Tipologia: Ipotesi di Accordo CIA
Data firma: 22 aprile 2024
Validità: 22.04.2024 - 31.12.2027
Parti: Verti e RSA/ Fisac-Cgil, Fna
Settori: Credito Assicurazione, Verti
Fonte: fnaitalia.org


Sommario:

 

1. Campo di applicazione
2. Salvaguardia dell’occupazione
3. Diritto d'informazione
4. Formazione e riqualificazione professionale
5. Tutele
6. Orario di lavoro
7. Straordinario
8. Reperibilità
9. Part time
10. Permessi retribuiti
11. Permessi non retribuiti
12. Lavoratori studenti
13. Aspettativa
14. Piano di richiesta ferie
15. Banca del tempo

 

16. Ex festività
17. Festività
18. Riepilogo situazione ferie e permessi
19. Assistenza sanitaria
20. Polizza infortuni (solo per i dipendenti)
21. Previdenza
22. Premio aziendale di produttività
23. Ticket restaurant
24. Agevolazioni
25. Welfare
26. Assunzioni
27. Sostenibilità ambientale
28. Interprete per dipendenti audiolesi
29. Decorrenza e durata
Dichiarazione aziendale in tema di Smart Working


Ipotesi di Accordo sul Contratto Integrativo Aziendale

Tra Verti Italia (di seguito anche «Verti Italia» o «la Società») […] e le rappresentanze sindacali aziendali di Fisac/Cgil, Fna (di seguito anche «le RSA»), unitamente tra loro anche «le Parti»

1. Campo di applicazione
Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica a tutto il personale dipendente (non dirigente) di Verti Italia regolato dal vigente CCNL in servizio alla data di stipula ed a quello assunto successivamente.

2. Salvaguardia dell’occupazione
[…]
Il ricorso a consulenze da parte di personale non dipendente avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente in conformità agli obblighi d'informazione previsti dal CCNL.

3. Diritto d'informazione
Con riferimento a quanto previsto dal CCNL, per quanto riguarda l'informazione a livello aziendale, Verti Italia si impegna a comunicare per iscritto tutte le informazioni previste dal CCNL e in aggiunta fornirà, sempre per iscritto, alle RSA un prospetto semestrale (periodo gennaio - giugno, nel mese di gennaio dell'anno successivo) dei corsi professionali, dei cambiamenti di mansione, delle assunzioni, delle cessazioni e della mobilità/trasferimenti, indicando quelli effettuati accogliendo le richieste del personale.
La Compagnia si impegna, inoltre, a fornire un prospetto di tutte le attività appaltate con indicazioni delle imprese appaltatrici e delle scadenze dei rispettivi contratti.

5. Tutele
5.1. Tutela della privacy
[…]
5.2. Tutela e agibilità sindacale

Alle RSA verrà messa a disposizione una idonea sala sindacale le cui chiavi d'ingresso saranno in possesso esclusivamente delle RSA, del personale addetto alla sicurezza, del personale addetto alle pulizie e di nessun altro, adeguatamente attrezzata con:
• uno o più personal computer (dotati di un accesso ad internet e sempre accessibili da remoto);
• una stampante con scanner e connessione wi-fi;
inoltre, la Compagnia fornirà a ciascuna sigla sindacale:
• un armadio con chiusura a chiave;
• una casella di posta elettronica intestata alla sigla sindacale;
• una bacheca sindacale elettronica come previsto dall'allegato N. 12 del CCNL.
Le Parti stabiliscono che il monte ore annuo relativo alle assemblee sindacali è di 10 ore come previsto dall'articolo 20 della legge 300 del 20 maggio 1970; tale monte ore non comprende i tempi necessari per gli spostamenti.
5.3. Tutela della salute
Le Parti confermano di considerare prioritaria la rapida attuazione della normativa prevista in materia dal D.Lgs. 81/08 e successivi aggiornamenti, Sicurezza e Salute dei Lavoratori e successive modifiche, convengono sulla fondamentale funzione della medicina preventiva quale strumento di tutela della salute.
Fermo quanto previsto dalla Legge eventualmente potranno essere soddisfatte richieste anche in tempi diversi.
Ciascun rappresentante dei lavoratori della sicurezza (RLS) sarà dotato di casella di posta elettronica recante la denominazione "RLS", con accesso dalla propria postazione di lavoro.
5.4. Prevenzione del mobbing lavorativo
Fermo restando quanto previsto dal CCNL in relazione al mobbing lavorativo, la Compagnia si impegna, nell'ambito delle proprie competenze, ad assicurare un ambiente di lavoro ispirato alla tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona nonché a principi di correttezza nei rapporti interpersonali, anche nel rispetto delle policy del Gruppo.
Le Parti - nel manifestare l'importanza delle tematiche riguardanti le violenze morali e le persecuzioni psicologiche in ambito lavorativo - promuoveranno azioni di informazione, prevenzione e tutela al riguardo e, ove necessario, interverranno anche con iniziative mirate.
Inoltre, in riferimento a quanto già previsto dall'articolo 51 del CCNL, le Parti concordano nel costituire un "Organismo Aziendale paritetico tra Azienda e RSA sul mobbing" che redigerà un regolamento operativo con gli obiettivi di prevenzione e monitoraggio.
Tale Organismo sarà composto da un numero massimo di tre membri designati dalla Compagnia e tre membri designati dalle RSA, che saranno nominati e si incontreranno entro 3 mesi dalla data di stipula del presente CIA.

