Cassazione Penale, Sez. 3, 30 giugno 2026, n. 23909 - Violazioni in cantiere e particolare tenuità del fatto: la valutazione dell'offensività richiede una valutazione complessiva dell’assenza di un concreto pericolo per i lavoratori


 

 

 Nota a cura di Guardavilla Anna, in PuntoSicuro, 16.07.2026, "L’individuazione dei preposti non è un obbligo meramente «documentale»"




Presidente Liberati - Relatore Scarcella

 

Fatto



1. Con sentenza del tribunale di Vercelli del 10 novembre 2025 veniva dichiarato non luogo a procedere nei confronti di C.R. in ordine ai reati in materia di prevenzione infortuni (d. lgs. n. 81 del 2008) a lui ascritti per non essere l’imputato punibile per particolare tenuità del fatto.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso Corte d'appello di Torino, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 131-bis, cod. pen.

In sintesi, il PG muove dalla premessa fattuale, recepita dalla decisione impugnata, secondo cui il Tribunale avrebbe accertato la sussistenza dei reati contravvenzionali “sulla scorta del materiale d’indagine” e, nonostante ciò, avrebbe concluso per la non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. ritenendo assenti cause ostative. La censura è concentrata sull’assunto che, in materia di violazioni del d.lgs. 81 del 2008, una “generalizzata applicazione” dell’art. 131-bis cod. pen. vada esclusa, perché idonea a produrre “effetti aberranti”: l’indagato che abbia adempiuto alle prescrizioni potrebbe, omettendo il pagamento della somma dovuta (anche in misura ridotta), ottenere ugualmente un esito favorevole, con una “torsione del sistema” e con una controspinta rispetto alle finalità di ottemperanza perseguite dal meccanismo delineato dagli artt. 20 ss. d.lgs. 758/1994.

A supporto di tale impostazione, il ricorso richiama una pronuncia ritenuta “analoga” (Sez. 3, n. 26974 del 10/06/2025, Condello, non mass.) dalla quale trae due proposizioni centrali. Anzitutto, l’art. 131-bis cod. pen. in questo settore sarebbe applicabile solo in casi assolutamente limitati, come quando la procedura estintiva del d.lgs. 758 del 1994 sarebbe teoricamente attivabile ma non lo è stata per cause non imputabili all’indagato, ovvero quando, in base alla condotta successiva e ad una valutazione ex post, l’offesa risulti “di speciale tenuità”. In secondo luogo, la pluralità delle violazioni incide sull’offensività e sull’entità del pericolo derivato, specie in relazione alla possibile esposizione di più lavoratori a molteplici fattori di rischio. Sotto questo profilo, la doglianza del PG si configura come violazione di legge sostanziale nella forma dell’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., perché il giudice di merito – secondo il ricorrente – avrebbe applicato la causa di non punibilità senza rispettarne i presupposti così come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità e senza coordinare la valutazione con la logica del sistema speciale delle contravvenzioni prevenzionistiche (d.lgs. 758 del 1994).

Il ricorso insiste, in particolare, sul dato che l’imputato sarebbe rimasto del tutto inerte, omettendo il pagamento delle somme dovute (pur in misura ridotta) secondo il meccanismo del d.lgs. 758 del 1994, e che, pertanto, non potrebbe valorizzarsi positivamente la “condotta susseguente al reato” ai fini del giudizio di particolare tenuità. La censura mira, dunque, a dimostrare che il giudice avrebbe erroneamente sussunto la fattispecie nella causa di non punibilità senza verificare correttamente uno degli indicatori tipici: la valutazione complessa sulle “modalità della condotta” e sull’“esiguità del danno o del pericolo”, alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., che – nella prospettiva del PG – non consentirebbero di pervenire ad una conclusione di tenuità quando l’inerzia post factum conferma un atteggiamento non collaborativo rispetto al sistema prevenzionistico.

