Cassazione Penale, Sez. 4, 25 giugno 2026, n. 23458 - Caporalato: la valutazione dello sfruttamento del lavoro richiede un apprezzamento complessivo degli indici previsti dall'art. 603-bis c.p.


 

 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente

Dott. GIORDANO Bruno - Relatore

Dott. ARENA Maria Teresa - Consigliere

Dott. MARI Attilio - Consigliere

Dott. D'ANDREA Alessandro - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

A.A. nato a L il (Omissis)

avverso l'ordinanza del 27/03/2025 del TRIB. LIBERTÀ di MESSINA

udita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO;

lette/sentite le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI

Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilità del ricorso

udito il difensore

È presente l'Avvocato CAMPANELLA SEBASTIANO del foro di BARCELLONA POZZO DI GOTTO in difesa di A.A. il quale espone i motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento.



Fatto


1. Con ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen. nell'interesse di Pio A.A., è stata impugnata l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Messina in data 27 marzo 2025 e depositata il successivo 22 aprile, con la quale, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., è stato disposto il ripristino della misura cautelare del divieto di dimora nell'isola di P, già applicata in relazione al solo capo A) dell'incolpazione provvisoria, concernente il delitto di cui all'art. 603-bis cod. pen.

2. Con il provvedimento in epigrafe il giudice del merito pronunciava sulla vicenda cautelare relativa a A.A., indagato anche per il reato di cui agli artt. 81 e 603-bis cod. pen., concernente lo sfruttamento lavorativo di cittadini stranieri impiegati presso cantieri edili siti sull'isola di P.

3. La ricostruzione dei fatti trae origine dalla denuncia sporta in data 21 dicembre 2023 da B.B., il quale riferiva di aver prestato attività lavorativa quale muratore alle dipendenze dell'indagato a partire dal mese di ottobre 2023, unitamente ad altri lavoratori di nazionalità straniera, per la gran parte irregolari nel territorio dello Stato.

4. Il denunciante esponeva che i lavoratori erano sottoposti a condizioni di lavoro gravose e degradanti, essendo costretti a prestare attività per circa dodici ore giornaliere, per sette giorni alla settimana, senza il riconoscimento di riposi settimanali o ferie, e percependo una retribuzione giornaliera di circa settanta euro. Egli riferiva, altresì, che le direttive lavorative provenivano esclusivamente dal A.A., in assenza di un regolare contratto di assunzione, di visite mediche di idoneità e di formazione in materia di sicurezza, nonché senza la fornitura di dispositivi di protezione individuale.

5. Quanto alle condizioni alloggiative, la persona offesa dichiarava che ai lavoratori era messo a disposizione un container di ridotte dimensioni, in stato fatiscente e condiviso tra più persone, con servizi igienici inadeguati e ambienti complessivamente insalubri. Il B.B. riferiva, inoltre, di aver subito, in data 10 novembre 2023, un infortunio sul lavoro mentre era impegnato nel trasporto di materiali mediante un mezzo meccanico, venendo successivamente soccorso e trasportato in elisoccorso presso una struttura ospedaliera. Lo stesso aggiungeva che l'indagato lo aveva invitato a non riferire le reali cause dell'incidente al personale sanitario.

6. Le dichiarazioni rese dal denunciante venivano confermate in sede di sommarie informazioni testimoniali e corroborate da elementi documentali, tra cui riprese video effettuate dallo stesso, raffiguranti sia le condizioni degradanti dei luoghi di lavoro e degli alloggi, sia lo svolgimento dell'attività lavorativa in assenza di adeguate misure di sicurezza, nonché le conseguenze dell'infortunio occorsogli.

7. L'attività investigativa svolta dalla polizia giudiziaria, articolatasi in sopralluoghi e acquisizioni fotografiche eseguiti tra il gennaio e il luglio 2024, consentiva di riscontrare la presenza nei cantieri di numerosi lavoratori stranieri, l'effettivo utilizzo dei container indicati dal denunciante e la coincidenza dei luoghi con quelli documentati nei materiali acquisiti, nonché di identificare ulteriori soggetti impiegati nell'attività lavorativa.

