Corte d'appello di Catanzaro, Sez. Lav., 22 maggio 2026, n. 686 - Infortunio mortale durante lavori di scavo: azione di regresso INAIL nei confronti del datore di lavoro e dei soggetti garanti
N.686/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Catanzaro, composta dai magistrati
Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PORTALE Gabriella- Presidente
Dott. CESTONE Antonio- Consigliere
Dott. NASSO ILARIO- Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
FattoDiritto
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Il Tribunale di Crotone ha a) accertato la responsabilità civile di M. M.W. quale datore di lavoro di fatto per la morte dei lavoratori C. e B., avvenuta il 27 ottobre 2018 durante lavori di scavo svolti nel giardino della villa condotta in locazione dal medesimo M. M.W., parimenti deceduto nel medesimo contesto, b)
regresso d'INAIL, intrapresa quanto alle somme relative al lavoratore C. (giacché con precedente sentenza civile, n. 168/2022 sarebbe stata esclusa un danno patrimoniale in capo ai suoi eredi: circostanza reputata fatto impeditivo, c) considerato invece fondata la responsabilità del datore di lavoro di fatto per gli altri due decessi, riconducendo la morte degli operai attività edili, d) escluso la responsabilità d ambo le società Hospitality Investments s.r.l. e Le Verdi Praterie società agricola a r.l., non essendo emerse ad avviso del primo giudice condotte colpose delle stesse, ed e) condannato gli eredi di M. (ciascuno per la propria quota) al rimborso di 620.288,10 euro.
3. L'appellante INAIL (nel procedimento riunente) impugna la sentenza contestandone due profili: a) le somme riferite alla morte di C., e b) la mancata affermazione di responsabilità solidale in capo alle società Hospitality Investments s.r.l. e Le Verdi Praterie società agricola a r.l.
3.1. Al riguardo esso a) sostiene come la sentenza civile n. 168/2022 non possa limitare il diritto d'INAIL al recupero dell'esborso, l'azione di regresso non dipendendo dal danno civilistico spettante agli eredi, ma dalla funzione recuperatoria dell'Ente b) evidenzia l'intreccio societario e familiare comprovante la responsabilità delle società del gruppo M. (le quali avrebbero mantenuto posizioni di garanzia e controllo sui lavoratori e sui mezzi utilizzati), c) lamenta come il Tribunale abbia sottovalutato la posizione d amministratore di fatto di M. M.W., e il ruolo delle società nella gestione del personale, e d) chiede l accoglimento dell azione anche in ordine a C., e la declaratoria di responsabilità delle società (in solido fra loro), per l'intero costo dell'infortunio collettivo (oggi quantificato in 1.470.965,24 euro).
4. Gli appellati (nel procedimento riunente) ossia gli eredi M., nonché Hospitality Investments s.r.l. e Le Verdi Praterie società agricola a r.l. a) contestano la ricostruzione d
avuto natura lavorativa ma sarebbe scaturito da un mero aiuto prestato in un contesto amicale (per risolvere un allagamento domestico), b) affermano come non vi fu alcun rapporto di lavoro, il signor M. M.W. non avendo impartito direttive né svolto alcun ruolo datoriale, c) avvertono come l'incidente fu dovuto all'imprevedibile imbibizione del terreno, e non a omissioni imputabili, d) sollevano eccezione di prescrizione dell'azione di regresso (sostenendo come non vi fu alcun procedimento penale in senso tecnico, idoneo a sospendere l apposito termine), e) richiamano la sentenza n. 168/2022 (per affermare l'inesistenza d'un danno patrimoniale per gli eredi C.: pronuncia a loro dire impeditiva della rivalsa d'INAIL), f) evidenziano come fra di loro e gli eredi di C. e B. siano intervenute transazioni (a ritenuta copertura tutti i danni), sicché l'INAIL non avrebbe potuto prendere somme ulteriori senza generare duplicazioni, e g) contestano la quantificazione delle rendite.
5. Relativamente -poi- all' appello introdotto mercé il procedimento riunito (n. 1072/2025), gli appellanti eredi di M. M.W. a) sostengono come la domanda d (poiché il
termine triennale non avrebbe potuto decorrere dalla chiusura d un procedimento penale instaurato nei confronti d un soggetto già deceduto, b) evidenziano come gli accordi transattivi avessero natura tombale, e c) contestano la quantificazione operata dall'Istituto, ritenuta erronea sia nei criteri sia negli importi, rimarcando come le rendite sarebbero state calcolate su basi retributive non corrispondenti al reddito effettivo del lavoratore.
