Tipologia: CCNL
Data firma: 22 dicembre 1986
Validità: 01.02.1987 - 31.12.1989
Parti: Fipe eFilis-Cgil, Fis-Cisl, Uil-Filsic
Settori: Poligrafici e spettacolo, Pubblici esercizi-personale artistico a tempo determinato
Fonte: CNEL

Sommario:

Art. 1 Scrittura individuale
Art. 2 Protesta
Art. 3 Orario di lavoro
Art. 4 Lavoro straordinario
Art. 5 Retribuzione oraria
Art. 6 Riposo settimanale
Art. 7 Ferie
Art. 8 Festività
Art. 9 Malattia
Art. 10
Art. 11 Retribuzione giornaliera
Art. 12 Gratifica natalizia
Art. 13 Gratifica di ferie
Art. 14 Scritture fuori sede
Art. 15 Cause di forza maggiore
Art. 16 Norme disciplinari
Art. 17 Provvedimenti disciplinari
Art. 18 Trattamento di fine rapporto
Art. 19 Risoluzione anticipata della scrittura
Art. 20 Percentualizzazione degli istituti normativi
Art. 21 Contribuzione obbligatoria
Art. 22 Deposito cauzionale
Art. 23 Vertenze individuali di lavoro
Art. 24
Art. 25 Vertenze collettive di lavoro
Art. 26 Contributi sindacali
Art. 27 Validità e durata del contratto
Allegati
Tabella retribuzioni giornaliere personale artistico e figuranti scritturati da pubblici esercizi
Modalità di scrittura del personale artistico presso imprese di pubblico esercizio: sale da ballo, discoteche, locali, caffè concerto ecc.
• Assunzioni
• Contratto di scrittura
• Scritture fuori sede
• Lavoro straordinario
• Malattia
• Causa di forza maggiore
• Obblighi del lavoratore
Fac-simile contratto di scrittura
Legge 1982/297
Legge 1962/230
D.P.R. 1963/2053

Contratto nazionale di lavoro per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo

L'anno 1986, addì 22 del mese di dicembre, presso la sede della Federazione Italiana Pubblici Esercizi in Roma tra la Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe) […] con la partecipazione del Sindacato Italiano Locali da ballo (Silb) […] e la Filis-Cgil (Federazione italiana lavoratori informazione e spettacolo) […] con il Coordinamento nazionale del settore dei rappresentanti di Bologna, Milano, Torino, Trieste, Genova, Bolzano, Catania, Napoli, Palermo, Padova, Roma, Firenze, la Fis-Cisl (Federazione informazione spettacolo) […], la Uil Filsic (Federazione italiana lavoratori spettacolo informazione cultura) […]
Vista l'Ipotesi di Accordo del 9 dicembre 1986 si è stipulato il presente Contratto Nazionale di Lavoro da valere, limitatamente alle scritture a tempo determinato e alle prestazioni saltuarie ed alternate, per:
a) le aziende di pubblico esercizio con attività musicale, di ballo e/o di esecuzione di numeri di arte varia (sale da ballo, discoteche, dancing, locali notturni, caffè concerto e similari):
b) personale artistico (ballerini, cantanti, numeri di arte varia, solisti, ecc.), orchestrale, figuranti di sala, disk-jockey scritturati dalle aziende di cui al precedente punto a).
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Contratto:
- I cantanti, gli orchestrali facenti parte di complessi società di fatto o legalmente costituiti o alle dipendenze di capi-orchestra, in possesso di permesso di agibilità di cui l'articolo 10 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 e scritturati come tali;
- I numeri di arte varia e i cantanti, i solisti muniti del suddetto permesso di agibilità:
- I numeri di arte varia, i ballerini e gli orchestrali facenti parte di complessi artistici muniti del suddetto permesso di agibilità, scritturati come tali.
Chiarimento a verbale
Per figuranti di sala di pubblico esercizio con attività di spettacolo e di ballo sono considerate le persone che, in possesso di elementari nozioni artistiche svolgono attività di animazione in sala e di ballo , nonché di intrattenimento con i clienti , senza particolare carattere di professionalità.

Art. 1 Scrittura individuale
Per la scrittura e l'avviamento al lavoro valgono le disposizioni legislative vigenti in materia nonché quelle previste dal presente Contratto.
[…]

Art. 3 Orario di lavoro
L'orario di lavoro viene così stabilito:
- Prestazioni di Tipo A: sette ore giornaliere con un massimo di quaranta ore settimanali.
L'orario giornaliero sarà di norma ripartito in due turni: la durata di uno dei due turni non potrà superare le quattro ore.
L'intervallo tra un turno e l'altro sarà fissato dall'azienda entro il limite massimo di tre ore, salvo particolari consuetudini locali.
In caso di turno unico l'orario giornaliero di lavoro viene ridotto a sei ore.
- Prestazioni di Tipo B: quattro ore giornaliere, con un massimo di ventiquattro ore settimanali, da effettuarsi in un solo turno.