Il punto di maggiore densità argomentativa del ricorso è l’affermazione secondo cui il Tribunale avrebbe “evitato di confrontarsi” con il “fulcro” della valutazione: l’offensività in concreto della condotta in rapporto al bene giuridico della sicurezza sul lavoro. Sotto tale profilo, il ricorso “traduce” il tema dell’offensività concreta nel linguaggio dell’art. 131-bis cod. pen: la “particolare tenuità” richiede una valutazione complessa delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo ex art. 133 cod. pen., tenendo conto “in maniera equilibrata” delle peculiarità del caso concreto. A sostegno di questa impostazione, viene richiamata Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01 (e non 21513, come erroneamente indicato in ricorso il numero di repertorio della sentenza), citata per l’assunto che non esiste un’offesa tenue o grave in astratto, ma che il disvalore deriva dalla “concreta manifestazione del reato” e che l’esiguità è frutto di una valutazione congiunta di indicatori relativi a condotta, danno e colpevolezza. Si contesta dunque che il giudice non abbia applicato correttamente i parametri legali dell’art. 131-bis cod. pen. (e i criteri richiamati dall’art. 133 cod. pen.), trasformando la valutazione in una applicazione “generalizzata” o comunque non ancorata alla concreta dimensione del pericolo/offesa in materia prevenzionistica.

3. In data 30 aprile 2026 è pervenuta la requisitoria scritta del Procuratore Generale presso questa Corte che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Vercelli per nuovo giudizio.

La requisitoria del Procuratore generale si incentra sulla censura della decisione del Tribunale di Vercelli che ha dichiarato non punibile l’imputato per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., ritenendo tale applicazione non conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

In apertura, il Procuratore generale ritiene fondato il motivo di ricorso relativo all’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., richiamando un consolidato orientamento della Corte di cassazione secondo cui la causa di non punibilità richiede la compresenza di due presupposti: la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, da accertarsi congiuntamente attraverso una valutazione complessiva del fatto concreto alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. La requisitoria dedica ampio spazio alla ricostruzione sistematica dell’istituto, valorizzando gli arresti delle Sezioni Unite (in particolare, le Sez. Unite “Tushaj”) che individuano gli indicatori della tenuità nelle modalità della condotta, nell’esiguità del danno o del pericolo e nel grado della colpevolezza, sottolineando come il giudizio debba investire il fatto storico nella sua interezza e non possa essere operato in astratto. In tale prospettiva, l’istituto viene ricondotto ai principi di proporzione, extrema ratio e offensività in concreto, con funzione anche deflattiva del sistema penale.

Su questa base teorica, il Procuratore generale affronta il tema specifico delle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro, evidenziando il rapporto tra la causa di non punibilità e la procedura estintiva prevista dagli artt. 20 ss. del d.lgs. n. 758 del 1994. Tale sistema, fondato sulla rimozione del pericolo mediante prescrizioni e sul pagamento di una somma, risponde a finalità ripristinatorie e preventive. Proprio in ragione di tale disciplina speciale, la memoria afferma che l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., deve essere circoscritta a ipotesi eccezionali, onde evitare effetti distorsivi, quali consentire all’imputato di sottrarsi al pagamento della sanzione pur avendo adempiuto alle prescrizioni. Ne deriva la conclusione che la non punibilità per particolare tenuità è configurabile solo in casi limitati: quando la procedura estintiva non sia stata attivata per ragioni non imputabili all’indagato oppure quando, anche alla luce della condotta successiva, l’offesa appaia ex post di speciale tenuità. Al contrario, il mancato pagamento della sanzione dopo l’ottemperanza alle prescrizioni deve essere valutato negativamente quale comportamento successivo al reato.

Applicando tali principi al caso concreto, il Procuratore generale rileva che il Tribunale ha erroneamente valutato la fattispecie, omettendo di considerare elementi decisivi: la pluralità delle violazioni, l’esposizione di più lavoratori a diversi fattori di rischio, e dunque un livello di offensività non esiguo; nonché la condotta successiva dell’imputato, caratterizzata non da condotte ripristinatorie, ma da inerzia e dalla mera cessazione dell’attività lavorativa.
 

Diritto



1. Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è fondato.

