Tipologia: CCNL
Data firma: 8 Giugno 1995
Validità: 01.07.1995 - 30.04.1999
Parti: Fipe e Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Pubblici esercizi-personale artistico a tempo determinato
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Diritti di informazione
Art. 2 - Strumenti nazionali
Art. 3 - Pari opportunità
Art. 4 - Osservatorio nazionale
Art. 5 - Commissione Paritetica Nazionale
Art. 6 - Commissione Paritetica Nazionale - Procedure
Art. 7 - Conciliazione delle vertenze individuali
Art. 8 - Gruppo di lavoro per il mercato del lavoro, collocamento e problematiche contributive
Art. 9 - Molestie sessuali
Art. 10 - Scrittura individuale
Art. 11 - Periodo di prova
Art. 12 - Orario di lavoro
Art. 13 - Retribuzione oraria e modalità di pagamento
Art. 15 - Riposo settimanale
Art. 16 - Ferie
Art. 17 - Festività
Art. 18 - Malattia e infortunio
Art. 19 - Trattamento economico di malattia
Art. 20 - Classificazione
Art. 21 - Gratifica natalizia
Art. 22 Gratifica di ferie
Art. 23 - Scritture fuori sede
Art. 24 - Interruzione di attività
Art. 25 - Norme disciplinari
Art. 26 - Provvedimenti disciplinari
Art. 27 - Trattamento di fine rapporto
Art. 28 - Risoluzione anticipata della scrittura
Art. 29 - Tabelle paga e forfettizzazioni
Art. 30 - Vestiario di scena
Art. 31 - Lavoratori extracomunitari
Art. 32 - Contributi sociali
Art. 33 - Durata e validità del contratto
Fac-simile contratto individuale

Il giorno 8 Giugno 1995 in Roma presso la sede della federazione Italiana Pubblici Esercizi tra la Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe) […] con la partecipazione del Sindacato Italiano Locali da Ballo (Silb) […] e la Federazione italiana lavoratori informazione e spettacolo (Filis-Cgil) […], la Federazione informazione spettacolo (Fis Cisl), l' Unione Italiana Lavoratori Spettacolo Informazione Culturale (Uilsic Uil [...] assistiti dalla delegazione dei lavoratori […].
Vista l'Ipotesi di Accordo del 2 marzo 1995 si è stipulato il presente Contratto Nazionale di Lavoro da valere, limitatamente alle scritture a tempo determinato e alle prestazioni saltuarie ed alternate, per il personale artistico scritturato dalle aziende di pubblico esercizio (con attività musicale, di ballo, di arte varia, di recitazione, quali sale da ballo, discoteche, night clubs, locali notturni, caffè concerto, cabaret e similari, ecc.).
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente contratto:
- i cantanti, gli orchestrali facenti parte di complessi società di fatto o legalmente costituiti o alle dipendenze di capi-orchestra, in possesso di permesso di agibilità di cui all'articolo 10 del D.L.C.P.S. n. 708/del 1947 e scritturati come tali;
- i numeri di arte varia, i ballerini e gli orchestrali facenti parte di complessi artistici muniti del suddetto permesso di agibilità, scritturati come tali.
[…]

Premessa
Il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993, costituisce il quadro di riferimento sulle sui linee le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle Organizzazioni Imprenditoriali e delle Organizzazioni Sindacali, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali, convengono di realizzate un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore.
A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi del settore e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi anche al fine di garantire il rispetto delle parti intese e quindi prevenire l'eventuale conflittualità tra le parti.
Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificare le possibilità di superamento.
Le parti, tenuto conto delle imminenti scadenze a livello comunitario, concordano sull'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva i tema di rapporto di lavoro negli Stati membri.
Le parti, infine, in considerazione delle specificità del settore, della ciclicità e stagionalità dell'attività, della programmazione dell'offerta subordinata ad una domanda variabile in tempi brevi, convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli organi governativi interessati in materia di mercato del lavoro, di collocamento della manodopera e di problematiche contributive e previdenziali al fine di realizzar un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo delle imprese ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori.
A tal fine verrà insediato uno specifico gruppo di lavoro che dovrà terminare i suoi lavori entro 12 mesi dalla data di stipula del presente accordo.
In particolare la Parti, in coerenza con quanto stabilito dal protocollo del 23 luglio 1993, ed al fine di garantire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali delle aziende, richiedono al Governo l'adozione di un provvedimento legislativo finalizzato alla generalizzazione del presente sistema normativo contrattuale.

