Cassazione Penale, Sez. 1, 22 giugno 2026, n. 22923 - Cronotachigrafi alterati e turni massacranti: confermata la condanna per associazione per delinquere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta da
Dott. CASA Filippo - Presidente
Dott. MAGI Raffaello - Relatore
Dott. TOSCANI Eva - Consigliere
Dott. RUSSO Carmine - Consigliere
Dott. NATALINI Aldo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
A.A. nata a V il (Omissis)
avverso la sentenza del 17/03/2025 della Corte d'appello di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;
vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale Maria Francesca Loy ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
vista la memoria difensiva del 4 marzo 2026;
Fatto
1. Il Tribunale di Novara con sentenza emessa in data 18 aprile 2023 ha affermato la penale responsabilità di A.A. in riferimento alla contestazione di associazione per delinquere (con ruolo di promotrice) finalizzata alla commissione di più delitti di alterazione dei dispositivi di sicurezza posti a tutela dei lavoratori dell'autotrasporto (in ciò riducendo la originaria contestazione in fatto di cui al capo n. 1 della rubrica). In riferimento ai fatti di cui al capo n.2 il Tribunale, previa riqualificazione giuridica nelle diverse fattispecie di cui agli articoli 610 e 611 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
1.1. La Corte di Appello di Torino con sentenza emessa in data 17 marzo 2025 ha rideterminato la pena inflitta, confermando nel resto la decisione di primo grado. Vi è condanna al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.g
2. Secondo quanto accertato in sede di merito, l'imputata avrebbe partecipato, con un ruolo verticistico, ad un'associazione per delinquere, insieme a B.B. e C.C. (coimputati nel medesimo procedimento), finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti, commessi nell'ambito di varie società e cooperative tutte riconducibili allo stesso gruppo societario facente capo alla famiglia B.B.. Più precisamente, i delitti-scopo sono stati ritenuti quelli di cui all'art. 437 cod. pen. perché gli imputati, costringendo i dipendenti a formare dei falsi dischi cronotachigrafi da mostrare alla polizia stradale in caso di controlli e al fine di evitare le contravvenzioni derivanti dal mancato rispetto della normativa di sicurezza sul massimo di ore di guida consentite, alteravano il funzionamento dei cronotachigrafi. Tali stratagemmi consistevano sia nell'esibizione di false attestazioni inerenti ai giorni di riposo, sia nel sistema denominato del "doppio disco", consistente nell'inserire nel cronotachigrafo due fogli di registrazione, come se a bordo del veicolo vi fossero due autisti, togliendo dopo le prime nove ore di guida il primo disco e continuando a guidare utilizzando il secondo, nel quale le prime nove ore risultavano di riposo. Simili comportamenti, in tesi accusatoria, sono stati idonei ad ingenerare nelle persone offese uno stato di coartazione psicologica che le ha portate ad accettare le deteriori ed illegali condizioni di lavoro, con corrispondente profitto ingiusto in favore della società, consistente nel risparmio economico derivante dal reiterato impiego di un solo autista, nei più brevi tempi di consegna della merce, nonché nel risparmio sulle buste paga, considerato che le ore lavorate dagli autisti in eccesso ai limiti di legge venivano attribuite sotto voci differenti da quella stipendiale. Simili condotte, inoltre, avrebbero creato dei danni alla salute delle vittime, oltre al rischio di seri danni per la propria e l'altrui incolumità, atteso l'aumento del rischio di incidenti stradali.
3. Quanto alle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, viene in rilievo, anzitutto, la testimonianza di D.D., odierna parte civile, che ha lavorato come autotrasportatore presso la cooperativa NP Service, che "distaccava" i lavoratori presso la B.B. Trasporti. Dopo aver lavorato nei primi anni circa 7 ore al giorno, a seguito dell'aumento degli affari della B.B. Trasporti, la giornata lavorativa ha iniziato ad essere dalle 04:00 alle 20:00 - 21:00, per un monte complessivo mensile di 312 - 315 ore, a fronte delle 168 consentite dalla normativa e dalla contrattazione collettiva. D.D. ha riferito di essersi opposto, con altri colleghi, al sistema del cd. doppio disco, e di aver continuato a consegnare, al termine della giornata lavorativa, un unico disco cronotachigrafo. La società, dunque, per occultare simili attività illecite, era solita sopprimere tali dischi, rilasciando documenti con i quali si attestava falsamente che il lavoratore non aveva utilizzato un veicolo rientrante nella categoria dei mezzi pesanti o addirittura che aveva goduto di un giorno di ferie. Secondo quanto riferito dal D.D., coloro che si rifiutavano di sottostare a tale sistema criminale venivano minacciati da A.A. e B.B. di essere "lasciati a casa", minaccia che, nel caso di D.D., si è poi concretizzata, avendo lo stesso visto diminuire di un terzo la propria retribuzione mensile. A.A. e B.B., inoltre, avrebbero deciso di cessare il rapporto di lavoro con la cooperativa NP Service per fondarne una nuova (la TNO Trasporti Nord Ovest), nella quale sono confluiti i soli autisti che si erano conformati alla prassi illecita.