2. Al fine di meglio lumeggiare le ragioni a sostegno dell’impugnazione, è utile una ricognizione della vicenda processuale.

Il procedimento trae origine da un controllo ispettivo effettuato il 22 marzo 2023 dal personale dello SPRESAL di Alessandria presso un cantiere edile sito in (omissis), dove operavano tre lavoratori moldavi dipendenti della (omissis) s.r.l., società di cui l’imputato C.R. era legale rappresentante e datore di lavoro. All’imputato sono state contestate tre contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, e in particolare: capo a) omessa verifica dell’idoneità sanitaria dei lavoratori, ai sensi degli artt. 18, comma 1, lett. c), e 159, comma 2, lett. a), d.lgs. 81 del 2008; capo b) omessa formazione generale e specifica dei lavoratori, ai sensi degli artt. 37, comma 1,e 55, comma 5, lett. c), d.lgs. 81 del 2008; capo c) omessa nomina del preposto, ai sensi degli artt. 18, comma 1, lett. b‑bis), e 55, comma 5, lett. e), d.lgs. 81 del 2008. Il giudice chiarisce fin dall’inizio che si tratta di violazioni che, pur astrattamente suscettibili di estinzione in via amministrativa ai sensi del d.lgs. n. 758 del 1994, sono approdate alla sede penale a causa del mancato pagamento delle sanzioni in misura ridotta da parte dell’imputato.

Nel corso del sopralluogo, gli ispettori non riscontravano violazioni sostanziali delle misure di prevenzione e sicurezza in cantiere. In particolare, non emergevano situazioni di pericolo attuale o specifico per l’incolumità dei lavoratori. Le irregolarità contestate erano esclusivamente documentali e organizzative, riguardando: (i) la mancata esibizione della documentazione relativa all’idoneità sanitaria; (ii) la mancata prova dell’avvenuta formazione dei lavoratori; (iii) l’assenza di formale individuazione del preposto. A fronte delle richieste avanzate dallo SPRESAL, l’imputato rimaneva inerte e, in un’unica occasione, riferiva telefonicamente che la documentazione sarebbe stata trattenuta da ex consulenti della società. Tale giustificazione non era seguita da alcuna produzione documentale. In conseguenza di ciò venivano impartite le prescrizioni previste dal d.lgs. n. 758 del 1994. Tuttavia, a seguito di un successivo controllo del 28 dicembre 2023, veniva accertato che: a) i lavori non erano più proseguiti; b) la società aveva sciolto i propri vincoli contrattuali; c) non era possibile ottenere un’ulteriore ottemperanza alle prescrizioni. Da qui l’ammissione al pagamento in misura ridotta, rimasta però ineseguita, con conseguente formulazione dell’imputazione penale.

Il giudice afferma espressamente che il materiale di indagine consente di ritenere provata l’esistenza delle contravvenzioni, fondata sull’inerzia dell’imputato rispetto alle prescrizioni impartite. Nondimeno, il Tribunale compie una valutazione prognostica in ordine all’esito dibattimentale, affermando che è remota la probabilità di una condanna, poiché il fatto sarebbe verosimilmente destinato a essere dichiarato non punibile per particolare tenuità. A fondamento di tale conclusione vengono valorizzati plurimi elementi: (i) le violazioni non attengono a condotte concretamente pericolose, ma a profili formali; (ii) gli ispettori hanno accertato l’assenza di violazioni sostanziali in materia di sicurezza; (iii) non emerge una situazione di sistematica inosservanza della normativa prevenzionistica; (iv) l’attività di cantiere non è proseguita nei mesi successivi; (v) la società ha cessato i rapporti contrattuali; (vi) non risultano ulteriori cantieri, altre violazioni o prosecuzione dell’attività imprenditoriale; (vii) la condotta non è abituale, essendo gravata da una sola precedente condanna, peraltro per reato eterogeneo (insolvenza fraudolenta).