6. Orario di lavoro
6.1. Orario Compagnia
La Compagnia aprirà secondo i seguenti orari:
• dal lunedì al giovedì dalle ore 08,00 alle ore 20,00
• il venerdì dalle ore 08,00 alle ore 17,00
6.2. Orario di lavoro del personale amministrativo
L'orario di lavoro è fissato in 37 ore settimanali, distribuite in 5 giorni dal lunedì al venerdì.
L'Azienda applicherà i seguenti orari:
• dalle ore 08,30 alle ore 17,30 nei giorni dal lunedì al giovedì;
• dalle ore 08,30 alle ore 13,30 nella giornata di venerdì;
• pausa pranzo: un'ora dalle ore 12,30 alle ore 14,30.
6.3. Flex-time
È prevista flessibilità negli orari d'ingresso e di uscita nei seguenti termini.
Dal lunedì al giovedì:
• ingresso: dalle 08,00 alle 09,30
• uscita: dalle 17,00 alle 18,30
Il venerdì:
• ingresso: dalle 08,00 alle 09,30
• uscita: dalle 12,30 alle 16,00
Pausa pranzo: ferma la fascia obbligatoria di presenza (dal lunedì al giovedì ore 9,30-17,00; il venerdì ore 9,30-12,30), per il personale full time è prevista la possibilità di effettuare una pausa pranzo da un minimo di 30 minuti ad un massimo di due ore nell'intervallo compreso tra le 12,30 e le 14,30.
È facoltà del dipendente sia full time che part time usufruire del flex time all'ingresso, in uscita ed in pausa pranzo per cui non è necessaria autorizzazione scritta.
Tale sistema è applicato sul periodo pari ad un mese con la possibilità di riportare al mese successivo un monte ore massimo di 8 ore in negativo e di 10 ore in positivo.
Fermo restando il monte ore, di cui sopra, le eccedenze positive (la fascia di flessibilità giornaliera), se autorizzate, rientrerà o nell'ambito del flex-time.
Tale monte ore è utilizzabile anche per permessi retribuiti all'interno della fascia obbligatoria di presenza, in questo caso sarà necessaria l'autorizzazione scritta del responsabile.
I permessi indicati possono essere fruiti a mezz'ore, a ore e a giorni.
Ai dipendenti sarà data la possibilità di verificare il monte ore in essere, anche rispetto alla situazione aggiornata alla giornata lavorativa precedente.
Si rimanda a quanto previsto dall'articolo 4 per l'orario di riferimento in caso di corsi di formazione sia in presenza che on line e la medesima gestione sarà richiesta anche in caso di riunioni pianificate con un preavviso di 48 ore.
6.4. Orario liquidatori
L'orario dei liquidatori è di 37 ore settimanali, distribuite in 5 giorni dal lunedì al venerdì. L'attività dei liquidatori verrà svolta secondo le seguenti due tipologie di orario:
Orario A
Dal lunedì al giovedì:
• ingresso: dalle 08,00 alle 09,30
• uscita: dalle 17,00 alle 18,30
Il venerdì:
• ingresso: dalle 08,00 alle 09,30
• uscita: dalle 12,30 alle 16,00
Orario B - applicabile ai lavoratori che lo abbiano concordato con la Compagnia
Da lunedì al giovedì:
• ingresso: dalle 09,00 alle 10,30
• uscita: dalle 18,00 alle 19,30
il venerdì:
• ingresso: dalle 09,00 alle 10,30
• uscita: dalle 14,00 alle 16,00
Con possibilità di prolungamento dell'orario di uscita fino alle ore 18,00 nella giornata di venerdì per garantire la copertura in caso di picchi di lavoro e comunque in misura non eccedente il 30% del personale della struttura.
Il prolungamento dell'orario dovrà essere comunicato con un preavviso minimo di 72 ore. Le ore lavorate oltre l'orario flex-time di cui sopra, dalle 16,00 alle 17,00, dovranno essere recuperate entro la settimana successiva e non oltre il mese di maturazione; dalle 17,00 alle 18,00 verrà applicata la disciplina sul lavoro straordinario stabilita dal CCNL.
Pausa pranzo: per il personale full time è prevista la possibilità di effettuare una pausa pranzo da un minimo di 30 minuti ad un massimo di due ore nell'intervallo compreso tra le 12,30 e le 14,30.
Per tutto quanto non specificato si fa riferimento all'art. "Flex Time".
Ai liquidatori che in accordo con la Compagnia seguono l'Orario B sarà corrisposta un'indennità economica pari a 2.100 Euro lordi annui pagata in quote mensili uguali. Tale indennità sarà riconosciuta solo ai liquidatori assunti prima del 2012 e che non percepiscano già un'indennità "ad personam non assorbibile ex indennità di turno".

