Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA
Pos. 750/UffVII/N43
Roma, data del protocollo
OGGETTO: Procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio - Adunanza plenaria del Comitato di Verifica per le cause di servizio del 4 febbraio 2026: richieste di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di lesioni e/o infermità e/o decesso conseguenti ad infortunio in itinere e ad infortunio in servizio.
Indicazioni procedurali e documentazione necessaria.
ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO […omissis…]
Si fa riferimento al procedimento amministrativo di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni, disciplinato dal DPR 29/10/2001 n. 461, per il quale sono state fornite dettagliate istruzioni sugli adempimenti degli Uffici competenti alle varie fasi endoprocedimentali, in particolare con le circolari del 9 aprile 2014, del 20 dicembre 2021 e del 7 luglio 2024 che si intendono confermate nel loro contenuto.
Con la presente si intende rappresentare quanto statuito dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nell’Adunanza Plenaria dello scorso 4 febbraio 2026 con le allegate delibere (All. 1 e 2), in merito alla trattazione dei procedimenti di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità/lesioni ovvero del decesso conseguenti a:
1) infortunio in itinere
2) infortunio occorso durante l’orario di lavoro
1) Richieste di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità /lesioni o decesso, conseguenti ad infortunio in itinere
Nella citata Adunanza Plenaria del 4 febbraio 2026 il Comitato di Verifica, sulla base della consolidata giurisprudenza dei Tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, ha deliberato (All. 1) che i presupposti indispensabili affinché le lesioni e/o le infermità conseguenti ad infortunio in itinere possano considerarsi dipendenti da causa di servizio sono:
"-il nesso causale tra il percorso e l'evento-infortunio;
-il nesso eziologico, sia pure occasionale, tra l’itinerario e l’attività lavorativa;
- l'assenza, in capo al dipendente, di condotte connotate da dolo o colpa grave che abbiano inciso nel determinismo causale dell'infortunio ….. fermo restando il carattere necessitato dell'uso del mezzo privato".
Nello specifico, nel corso dell’Adunanza plenaria lo stesso Consesso ha avuto modo di precisare che sarà onere del dipendente dichiarare, contestualmente all’istanza di riconoscimento, la necessità - anche di carattere personale - dell’uso del mezzo privato, mentre l’Amministrazione avrà cura di evidenziare eventuali valutazioni difformi rispetto a quanto dichiarato dal dipendente stesso, ovvero l’eventuale sussistenza di dolo o colpa grave che escludano il nesso causale.
2) Richieste di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità /lesioni o decesso, conseguenti ad infortunio in servizio.
Nella citata delibera (All. 2), il Comitato di Verifica ha individuato i presupposti in presenza dei quali l’infortunio durante l’orario di lavoro può ritenersi dipendente da causa di servizio:
''se sussiste un nesso causale tra l'infortunio e fatti di servizio;
se sussiste un nesso causale tra l'infermità/lesione e l'infortunio.
I fatti di servizio possono originare da tre fonti: obblighi, ordini, finalità.
Il nesso causale tra l'infortunio e i fatti di servizio, pertanto, può ritenersi sussistente, quando l’infortunio sia accaduto nell’espletamento delle mansioni o anche di compiti connessi e /o strumentali. Il nesso è escluso nel caso di condotte del dipendente connotate da dolo o dalla colpa grave.”.
In occasione dell’Adunanza plenaria, lo stesso Consesso ha avuto modo di precisare che, sulla base della consolidata giurisprudenza dei Tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, il dipendente dovrà allegare elementi utili a dimostrare il fatto storico dell’infortunio, il nesso causale tra l’infortunio e l’attività di servizio, nonché il nesso causale tra l’infermità/lesione riportata e l’infortunio.
L’Amministrazione dovrà, invece, evidenziare l’eventuale sussistenza di colpa grave o dolo del dipendente, nonché l’esistenza di altri elementi atti ad escludere la sussistenza delle causalità sopra descritte.
Al riguardo, si allega la scheda informativa (All. 3) - da compilare a cura del competente Reparto - redatta sulla base delle informazioni sopra evidenziate.
Illustrato quanto deliberato dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio in relazione ai procedimenti di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio conseguenti ad incidenti in itinere e in servizio, si invitano gli Uffici in indirizzo a dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare al personale amministrato, incluso quello assente a qualsiasi titolo, affinché le richieste di riconoscimento riportino in maniera circostanziata e completa i presupposti individuati per la riconducibilità al servizio delle infermità/lesioni.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Zottola)
ALLEGATO 1
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO
nell’adunanza plenaria n. 1 del 4 febbraio 2026;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461;
VISTO l’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1973, n. 1092;
VISTA la convocazione del Presidente del Comitato in data 08.01.2026.
CONSIDERATO che, sulla base della consolidata giurisprudenza di Tar, Consiglio di Stato e Corte dei conti, i presupposti indispensabili affinché lesioni e/o infermità e/o decesso conseguenti a infortunio in itinere possano considerarsi dipendenti da causa di servizio sono: il nesso causale tra il percorso e l’evento-infortunio; il nesso eziologico, sia pure occasionale, tra l’itinerario e l’attività lavorativa; l’assenza, in capo al dipendente, di condotte connotate da dolo o colpa grave che abbiano inciso nel determinismo causale dell’infortunio;
CONSIDERATO, altresì, che, sulla base della medesima giurisprudenza, il dipendente deve allegare e provare la sussistenza dei primi due presupposti, mentre l’amministrazione deve provare la eventuale sussistenza di dolo o colpa grave del dipendente, che escludano il nesso causale;
CONSIDERATO che resta fermo il carattere necessitato dell’uso del veicolo privato;
RITENUTO di doversi conformare, nella valutazione delle istanze intese al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni/infermità/decesso conseguenti ad infortunio in itinere, ai principi enucleati dalla ridetta giurisprudenza;
UDITI i relatori Cons. Giuseppina Mignemi e Gen. Roberto Rossetti;
DELIBERA
che i presupposti indispensabili affinché lesioni e/o infermità conseguenti a infortunio in itinere possano considerarsi dipendenti da causa di servizio sono:
- il nesso causale tra il percorso e l’evento-infortunio;
- il nesso eziologico, sia pure occasionale, tra l’itinerario e l’attività lavorativa;
- l’assenza, in capo al dipendente, di condotte connotate da dolo o colpa grave che abbiano inciso nel determinismo causale dell’infortunio.