Ulteriore parte civile escussa è E.E., anch'egli autotrasportatore presso la NP Service, che ha riferito di aver ricevuto le varie direttive da B.B., talvolta tramite il suo "portavoce" C.C., mentre la A.A. era colei che firmava le schede di rapporto ove erano indicate le consegne da effettuare nel corso della giornata. La giornata di lavoro del E.E. iniziava verso mezzanotte, per terminare intorno alle 18, circostanza che lo ha indotto ad adottare il sistema del doppio disco. Nei casi in cui E.E. non utilizzava tale meccanismo, l'addetto presente all'Ufficio rientri compilava un documento che attestava falsamente che il lavoratore non aveva utilizzato un veicolo rientrante nella categoria dei mezzi pesanti. La parte civile ha precisato di non aver mai ricevuto pressioni esplicite per sottostare a tale sistema (al quale si è conformato per mantenere il proprio posto di lavoro), ha evidenziato come simili prassi fossero del tutto comuni e ha segnalato che alcuni colleghi, quando si sono lamentati con B.B. del carico di lavoro, si sono visti rispondere in più occasioni "o è così o state a casa". Il teste ha anche parlato della vicenda di F.F., collega deceduto per un incidente stradale mentre guidava il proprio automezzo e che aveva più volte protestato per gli estenuanti turni di lavoro. Infine, ha precisato che le ore lavorate in eccesso rispetto ai limiti di legge non sono state retribuite a titolo di straordinario e che le voci fittizie inserite nella busta paga non corrispondevano a quanto dovuto ai lavoratori per il lavoro effettivamente svolto.
4. A seguito delle denunce di D.D. e E.E., sono state svolte delle indagini, dalle quali è emerso che: gli autotrasportatori svolgevano, mensilmente, un totale tra le 250 e le 320 ore di lavoro (a fronte delle 168 consentite per legge), con picchi di anche oltre 21 ore al giorno; nelle buste paga non sono risultati emolumenti a titolo di "lavoro straordinario"; a seguito di controlli stradali, gli autotrasportatori si scambiavano frequentemente veicoli e carte tachigrafiche o sostituivano tali dischi; F.F., stando all'esposto presentato dal fratello, tra il febbraio e il luglio del 2013 (ossia pochi mesi prima della morte) aveva lavorato in media oltre 330 ore al mese.
Altra testimonianza è quella di G.G., impiegato presso la NP Service con la funzione di gestione del personale nei rapporti con la B.B. Trasporti, il quale ha riferito che A.A. gli ha duramente imposto, nel caso in cui fosse emerso un disco cronotachigrafo indicante una violazione delle ore di guida, di eliminarlo e di sostituirlo con un documento che attestasse falsamente che il lavoratore non aveva utilizzato un veicolo rientrante nella categoria dei mezzi pesanti, e che in caso contrario avrebbe dovuto pagare egli stesso le sanzioni amministrative comminate. Nella compilazione di tali attestazioni, G.G. ha notato che alcuni autotrasportatori, specie quelli stranieri, lavoravano effettivamente sino a 15/18 ore al giorno. Infine, ha segnalato che A.A. aveva assunto un ruolo decisamente direttivo all'interno della B.B. Trasporti.
Sono poi stati escussi altri sette lavoratori, che hanno sostanzialmente confermato le dichiarazioni di D.D. e E.E.. Uno di essi, H.H., ha anche raccontato che F.F., il giorno del sinistro mortale, dopo aver terminato la propria giornata lavorativo alle ore 03:00, ha ricevuto l'ordine di riprendere il servizio alle 05:00, e che, poco prima dell'incidente, F.F. lo aveva contattato, confessandogli di sentirsi stanco per il troppo poco tempo di riposo. Anche un amico di F.F. e suo fratello hanno riferito di aver ricevuto confidenze in ordine al carico di lavoro eccessivo.