7. Straordinario
Le ore di lavoro straordinario, ove richieste dalla Compagnia, saranno effettuate con frazioni minime di 30 minuti.
1. Full time: le ore di lavoro straordinario, ad esclusione delle prime 50 ore che confluiranno nella banca delle ore, saranno retribuite con le maggiorazioni orarie previste dal CCNL;
2. Part time: le ore eccedenti il proprio orario di lavoro, (lavoro supplementare), ad esclusione delle prime 50 ore che confluiranno nella banca delle ore, saranno retribuite, come condizione di miglior favore, con una maggiorazione del 25%.

8. Reperibilità
Si concorda che rientrano nella reperibilità strutturale oltre al personale individuabile nella sola area I.T./CED operante direttamente sui sistemi di produzione (Hardware e Software) anche i programmatori e gli analisti come di seguito specificato.
L'effettiva prestazione della reperibilità strutturale si intende attivata dopo 30 giorni rispetto alla data di richiesta da parte della Compagnia.
Si concorda che lo scopo della reperibilità strutturale è la gestione di improvvise anomalie di funzionamento dei sistemi legati alla produzione.
In conseguenza non sono riconducibili a reperibilità strutturale, ad esempio, interventi di patching, deploy applicativi e qualsiasi altra attività pianificata; non sono riconducibili a reperibilità strutturale necessità relative ad elaborazioni e situazioni straordinarie sui sistemi informativi.
Qualora il personale di cui sopra si trovi nelle condizioni previste dall'art. 102 del CCNL ha diritto ad essere esonerato dall'applicazione di tale istituto.
La reperibilità strutturale è vincolata ai seguenti criteri:
System Support e ruoli legati all'ambiente di produzione:
• interventi solo all'interno della propria area di competenza;
• al di fuori dell'orario di lavoro ordinario;
• non più di 7 giorni consecutivi di reperibilità, elevabili fino a 15 giorni in caso di assenze del personale reperibile da matrice e comunque previo consenso del dipendente;
• almeno una settimana di non reperibilità fermo restando i vincoli dell'attuale CCNL (massimo 80 giorni l'anno elevabili a 140 con il consenso del dipendente), salvo i casi “eccezionali" definiti al punto precedente.
Service Desk:
• interventi solo all'interno della propria area di competenza;
• la reperibilità è prevista al di fuori dell'orario di lavoro, secondo gli orari e i giorni di apertura della Compagnia e del Contact Center esterno;
• non più di 6 giorni consecutivi di reperibilità;
• un numero di giorni di non reperibilità consecutiva pari o superiori a quelli effettuati in reperibilità fermo restando i vincoli dell'attuale CCNL (massimo 80 giorni l'anno elevabili a 140 con il consenso del dipendente);
• sono oggetto di reperibilità i problemi relativi ai sistemi, hardware e software.
L'indennità giornaliera spettante per la reperibilità strutturale al di fuori dell'orario di lavoro ordinario è di euro 80 lordi.
L'indennità giornaliera spettante per la reperibilità strutturale in orario di apertura della Compagnia è di euro 65 lordi.
A tale indennità andrà sommata la normale retribuzione per gli straordinari per il tempo effettivamente prestato, comprensiva delle eventuali maggiorazioni notturne o festive.
Inoltre si stabilisce che qualsiasi strumento venga utilizzato dal dipendente per rendere efficace la reperibilità strutturale è da intendersi completamente a carico della Compagnia.
Qualora il dipendente in reperibilità fosse chiamato a prestare la propria attività oltre le ore 24,00 gli verrà garantito un riposo compensativo nella giornata immediatamente successiva pari a 11 ore consecutive ai sensi del D. Lgs. N.66 del 2003 e successive modifiche. Tutte le forme di reperibilità attualmente in essere dovranno essere allineate ai criteri del CCNL e del presente Contratto Integrativo Aziendale.