Art. 4 Lavoro straordinario
È ammesso il lavoro straordinario nel limite di un'ora al giorno.
Si considera lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell' orario di lavoro di cui all'art. 3.
[…]

Art. 6 Riposo settimanale
Il personale scritturato ha diritto, in conformità del le vigenti norme di legge, ad un giorno di riposo non retribuito ogni sei giornate consecutive di lavoro effettivo.
Il godimento del riposo settimanale avverrà nel corso della settimana mediante turni stabiliti di comune accordo secondo le esigenze aziendali.

Art. 16 Norme disciplinari
Il personale scritturato deve essere scrupoloso nell'adempimento dei suoi doveri e deve tenere una condotta corretta nelle reciproche relazioni.
[…]
Il personale scritturato inoltre è tenuto ad osservare tutte le disposizioni emanate dall'azienda per regolare il servizio interno, purché non contrastino con le norme del presente Contratto e con le leggi in vigore e che rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

Art. 23 Vertenze individuali di lavoro
Tutte le vertenze individuali relative all'applicazione del presente Contratto Nazionale di Lavoro dovranno essere demandate, prima dell'azione giudiziaria, all'esame di una Commissione composta da un rappresentante dell'Associazione locale della Fipe e da un rappresentante dell'Associazione locale dei lavoratori alla quale il dipendente sia iscritto o abbia conferito mandato.
Le designazioni per le Commissioni Locali vertenze individuali di lavoro da parte delle Organizzazioni provinciali dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno essere effettuate entro il 30 Giugno 1987.

Art. 24
Il dipendente interessato alla definizione della controversia è tenuto a richiedere il tentativo di conciliazione mediante l'Organizzazione Sindacale alla quale sia iscritto o abbia conferito mandato, la quale deve a sua volta denunciare la controversia all'Organizzazione locale della Fipe che rappresenta la controparte a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contenente gli elementi essenziali della controversia stessa.
Qualora il tentativo di conciliazione sia richiesto da un datore di lavoro, l'Associazione locale imprenditoriale ne darà comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al prestatore di lavoro invitandolo a designare, entro cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che dovrà assisterlo.
Ricevuta la richiesta o la segnalazione, l'Associazione locale imprenditoriale provvederà a convocare presso la propria sede la Commissione per esperire il tentativo di amichevole componimento, che dovrà esaurirsi entro il termine di quindici giorni e comunque senza pregiudicare i termini di prescrizione previsti dal Codice Civile.
Dell'esame di ogni vertenza dovrà essere redatto verbale sia nel caso di composizioni della stessa sia nel caso di mancato accordo facendo risultare gli estremi della conciliazione o del mancato accordo.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioni.

Art. 25 Vertenze collettive di lavoro
Le vertenze di carattere generale concernenti l'applicazione e l'interpretazione del presente Contratto Nazionale di Lavoro, dovranno essere demandate, prima di qualsiasi azione, per il tentativo di amichevole componimento, ad una apposita Commissione Nazionale vertenze collettive costituita su base paritetica da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori contraenti e da 3 rappresentanti della Fipe. Le Organizzazioni Nazionali dei lavoratori e la Fipe dovranno designare i propri rappresentanti in seno alla suddetta Commissione Nazionale.
La suddetta Commissione avrà sede presso la Federazione Italiana Pubblici Esercizi.
L'Organizzazione che ha promosso o intende promuovere vertenze di cui al primo capoverso, dovrà investirne la Commissione Nazionale vertenze di lavoro con lettera raccomandata, fornendo ogni possibile dettaglio in ordine all'oggetto della vertenza.
La Commissione sarà convocata dalla Fipe entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta e si dovrà pronunciare nel merito entro i successivi 15 giorni. Dovranno essere redatti e sottoscritti appositi verbali di conciliazione o di mancato accordo per ciascuna vertenza.
Le funzioni di Segretario saranno svolte alternativamente, per ogni vertenza, da un rappresentante dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro.
In caso di mancato accordo la Commissione potrà chiedere, per decisione unanime, l'intervento del Ministero del Lavoro.

Allegati
Modalità di scrittura del personale artistico presso imprese di pubblico esercizio: sale da ballo, discoteche, locali, caffè concerto ecc.
Lavoro straordinario

È ammesso nel limite di un'ora al giorno.
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