In seguito, si è dato conto delle testimonianze acquisite su istanza della difesa, e precisamente di dodici lavoratori. Tra essi, I.I. ha dichiarato di aver lavorato circa 250 ore mensili complessive e che le ore eccedenti il limite massimo venivano retribuite in busta paga con voci diverse da quella dedicata al lavoro straordinario. Lo stesso ha negato di aver mai sostituito il disco del cronotachigrafo o subito pressioni o minacce, ma ha ricordato che i lavoratori che si rifiutavano di fare ciò venivano "lasciati a casa".
Per quanto concerne gli esami degli imputati, A.A. ha negato di aver avuto alcun rapporto diretto con gli autisti delle cooperative appaltatrici ed ha riferito di essersi stupita quando era venuta a sapere, nell'ottobre del 2015, della già citata prassi dei doppi dischi.
A tutto ciò devono aggiungersi le produzioni documentali, che, per come ritenuto nella decisione di primo grado, hanno dato conto di numerose irregolarità, sia in riferimento alle ore di lavoro risultanti dagli orari di timbratura che in relazione, con riferimento ad un gran numero di autisti, alla presenza di doppi o anche tripli dischi.
5. Il Tribunale, in sede valutativa, ha spiegato le notevoli differenze tra la realtà descritta dai testimoni dell'accusa e quella riferita dai testimoni della difesa (tutte ritenute dichiarazioni credibili e attendibili), facendo riferimento alla differenza tra le consegne a corto raggio (effettuate, tra gli altri, dai soggetti escussi su istanza della difesa) e quella a lungo raggio (effettuate invece dai soggetti sentiti su iniziativa dell'accusa).
In riferimento al reato associativo il Tribunale ha ritenuto i tre soggetti legati da un vincolo stabile, volto a preservare lo status quo aziendale, fondato su prassi illecite volte ad aggirare la normativa sulle ore massime di guida. I tre imputati sono stati ritenute figure chiave che intervenivano quando era necessario per assicurare il mantenimento delle prassi illecite: C.C. con mansioni operative immediate, ed in posizione più vicina agli autisti; B.B. con competenze specifiche nella gestione degli itinerari di consegna e che forniva con grande frequenza indicazioni e ordini ai singoli autotrasportatori; A.A. che interveniva direttamente solo in situazioni più critiche, mostrando grande forza intimidatrice e prevaricatrice al fine di mantenere in piedi il sistema illecito.
6. In appello la difesa della A.A. ha chiesto l'assoluzione dell'imputata, sia insistendo sulla non decisività delle prove relative alla sussistenza delle irregolarità sul conteggio delle ore di guida, che ribadendo l'insufficienza degli elementi acquisiti per ritenere sussistente l'indeterminatezza del piano criminoso e il vincolo associativo tra gli imputati. La stessa difesa ha poi ritenuto non raggiunta la prova dell'esistenza dell'elemento soggettivo ed ha infine concentrato l'attenzione sull'erronea attribuzione della qualifica di promotore o capo.
La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado in punto di responsabilità. Condivisa la valutazione complessiva delle testimonianze operate dal Primo Giudice, ha poi ribadito la rilevanza della documentazione prodotta. Difatti, se è vero che gran parte dei documenti acquisiti erano relativi ad un solo segmento del periodo in contestazione (settembre e parte di ottobre 2015), ritiene che la difesa abbia operato una indebita parcellizzazione del materiale istruttorio, che, invece, il giudice di primo grado avrebbe correttamente considerato in maniera unitaria, esaminando i documenti alla luce delle testimonianze.