5.1. L' appellato INAIL (nel procedimento riunito), a) difende la ricostruzione del termine prescrizionale (affermando come il procedimento penale- pur conclusosi con archiviazione per morte del reo- sia stato effettivamente intrapreso), e b) ribadisce la responsabilità del datore di lavoro di fatto per la violazione delle norme di sicurezza (evidenziando come l'istruttoria abbia accertato l'assenza di dispositivi di protezione e d adeguate misure nello scavo).
6. Orbene, l'appello (di cui al procedimento n. 686/2025, di INAIL) è fondato parzialmente.
7. Come puntualizzato (fra le altre) da Cass., Sez. Lav., sent. n. 11753/2025, «Con un secondo motivo, denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 bis L. 205/2005, artt. 10 e 11 D.P.R. 1124 1965, art. 2965 cod. civ. del codice civile in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cpc, Decreto Legislativo 38 del 2000, articolo 13, comma 2 n. 6; Decreto Ministeriale 12 luglio 2000, emanato in attuazione del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13, comma 2, lettera in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cpc". Deduce la violazione delle norme indicate in rubrica "per aver accertato l'esistenza del diritto di Inail di rivalersi sul responsabile civile per gli importi indennizzati a titolo di danno patrimoniale presunto disancorando la decisione dai principi che regolano la materia secondo i quali (e secondo il pacifico orientamento della cassazione il giudice può accogliere l'azione di rivalsa dell'Inail sia in caso di azione di regresso, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 10 e 11, sia in caso di azione di surroga di cui all'articolo 1916 c.c. solo entro i limiti della somma liquidata in sede civile a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, previo accertamento dell'esistenza e dell'entità di tali danni, in base alle norme del codice civile, mentre non possono essere aggredite dal predetto ente le somme liquidate al danneggiato a titolo di risarcimento dei danni morali e dei danni biologici (Cass. 10/01/2008, n. 255; Cass. 27/07/2001, n. 10289) (ord.) 27- 03.2018, n. 7534). Nel caso di specie la Corte territoriale ha disapplicato il principio affermando che per accogliere la rivalsa non è necessario accertare l'esistenza e l'entità dei danni patrimoniali in tesi indennizzati essendo invece bastevole la dichiarazione di pagamento in quanto atto amministrativo "assistito dalla relativa presunzione di legittimità". [...] infondato è il secondo motivo. [...] Condivisibilmente, la Corte di merito nella sua motivazione ha richiamato Cass., Sez. lav., 2.2.2015, n. 1841, la quale già aveva considerato consolidato e condivisibile l'indirizzo di legittimità, secondo il quale la congruità delle indennità corrisposte dall'INAIL al lavoratore, nel giudizio di regresso, intentato contro il datore di lavoro, può essere fornita con l'attestato del direttore della sede regolatrice, svolgendo l'Istituto la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, atti assistiti da presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi. Tale presunzione di legittimità può venir meno solo di fronte a precise contestazioni che evidenzino vizi da cui sarebbero affetti tali atti. E tale orientamento è stato più di recente ribadito da Cass., sez. lav. 10.5.2024, n. 12783, nonché da Cass. n. 26931/2023, la quale aveva specificato che la prova che le erogazioni assicurative, di cui l'Istituto chiede il rimborso, superino il risarcimento del danno conseguibile dal lavoratore infortunato spetta al datore di lavoro che lo eccepisca, trattandosi di fatto impeditivo del diritto azionato dall'ente. [...] La sentenza impugnata, pertanto, è conforme a tali principi di diritto perché si è basata sull'apposita attestazione del direttore di sede competente dell'Inail, che, come tale, non aveva formato oggetto di contestazione; né la ricorrente allega che essa stessa o la datrice di lavoro avevano provato che le somme erogate dall'Istituto al lavoratore infortunato superassero il risarcimento del danno conseguibile da quest'ultimo. [...] Si ricorda che nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, la prova della congruità dell'indennità corrisposta da Inail al lavoratore può essere fornita tramite l'attestazione del direttore della sede erogatrice, quale atto amministrativo assistito dalla relativa presunzione di legittimità, che può essere inficiata solo da contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento (Cass. 1841/2015)».