8. Gli ulteriori lavoratori escussi a sommarie informazioni testimoniali nel corso dell'estate 2024 confermavano il narrato del B.B., evidenziando le medesime condizioni di sfruttamento, caratterizzate da orari di lavoro eccessivi, retribuzioni inadeguate, assenza di tutele in materia di sicurezza e condizioni abitative degradanti. Gli accertamenti effettuati presso i luoghi di lavoro consentivano, inoltre, di verificare le precarie condizioni igienico-sanitarie degli alloggi e di acquisire ulteriori elementi in ordine alla gestione dei rapporti lavorativi, tra cui la riconducibilità della società Green Panarea Srl alla persona dell'indagato.

9. Sulla base di tali emergenze, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con ordinanza del 10 dicembre 2024, riteneva sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ravvisando la sussistenza degli indici di sfruttamento previsti dall'art. 603-bis cod. pen., in relazione all'imposizione di condizioni lavorative gravemente difformi dai parametri normativi e all'assoggettamento dei lavoratori a condizioni alloggiative degradanti.

10. Il medesimo giudice ravvisava, altresì, il pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato, avuto riguardo alle modalità delle condotte e alla loro protrazione nel tempo, disponendo nei confronti dell'indagato la misura cautelare del divieto di dimora nell'isola di P.

11. Successivamente, il giudice revocava la misura cautelare applicata, valorizzando, da un lato, le dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio preventivo, contenenti una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altro, gli esiti dell'attività di investigazione difensiva, ritenuti idonei a corroborare tale prospettazione alternativa.

12. Avverso tale provvedimento veniva proposto gravame, dando luogo al procedimento oggetto dell'odierno scrutinio.

13. Dalla lettura degli atti emerge che il procedimento cautelare aveva avuto origine dalla richiesta del pubblico ministero del 27 novembre 2024, avanzata nei confronti dell'indagato con riguardo ai capi A), B) e C) dell'editto provvisorio. A seguito dell'interrogatorio preventivo svolto ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con ordinanza depositata 1'11 dicembre 2024, aveva escluso la gravità indiziaria in ordine ai capi B) e C) e applicato, per il solo capo A), la misura non custodiate del divieto di dimora nell'isola di P.

14. Il giudice della cautela, nel primo provvedimento applicativo, aveva ritenuto che con riferimento al delitto di cui all'art. 603-bis cod. pen., il compendio raccolto presentasse, nei limiti propri della fase, sufficiente consistenza indiziaria.

15. Successivamente, la difesa dell'indagato, richiamando gli spunti emersi dall'interrogatorio del 10 dicembre 2024 e deducendo la persistente inerzia dell'organo requirente nell'approfondimento degli elementi prospettati dall'inquisito, svolgeva attività di investigazione difensiva ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. pen., procedendo all'assunzione di informazioni da vari soggetti in grado di riferire sulle concrete condizioni di lavoro, sulle modalità di corresponsione dei compensi, sulla fruizione degli alloggi costituiti da container e sull'utilizzo dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale nei cantieri e nelle aree di lavoro riconducibili all'indagato.

16. All'esito di tale attività, la difesa depositava istanza de liberiate, evidenziando che le dichiarazioni raccolte avrebbero smentito in più punti il narrato delle sedicenti persone offese e avrebbero fornito, per converso, riscontri alle spiegazioni rese dall'indagato, segnatamente in ordine: all'idoneità e alla gratuità dei container utilizzati quali alloggi; alla non generalizzabilità delle condizioni descritte dai denuncianti; alla regolarità degli orari di lavoro; alla presenza di riposi e alla disponibilità di dispositivi di protezione individuale; all'assenza dell'indagato al momento dell'infortunio occorso a uno dei lavoratori e alla mancata riconducibilità allo stesso del mezzo meccanico coinvolto nell'episodio di lesioni personali colpose, con violazione della normativa in materia sicurezza del lavoro, oggetto del capo B).