Per quanto riguarda lo stabile vincolo associativo e la presenza di una struttura organizzativa adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi dell'associazione per delinquere, i tre imputati avrebbero utilizzato la struttura della società B.B. Autotrasporti e delle cooperative create ad hoc per attuare il programma criminoso, nella piena consapevolezza del fine illecito perseguito in via autonoma e ben distinta dall'attività propria della società B.B.. Quanto all'indeterminatezza del programma criminoso, il giudice di appello ritiene che gli imputati si siano associati certamente al fine di violare la disciplina relativa al massimo di ore di guida degli autisti, senza limitare la propria azione a specifiche occasioni, ma organizzandosi in modo tale da garantire per diversi anni la possibilità di applicare il consueto modus operandi criminoso ogni volta che servisse. Corretta e conforme alle risultanze processuali è ritenuta - dalla Corte di secondo grado - anche l'attribuzione all'imputata del ruolo di capo dell'associazione. Si ricorda, anzitutto, la testimonianza del G.G., che ha fornito numerosi elementi che consentirebbero di comprendere il ruolo svolto dalla predetta, avendo il medesimo più volte chiarito che a comandare fosse la A.A., la quale più volte gli aveva ricordato di essere "l'unica che comandava". Particolarmente significativo è ritenuto l'episodio, riferito dal testimone, che lo ha visto convocato dalla imputata, alla presenza di tutta la famiglia B.B., al fine di rimproverarlo e insultarlo pesantemente per non essersi attenuto alle sue indicazioni. Ciò a definitiva riprova degli equilibri interni al consesso familiare che conduceva la B.B. Trasporti. Altri elementi a sostegno dell'ipotesi accusatoria sono stati tratti dalle dichiarazioni del teste J.J., all'epoca compagno della figlia di A.A., che ha confermato sia il ruolo egemone dell'imputata all'interno della famiglia e dell'azienda, sia la sua tendenza a ricorrere alle minacce. Infine, ulteriori elementi significativi sono stati rinvenuti nelle dichiarazioni degli autotrasportatori escussi a dibattimento.
7. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.A., per mezzo del proprio difensore, affidando le proprie deduzioni a cinque motivi.
7.1. Con il primo motivo la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli elementi del fatto di reato previsto dall'art. 416 cod. pen., con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza di uno stabile vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso, che non sarebbero stati sufficientemente provati. Ad opinione della ricorrente, i giudici del merito non si sarebbero posti il problema concreto della distinzione tra concorso di persone nel reato scopo (unico nell'ipotesi accusatoria) rispetto alla esistenza di una vera e propria associazione a delinquere. La motivazione offerta dalla Corte di Appello sul punto sarebbe insufficiente, dal momento che non si sarebbe tenuto adeguato conto né della mancata di una struttura organizzata per realizzare un programma delittuoso indeterminato, né del fatto che esistessero legittime società commerciali, nell'ambito delle quali i soggetti coinvolti operavano legittimamente. Diverse sarebbero le prove documentali e testimoniali non correttamente considerate, e precisamente indicate dalla difesa. Inoltre, sempre in tesi difensiva, la Corte di secondo grado non avrebbe fatto retta applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sulla possibilità di un programma criminoso indeterminato diretto alla commissione di una serie indeterminata di delitti identici. Piuttosto, saremmo al massimo al cospetto di un concorso in autonomi reati compiuti solo in determinate occasioni, quando se ne sentiva il bisogno. Si insiste, in seguito, sulla liceità delle attività commerciali operate dalle ditte della famiglia B.B., e sul fatto che l'azienda non pianificasse viaggi su tratte fisse, né stipulasse contratti che imponevano orari rigidi o percorrenze predeterminate, circostanze che escluderebbero in radice la possibilità di una programmazione certa di un numero indeterminato di reati di cui all'art. 437 cod. pen.
Si deve anche considerare che la c.d. pratica dei doppi dischi sarebbe stata limitata a pochi casi, comprovati dalla documentazione sequestrata, e che la Corte abbia confuso tale tipologia di illeceità con la falsificazione delle attestazioni degli orari di lavoro nei documenti amministrativi interni. Tuttavia, solamente i dischi sarebbero i presidi antinfortunistici la cui violazione sarebbe idonea ad integrare il reato di cui all'art. 437 cod. pen.
7.2. Al secondo motivo di ricorso la difesa deduce vizio di motivazione in rapporto alla ritenuta penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen.
Più precisamente, la motivazione parrebbe viziata in riferimento all'esistenza o meno di plurimi reati ex art. 437 cod. pen., perché le Corti del merito avrebbero fatto confusione tra la semplice circostanza che i lavoratori lavorassero più ore del consentito e la circostanza, in tesi difensiva non provata, che vi fosse una costante e continua prassi di manomissione dei cronotachigrafi. Si ricorda, peraltro, che i datori di lavoro degli autotrasportatori erano le cooperative, e non la B.B. Autotrasportarti Srl. A ciò deve aggiungersi che i documenti sequestrati ricoprono un arco di tempo molto limitato, ossia meno di 40 giorni, a fronte di un capo di imputazione che riguarda condotte poste in essere dal 2009 al 2014. La difesa, in seguito, concentra l'attenzione sui vari elementi di prova che sarebbero stati erroneamente valutati dalla Corte di Appello.