9. Part time
Fermo restando quanto è previsto dalla vigente normativa, le Parti condividono l'importanza nel regolamentare l'istituto del part-time.
Criteri di accesso
• La richiesta proveniente dal dipendente di passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà essere motivata e potrà essere presentata solo dai dipendenti con almeno due anni di anzianità inquadrati fino alla posizione organizzativa 2 (5 livello) dell'area professionale B (sec. CCNL Ania);
• La Compagnia si riserva di prendere in considerazione le richieste di passaggio part- time presentate dal personale inquadrato nella posizione organizzativa 3 dell'area professionale B (6 livello);
• L'accoglimento di richieste di passaggio a rapporto di lavoro a tempo parziale viene regolamentato sulla base dei seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
1. comprovati motivi di salute di un familiare del richiedente, nel dettaglio marito/convivente, figlio/a, padre, madre;
2. comprovati e gravi motivi familiari;
3. altre esigenze di carattere personale specificate e comprovate.
A parità di condizioni nei suddetti criteri la precedenza sarà riservata ai dipendenti con maggior anzianità.
• La Compagnia garantisce che saranno accolte le richieste di riduzione da tempo pieno a tempo parziale fino al raggiungimento di una soglia minima del 10% dello staff totale salvo nei casi di comprovati motivi di salute del dipendente certificati dal medico competente.
Durata
La modalità a tempo parziale non potrà avere durata inferiore a 6 mesi per tutto il personale. Potranno essere valutate anche richieste inferiori alla durata di 6 mesi al sussistere di condizioni di carattere eccezionale da valutare di volta in volta anche nel rispetto delle esigenze organizzative.
Condizioni
• L'accoglimento delle richieste fino al raggiungimento di una soglia minima del 10% (dello staff totale) sarà subordinato alla compatibilità con le esigenze organizzative e produttive aziendali;
• Il dipendente a cui verrà concesso il part-time potrà essere adibito ad altri ruoli coerenti con il livello di appartenenza;
• I richiedenti riceveranno comunque risposta entro 30 giorni dalla domanda;
• La decorrenza della variazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ove venga accolta la richiesta, avrà decorrenza il primo giorno del mese successivo.
Tipologie di part time
Il dipendente potrà richiedere il passaggio del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo le seguenti tipologie:
• part-time orizzontale: la distribuzione delle ore di lavoro sarà dal lunedì al venerdì, con flessibilità come previsto dal presente accordo;
• part-time verticale: la distribuzione delle ore di lavoro sarà strutturata secondo le esigenze organizzative e produttive aziendali.
L'orario settimanale per il part time verticale non potrà essere superiore a 32 ore settimanali. La Compagnia si riserva di comunicare ai dipendenti l'apertura di bandi per la trasformazione del contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale.
Le adesioni provenienti dai dipendenti nell'ambito di questi bandi saranno valutate ed accolte dalla Compagnia in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive.

14. Piano di richiesta ferie
[…] le ferie e i permessi andranno di norma smaltiti entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di maturazione.
[...]

28. Interprete per dipendenti audiolesi
La Compagnia si impegna a fornire a proprie spese un interprete e/o supporti informatici per i dipendenti audiolesi, in occasione di assemblee sindacali, incontri con i dipendenti, al fine di consentire agli stessi la fruizione di tali eventi in modo paritetico.

Dichiarazione aziendale in tema di Smart Working
In considerazione dell'importanza dell'istituto dello smart working per l'impatto positivo sulla conciliazione vita privata - lavoro e sulla sostenibilità ambientale, l’azienda, preso atto di quanto richiesto dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali relativamente agli impatti legati alla riduzione di flessibilità generati dalla policy in essere, provvederà a modificare la policy unilaterale riconoscendo 2 gg a settimana a far data dal 13 maggio 2024.