17. Il G.i.p., con ordinanza del 5 febbraio 2025, accoglieva l'istanza e revocava la misura cautelare, valorizzando la sopravvenienza degli atti di investigazione difensiva e affermando che le dichiarazioni rese dall'indagato trovavano riscontri oggettivi negli esiti delle acquisizioni difensive; per tale via riteneva che il quadro indiziario risultasse, a dir poco, contraddittorio e, come tale, non più idoneo a soddisfare lo standard probatorio richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen.

18. Avverso tale revoca proponeva appello il pubblico ministero ex art. 310 cod. proc. pen. con cui sottolineava che il provvedimento del G.i.p. si esponeva a censura per intrinseca contraddittorietà e per manifesta frizione con le emergenze investigative già acquisite. Si osservava, in particolare, che le investigazioni difensive non incidevano sul grave quadro indiziario, fondato su plurime dichiarazioni delle persone offese, su sopralluoghi della polizia giudiziaria del 7 luglio 2024 e del 13 agosto 2024, corredati da documentazione fotografica, nonché su un video consegnato dalla persona offesa B.B., dal quale emergevano le precarie condizioni dei container destinati all'alloggio dei lavoratori.

19. Il pubblico ministero poneva in rilievo che l'eventuale opinabilità della valutazione circa la maggiore o minore abitabilità dei container non era comunque decisiva, posto che la sottoposizione dei lavoratori a situazioni alloggiative degradanti costituiva soltanto uno degli indici di sfruttamento tra quelli espressamente considerati dall'art. 603-bis cod. pen., sicché il giudizio doveva essere condotto in termini complessivi, avuto riguardo altresì alle retribuzioni inferiori ai parametri collettivi, alle violazioni della disciplina sull'orario di lavoro, alla mancata fruizione di riposi e ferie, alla carenza di assistenza previdenziale e contributiva, alla mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale e alla generale sottoposizione dei lavoratori a condizioni di impiego e di vita degradanti.

20. Nell'atto di appello venivano richiamate, altresì, le dichiarazioni delle persone offese B.B. ed C.C., dalle quali erano emersi, secondo il pubblico ministero, numerosi indici sintomatici della condizione di sfruttamento, tra cui la corresponsione di somme in nero con ritardi, l'assenza di un regolare contratto di lavoro, la mancanza di copertura previdenziale, l'imposizione di non denunciare infortuni o malattie, lo svolgimento di turni estenuanti anche domenicali e l'alloggio in container in condizioni malsane e strutturalmente precarie.

21. Il pubblico ministero evidenziava inoltre che i testi escussi in sede difensiva non potevano ritenersi soggetti terzi e disinteressati, risultando, piuttosto, legati all'indagato da rapporti lavorativi o personali, ovvero coinvolti in vicende ulteriori riconducibili al medesimo contesto fattuale. In tal senso venivano richiamate le posizioni di D.D., di E.E., di F.F., di G.G. e di H.H., sottolineandosi, per taluno di essi, la perdurante o pregressa cointeressenza con il A.A. o con imprese allo stesso vicine, desumibile anche da accertamenti in banca dati, da certificazioni UNILAV e da pregresse attività di polizia giudiziaria.

22. Quanto alla specifica questione dei dispositivi di protezione individuale e delle modalità di lavoro nei cantieri, l'appello del pubblico ministero rimarcava il contrasto tra le dichiarazioni difensive e gli esiti oggettivi delle indagini, rappresentando che nel corso degli accessi eseguiti dalla polizia giudiziaria non era mai stato notato alcun lavoratore munito di D.P.I. e che la stessa presenza dei presidi antinfortunistici nei luoghi controllati non risultava documentata. Analoghe incongruenze venivano prospettate con riguardo alla dinamica dell'infortunio, osservandosi che non risultava plausibile che l'indagato avesse lasciato le chiavi dei mezzi nella disponibilità dei lavoratori e, in particolare, del soggetto infortunato, il quale svolgeva mansioni di semplice manovale incompatibili con l'utilizzo di mezzi meccanici.