Presupposti da interpretarsi nei sensi di cui al parere.
Accertata la sussistenza dei ridetti presupposti, le lesioni e/o infermità conseguenti all’infortunio in itinere potranno considerarsi dipendenti da causa di servizio, ove riconducibili a detto infortunio, sulla base degli ordinari criteri medico-legali, fermo restando il carattere necessitato dell’uso del mezzo privato, sulla base degli elementi forniti.
ALLEGATO 2
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO
nell’adunanza plenaria del 4 febbraio 2026;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1973, n. 1092;
VISTA la convocazione del Presidente del Comitato in data 08.01.2026;
CONSIDERATO che, sulla base della consolidata giurisprudenza di Tar, Consiglio di Stato e Corte dei conti, l’infortunio occorso durante l’orario di lavoro può ritenersi dipendente da causa di servizio: se sussiste un nesso causale tra l’infortunio e fatti di servizio; se sussiste un nesso causale tra l’infermità/lesione e l’infortunio. I fatti di servizio possono originare da tre fonti: obblighi, ordini, finalità. Il nesso causale tra l’infortunio e i fatti di servizio, pertanto, può ritenersi sussistente, quando l’infortunio sia accaduto nell’espletamento delle mansioni o anche di compiti connessi e/o strumentali. Il nesso è escluso nel caso di condotte del dipendente connotate da dolo o dalla colpa grave.
CONSIDERATO, altresì, che, sulla base della medesima giurisprudenza, il dipendente che ha subito l’infortunio dovrà allegare elementi utili a dimostrare il fatto storico dell’infortunio, il nesso causale tra detto infortunio e l’attività di servizio, nonché il nesso causale tra l’infermità/lesione riportata e l’infortunio. L’Amministrazione dovrà, invece, provare l’eventuale sussistenza di colpa grave o dolo del dipendente, nonché l’eventuale esistenza di altri elementi atti ad escludere la sussistenza del nesso causale tra l’infortunio e i fatti di servizio, nonché tra l’infermità/lesione e l’infortunio;
RITENUTO di doversi conformare, nella valutazione delle istanze intese al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni/infermità/decesso conseguenti ad infortunio occorso in servizio, ai principi enucleati dalla ridetta giurisprudenza;
UDITI i relatori Cons. Giuseppina Mignemi e Ten. Col. Pietro Mutolo;
DELIBERA
che l’infortunio occorso durante l’orario di lavoro può ritenersi dipendente da causa di servizio:
- se sussiste un nesso causale tra l’infortunio e fatti di servizio;
- se sussiste un nesso causale tra l’infermità/lesione e l’infortunio.
I fatti di servizio possono originare da tre fonti: obblighi, ordini, finalità.
Il nesso causale tra l’infortunio e i fatti di servizio, pertanto, può ritenersi sussistente, quando l’infortunio sia accaduto nell’espletamento delle mansioni o anche di compiti connessi e/o strumentali.
Il nesso è escluso nel caso di condotte del dipendente connotate da dolo o dalla colpa grave.
Il dipendente che ha subito l’infortunio dovrà allegare elementi utili a dimostrare il fatto storico dell’infortunio, il nesso causale tra detto infortunio e l’attività di servizio, nonché il nesso causale tra l’infermità/lesione riportata e l’infortunio.
L’Amministrazione dovrà, invece, provare l’eventuale sussistenza di colpa grave o dolo del dipendente, nonché l’eventuale esistenza di altri elementi atti ad escludere la sussistenza del nesso causale tra l’infortunio e i fatti di servizio, nonché tra l’infermità/lesione e l’infortunio.
SCHEDA INFORMATIVA
ALLEGATO 3
Per istanza di riconoscimento infermità contratta in servizio e/o per causa di esso
PER PATOLOGIE TRAUMATICHE (Infortuni in servizio ed itinere)
COGNOME: _____________________________ NOME: _____________________________________
LUOGO e DATA di NASCITA: ____________________________________________________________
QUALIFICA: ___________________________________________________________________________
IN SERVIZIO DAL: _______________________________________
IN CONGEDO DAL: ______________________________________
1) In caso di trauma in servizio precisare la compatibilità di tempo modo e luogo con il servizio:
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2) In caso di incidente " in itinere" oltre alla compatibilità di tempo modo e luogo con il servizio, inviare, se presenti copia del rapporto dell'organo di polizia intervenuto e gli atti definitivi eventualmente adottati dall'Autorità Giudiziaria.
In caso di utilizzo del mezzo privato, con riferimento alla dichiarazione del dipendente allegata all'istanza:
. Non si hanno osservazioni in relazione a quanto rappresentato dall'interessato
. Si rileva che (evidenziare eventuali circostanze da riferire in relazione all'uso del mezzo privato necessitato ovvero profili di dolo o colpa grave)
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Luogo __________________________________
IL DIRIGENTE
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