MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
Oggetto: Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile a seguito della entrata in vigore delle modifiche legislative apportate dalla Legge 11 Marzo 2026 n. 34
A ELENCO INDIRIZZI (in allegato)
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Seguito: M_D A0582CC REG2025 0081986 11-12-2025
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1. Con l’entrata in vigore della Legge 11 marzo 2026, n. 34 recante “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”, sono state apportate modifiche al D.lgs. 81/2008, in riferimento, nello specifico, alla disciplina del lavoro agile.
2. L’elemento di novità risiede, in particolar modo, nel fatto che l’obbligo di informativa in favore del lavoratore agile, previsto già dall’art. 22 della legge n. 81/2017, viene inglobato all’interno del sistema sanzionatorio delineato dal D.lgs. 81/2008, il c.d. Testo Unico sulla Sicurezza.
3. L'articolo 11 della Legge 34/2026 introduce, infatti, un nuovo comma, il 7 bis, all’art. 3 T.U. Sicurezza, ai sensi del quale: “per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali”.
4. Il precitato articolo 11 ha altresì modificato l’art 55, comma 5, lettera c) del T.U. Sicurezza, ricomprendendo la violazione del suddetto obbligo informativo, ex art. 3 comma 7 bis, all’interno del sistema sanzionatorio delineato dal medesimo Testo Unico, prevedendo in capo al Datore di Lavoro la sanzione dell’arresto da due a quattro anni ovvero dell’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
5. Tanto premesso, si trasmette - in allegato - la revisione dell’informativa in argomento, elaborata a cura di Segredifesa (prot. M_D ABBE6E3 REG2026 0047091 del 17.04.2026) e integrata con le novità legislative sopra esposte, che annulla e sostituisce quella allegata all’Atto Ricognitorio trasmesso con il foglio a seguito.
6. La nuova informativa sarà resa disponibile, in formato editabile, sul sito istituzionale della scrivente Direzione nell’area Lavoro Agile.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria DE PAOLIS