7.3. Al terzo motivo di ricorso la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. A fronte di precise deduzioni difensive sulla mancata prova del dolo specifico richiesto dall'art. 416 cod. pen. vi sarebbe una mancanza grafica della motivazione.
7.4. Nel quarto motivo di ricorso la difesa deduce un ulteriore vizio di motivazione, ma sotto il diverso profilo della errata attribuzione alla stessa del ruolo di promotrice dell'associazione per delinquere, con correlati travisamenti.
Le testimonianze richiamate dalla Corte di appello a giustificazione delle proprie deduzioni sarebbero meramente generiche, "di colore", come dimostra, in tesi difensiva, l'analisi delle dichiarazioni del G.G., puntualmente indicate nel testo del ricorso. Nessun teste avrebbe riferito di episodi specifici di "comando" della imputata, ed anzi alcuni avrebbero persino escluso di aver mai ricevuto ordini o direttive dalla predetta. Inoltre, il ruolo di "proprietaria" delle varie società commerciali appare smentito per via documentale. Si riportano, infine, vari stralci della testimonianza di J.J., che sarebbero idonei a dimostrare le incongruità del ragionamento effettuato dai giudici del merito.
7.5 Con il quinto ed ultimo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione di legge ed un vizio di motivazione in riferimento alle statuizioni civili, alla condanna generica ai danni e alla provvisionale prevista in favore delle parti civile costituite. Ad opinione della difesa, la Corte di Appello di Torino non avrebbe consolidato quel pacifico e consolidato orientamento della Suprema Corte in base al quale nei reati associativi l'unica persona offesa è solo lo Stato, posto che il bene giuridico protetto è esclusivamente l'ordine pubblico. Da ciò discenderebbe l'impossibilità di considerare persona offesa o, comunque, danneggiata la persona fisica. A ciò si aggiunga la mancata individuazione di un nesso mediato, ma eziologicamente rilevante, tra i danni causati in maniera diretta dai reati fine dell'associazione a delinquere e le condotte associative che hanno garantito le condizioni per la loro determinazione. Sul punto, la Corte di secondo grado, nonostante le deduzioni difensive, non avrebbe offerto sufficiente motivazione. Infine, per quanto concerne la sola parte civile "Eredi F.F.", la difesa segnala una violazione ed errata applicazione di legge, in quanto le signore K.K., L.L., M.M. e N.N. ed il signore O.O. non possono considerarsi eredi del fu F.F., avendo gli stessi rinunciato all'eredità di quest'ultimo già nel 2013. Circostanza di cui l'odierna ricorrente sarebbe venuta a conoscenza solamente dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, e precisamente tramite una richiesta alla cancelleria della Volontaria giurisdizione del Tribunale di Novara. Ne consegue che deve ritenersi errato e non legittimo il riconoscimento in capo a tali soggetti della qualifica di eredi, e quindi di soggetti danneggiati.
Le argomentazioni difensive sono state ribadite con memoria depositata dall'avv. Rognoni in prossimità della trattazione.
Diritto
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare nuovi e non consentiti apprezzamenti in fatto.
2. Prendendo le mosse dal primo motivo, va rilevato che le doglianze muovono da una errata considerazione degli argomenti impiegati dalla Corte di merito a fini di conferma della decisione di primo grado.
Ed invero, nel caso oggetto del presente procedimento l'esistenza di una struttura associativa finalizzata alla commissione di più delitti di omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro non si è basata sulla mera considerazione della inerenza delle finalità illecite a strutture aziendali esistenti, quanto sulla considerazione del profilo funzionale che ha determinato - in modo organizzato e programmato - l'utilizzo in modo improprio delle cooperative collegate alla azienda B.B., con sviamento delle ordinarie finalità di impresa a scopi illeciti, realizzati mediante l'alterazione dei sistemi di prevenzione degli infortuni. Ciò risulta conforme - in tema di individuazione dei caratteri della fattispecie - all'insegnamento di questa Corte per cui è configurabile il delitto di associazione per delinquere nel caso in cui i singoli componenti di una società commerciale e, dunque, di un'organizzazione con finalità e scopi leciti, pongono in essere, in sinergia tra loro, attività illecite in esecuzione di comprovate direttive generali, loro impartite dai responsabili dell'organizzazione stessa, posto che la sovrapposizione o la coincidenza tra l'"ente sociale lecito" e quello "criminale" non deve essere totale, essendo sufficiente che il legame agevolato da una concomitanza spazio-temporale e, in tutto o in parte soggettiva, non trovi una spiegazione logica nei rapporti commerciali, ma si estrinsechi nel perseguimento di un progetto criminale condiviso (così Sez. 3, n. 11782 del 18/01/2023, D'offizi, Rv. 287178 - 01: fattispecie relativa ad attività sistematiche e durature, ascritte ai soci di una società commerciale, finalizzate all'adulterazione, con l'uso di zucchero e sostanze vietate, di vini illecitamente commercializzati come DOP o IGP).