Art. 1 - Diritti di informazione
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, la Fipe e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo.
Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa della occupazione;
b) la struttura del settore nonché le prevedibili evoluzioni della stessa;
c) lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore.

Art. 2 - Strumenti nazionali
Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella Premessa concordano sull'opportunità di istituire:
1) L'Osservatorio Nazionale
2) La Commissione Paritetica Nazionale
3) Gruppo di Lavoro per il mercato del lavoro, collocamento e problematiche contributive
L'Osservatorio Nazionale e la Commissione Paritetica Nazionale sono composti ciascuno da sei membri, dei quali tre designati dalla Fipe e tre designati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti.
Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano di esaminare nel corso di un apposito incontro la possibilità di individuare le risorse per il funzionamento degli strumenti previsti nel presente articolo.

Art. 4 - Osservatorio nazionale
L'Osservatorio Nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro.
A tal fine l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e sulle relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'art. 1;
b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti;
c) sviluppa l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tre le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni ed individuare figure professionali non previste nell'attuale classificazione formulando osservazioni e proposte alle Organizzazioni stipulanti.

Art. 5 - Commissione Paritetica Nazionale
La Commissione Paritetica Nazionale costituisce l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto su quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 4.
A tal fine la Commissione Paritetica nazionale, con le modalità e le procedure previste dall'art. 6 esamina ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dal presente contratto.
Inoltre la Commissione Paritetica Nazionale potrà procedere alla armonizzazione di accordi esistenti alle scadenze naturali degli stessi, con il presente CCNL secondo criteri di uniformità e di omogeneizzazione rispetto alla disciplina contenuta nel presente contratto.
Le vertenze di carattere generale concernenti l'applicazione e l'interpretazione del presente Contratto Nazionale di lavoro riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende ricomprese nella sfera di applicazione del presente Contratto, dovranno essere demandate, prima di qualsiasi azione, all'esame della Commissione Nazionale per il tentativo di amichevole componimento.

Art. 6 - Commissione Paritetica Nazionale - Procedure
Per l'espletamento di quanto previsto dall'art. 5 si applicano le procedure di seguito indicate.
La segreteria della Commissione Paritetica Nazionale ha sede presso la Fipe e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata R.R., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto.
All'atto della presentazione dell'istanza, di cui al comma precedente la parte interessata rimetterà alla Commissione Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all'esame della controversia.
Le riunioni della Commissione Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso la sede della Fipe.
La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente comma e 'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquistare ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alla parti interessate.
In pendenza di procedura presso la Commissione Paritetica nazionale le OO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né legale.
Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso sulla base della deliberazione della commissione Paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste a riguardo.
Per quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con propria deliberazione.