8. Chiarita- dunque -la praticabilità del regresso da parte d'INAIL (in relazione alla posizione C., giova -altresì-puntualizzare come la sentenza civile succitata (n. 168/2022, resa dal Tribunale di Crotone), non sia comunque opponibile all'Ente, quest'ultimo non essendo stato parte del relativo giudizio, e non avendo-pertanto- potuto argomentare circa la correttezza della statuizione medesima (in ordine alla quantificazione negativa del danno patrimoniale, ivi operata).
9. Relativamente al secondo aspetto di doglianza -poi - l'esperibilità- esclusa dal primo giudice- del regresso (esercitato da INAIL) anche nei confronti d'ambo le compagini convenute va rivisitata in questa sede con riferimento alla sola Le Verdi Praterie società agricola a r.l.
10. Il ruolo societario di garanzia (nei riguardi dell'adozione e dell'attuazione di cautele antinfortunistiche) deve- infatti- predicarsi solamente nei confronti della ridetta società agricola, poiché C.- uno dei prestatori coinvolti nell'incidente mortale è risultato dipendente di Le Verdi Praterie, nonché adibito (all'atto dell'incidente) in attività (appunto sfociate nel decesso di vari operai, tra cui quello assunto da Le Verdi Praterie) coerenti con le mansioni a lui affidate contrattualmente.
11. Giusta Cass., Sez. Lav., ord. n. 373/2023, «La speciale azione di regresso spettante "jure proprio" all'INAIL ai sensi degli artt. 10 ed 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, esperibile nei confronti del datore di lavoro, si estende automaticamente anche verso i soggetti responsabili civili dell'infortunio sul lavoro chiamati in causa dal datore di lavoro medesimo, gravando su di essi un comune obbligo di sicurezza a causa della condotta da essi tenuta ed in relazione al loro concreto ruolo, sicché essi sono direttamente responsabili dell'infortunio e dei conseguenti obblighi patrimoniali nei confronti dell'istituto assicuratore».
12. L'affermazione circa la sussistenza d'obblighi di protezione a carico della società è -dunque- il precipitato non già dell'acritica estrapolazione di dati societari (a qualsiasi titolo coinvolgenti i diretti destinatari dell'azione di rivalsa), ma della specifica constatazione di come- in occasione del misfatto- C. fosse intento in attività collimanti con quelle di propria adibizione presso Le Verdi Praterie.
13. È d'uopo- a tal proposito- puntualizzare in fatto come C. fosse un operaio in forza a Le Verdi Praterie, assunto da quest'ultima in veste d'escavatorista, e adibito alla movimentazione di mezzi meccanici in dotazione alla società predetta: degli stessi mezzi egli si stava avvalendo, in esecuzione di lavorazioni edili, in occasione dell'episodio franoso, produttivo della catastrofe.
14. La qualità datoriale in capo a Le Verdi Praterie (attestata dall'inconfutato contratto assunzionale prodotto in atti), il suo inquadramento d'operario, la sua assegnazione all'uso di escavatori, e- al tempo dell'occorso- lo svolgimento di mansioni corrispondenti a quelle esercitate presso Le Verdi Praterie, militano concordemente per la rimproverabilità della condotta societaria, inosservante dell'obbligo di protezione antinfortunistica in favore d'un proprio dipendente.
15. L'insieme degli aspetti fattuali sopradescritti importa- quindi- la responsabilità di Le Verdi Praterie, e l'azionabilità del regresso INAIL nei suoi confronti.
16. Il rigetto dell'appello veicolato nel procedimento n. 686/2025 può- allora- confermarsi esclusivamente in riferimento a Hospitality Investments s.r.l.
17. Tale compagine- infatti- è risultata estranea ai rapporti di lavoro intrattenuti dai dipendenti deceduti, non risulta aver concorso all'affidamento o alla supervisione dei lavori edili demandati ai prestatori defunti, ed è apparsa mera titolare formale d'alcuni degli immobili oggetto delle lavorazioni.
18. L'estensione anche a Hospitality Investments s.r.l. della sottoponibilità all'azione di regresso equivarrebbe -quindi- all'attribuzione alla persona giuridica d'una responsabilità oggettiva e da posizione, incompatibile con il doveroso accertamento dell'esistenza- in capo al convenuto in via di regresso- d'un potere-dovere d'evitare il fatto dannoso.