Si tratta di un profilo ampiamente scrutinato in sede di merito con argomenti del tutto logici e basati su solide verifiche in fatto (incrocio tra dichiarazioni testimoniali e verifiche documentali), i cui esiti non possono essere ridiscussi nella presente sede di legittimità mediante riproposizione di tesi alternative.
In diritto è peraltro pacifico che l'esistenza della struttura associativa può essere riconosciuta anche in rapporto alla programmazione di più delitti omogenei, dovendosi ritenere decisiva la indeterminatezza del programma criminoso, nel caso in esame ampiamente e logicamente argomentata (ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere, è necessaria la prova dell'esistenza del programma di commettere un numero indeterminato di reati; tra le molte, v. Sez. 6, n. 9096 del 17/01/2013, Brocca, Rv. 254718 - 01).
3. Con il secondo, terzo e quarto motivo si ripropongono temi di merito (in punto di individuazione degli elementi di prova della responsabilità individuale, del ruolo ricoperto e del relativo elemento psicologico), il cui apprezzamento in sede di legittimità è precluso tutte le volte in cui il percorso argomentativo espresso in sede di merito non sia manifestamente illogico o del tutto scollegato dalla regola di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen.
E nel caso in esame non si ravvisano né aspetti di illogicità né scollamenti funzionali dalla regola di giudizio secondo cui l'affermazione di responsabilità è impedita dalla insorgenza di un ragionevole dubbio.
Ciò perché le deposizioni testimoniali evidenziate in sede di merito - in una con l'acquisizione della documentazione relativa ad un periodo di attività di trasporto delle merci - hanno consentito di asseverare la tesi di accusa senza alcuna smagliatura, essendo stata indicata in maniera concorde da più fonti la A.A. come colei che tendeva ad imporre l'uso degli strumenti e dei modi di alterazione del controllo delle prestazioni lavorative, sì da raggiungere - in modo illecito - gli obiettivi della massimizzazione dei profitti aziendali. In ciò vi è chiaro profilo dimostrativo del ruolo svolto dalla ricorrente nell'ambito dell'associazione, con motivazione del tutto adeguata anche in riferimento al profilo psicologico, posto che è la stessa natura delle condotte (imporre l'utilizzo degli strumenti illeciti pena l'accantonamento lavorativo) a svelare in modo inequivoco la consapevolezza e volontà della condotta delittuosa.
Le doglianze, pertanto, si mostrano del tutto generiche, posto che reiterano profili in fatto senza adeguato confronto con le puntuali ragioni della decisione. Va ricordato, in particolare, che la Corte di secondo grado offre una congrua spiegazione dei contenuti delle deposizioni indicate come favorevoli alla difesa, correlata al diverso ambito spaziale di utilizzo degli autisti, dunque, nessun profilo di incoerenza è rilevabile.
4. Il quinto motivo va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
Sono molteplici gli arresti di questa Corte, cui si sono attenuti i giudici del merito, in punto di responsabilità civile per danni mediati e indiretti correlati alla attività svolta da una associazione per delinquere (in tema di risarcimento del danno, è legittimato all'esercizio dell'azione civile nel processo penale non solo il soggetto passivo del reato, ma anche chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo con la conseguenza che, ove il reato si inquadri nel piano criminoso di un'associazione per delinquere, la cui commissione abbia facilitato l'esecuzione del reato fine (nella specie furto), il soggetto passivo è legittimato a costituirsi parte civile anche per il reato associativo in quanto danneggiato da quest'ultimo: v. Sez. 2, n. 31295 del 31/05/2018, P.c. in proc. La Montagna e altri, Rv. 273698 - 01)).
Nel caso in esame vi è stato - in sede di merito - accertamento incidentale delle condotte causative di danno (in punto di manomissione degli strumenti di sicurezza) il che rende manifestamente infondato il profilo di critica, anche in virtù del fatto che l'accertamento, come specificato nella decisione di primo grado, è limitato al danno morale, il rende generiche le deduzioni in punto di legittimazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 13 marzo 2026.
Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2026.