23. Il Tribunale del riesame di Messina, investito dell'appello del pubblico ministero, accoglieva l'impugnazione e ripristinava la misura cautelare del divieto di dimora, ritenendo che le sopravvenienze difensive non fossero idonee a neutralizzare il quadro indiziario. Il Collegio sottolineava, in sintesi, che il compendio accusatorio continuava a presentare, allo stato, connotati di serietà e consistenza, in quanto fondato su convergenti elementi dichiarativi e documentali, e che le risultanze difensive, lungi dall'offrire univoche smentite, apparivano in larga misura riferibili a fonti non neutrali ovvero a circostanze non decisive rispetto alla struttura complessiva del fatto contestato.

24. Con il ricorso per cassazione la difesa deduce, con un primo motivo, violazione degli artt. 603-bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., lamentando che il Tribunale del riesame abbia del tutto obliterato la portata delle investigazioni difensive, in tal modo pervenendo a una motivazione illogica e contraddittoria. Si sostiene che il Collegio avrebbe immotivatamente svalutato le sopravvenienze difensive, pur avendo dato atto della verosimiglianza della prospettazione secondo cui le cattive condizioni igieniche dei container sarebbero dipeso dai loro occupanti e non da mancanze imputabili all'indagato.

25. La difesa rileva, inoltre, che il Tribunale avrebbe trascurato le emergenze favorevoli afferenti non solo alle condizioni alloggiative, ma anche all'idoneità della retribuzione, al rispetto dell'orario di lavoro, al godimento del riposo domenicale, alla disponibilità dei dispositivi di protezione individuale e alla stessa ricostruzione dell'incidente sul lavoro; il tutto, secondo il ricorrente, in aperto contrasto con la struttura del capo di imputazione, fondato proprio su tali indicatori di sfruttamento.

26. Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., prospettando che il Tribunale del riesame abbia affermato il pericolo di reiterazione mediante formule di stile, senza dar conto di specifici elementi attuali e concreti idonei a fondare un giudizio prognostico sfavorevole. A sostegno della censura si richiamano la risalenza temporale dei fatti, il modesto spessore dei precedenti dell'indagato e il carattere asseritamente decontestualizzato degli elementi valorizzati dal giudice della cautela.

27. Conclude, pertanto, il ricorrente per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con ogni consequenziale statuizione di legge.

28. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.



Diritto


1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

2. Giova premettere che, secondo consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di misure cautelari personali il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica della correttezza giuridica e della tenuta logico-argomentativa della motivazione del provvedimento impugnato, non potendo esso tradursi in una nuova e diversa valutazione del compendio indiziario o delle esigenze cautelari, attività riservata al giudice del merito cautelare. Nello stesso solco si collocano i più recenti arresti che hanno ribadito come il ricorso per cassazione avverso provvedimenti de liberiate sia ammissibile solo ove denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione, ma non anche quando proponga una differente lettura delle circostanze già vagliate dal Tribunale del riesame. Il Collegio ribadisce in proposito che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01).

3. Ne discende che le censure formulate nel primo motivo, pur formalmente veicolate attraverso la denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, tendono in realtà, per larghi tratti, a una rivalutazione del merito delle risultanze investigative, insistendo sulla maggiore persuasività della piattaforma difensiva rispetto a quella accusatoria. Sennonché un simile approccio si pone al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, nel quale non è consentito alla Corte sovrapporre la propria lettura del materiale indiziario a quella, congruamente motivata, svolta dal giudice della cautela.

4. Tanto premesso, l'ordinanza impugnata si sottrae alle censure formulate dalla difesa. Il Tribunale del riesame ha, infatti, ricostruito il quadro indiziario con argomentazione lineare, non manifestamente illogica e aderente ai dati processuali, spiegando perché le investigazioni difensive sopravvenute non abbiano inciso sul nucleo essenziale dell'ipotesi accusatoria.