Art. 7 - Conciliazione delle vertenze individuali
Fermi restando i diritti individuali in materia di controversie di lavoro ex legge 533 del 18/8/73, le vertenze individuali relative all'applicazione del presente Contratto Nazionale di lavoro potranno essere demandate, prima dell'azione giudiziaria all'esame di una Commissione composta da un rappresentante dell'Associazione della Fipe e da un rappresentante dell'Associazione dei lavoratori alla quale il dipendente sia iscritto o abbia conferito mandato.
Il dipendente interessato alla definizione della controversia è tenuto a richiedere il tentativo di conciliazione mediante l'organizzazione sindacale alla quale sia iscritto o abbia conferito mandato. la quale deve a sua volta denunciare la controversia all'organizzazione locale della Fipe che rappresenta la controparte a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contenente gli elementi essenziali della controversia stessa.
Qualora il tentativo di conciliazione sia richiesto da un datore di lavoro, l'Associazione locale imprenditoriale ne darà comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al prestatore di lavoro invitandolo a designare, entro cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che dovrà assisterlo.
Ricevuta la richiesta o la segnalazione, l'Associazione locale imprenditoriale provvederà a convocare presso la propria sede la Commissione per esperire il tentativo di amichevole componimento, che dovrà esaurirsi entro il termine di quindici giorni e comunque senza pregiudicare i termini di prescrizione previsti dal codice civile.
Dall'esame di ogni vertenza dovrà essere redatto verbale sia nel caso di composizione della stessa, sia nel caso di mancato accordo facendo risultare gli estremi della conciliazione o del mancato accordo.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioni ed inviate alle Organizzazioni Nazionali firmatarie il presente CCNL.
I tentativi di conciliazione potranno essere, su mandato della Commissione Nazionale, affrontati a livello locale. In questo caso la Commissione Nazionale, indicherà i componenti della stessa.

Art. 8 - Gruppo di lavoro per il mercato del lavoro, collocamento e problematiche contributive
Le parti convengono di costituire un apposito gruppo di lavoro cui è demandato il compito di approfondire per le specifiche esigenze del settore, temi connessi:
- alle politiche attive sul mercato di lavoro, anche con riferimento al lavoro interinale ed a nuove tipologie di rapporto di lavoro che potranno essere individuate dalla legislazione;
- al collocamento della manodopera;
[…]

Art. 9 - Molestie sessuali
Le parti affermano che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un'offesa alla dignità della persona e insieme una forma di discriminazione e di ricatto sul lavoro.
Per molestie sessuali si intende ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro, inclusi atteggiamenti molesti di tipo visivo o verbale.
I datori di lavoro adotteranno tutte le misure utili ad evitare comportamenti inopportuni, offensivi, o insistenti, derivanti da molestie o ricatti sessuali, e a garantire un contesto lavorativo caratterizzato dal pieno rispetto della dignità di donne e uomini.

Art. 10 - Scrittura individuale
Per la scrittura e l'avviamento al lavoro valgono le disposizioni legislative in materia di collocamento, nonché quelle previste dal presente contratto.
[…]

Art. 12 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro viene così stabilito.
- Prestazioni di Tipo A: sette ore giornaliere con un massimo di 40 ore settimanali
L'orario giornaliero sarà ripartito in due turni. la durata di uno dei due turni non potrà superare le 4 ore.
In caso di turno unico l'orario viene ridotto a 6 ore.
- Prestazioni di tipo B: quattro ore giornaliere con un massimo di 24 settimanali da effettuarsi in un solo turno.
Per il solo settore dei night-clubs sono previste inoltre:
- Prestazioni di tipo C: cinque ore giornaliere con un massimo di 30 ore settimanali da effettuarsi in un solo turno.

Art. 15 - Riposo settimanale
Il personale scritturato ha diritto , in conformità delle vigenti norme di legge, ad un riposo di ventiquattro ore non retribuite ogni sei giornate consecutive di lavoro.
Il godimento del riposo settimanale avverrà nel corso della settimana mediante turni stabiliti di comune accordo secondo le esigenze aziendali.

Art. 25 - Norme disciplinari
Il personale scritturato deve essere scrupoloso nell'adempimento dei suoi doveri e deve tenere una condotta corrente nelle reciproche relazioni.
[…]
Il personale scritturato inoltre è tenuto ad osservare tutte le disposizioni emanate dall'azienda per regolare il servizio interno, purché non contrastino con le norme del presente contratto e con leggi in vigore e che rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.