto alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 o non abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo 12 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si applica la pena della reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. La stessa pena si applica a chiunque in violazione delle disposizioni dei capi I, II e IV del titolo VIII, dei capi I, II, e III del titolo IX e dei capi I, II e III del titolo X del decreto legislativo n. 81 del 2008 cagioni per colpa lesioni personali gravi o gravissime a un lavoratore.
Fermo restando quanto previsto dal terzo comma, chiunque mettendo a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 81 del 2008, cagioni per colpa a taluno lesioni personali è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
La pena di cui al quarto comma si applica altresì:
a) se l'evento è stato determinato dalla violazione delle disposizioni dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b) se l'evento è stato determinato dalla violazione delle disposizioni dei capi II e III del titolo III, dei capi I e II del titolo IV, del titolo X-bis e dei capi I e II del titolo XI del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, la pena è aumentata se è riconosciuta altresì la responsabilità della persona giuridica ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e se il fatto è commesso da un datore di lavoro sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile verso prestatori d'opera e verso terzi. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.
Art. 590-octies. – (Lesioni personali gravi o gravissime sul lavoro e sfruttamento del lavoro) – Nel caso di cui all'articolo 590-septies, se il responsabile è punibile anche ai sensi dell'articolo 603-bis, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.
Art. 590-novies. – (Definizione di lavoratore e datore di lavoro) – Ai fini e agli effetti degli articoli 589-quater e 590-septies, si intende per:
a) “lavoratore”: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito sono equiparati: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto della società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui alle specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mercato del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione superiore e delle università e il partecipante ai corsi di formazione professionale in cui si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente assegnato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e il lavoratore di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
b) “datore di lavoro”: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto a un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri di cui al secondo periodo, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo».
Art. 3.
(Modifiche agli articoli 157, 589 e 590 del codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «589, secondo e terzo comma, e 589-bis» sono sostituite dalle seguenti: «589, terzo comma, 589-bis e 589-quater»;
b) all'articolo 589, il secondo comma è abrogato;
c) all'articolo 590, il terzo comma è abrogato.
Art. 4.
(Modifiche agli articoli 380, 381, 429 e 552 del codice di procedura penale)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-quinquies) è aggiunta la seguente:
«m-sexies) delitto di omicidio sul lavoro previsto dall'articolo 589-quater, secondo e terzo comma, del codice penale»;
b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-sexies) è aggiunta la seguente:
«m-septies) delitto di lesioni colpose gravi o gravissime sul lavoro previsto dall'articolo 590-septies, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale»;
c) all'articolo 429, comma 3-bis, le parole: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589-bis e 589-quater del codice penale»;
d) all'articolo 552:
1) prima del comma 1-ter è inserito il seguente:
«1-bis.1. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dagli articoli 590-bis e 590-septies del codice penale, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari»;
2) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
«1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dagli articoli 590-bis e 590-septies del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto».
Art. 5.
(Modifica all'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche)
1. All'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione al delitto di cui all'articolo 589-quater del codice penale»;
b) al comma 2, le parole: «in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione al delitto di cui all'articolo 589-quater del codice penale»;
c) al comma 3, le parole: «In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione al delitto di cui all'articolo 590-septies del codice penale».
Art. 6.
(Modifiche agli articoli 2 e 302 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera dd), le parole: «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-quater e 590-septies del codice penale»;
b) all'articolo 302, comma 3, le parole: «ovvero i reati di cui all'articolo 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero i reati di cui agli articoli 589-quater e 590-septies del codice penale».
Art. 7.
(Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e disposizione di coordinamento)
1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono soppresse.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in tutte le disposizioni legislative e regolamentari, i richiami ai reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, si intendono riferiti ai reati di cui agli articoli 589-quater e 590-septies del codice penale, come introdotti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge.
fonte: Camera dei Deputati