5. Invero, il delitto di cui all'art. 603-bis cod. pen. tutela innanzi tutto il valore costituzionale della dignità del lavoratore, prevista quale pari dignità sociale dall'art. 3 cost. e dignità economica per sé e per la sua famiglia dall'art. 36 cost. oltre a tutelare il diritto alla sicurezza e alla salute, i diritti sociali e umani, e la funzione della contrattazione sindacale ai sensi dell'art. 39, comma 4, cost. nonché i principi fondamentali dettati dallo Statuto dei lavoratori. Pertanto postula una valutazione complessiva della condizione di sfruttamento, desumibile da una pluralità di indici sintomatici, non necessariamente concorrenti in via cumulativa e neppure rigorosamente tassativi, purché idonei a manifestare l'assoggettamento del lavoratore a condizioni di impiego gravose, deteriori o umilianti, in un contesto di approfittamento del suo stato di bisogno. In tale prospettiva gli indici indicati dal legislatore - retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi, violazioni dell'orario di lavoro e del riposo, inosservanza della normativa in tema di sicurezza e igiene, sottoposizione a condizioni alloggiative degradanti - assumono funzione rivelatrice e devono essere apprezzati in chiave unitaria, non atomistica. Ne consegue che l'elencazione contenuta nell'art. 603-b/s cod. pen. non costituisce un numerus clausus in quanto non esaurisce l'area semantica dello sfruttamento e che il giudice può desumere la condizione abusiva anche da ulteriori profili di oggettiva compressione della dignità del prestatore, purché logicamente correlati all'approfittamento della situazione di bisogno.

Infatti, ai fini della configurabilità del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, l'elencazione degli indici di sfruttamento di cui all'art. 603 bis, comma 3, cod. pen., che devono caratterizzare tanto l'attività di reclutamento quanto quella di utilizzazione, assunzione o impiego della manodopera, non ha carattere tassativo, potendo il giudice individuare ulteriori condizioni suscettibili di dare luogo alla condotta di abuso del lavoratore. (Sez. 4, n. 7857 del 11/11/2021, dep. 2022, Pmt, Rv. 282609-01).

In particolare, l'indice di sfruttamento del lavoratore costituito, ex art. 603-bis, comma terzo, n. 1), ultima parte, cod. pen., dalla retribuzione "sproporzionata rispetto alla quantità e alla qualità di lavoro prestato", deve tener conto delle effettive mansioni svolte, delle condizioni di lavoro, dell'orario lavorativo, dell'assenza di pause, di riposi, di ferie, tale che la retribuzione corrisposta si riveli non commisurata alla prestazione resa dal lavoratore che versi in stato di bisogno. (Sez. 4, n. 2573 del 05/12/2023, dep. 2024, Valenti, Rv. 285681-01).

6. Orbene, il Tribunale si è attenuto a tali coordinate ermeneutiche. L'ordinanza impugnata ha sottolineato che dalle dichiarazioni delle persone offese e dai riscontri esterni acquisiti emergevano, allo stato, plurimi indicatori di sfruttamento: non soltanto la descritta degradazione degli alloggi costituiti da container, accertata anche mediante sopralluoghi e documentazione visiva, ma altresì la corresponsione di emolumenti difformi dai livelli collettivi, l'irregolarità dei rapporti di lavoro, la mancata copertura previdenziale, l'imposizione di turni estenuanti anche in giorni festivi, la carenza di dispositivi di protezione individuale e, più in generale, l'inserimento dei lavoratori in un circuito lavorativo caratterizzato da forte soggezione economica e personale.

7. A fronte di tale quadro, la difesa ha sollecitato una rilettura selettiva degli atti, insistendo soprattutto sulle deposizioni assunte in sede di investigazione difensiva e sulla pretesa idoneità dei container. Senonché il Tribunale ha motivatamente rilevato, in primo luogo, che l'eventuale diverso apprezzamento del solo profilo alloggiativo non varrebbe comunque a neutralizzare l'intero apparato indiziario, atteso che la degradazione dell'alloggio costituisce, nel paradigma legale, soltanto uno degli indici di sfruttamento, da apprezzare insieme agli altri. Tale rilievo si appalesa del tutto logico, coerente con la citata giurisprudenza, corretto in diritto e immune da censure.