19. Venendo- ora- al simmetrico appello (degli eredi di M.) incardinato nel procedimento n. 1072/2025 (e contenente -come visto-doglianze pressoché sovrapponibili a quelle segnalate dai medesimi contraddittori in sede di propria costituzione nel procedimento n. 686/2025), lo stesso va rigettato integralmente.
20. La sentenza del Tribunale di Crotone n. 324/2025 del 9 maggio 2025 -è utile rammentarlo, a questo punto della trattazione- ha a) respinto la deduzione della prescrizione sollevata dagli eredi del responsabile civile, individuando il dies a quo della prescrizione stessa nella data di pronuncia del giudice per le indagini preliminari, d'archiviazione del procedimento penale (per morte del reo) intrapreso a carico del dante causa degli appellanti, b) escluso il diritto di regresso dell'INAIL limitatamente alle somme corrisposte ai superstiti di C. (per inesistenza di danno patrimoniale già accertata in altro giudizio), c) riconosciuto- invece- la responsabilità civile di M. M.W. (e correlativamente dei suoi eredi, ora appellanti) per la morte dei succitati lavoratori C. e Santo (rilevate plurime violazioni delle norme di sicurezza in materia di scavi), e d) condannato i suoi eredi al rimborso- in favore d'INAIL- della somma di 620.288,10 euro (oltre accessori), rigettando la relativa domanda nei confronti delle società Hospitality Investments s.r.l. e Le Verdi Praterie società agricola a.r.l., compensando le spese.
21. Con il proprio gravame (di cui al procedimento 1072/2025) gli eredi di M. sostengono come a) un procedimento penale avviato nei confronti di persona già deceduta avrebbe dovuto intendersi inesistente, e irrilevante ai fini dello spostamento in avanti del termine triennale di prescrizione dell'azione di regresso: la quale prescrizione -secondo la giurisprudenza di legittimità, ad avviso degli appellanti- decorrerebbe dalla liquidazione dell'indennizzo (o dalla costituzione della rendita) ogniqualvolta consti l'assenza d'un valido processo penale (instaurato nei confronti del soggetto poi destinatario del regresso), b) la decisione sia erronea nella parte in cui non avrebbe attribuito efficacia preclusiva (del regresso) alle transazioni concluse dagli eredi M. con gli eredi di C. e B. (ritenute tombali e soddisfattive d'ogni pretesa patrimoniale, e non), con asserita insussistenza d'ulteriori pretese rivendicabili dai lavoratori (cui potesse eventualmente subentrare INAIL), e c) parimenti erronee siano la quantificazione della rendita e della capitalizzazione operate dall'Istituto.
22. L'appellato INAIL afferma l'inammissibilità del gravame (per introduzione di questioni nuove) e conclude per il rigetto dell'appello, difendendo la correttezza della sentenza impugnata sia in punto di decorrenza della prescrizione (siccome fondata sull'esistenza del procedimento penale conclusosi con l'archiviazione) sia quanto all'accertamento della responsabilità datoriale (per la violazione delle norme di sicurezza) e nel nesso causale con l'evento mortale, sia- infine- in ordine al quantum, sostenendo come le transazioni intercorse con i superstiti siano irrilevanti ai del regresso, e le attestazioni INAIL sui costi dell'infortunio e sulle rendite (assistite da presunzione di legittimità), non siano state contestate.