Il giudice ritiene quindi integrati tutti i presupposti della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, trattandosi di offesa di particolare tenuità, desunta dalla natura meramente documentale delle violazioni e dall’assenza di pericolo concreto; in secondo luogo, per l’assenza di abitualità del comportamento, non ricorrendo le ipotesi ostative previste dal comma 3 dell’art. 131‑bis cod pen.; infine, per la mancanza di elementi sintomatici di una professionalità o reiterazione della condotta antigiuridica. In ragione di ciò, escludendo una ragionevole previsione di condanna, il Tribunale ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere ex art. 554‑ter cod. proc. pen., dichiarando l’imputato non punibile ai sensi dell’art. 131‑bis cod. pen.

3. Tanto premesso, infatti, può quindi procedersi all’esame del ricorso che il Collegio reputa fondato poiché investe un profilo delicato e tipicamente sindacabile in sede di legittimità: la corretta applicazione dei parametri legali dell’art. 131-bis cod. pen. e la coerenza della motivazione nel bilanciamento degli indicatori normativi (modalità della condotta; esiguità del danno o del pericolo; grado di colpevolezza; non abitualità), specialmente alla luce della giurisprudenza che richiede una valutazione concreta e non “seriale” della tenuità.

In particolare, il richiamo alle Sezioni Unite “Tushaj” è pertinente sul piano metodologico, perché ribadisce che il giudizio di tenuità è ancorato alla concreta estrinsecazione del fatto e implica una valutazione complessiva degli indici normativi.

4. Nondimeno, occorre distinguere: la censura del PG sembra oscillare tra due piani, dei quali uno è giuridicamente sostenibile e l’altro rischia di trasformarsi in un’apodittica preclusione “di settore”.

4.1. In primo luogo, è condivisibile – e idoneo a sorreggere il ricorso– l’assunto secondo cui, nel giudizio ex art. 131-bis cod. pen., il giudice deve misurare il pericolo concreto derivante dalla violazione prevenzionistica e non può arrestarsi alla constatazione che, al momento dell’accesso, non vi fossero ulteriori inosservanze; infatti, l’omessa formazione, l’omessa verifica dell’idoneità sanitaria e l’omessa nomina del preposto, pur avendo componente documentale, si proiettano sul bene giuridico della sicurezza e possono implicare un rischio intrinseco che non si esaurisce nell’assenza di infortuni o nell’assenza di violazioni “materiali” contestuali. La censura del PG, nella parte in cui addebita al Tribunale di non essersi realmente confrontato con l’offensività in concreto, è dunque fondata.

4.2. In secondo luogo, è invece giuridicamente discutibile, se intesa come regola generale, l’idea che l’art. 131-bis cod. pen. sia quasi strutturalmente incompatibile con le contravvenzioni prevenzionistiche in ragione del sistema del d.lgs. 758 del 1994.

Su tale versante, la stessa giurisprudenza di legittimità richiamata dal ricorrente (Sez. 3, n. 26974/2025) non afferma una preclusione assoluta, ma ragiona in termini di valutazione rigorosa e non automatica, richiamando il necessario coordinamento tra istituti e la rilevanza della pluralità delle violazioni e della condotta post factum ai fini della concreta tenuità.

4.3. Ne deriva che il motivo è suscettibile di un esito differenziato: esso deve essere ritenuto fondato nella parte in cui deduce un difetto di corretta sussunzione nei parametri dell’art. 131-bis cod. pen. (offensività concreta; valutazione complessiva ex art. 133 cod. pen.; coerenza logica della motivazione), mentre non ha pregio nella parte in cui tende a introdurre, surrettiziamente, una sorta di incompatibilità di principio tra l’art. 131-bis cod. pen. e le contravvenzioni del d.lgs. 81 del 2008.

5. Tanto premesso, e richiamando quanto già in precedenza accennato, il giudizio è stato definito anticipatamente con sentenza di non luogo a procedere ex art. 554-ter cod. proc. pen.

In base a tale disposizione, il giudice può pronunciare non luogo a procedere anche quando “gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna”; la decisione presuppone tuttavia una corretta sussunzione dei fatti nella causa di non punibilità invocata, e dunque un giudizio conforme ai parametri legali di cui all’art. 131-bis cod. pen. (modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133 cod. pen. e assenza di abitualità), non riducibile a formule generiche o a considerazioni estranee al tema dell’offensività concreta.