8. Né coglie nel segno l'assunto difensivo secondo cui il Tribunale avrebbe riconosciuto la verosimiglianza della prospettazione relativa alle condizioni igieniche dei container per poi, contraddittoriamente, disattenderla. In realtà, il Collegio del riesame ha dato atto della mera astratta plausibilità dell'argomento difensivo ma ha contestualmente evidenziato che esso non si traduceva in una smentita decisiva del compendio accusatorio, sia perché i luoghi erano stati oggetto di plurimi sopralluoghi da parte della polizia giudiziaria, sia perché la stessa struttura precaria dei container, la carenza di riscaldamento e la limitata disponibilità di acqua calda deponevano per una situazione oggettivamente critica, sia, ancora, perché il tema dell'alloggio non esauriva la condizione di sfruttamento contestata.

9. Il Tribunale ha poi spiegato, con motivazione tutt'altro che apparente, perché le dichiarazioni raccolte dalla difesa non potessero essere considerate decisive. In particolare, il Collegio ha valorizzato la non terzietà di diversi dichiaranti, legati all'indagato da rapporti lavorativi, familiari o comunque di cointeressenza. Tale giudizio rientra pienamente nei poteri valutativi del giudice del merito cautelare ed è stato sorretto da riferimenti concreti, quali le pregresse o attuali collaborazioni con il A.A. o con società a lui vicine, l'ospitalità ricevuta nei container, l'intervenuta emersione di posizioni lavorative connesse, nonché la contestualizzazione di alcune dichiarazioni in fatti ulteriori che documentavano una contiguità con l'indagato. Sul punto deve ribadirsi che la valutazione di attendibilità delle fonti dichiarative costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione quando, come nella specie, sia sorretto da argomentazione logica e coerente.

10. Né appare viziato il ragionamento del Tribunale nella parte in cui ha attribuito scarso valore alle dichiarazioni relative alla consegna dei dispositivi di protezione individuale. Il Collegio ha, invero, confrontato tali affermazioni con gli esiti dei sopralluoghi eseguiti dalla polizia giudiziaria, dai quali non risultava né la presenza di lavoratori muniti dei presidi antinfortunistici, né la disponibilità degli stessi nei luoghi di lavoro o presso gli alloggi. Inoltre, è stata evidenziata l'assenza di documentazione attestante in modo certo la consegna dei D.P.I. ai lavoratori. Anche sotto tale profilo l'ordinanza impugnata offre una spiegazione congrua, priva di salti logici e perfettamente compatibile con il quadro probatorio delineato.

11. Analogamente immune da censure è la valutazione concernente la dinamica dell'infortunio richiamata in funzione corroborante. Il Tribunale non ha inteso affermare la penale responsabilità dell'indagato in ordine al capo B), ma ha piuttosto messo in evidenza che alcune circostanze emerse sul punto - quali la disponibilità delle chiavi dei mezzi a favore di lavoratori le cui mansioni non ne richiedevano l'utilizzo e l'esistenza di riprese video dalle quali risultava l'impiego dì mezzi meccanici da parte di operai in assenza dell'indagato - si ponevano in contrasto con il quadro difensivo, contribuendo così a ridimensionarne la forza dimostrativa. Anche tale apprezzamento, lungi dal risultare illogico, si inserisce coerentemente nella complessiva valutazione di tenuta del materiale difensivo.

12. È del pari infondata la doglianza con cui si assume che il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsi con il tema della retribuzione, dell'orario di lavoro e del riposo settimanale. L'ordinanza impugnata, letta nel suo complesso, evidenzia come il Collegio abbia considerato tali profili, ma abbia ritenuto che le allegazioni difensive, anche nella parte in cui prospettavano una certa regolarità della prestazione, restassero comunque recessive rispetto al compendio più ampio rappresentato dalle dichiarazioni delle persone offese e dagli ulteriori riscontri raccolti. In altri termini, il Tribunale non ha ignorato gli argomenti della difesa; li ha piuttosto esaminati e reputati non idonei a superare, nella fase cautelare, il giudizio di grave probabilità richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen.