23. Orbene, quanto ai rapporti fra procedimento penale e prescrizione del regresso INAIL, Cass., Sez. Lav., sent. n. 32168/2024, «Osserva [...] che, in base alla normativa di riferimento (art. 112, ult. co., del D.P.R. 30 giugno 1965, nr. 1124) «Il giudizio civile di cui all'art. 11 non può istituirsi dopo trascorso tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. L'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile». [...] Le sezioni unite di questa Corte, investite in merito al contrasto sorto in ordine alla individuazione del dies a quo del termine previsto dal T.U. nr. 1124 del 1965, art. 112, u.c. e alla necessità di un chiarimento anche circa la natura del termine, con la pronuncia nr. 5160 del 2015, oltre ad affermare che il termine triennale previsto dall'art. 112 ha natura di prescrizione, hanno chiarito, quanto alla sua decorrenza, che, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, lo stesso decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato, quale evento che costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo. [...] Si è, successivamente, chiarito (Cass. nr. 20853 del 2015) che, nel caso in cui «il procedimento penale sia iniziato entro tre anni dal pagamento dell'indennizzo o dalla costituzione della rendita», il termine di prescrizione dell'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro «decorre dal giorno in cui la sentenza penale di condanna è divenuta irrevocabile». In ultimo, e più di recente, si è ulteriormente precisato (Cass. nr. 12777 del 2024) che il procedimento penale che può intervenire nel triennio dalla costituzione della rendita ed è utile a spostare in avanti il dies a quo è solo quello attivato nei confronti dei soggetti verso i quali l'Inail intende esercitare il regresso, non essendo invece rilevante un processo penale «purchessia» in relazione ai fatti dell'infortunio. [...]
Riassumendo, nel mutato quadro normativo sinteticamente espresso nella abolizione della cosiddetta pregiudiziale penale, il termine di decorrenza della prescrizione dell'azione di regresso INAIL non è sempre legato all'attivazione di un procedimento penale, potendo valutarsi anche in relazione al riconoscimento della prestazione previdenziale. [...] Tuttavia, ove vi sia stato l'esercizio dell'azione penale (ovvero un provvedimento penalistico che ne sanzioni il mancato esercizio) continua ad operare la disciplina speciale prevista dall'art. 112 TU che individua il termine di decadenza triennale al momento in cui il fatto è stato definito in sede penale, purché, nel caso in cui sia anche intervenuta la liquidazione dell'indennizzo da parte dell'INAIL, il procedimento penale abbia avuto inizio nel triennio successivo alla liquidazione dell'indennizzo medesimo».
24. Non è- pertanto-condivisibile la tesi degli appellanti, ad avviso della quale l'instaurazione d'un procedimento penale nei confronti di soggetto premorto vizi d'inesistenza e il procedimento penale medesimo, e impedisca allo stesso di costituire occasione di posticipazione del decorso della prescrizione (del diritto di regresso esercitato da INAIL).
25. Gli eredi del responsabile civile sono qui richiesti (da INAIL) di soddisfare le pretese creditorie dell'Istituto sullo specifico presupposto della loro (ridetta) qualità d'aventi causa della persona (ancorché tragicamente deceduta anch'essa, unitamente a due lavoratori) individuata quale datrice di lavoro (in via di fatto) dei prestatori defunti.
26. Sostenere- come ventilato dagli appellanti- l'inesistenza del procedimento penale (poiché instaurato in confronto di persona non più in vita) introduce elementi d'incertezza, circa l'operatività della disciplina di legge dettata in materia di differimento del decorso della prescrizione (del diritto di INAIL).
27. Gli ultimi due commi dell'art. 112, D.P.R. 1124/1965 affermano- più segnatamente- come «Il giudizio civile di cui all'art. 11 non [possa] istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo», e «L'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile».
28. L'articolo in parola-dunque- riconduce il decorso prescrizionale a specifici passaggi conclusivi del procedimento penale, implicitamente presupponendo- per assicurare la prevedibilità e l'agevole individuabilità del dies a quo del termine (estintivo)- l'esigenza della definizione del procedimento stesso (quand'anche insuscettibile di condurre alla condanna dell'imputato).
29. Nella specie- al di là di valutazioni concernenti l'astratta possibilità d'avviamento del procedimento penale- la valutazione circa il decorso della prescrizione va compiuta a partire dalla cessazione del procedimento in questione, individuabile nell'avvenuta archiviazione del procedimento medesimo.
30. Il procedimento così condotto- allora- non può intendersi quale generico esercizio dell'azione penale su fatti riconducibili alla sciagura (ossia alla stregua di procedimento purchessia, inidoneo a posticipare la prescrizione), ma quale procedimento intrapreso (se del caso, erroneamente: ma non meno concretamente ed effettivamente) nei confronti del soggetto (dante causa degli odierni appellanti, eredi di M.) inizialmente ipotizzato quale datore di lavoro (fattuale), ossia tenuto a risarcire (e a tenere indenne INAIL degli esborsi correlati alla rendita, pedissequa alle due morti sul lavoro).