5.1. La sentenza impugnata fonda la particolare tenuità, in larga misura, sulla circostanza che gli ispettori non avrebbero riscontrato “violazioni in materia di prevenzione e sicurezza” durante l’accesso in cantiere, qualificando le omissioni contestate come meri profili “documentali/organizzativi” e negando un “marcato disvalore” in assenza di una “sistematica violazione” del testo unico.

Tale argomentazione è giuridicamente insufficiente perché non affronta il nucleo normativo del giudizio di tenuità: nelle contravvenzioni prevenzionistiche l’offesa si declina, tipicamente, come pericolo (anche potenziale) per la sicurezza dei lavoratori; conseguentemente, la tenuità richiede una valutazione concreta dell’esiguità del pericolo e delle modalità della condotta, non la sola constatazione dell’assenza di ulteriori infrazioni “materiali” contestuali o di eventi lesivi. Il metodo imposto dalle Sezioni Unite esclude infatti che l’offesa tenue (o grave) sia predicabile “in astratto”: è la concreta manifestazione del reato – valutata congiuntamente per condotta, pericolo/danno e colpevolezza – a segnare il disvalore.

5.2. Nel caso di specie, le omissioni riguardano formazione, idoneità sanitaria e preposto: tre presidi essenziali dell’assetto prevenzionistico, la cui mancanza non può essere svalutata come “puramente documentale” senza verificare: (i) se e in che misura la mancanza di tali presidi abbia generato una situazione di esposizione al rischio per più lavoratori; (ii) quale fosse l’assetto organizzativo concreto; (iii) quale fosse il grado della colpa; (iv) se vi fosse stata regolarizzazione o, al contrario, persistente omissione. In difetto di tale analisi, il giudizio di “tenuità” resta assertivo e non conforme alla struttura dell’art. 131-bis cod. pen., letta secondo le Sezioni Unite “Tushaj”.

5.3. Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato soprattutto là dove contesta che il Tribunale abbia valorizzato (o comunque non abbia correttamente ponderato) la condotta successiva dell’imputato.

La sentenza di merito afferma che le violazioni sono provate e che il meccanismo estintivo non ha operato per mancato pagamento in misura ridotta; tuttavia, per giungere alla tenuità, attribuisce decisivo rilievo al fatto che l’attività di cantiere non sarebbe proseguita e che la società avrebbe sciolto i vincoli contrattuali, quasi che ciò riducesse automaticamente l’offesa.

Questo passaggio è vulnerabile perché, nel sistema delle contravvenzioni “prescrizionali” (d.lgs. 758 del 1994), la condotta successiva rileva, sul piano sostanziale, quantomeno come indice sintomatico della serietà dell’adempimento prevenzionistico; e, dopo la riforma, l’art. 131-bis cod. pen. attribuisce rilievo anche alla “condotta susseguente al reato”, sicché la valutazione non può eludere un dato fattuale decisivo quale la mancata ottemperanza o il mancato pagamento della somma dovuta.

5.4. Proprio in un caso “contiguo” e particolarmente calzante, la Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del pubblico ministero e ha annullato una pronuncia di proscioglimento per particolare tenuità del fatto perché il giudice di merito aveva omesso di valutare la condotta successiva in presenza di prescrizione non ottemperata e mancato pagamento della sanzione (mancata esibizione del PIMUS: Sez. 3, n. 2443 del 18/12/2025, dep. 2026, Lucci, non mass.). Proprio tale ultima sentenza – per quanto riferita a una diversa specifica violazione del d.lgs. 81 del 2008 – enuncia un principio metodologico pienamente mutuabile e applicabile al caso in esame: il giudizio ex art. 131-bis cod. pen. deve essere condotto integrando tutti gli indicatori legali, e l’omessa considerazione della condotta successiva (specie quando connotata da persistente inadempimento a prescrizioni e mancato pagamento) integra violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.