13. Sotto questo profilo appare opportuno ribadire che, nella fase cautelare, il concetto di gravità indiziaria non coincide con la prova piena necessaria per il giudizio di responsabilità. È sufficiente, invece, un qualificato quadro di probabile colpevolezza, fondato su dati seri, convergenti e non neutralizzati da elementi contrari di analogo spessore dimostrativo. Il Tribunale del riesame, facendo corretta applicazione di tale principio, ha ritenuto che le sopravvenienze difensive, pur imponendo un vaglio approfondito, non raggiungessero un'intensità tale da far venir meno la gravità del quadro. La motivazione, sul punto, è del tutto congrua.

14. Deve aggiungersi che la linea difensiva tende, in realtà, a parcellizzare gli elementi acquisiti, valorizzando singole affermazioni o singoli punti di contrasto per sostenere l'insussistenza degli indizi. Sennonché, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, il giudizio di gravità indiziaria richiede una valutazione globale e coordinata degli elementi disponibili, secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen., compatibili con la fase cautelare (vedi ex plurimis, Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532-01). Ne segue che non è consentito isolare un solo segmento dell'ipotesi accusatoria per dedurne, in via meccanica, il venir meno dell'intero quadro; tanto più quando, come nella specie, i singoli elementi contestati si inseriscono in una rappresentazione complessiva sorretta da ulteriori e autonomi indicatori di sfruttamento.

15. Il primo motivo è, pertanto, manifestamente infondato, risolvendosi in una non consentita richiesta di rivalutazione del materiale indiziario e non evidenziando alcuna reale frattura logica o giuridica nel percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame.

16. Parimenti infondato è il secondo motivo, relativo alle esigenze cautelari. Il Tribunale ha infatti motivato in modo adeguato e specifico in ordine al concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., valorizzando la gravità e la sistematicità delle condotte contestate, la loro collocazione all'interno di un assetto imprenditoriale organizzato, la pluralità dei lavoratori coinvolti e la perdurante attitudine dell'indagato a gestire direttamente il segmento lavorativo da cui le condotte stesse erano scaturite.

17. In punto di diritto, va ricordato che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione non implica la necessità di dimostrare l'imminenza cronologica di un nuovo reato, ma esige che il giudizio prognostico sia ancorato a elementi concreti e specifici dai quali possa desumersi la probabilità non meramente astratta di nuove condotte della stessa specie. La più recente giurisprudenza ha ribadito che tale pericolo può desumersi anche dalla natura seriale delle condotte, dalla loro organizzazione e dalla permanenza di condizioni oggettive idonee a favorirne la reiterazione. L'ordinanza impugnata si colloca esattamente entro tali coordinate, avendo tratto il giudizio prognostico da dati di fatto specificamente indicati.

18. Né può assegnarsi valenza decisiva, in senso contrario, alla dedotta incensuratezza dell'indagato o alla risalenza dei fatti. Il Tribunale ha correttamente osservato, sia pure implicitamente, che tali elementi non valgono di per sé a neutralizzare il pericolo di recidivanza, allorquando le modalità della condotta denotino una significativa capacità organizzativa e un non occasionale inserimento del reato in una prassi di gestione dell'attività lavorativa. Del resto, anche un soggetto privo di precedenti di rilievo può esprimere una pericolosità cautelare attuale, se la concretezza del rischio di reiterazione emerga dalla struttura e dalla ripetitività delle condotte per cui si procede.

19. La censura difensiva, inoltre, si limita a contrapporre una diversa lettura degli stessi elementi valutati dal giudice del merito cautelare, senza dimostrare la presenza di una motivazione apparente o di una manifesta illogicità. Anche sotto tale profilo il ricorso travalica i limiti propri del giudizio di legittimità.

20. In conclusione, l'ordinanza impugnata presenta un impianto motivazionale effettivo, coerente e conforme ai parametri degli artt. 125, 273, 274 e 292 cod. proc. pen.; essa dà conto, con argomentazione non manifestamente illogica, sia della persistente gravità indiziaria in ordine al delitto di cui all'art. 603-bis cod. pen., sia della sussistenza di esigenze cautelari concrete e attuali. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

21. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2025.

Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2026.