31. Dalle notazioni riportate sopra deriva- allora- la correttezza della decisione di prima cura, nella parte in cui essa ha escluso l'intervenuta prescrizione dell'azione intrapresa da INAIL.
32. Venendo -adesso- all'approfondimento dell'ulteriore motivo di doglianza, riguardante l'efficacia asseritamente preclusiva della transazione (intercorsa tra gli eredi del responsabile civile e dei lavoratori scomparsi), è sufficiente sottolineare con Cass., Sez. III Civ., sent. n. 25512/2021, come «Nel caso di specie l'Inail è rimasta estranea alla transazione intervenuta tra gli eredi dell'infortunato ed il responsabile civile, perciò quest'ultimo non può opporgliela allo scopo di paralizzare il suo legittimo esercizio del diritto di rivalsa».
33. La stessa sentenza precisa come «La surrogazione e il regresso dell'assicuratore sociale, rispettivamente, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ. e dell'art. 10 d.p.r. 30.6.1965 n. 1124, sono una successione a titolo particolare del solvens nel diritto di credito vantato dall'accipiens nei confronti d'un terzo, che si verifica ipso facto al momento del pagamento effettuato dal surrogante nelle mani del creditore originario, il danneggiato, a prescindere da qualsiasi manifestazione di volontà del danneggiato o dell'assicuratore. Il subingresso del surrogante si collega al semplice fatto del pagamento dell'indennità per quel danno di cui è responsabile il terzo, senza richiedere, a tal fine, la previa comunicazione da parte dell'assicuratore della sua intenzione di succedere nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile. Il subentro non è rimesso all'apprezzamento dell'assicuratore solvens. La perdita del diritto verso il terzo responsabile da parte dell'assicurato e l'acquisto da parte dell'assicuratore sono come è stato rilevato in dottrina effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico previsto dalla legge: il pagamento dell'indennità assicurativa. L'Inail si è surrogato agli eredi della vittima nei diritti di credito da costoro vantati verso il responsabile, sin dal momento in cui costituì in loro favore la rendita prevista dalla legge, momento anteriore rispetto alla transazione stipulata dall'infortunato con la Ecoedil S.r.L.: l'infortunio infatti avvenne nel 2002 ed in data 14 maggio 2002 l'Inail corrispose la somma di euro 117.027,04, mentre la transazione venne conclusa nel 2014, nelle more del processo di primo grado; di conseguenza il credito dall'Inail, al momento della stipula della transazione tra Ecoedil S.r.L. e gli eredi di M.M., si era già trasferito dagli eredi della vittima all'Inail; quindi, il credito degli eredi di M.M., avente ad oggetto il risarcimento del danno indennizzato dall'Inail non si estinse per effetto della transazione da questi stipulata, poiché al momento della transazione di quel credito era ormai titolare l'Inail, e non più gli eredi dell'infortunato (principio confermato da Cass., Sez. Un., 22/05/2018, n. 12565 e successivamente ribadito: cfr. Cass. 01/10/2019, n. 24509)».
34. Nella specie, l'accordo- oltreché intervenuto fra transigenti diversi da INAIL- è successivo all'erogazione della rendita, in corrispondenza del quale frangente- dunque- va collocato il subentro di INAIL nelle ragioni vantate dagli assicurati (nei confronti del datore danneggiante, e dei suoi aventi causa): la censura inerente all'opponibilità a INAIL della transazione- quindi- non può essere valorizzata (alla luce del dato normativo, e della pertinente elaborazione pretoria).
35. Relativamente- infine- alla censura dei M. concernente il dovuto, nemmeno quest'ultima è valorizzabile.
36. Sono- invero- gli stessi eredi di M. (a pagina 14 del proprio atto introduttivo) a segnalare come il calcolo dell'ammontare dovuto da INAIL (a titolo di rendita ai superstiti) avrebbe dovuto prendere a base di riferimento il massimale retributivo, all'epoca dei fatti oltrepassante i 30.000 euro.
37. Tale prospettazione trova- peraltro- conferma nell'art. 85, comma I, secondo periodo, DPR 1124/1965 (come modificato), a mente del quale «Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1º gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116».
38. Il computo di INAIL- dunque- resiste alle censure degli appellanti, di talché l'intero (secondo) gravame (qui da ultimo delibato) va respinto.