5.5. Il Pubblico Ministero sostiene altresì che la pluralità di violazioni (tre contravvenzioni) incida sull’offensività e sull’entità del pericolo, specie perché riferite a più lavoratori.

Questa prospettiva non va intesa come preclusione automatica dell’art. 131-bis cod. pen., ma come esigenza di motivazione rafforzata: quanto più il fatto presenta plurimi profili di inosservanza, tanto più il giudice deve chiarire perché, nonostante la pluralità e la riferibilità a più soggetti esposti, il pericolo sia rimasto “esiguo” e le modalità della condotta non connotino disvalore apprezzabile.

È esattamente questa la direttrice ricostruita, in tema di sicurezza sul lavoro, da Sez. 3, n. 26974 del 10/06/2025, Condello, la quale – pur rigettando il ricorso dell’imputato in quel caso – sottolinea la necessità di coordinare la tenuità con la logica dei meccanismi estintivi e con la pluralità delle violazioni, evitando applicazioni “indifferenziate”.

5.6. Nella vicenda in esame, la motivazione impugnata non compie tale passaggio: afferma che non vi è “marcato disvalore” perché non emerge “sistematica violazione”, ma non spiega perché tre omissioni che incidono su formazione, idoneità sanitaria e organizzazione della vigilanza interna (preposto) – e che riguardano più lavoratori – abbiano determinato un pericolo “esiguo”. In altri termini, il Tribunale ha sostituito il giudizio sull’esiguità del pericolo con una valutazione di “non sistematicità”, che non è parametro dell’art. 131-bis cod. pen. (se non indirettamente) e non vale, da sola, a integrare l’esame richiesto dall’art. 133 cod. pen.

5.7. Alla luce delle considerazioni svolte, la censura del Pubblico Ministero è dunque fondata perché la sentenza impugnata applica l’art. 131-bis cod. pen. in difetto di una valutazione complessa e congiunta degli indici legali: (i) non valuta in modo effettivo l’esiguità del pericolo (offensività concreta) rispetto al bene giuridico “sicurezza sul lavoro”, limitandosi a richiamare l’assenza di ulteriori violazioni “materiali” riscontrate in occasione dell’accesso; (ii) non pondera adeguatamente la condotta susseguente, anzi dà atto dell’inerzia (mancata produzione documentale, mancato pagamento) ma non la utilizza come indice contrario nel giudizio di tenuità, in contrasto con l’impostazione recepita dalla giurisprudenza recente in casi omologhi (Sez. 3, n. 2443/2026); (iii) non spiega, con motivazione “rafforzata”, perché la pluralità di violazioni e la riferibilità a più lavoratori non abbiano inciso sull’entità del pericolo, come invece richiede un corretto impiego dei criteri dell’art. 133 cod. pen. nel quadro dell’art. 131-bis cod. pen. e secondo l’indirizzo espresso, in materia prevenzionistica, da Sez. 3, n. 26974/2025.

In un simile scenario, il vizio si configura come violazione di legge (erronea applicazione dell’art. 131-bis cod.pen.), perché il giudice di merito ha sostanzialmente disapplicato il paradigma valutativo imposto dalla norma e dalle Sezioni Unite, sostituendolo con argomenti estrinseci o incompleti.

5.8. Deve, quindi, essere affermato il seguente principio di diritto: In tema di contravvenzioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. può essere applicata solo all’esito di una valutazione complessa e congiunta, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., delle modalità della condotta e dell’esiguità del pericolo in concreto rispetto al bene giuridico tutelato, non potendo la tenuità essere desunta dalla sola assenza di ulteriori violazioni accertate in sede ispettiva o dalla cessazione dell’attività (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che, a tal fine il giudice deve altresì considerare espressamente la condotta susseguente al reato, sicché l’omessa valutazione dell’inerzia del contravventore rispetto alle prescrizioni impartite e al pagamento della somma dovuta ai sensi del d.lgs. n. 758 del 1994 integra violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.).

6. L’impugnata sentenza dev’essere, pertanto, annullata con rinvio al tribunale di Vercelli in diversa persona fisica.

 

P.Q.M.



Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Vercelli, in diversa persona fisica.