39. Le competenze processuali vengono liquidate sulla base del complessivo andamento degli appelli come riuniti, alla luce del cui esito consistente a) nell'affermazione (quanto all'appello n. 686/2025) circa la percorribilità del regresso sia in relazione al defunto C. (non ostandovi il mancato riconoscimento d'un danno patrimoniale, pronunciata altrove e inter alios) sia in confronto di Le Verdi Praterie società agricola a r.l. (relativamente alla posizione C.), nonché b) nella reiezione totale delle censure articolate dalle persone (fisiche e giuridiche) appellanti nel procedimento 1072/2025- INAIL risulta (ampiamente) prevalente in giudizio l'Ente soccombendo esclusivamente in riferimento all'estensibilità del regresso nei confronti di Hospitality Investments s.r.l.
40. La stessa liquidazione tiene necessariamente conto della circostanza per la quale- in ambo i processi- i contraddittori d'INAIL si sono costituiti a mezzo degli stessi procuratori (Fabrizio Criscuolo, Antonio Pileggi, e Francesco Verri), e con atti unitari e omnicomprensivi, e tenuto conto del valore globale della lite, pari a 1.470.965,24 euro.
41. Le competenze anzidette vengono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014 (come aggiornato dal d. m. 147/2022), seguono la soccombenza, risultano commisurate alla complessità e al valore della disputa, al pregio dell'opera difensiva, e al contegno processuale, e sono determinate secondo il prospetto seguente (attingendo allo scaglione delle cause di valore indeterminabile e complessità media):
Fase di studio della controversia: € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio: €1.665,00
Fase di trattazione: € 3.686,00
Fase decisionale: € 4.287,00
Compenso tabellare: € 12.156,00
42. Alla luce dell'esito dell'appello, occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, 1 c. quater, D.P.R. n. 115/2002, e demandare alla Cancelleria gli adempimenti di competenza, ai fini dell'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti nel procedimento (qui riunito) n. 1072/2025.
P.Q.M.
la Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, pronunciando definitivamente sugli appelli riuniti, rispettivamente proposti da INAIL- Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del rappresentante legale pro tempore, nei confronti di M. , M. , M. , S. , Le Verdi Praterie Società Agricola a r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore, e Hospitality Investments s.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore, nonché da M. , M. , M. , e S. nei confronti d INAIL- Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente l appello proposto da INAIL- Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del rappresentante legale pro tempore;
- per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, dichiara M. , M. , M. , e S. tenuti solidalmente nei confronti d INAIL Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del rappresentante legale pro tempore, per le conseguenze derivate dall' infortunio mortale subito dal dipendente C. ;
- condanna- pertanto- M. , M. , M. , e S. a rimborsare a INAIL Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del rappresentante legale pro tempore, la somma di 721.240,33 euro, oltre ai miglioramenti eventualmente intervenienti, e agli accessori di legge;
- dichiara- altresì- M. , M. , M. , S. , e Le Verdi Praterie Società Agricola a r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore, tenuti solidalmente nei confronti d INAIL Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del rappresentante legale pro tempore, per le conseguenze derivate dall infortunio mortale subito dal dipendente C. ;
- condanna- perciò- M. , M. , M. , S. , e Le Verdi Praterie Società Agricola a r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore, a rimborsare a INAIL- Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del rappresentante legale pro tempore, la somma di 747.665,01 euro, oltre ai miglioramenti eventualmente intervenienti, e agli accessori di legge;
- rigetta nel resto l' appello proposto da INAIL Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del rappresentante legale pro tempore;
- rigetta poi integralmente l' appello (nel procedimento qui riunito) proposto da M. , M. , M. , e S. nei confronti d INAIL Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del rappresentante legale pro tempore;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna- conclusivamente- M. , M. , M. , S. , e Le Verdi Praterie Società Agricola a r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore, a rifondere a INAIL Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del rappresentante legale pro tempore, le competenze di lite sostenute, liquidate complessivamente in 12.156,00 euro, oltre a IVA, C.P.A., spese generali forfettarie al quindici percento, e spese documentate eventuali;
- dà atto- infine- della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, e demanda alla Cancelleria gli adempimenti di competenza, ai fini dell'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti nel procedimento n. 1072/2025.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte di appello, tenuta il 22 maggio 2026.
Il relatore Ilario Nasso
La presidente Gabriella Portale
